Corte costituzionale

Sentenza n. 498/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento fra uomini e donne in

materia di lavoro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Cogo Livia e la s.r.l. C.M.P.,

iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1983 dal Tribunale di Pisa nel

procedimento civile vertente tra la s.p.a. Conceria Nuti Ivo e Cenci

Maria, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto da Barreca Giovanna contro l'Unione del

Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, iscritta al n.

153 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale di Monza

nel procedimento civile vertente tra Scafuri Giovanna e la s.p.a.

PROD-EL, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dal Tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. R.A.S. e Malatesta

Adriana, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Cenci Maria, dell'Unione del

Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, della s.p.a.

R.A.S. e di Malatesta Adriana nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Cenci Maria, Michele

Giorgianni per la s.p.a. R.A.S. e Luciano Crugnola per Malatesta

Adriana e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile introdotto da Cogo Livia

per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di

Milano, ritenuto che la ricorrente era in possesso dei requisiti di

legge per l'attribuzione della pensione di vecchiaia e non risultava

avere esercitato l'opzione di cui all'art. 4, primo comma, della

legge 9 dicembre 1977 n. 903, sicché doveva escludersi

l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni limitative del

potere di recesso dell'imprenditore, giudicava, per tali ragioni,

rilevante la questione di legittimità costituzionale di tale norma,

in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., ed assumendone la non

manifesta infondatezza, ne rimetteva l'esame a questa Corte, con

ordinanza in data 7 ottobre 1981 (R.O. n. 138 del 1982).

Osservava in particolare che la norma citata, subordinando

all'esercizio (almeno tre mesi prima del conseguimento del diritto a

pensione) dell'opzione suddetta la possibilità che le donne

continuino a prestare, con le garanzie di stabilità previste dalla

legge, la loro opera fino agli stessi limiti di età stabiliti per

gli uomini, discrimina arbitrariamente in danno delle prime in quanto

le assoggetta ad un onere, inesistente per i secondi e potenzialmente

pregiudizievole per le gravi conseguenze ricollegabili alla sua

inosservanza, anche in casi di mera dimenticanza o inesatta

conoscenza della legge: donde la violazione del principio di

uguaglianza, in generale e nella particolare applicazione fattane,

quanto alla materia dei rapporti di lavoro, dall'art. 37 Cost.

2. - Identica questione è stata altresì sollevata dai Tribunali

di Pisa (con ordinanza in data 26 ottobre 1983;

R.O. n. 163 del 1984), di Monza (con ordinanza in data 24 ottobre

1986; R.O. n. 52 del 1987) e di Milano (con ordinanza in data 4

febbraio 1987; R.O. n. 194 del 1987), in altrettanti procedimenti

aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti intimati a

lavoratrici che avevano raggiunto l'età pensionabile e non avevano

esercitato l'opzione di cui alla norma censurata.

I giudici di Monza e di Milano hanno, peraltro, ritenuto di dover

proporre la questione suddetta anche al fine di una verifica, da

parte di questa Corte, circa la perdurante validità o meno della

citata norma, a seguito della sentenza n. 137 del 1986, dichiarativa

dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604

del 1966, nella parte in cui consente al datore di lavoro la

licenziabilità ad nutum della lavoratrice al raggiungimento

dell'età pensionabile di cinquantacinque anni. Hanno, poi, rilevato

che, in ogni caso, il meccanismo dell'opzione, disciplinato dall'art.

4 della legge n. 903 del 1977, e le sue conseguenze in caso di

mancato esercizio, ancorché si fondino su un bilanciamento degli

interessi di stabilità del posto di lavoro e di protezione della

donna lavoratrice, integrano un peculiare e differenziato regime non

conforme, in quanto tale, né al principio di non discriminazione per

ragioni di sesso, affermato dal trattato istitutivo della C.E.E. e

dalla specifica direttiva n. 207 del 1976, né al principio

costituzionale di uguaglianza formale e sostanziale fra uomo e donna,

recepiti ormai pienamente nell'attuale tessuto socio-culturale, come

dimostrano l'evoluzione e le nuove tendenze, in materia

giuslavoristica, della legislazione e della giurisprudenza, anche

relativamente alla ritenuta necessità di tutelare l'esplicazione, il

più a lungo possibile, della capacità lavorativa e quindi della

personalità umana senza discriminazioni di età (Corte Cost. n.176

del 1986).

Il Tribunale di Monza ha, infine, rilevato che, qualora si

affermasse la perdurante validità della norma censurata, si

produrrebbe una discriminazione nell'ambito della stessa categoria

delle lavoratrici, a seguito della ricordata sentenza di questa Corte

n. 137 del 1986, posto che si imporrebbe una diversa soluzione delle

controversie in corso, a seconda che il licenziamento impugnato

risalga ad epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore della

legge n. 903 del 1977, risultando solo in quest'ultima ipotesi

operante il deteriore trattamento consistente nella necessità di

osservanza dell'onere in questione.

3. - Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate,

notificate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

In tutti i susseguenti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che

ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione, osservando

che il censurato regime differenziato costituisce ragionevole

esercizio della discrezionalità legislativa, ricollegabile

all'esistenza, nell'ambito del rapporto familiare, di maggiori

obblighi della donna rispetto a quelli dell'uomo. Detto regime si

giustifica cioè con l'intento di favorire l'esodo delle donne

lavoratrici coniugate o con prole a carico, sul presupposto che

l'usura psico-fisica conseguente all'attività lavorativa impedisca

loro il pieno adempimento delle incombenze familiari, salvo che le

interessate valutino diversamente la propria condizione ed

addivengano così all'esercizio dell'opzione in questione.

Nei giudizi introdotti con le ordinanze dei Tribunali di Pisa

(R.O. n. 163 del 1984) e di Milano (R.O. n. 194 del 1987) si sono

costituite le due lavoratrici licenziate, proponendo conclusioni

conformi a quelle fatte proprie dalle ordinanze medesime, sia pure

l'una in via principale e l'altra in via soltanto subordinata. Di

opposto tenore sono, invece, le conclusioni spiegate dalla società

datrice di lavoro, costituitasi nel giudizio promosso con la seconda

di dette ordinanze.

La difesa di Cenci Maria ha, in particolare, osservato che il

trattamento riservato dalla norma impugnata alle lavoratrici non può

giustificarsi, nell'attuale contesto sociale e giuridico, con il

semplice richiamo alle peculiari funzioni proprie di queste

nell'ambito della famiglia: la tutela di siffatta posizione ove il

legislatore avesse ritenuto di doverla perseguire, sarebbe stato più

coerentemente assicurata garantendo de iure la possibilità di

continuazione del rapporto di lavoro delle donne fino agli stessi

limiti di età previsti per gli uomini, senza necessità di alcun

oneroso adempimento, a tal fine, da parte delle prime, il cui

eventuale interesse contrario avrebbe, comunque, potuto trovare

soddisfazione nelle dimissioni; non diversamente da quanto lo stesso

legislatore ha previsto per il caso delle lavoratrici che fossero

ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 903

del 1977, pur avendo già maturato il diritto a pensione, per le

quali non è stabilito alcun onere di comunicazione. L'accoglimento

dell'opposta soluzione che subordina la continuazione dell'attività

all'osservanza dell'onere in questione comporta, per contro, non solo

irrazionale disparità di trattamento fra uomini e donne ma anche fra

le stesse donne poiché, stante la previsione di tale ultimo caso,

alcune di esse risultano favorite con l'esenzione da siffatta

osservanza, in relazione alla mera circostanza di fatto di essere

ancora dedite ad attività lavorativa alla data di entrata in vigore

della legge n. 903 del 1977.

La medesima difesa ha anche rilevato che il censurato regime

opzionale di continuazione dell'attività lavorativa appare

particolarmente oneroso, essendo la norma di previsione assolutamente

incerta sul dies a quo del termine per l'esercizio della concessa

facoltà, vale a dire circa la possibilità di identificarlo in

riferimento a quello, non opinabile, del compimento del 55° anno,

ovvero all'altro, eventualmente diverso, variabile e di difficile

accertamento, coincidente con il perfezionamento anche degli altri

requisiti necessari per il conseguimento della pensione.

La difesa dell'altra lavoratrice ha, invece, preliminarmente

rilevato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 dovrebbe ritenersi

privo di ogni residua operatività dopo la sentenza di questa Corte

n. 137 del 1986: detta norma, invero, era stata dettata e trovava

ragione d'essere per il suo collegamento strumentale alla

preesistente situazione di pensionabilità e licenziabilità della

donna lavoratrice, sicché travolta con detta sentenza tale

presupposta situazione non può che derivarne lo svuotamento e

l'insignificanza della norma medesima. In subordine, ha insistito per

la declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima,

ritenuta non solo discriminante in danno delle donne, ma altresì

peggiorativa del previgente regime, asseritamente idoneo ad impedire

la licenziabilità delle lavoratrici prima del 60° anno, senza alcuna

necessità di loro adempimenti o atti di sorta, come devesi desumere

dalla ripetuta sentenza n. 137 del 1986.

La difesa della società datrice di lavoro ha, invece, rilevato

che deve escludersi la denunciata disparità di trattamento in

quanto:

a) l'ipotetica deteriore condizione della donna rispetto

all'uomo è ampiamente compensata dal fatto che questi non ha alcuna

possibilità di godere della pensione di vecchiaia prima del 60°

anno;

b) il regime di stabilità per il periodo successivo alla

maturazione del diritto a pensione è identico per l'uomo e per la

donna posto che anche il primo può, in tale periodo, continuare

nella sua attività solo previo esercizio di apposita opzione;

c) ciò che rileva, ai fini della parità di trattamento, è la

possibilità assicurata anche alla donna di lavorare fino agli stessi

limiti di età previsti per l'uomo, mentre la necessità di esercizio

dell'opzione e l'osservanza dei relativi termini attengono solo a

giustificate previsioni delle modalità di siffatta assicurazione.

4. - Con ordinanza in data 2 aprile 1985 (R.O. n. 153 del 1986) la

Corte di cassazione ha, poi, sollevato, in riferimento agli artt. 3,

4 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.

4, secondo comma, della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui

esclude dal diritto alla prosecuzione automatica del rapporto di

lavoro e dall'esonero della facoltà di opzione la lavoratrice che,

pur essendo stata licenziata prima della data di entrata in vigore

della suddetta legge, abbia impugnato, sempre prima di tale data, il

licenziamento, facendo valere il diritto alla prosecuzione del

rapporto fino al limite di età previsto per gli uomini. Ha, invero,

osservato la Corte remittente che in siffatta ipotesi -

corrispondente al caso di specie sottoposto al suo esame -, sebbene

la tempestiva impugnazione (giudiziale o stragiudiziale) del

licenziamento impedisca la possibilità di considerare "esaurito" il

rapporto di lavoro ai fini dell'eventuale applicabilità di jus

superveniens, devesi nondimeno escludere l'applicabilità della norma

censurata, la quale riferisce il beneficio del diritto alla

prosecuzione automatica del rapporto oltre il ricordato limite di

età e dell'esonero dall'opzione al solo caso delle lavoratrici "in

servizio" alla data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977.

In base ai canoni fondamentali di ermeneutica, non è possibile, ad

avviso della Corte, estendere il significato di questa previsione

oltre il significato proprio delle parole, risultando

conseguentemente esclusa la riconducibilità ad essa del caso della

lavoratrice che non presti "servizio" a causa di licenziamento, sia

pure ancora sub iudice.

Tuttavia tale esclusione appare censurabile in riferimento ai

ricordati parametri costituzionali poiché da un lato riserva un

diverso trattamento a situazioni potenzialmente identiche, in quanto

l'eventuale pronunzia di nullità del licenziamento impugnato, stante

la sua natura dichiarativa, impone di considerare come mai risolto

anche il rapporto nel corso del quale si è verificato il

licenziamento stesso; e, dall'altro lato, perpetua, pur dopo

l'entrata in vigore della legge sulla parità di trattamento della

donna rispetto all'uomo in materia di lavoro, una condizione di

diseguaglianza fra l'una e l'altro.

5. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituita

l'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze,

eccependo preliminarmente l'irrilevanza della questione ed, in via

subordinata, deducendone l'infondatezza. L'inammissibilità per

irrilevanza è stata sostenuta osservandosi che, nel giudizio di

primo grado, la domanda della lavoratrice di declaratoria di

illegittimità del licenziamento intimatole per raggiunti limiti di

età e di reintegrazione nel posto di lavoro, era stata solo

parzialmente accolta poiché, avendo il Pretore accertato la natura

non imprenditoriale dell'Unione suddetta, aveva escluso

l'operatività, nella fattispecie, della tutela reale del posto di

lavoro, accordando alla lavoratrice stessa, in conseguenza della

ritenuta illegittimità del recesso, la sola tutela risarcitoria ex

l. n. 604 del 1966; avverso tali statuizioni, quest'ultima non aveva

proposto alcuna impugnativa né principale né incidentale, talché

le successive vicende processuali vertevano esclusivamente sul punto

della spettanza di questa più limitata tutela, essendosi, viceversa,

formato il giudicato sul punto dell'inapplicabilità della tutela

reale del posto di lavoro. Conseguentemente, non essendovi questione

né di nullità (come si pretende dal giudice remittente) né di

inefficacia del licenziamento e dovendosi escludere ogni possibilità

di ricostruzione de iure del rapporto di lavoro definitivamente

risolto, una eventuale declaratoria di incostituzionalità della

norma, nel senso preteso da detto giudice, sarebbe inutiliter data,

dovendosi comunque escludere la prosecuzione dell'attività della

lavoratrice, non reintegrabile nel posto di lavoro.

L'infondatezza della questione dovrebbe, poi, desumersi, ad avviso

del concludente, dal fatto che la semplice impugnativa di un

licenziamento intimato in regime di recedibilità ad nutum, come

nella fattispecie, non è assolutamente assimilabile al caso della

perdurante prestazione di attività lavorativa alla data di entrata

in vigore della legge sulla parità ed in virtù di un rapporto in

corso di regolare svolgimento.

Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie l'Unione del

Commercio e del Turismo della provincia di Firenze e la Riunione

Adriatica di sicurtà.

La prima, insistendo nelle conclusioni già esposte nell'atto di

costituzione, ribadisce l'eccezione di inammissibilità per difetto

di rilevanza della questione sollevata. Assume al riguardo che,

essendosi nel giudizio a quo formato il giudicato sul punto della

inesistenza di stabilità reale del posto di lavoro in contestazione

e residuando controversia solo sulla tutela risarcitoria ex legge n.

604 del 1966, è comunque da escludere una possibilità di

reintegrazione della lavoratrice nel posto suddetto, sicché una

eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma censurata

sarebbe inutiliter data.

La difesa dell'Unione del Commercio ribadisce altresì,

subordinatamente, la deduzione di infondatezza della questione

assumendo la non omogeneità delle situazioni poste a confronto

nell'ordinanza di rimessione.

Precisa, inoltre, che una eventuale declaratoria di

incostituzionalità di detta norma non dovrebbe ritenersi operativa

nella fattispecie in quanto non potrebbe retroagire oltre la data di

entrata in vigore della legge n. 903 del 1977 (e cioè di

quell'apparato normativo che ha enucleato l'esistenza di una nuova e

diversa prospettiva giuridica di tutela applicabile a favore delle

donne lavoratrici) mentre la fattispecie stessa risultava regolata da

norme affatto diverse e precedenti rispetto alle innovazioni

introdotte con la legge menzionata.

La difesa della R.A.S. insiste a sua volta per la declaratoria di

infondatezza della questione rilevando in primo luogo, come la norma

censurata non possa in alcun modo ritenersi travolta per effetto

della precedente decisione di questa Corte n. 137/86. Rileva, poi,

che le disposizioni dettate da quella norma hanno carattere di favore

per le donne in quanto da un lato consentono loro di lavorare come

gli uomini fino a sessanta anni e dall'altro di interrompere il

rapporto di lavoro già al cinquantacinquesimo anno conseguendo la

pensione di vecchiaia: tale trattamento di favore trova

giustificazione nella peculiare funzione della donna nell'assetto

familiare, riconosciuto tuttora rilevante dalla stessa sentenza di

questa Corte n. 137 del 1986, la quale ha, invero, ribadito quanto

affermato al riguardo con la più lontana sentenza n. 123/69.

Quanto poi alla necessità di una espressa dichiarazione di

volontà della lavoratrice per la continuazione del rapporto fino al

sessantesimo anno, essa si giustifica considerando che, qualora la

norma avesse puramente e semplicemente spostato l'età pensionabile

delle donne al sessantesimo anno, non sarebbe stato attribuito a

queste alcun favor, essendo esse obbligate a continuare la

prestazione di lavoro fino a questa più elevata età al fine di

conseguire il diritto alla pensione ed al fine di essere messe al

riparo dal recesso ad nutum. Si giustifica, inoltre, che l'opzione

debba tempestivamente pervenire a conoscenza del datore di lavoro,

atteso che costui deve essere messo in condizione di conoscere le

scelte della lavoratrice con congruo anticipo, non solo per ovvie

ragioni organizzative ma altresì per provvedere alle necessarie

comunicazioni all'ente previdenziale. Considerato in diritto

1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in

parte connesse.

Il Pretore di Milano (R.O. n. 138/82) e i Tribunali di Monza (R.O.

n. 52/87), di Pisa (R.O. n. 163/84) e di Milano (R.O. n. 194/87),

dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9

dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui, per le lavoratrici,

subordina la prosecuzione del rapporto di lavoro tra il cinquantesimo

ed il sessantesimo anno di età, con le garanzie di stabilità

previste dalla legge, all'esercizio, da parte loro, di un'opzione in

tal senso, da farsi tre mesi prima della data del perfezionamento del

diritto alla pensione di vecchiaia. Ne risulterebbero violati gli

artt. 3 e 37 Cost. in quanto le suddette avrebbero un trattamento

deteriore rispetto ai lavoratori, per i quali non sussiste alcun

onere, nonché rispetto alle stesse lavoratrici in servizio alla data

di entrata in vigore della legge, sebbene in possesso dei requisiti

per il pensionamento di vecchiaia, esonerate dal suddetto onere.

1.1 - La Corte di cassazione (R.O. n. 153/86) dubita della

legittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo

nella parte in cui non prevede l' esenzione dall'onere dell'opzione

anche per le lavoratrici le quali, licenziate per raggiunti limiti di

età prima della entrata in vigore della legge, abbiano impugnato il

licenziamento prima di detto momento, rivendicando il loro diritto di

proseguire l'attività lavorativa fino agli stessi limiti di età

previsti per l'uomo. A parere della remittente risulterebbero violati

gli artt. 3, 4 e 37 Cost. in quanto vi sarebbe disparità di

trattamento tra il caso disciplinato dalla norma e il caso

sottosposto al suo esame, ad esso sostanzialmente assimilabile, per

la eventualità di una successiva declaratoria di nullità del

licenziamento; ne deriverebbe anche una discriminazione del lavoro

femminile rispetto a quello maschile di per sé non soggetto ad alcun

onere nonché una compressione dello stesso diritto al lavoro.

2. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità

sollevata dalla difesa dell'Unione del Commercio e del Turismo della

provincia di Firenze, nel giudizio di cui all'ordinanza della Corte

di Cassazione (R.O. n. 153/86).

Si sostiene la irrilevanza della questione in quanto la

lavoratrice licenziata per il raggiunto limite di età di

cinquantacinque anni, senza avere formulato l'opzione di cui alla

norma censurata, ha ottenuto dal giudice di merito solo il

riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni mentre era stata

esclusa la tutela reale del posto di lavoro e sul punto si sarebbe

formato giudicato.

L'eccezione non può essere accolta.

Anche a seguire l'assunto della deducente, in punto di fatto si

osserva che indubbiamente la durata del rapporto di lavoro influisce

anche nella determinazione dell'ammontare dei danni, il quale è ad

essa ragguagliato.

L'eccezione va, pertanto, disattesa.

3. - La questione è fondata.

L'art. 4 della legge n. 903 del 1977, ora censurato, attribuisce

alla donna lavoratrice, nonostante che sia in possesso dei requisiti

per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la possibilità di

continuare a prestare la sua opera negli stessi limiti di durata del

rapporto di lavoro prevista per l'uomo lavoratore da disposizioni

legislative regolamentari, contrattuali. Ma per la sola donna

richiede un'opzione in tal senso e la sua comunicazione al datore di

lavoro, da farsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento

del diritto alla pensione oppure entro la data in cui maturano i

suddetti requisiti nel caso in cui ciò avvenga entro i tre mesi

successivi alla entrata in vigore della legge in esame.

È esonerata dalla comunicazione solo la lavoratrice che, alla

data di entrata in vigore della legge, abbia continuato a lavorare

pur avendo maturato i requisiti per avere la pensione di vecchiaia.

È evidente che la lavoratrice, rispetto al lavoratore, ha avuto

un trattamento diverso che non ha alcuna ragionevole giustificazione

proprio per i principi affermati più volte da questa Corte sulla

parità uomo-donna in materia di lavoro e, in particolare, per quelli

posti a fondamento della sentenza n. 137 del 1986. Si è ritenuto che

l'evoluzione delle situazioni verificatesi nel campo del lavoro,

specie a seguito dell'introduzione di nuovi mezzi e di nuove

tecniche, della previdenza, dell'assistenza, nonché nel campo del

diritto di famiglia per effetto della riforma di cui alla legge 19

maggio 1975, n. 151, con l'attuazione della parità dei coniugi in

seno alla famiglia, nell'assistenza, nella cura e nell'educazione dei

figli, ha fatto venir meno le ragioni giustificatrici della

differenza di trattamento della donna lavoratrice rispetto all'uomo

lavoratore ai fini della stabilità del rapporto di lavoro.

3.1 - Con la suddetta sentenza, dichiarandosi la illegittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, che

prevedeva la possibilità di licenziamento ad nutum della donna al

cinquantacinquesimo anno di età e non al sessantesimo, come per

l'uomo, si è sancito il diritto della prima alla prosecuzione del

rapporto di lavoro fino alla stessa età prevista per l'uomo e le si

è, correlativamente, assicurata la stabilità nel posto di lavoro

fino a tale età.

Il riferimento alle norme sul pensionamento anticipato per

vecchiaia della donna (55 anni) rispetto all'uomo (60 anni) ivi

contenuto è meramente incidentale; la statuizione precettiva e la

rilevanza innovativa nell'ordinamento giuridico hanno riguardato, in

base alle ordinanze dei giudici a quibus, solo l'"età lavorativa"

della donna al compimento del sessantesimo anno e non la

postergazione dell'età pensionistica, la quale per la donna è

rimasta ferma al cinquantacinquesimo anno.

3.2 - Ora, nella fattispecie, siccome la richiesta opzione

discrimina la donna rispetto all'uomo per quanto riguarda l'età

massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi,

regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto,

sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione

alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando

leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro, e

va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

nella parte in cui prevede l'opzione.

Si ribadisce così che l'età lavorativa deve essere eguale per la

donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a

conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di

età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima,

il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il

quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione

della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione.

La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè

dell'età lavorativa, consente anche alla donna lavoratrice di

conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti

retributivi e i conseguenti aumenti di pensione.

Resta assorbita la dedotta violazione dell'art. 4 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9

dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle

lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia,

di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di

età previsti per gli uomini da disposizioni legislative,

regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal

senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di

maturazione dei predetti requisiti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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