Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1981 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

comma ultimo, 2, comma ultimo, e 3, comma ultimo, della legge 12

novembre 1976, n. 751; dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 1974, n. 259 e

dell'art. 4, comma sesto della legge 17 agosto 1974, n. 384 (Imposta

sul reddito delle persone fisiche) promossi con ordinanze emesse dalle

Commissioni tributarie di 1 grado di Siena il 16 maggio 1977, Larino

il 14 giugno 1977, Orvieto il 23 settembre 1977, Biella il 21 ottobre

1977, Bari il 27 giugno 1977, Matera il 1 dicembre 1977, Verbania il 7

gennaio 1978, Bolzano il 27 settembre 1977, Gorizia il 31 maggio

1977, Urbino il 7 novembre 1977 (numero due ordinanze), Isernia il 30

novembre 1977, Torino il 16 giugno 1977, Busto Arsizio il 17 febbraio

1978, Como il 10 novembre 1977, Isernia il 1 febbraio 1978, Verona il

27 gennaio 1978, Palermo il 13 giugno 1977, dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Livorno il 6 luglio 1978, dalle Commissioni

tributarie di 1 grado di Arezzo il 13 giugno 1978, Lanciano il 16

novembre 1978, dalle Commissioni tributarie di 2 grado di Alessandria

il 21 dicembre 1978, Ravenna il 29 novembre 1978, dalle Commissioni

tributarie di 1 grado di Brindisi il 28 febbraio 1978, La Spezia il 10

e il 29 maggio 1979, Biella il 29 novembre 1978 (n. 5 ordinanze), dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria il 23 giugno 1979,

dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Biella il 29 aprile 1978,

Trieste il 20 marzo 1978, Firenze il 26 gennaio 1979, Larino il 15

giugno 1977, dalle Commissioni tributarie di 2 grado di Imperia il 17

maggio 1979, Padova il 25 settembre 1979 e dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Ferrara il 13 ottobre 1978 (numero due ordinanze),

rispettivamente iscritte ai nn. 394, 539, 556 e 581 del registro

ordinanze 1977, ai nn. 9, 136, 156, 161, 163, 193, 194, 216, 243, 304,

327, 429, 463, 564 e 568 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 27,

270, 303, 496, 593,705, 766, 767, 768, 769, 770, 792, 813, 839, 935,

949, 952, 990, 997 e 998 del registro ordinanze 1979 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 1977, nn. 32,

39, 53, 74, 135, 164, 154, 149, 172, 186, 194, 257, 271, 300 e 334 del

1978, nn. 3, 31, 38, 73, 168, 244, 291 e 345 del 1979 e nn. 8, 15,

22, 50 e 64 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di 40 procedimenti - promossi da lavoratori dipendenti al

fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, la

ulteriore detrazione di lire 36.000, prevista, per i redditi da lavoro

dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000, dall'art.

4 d.l. 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella

legge 17 agosto 1974, n.384 - sono state proposte da Commissioni

tributarie di 1 e 2 grado questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, comma ultimo, 2, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge

12 novembre 1976, n. 751; del citato art. 4 decreto legge n. 259 del

1974 e dell'art. 4, comma sesto, legge n. 384 del 1974, in riferimento

agli artt. 2, 3, 29, 31, 53, 136 della Costituzione.

Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria di 1 grado di

Biella con ordinanza 21 ottobre 1977 non è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Negli altri 39 giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello

Stato, chiedendo che tutte le questioni di legittimità costituzionale

siano dichiarate non fondate.

L'Avvocato generale dello Stato ha depositato, l'otto maggio 1980,

nei giudizi promossi dalle Commissioni tributarie di 1 grado di

Isernia e di Busto Arsizio con ordinanze 1 e 17 febbraio 1978, due

memorie con le quali insiste nelle osservazioni e conclusioni

formulate negli atti di intervento. Considerato in diritto :

1. - I quaranta giudizi vanno riuniti e definiti con unica

sentenza perché hanno per oggetto questioni di legittimità

costituzionale, nella maggior parte identiche, concernenti, in

sostanza, la medesima disposizione.

La legge 12 novembre 1976, n. 751 - come è precisato nella

relazione ministeriale al relativo disegno di legge - è diretta a

regolare gli effetti della sentenza 15 luglio 1976, n. 179, con la

quale questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune

norme del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; della legge 9 ottobre 1971,

n. 825; dei decreti presidenziali 29 settembre 1973, n. 597 e n. 600,

e 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, ai fini

dell'applicazione della imposta complementare e della imposta sul

reddito delle persone fisiche, prevedevano il concorso dei redditi

della moglie, non legalmente ed effettivamente separata, con quelli

del marito e l'imputazione del reddito complessivo a quest'ultimo,

quale unico soggetto passivo di imposta, ponendo a carico del medesimo

tutti gli obblighi ed oneri conseguenti.

L'art. 1, comma ultimo, di tale legge n. 751 del 1976 prescrive

che all'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti non si

applica l'ulteriore detrazione di lire 36.000 annue, prevista - per i

redditi di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4

milioni - dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio

1974, n. 259, divenuto sesto comma dell'art. 4 nel testo della legge 17

agosto 1974, n. 384. L'art. 1 della legge n. 751 del 1976 si riferisce

alla ipotesi di presentazione, da parte dei coniugi, di distinte

dichiarazioni e, nei commi 1 e 2, prescrive le modalità per la

presentazione, da parte di ciascuno dei coniugi, di separate

dichiarazioni dei redditi per gli anni 1974 e precedenti.

Il successivo art. 2 concerne esclusivamente modalità per la

presentazione della suddetta dichiarazione da parte di ciascuno dei

coniugi e non si riferisce al contenuto del comma ultimo del

precedente articolo. Questo comma è, invece, applicabile. ai sensi

dell'art. 3, comma ultimo, stessa legge n. 751 del 1976, nella diversa

ipotesi che nessuno dei coniugi presenti la separata dichiarazione dei

redditi per gli anni 1974 e precedenti.

In tutte le quaranta ordinanze di rinvio si censura - sotto

profili nella maggior parte uguali e in riferimento a vari articoli

della Costituzione - la norma che stabilisce la non applicabilità -

nella liquidazione dell'imposta IRPEF per gli anni 1974 e precedenti -

della ulteriore detrazione di imposta di lire 36.000 qualora abbia

reddito proprio la moglie del lavoratore dipendente con reddito

personale di importo annuo non superiore a lire 4.000.000.

Questa Corte osserva che le disposizioni impugnate vanno

individuate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n.

751 del 1976. Infatti la prima delle suddette norme sancisce la non

applicabilità della ulteriore detrazione di lire 36.000 prevista

dall'art. 4, comma sesto, d.l. n. 259 del 1974 nel testo della legge

di conversione n. 384 del 1974, che è esclusivamente norma di

riferimento; la seconda estende l'applicabilità dell'art. 1, comma

ultimo, stessa legge alla ipotesi sopra precisata.

2. - Così individuate le norme impugnate, va presa in esame, per

il suo carattere preliminare, la censura di violazione dell'art. 136

della Costituzione.

La Commissione tributaria di 1 grado di Isernia, con ordinanza 1

febbraio 1978, la Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria,

con ordinanza 23 giugno 1979, e la Commissione tributaria di 1 grado

di Firenze, con ordinanza 26 gennaio 1979, hanno affermato che l'art.

1, comma ultimo, legge n. 751 del 1976 è in contrasto con l'art. 136

della Costituzione perché reimmette nell'ordinamento una norma di

contenuto identico alle disposizioni che prevedevano il cumulo dei

redditi dei coniugi, ai fini dell'applicazione della imposta IRPEF, e

sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 179 del 1976. Hanno osservato che, a seguito di tale

sentenza, si sarebbe dovuta effettuare separatamente la tassazione dei

coniugi e, quindi, ognuno di essi, titolare di reddito di lavoro

dipendente di importo annuo non superiore a lire 4 milioni, avrebbe

dovuto avere diritto alla ulteriore detrazione di lire 36.000. La

norma impugnata avrebbe considerato di nuovo operante la presunzione

di maggiore capacità contributiva delle persone unite dal matrimonio,

già esclusa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del

1976.

La censura non è fondata.

Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 136 della

Costituzione perché il contenuto dell'art. 1, cornma ultimo, legge n.

751 del 1976 è diverso da quello delle parti delle norme dichiarate

illegittime con la citata sentenza n. 179 del 1976.

L'art. 1, citato, elimina esclusivamente il diritto ad una

ulteriore detrazione, nella ipotesi in esso prevista, laddove le norme

già ritenute dalla sentenza n. 179 del 1976 in contrasto con gli

artt. 3, 29 e 53 della Costituzione sono quelle che prevedevano:

l'imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed

effettivamente separata e il cumulo dei redditi di entrambi ai fini

dell'applicazione della imposta; la soggettività passiva del marito

anche per i detti redditi della moglie e la correlativa negazione di

tale soggettività alla moglie; l'obbligo del marito di dichiarare, in

unico atto, oltre ai redditi propri, anche i menzionati redditi della

moglie; l'obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli

elementi, i dati e le notizie relativi ai propri redditi a lui

imputabili perché egli potesse effettuare la dichiarazione unica dei

redditi (artt. 131 e 139 d.P.R. n. 645 del 1958; art. 2, n. 3, legge

825 del 1971; 2, comma primo, e 4, lett. a), d.P.R. n. 597 del 1973;

1, comma terzo, 46, 56, 57 d.P.R. n. 600 del 1973; 15, 16, 17, 19, 20

e 30 d.P.R. n. 636 del 1972).

La fattispecie ora all'esame di questa Corte è diversa perché

concerne non la imputazione dei redditi della moglie al marito quale

unico soggetto passivo di imposta, ma l'abolizione di una ulteriore

detrazione qualora abbia reddito proprio il coniuge del lavoratore

dipendente, il cui reddito personale non superi il limite annuo di

lire 4 milioni.

3. - Altra censura comune a tutte le ordinanze di rinvio concerne

la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Secondo le Commissioni

tributarie di primo e di secondo grado, la norma impugnata

contrasterebbe in due sensi con il principio costituzionale di

eguaglianza: sia perché applicherebbe l'abolito principio del cumulo

dei redditi dei coniugi; sia perché prevederebbe un trattamento

diverso, privo di razionale giustificazione, solo nei confronti dei

contribuenti coniugati, che non possono godere della detrazione

ulteriore di lire 36.000, spettante invece a tutti i contribuenti non

coniugati.

La questione in questi termini è fondata e rimane assorbito

l'esame delle altre censure.

Nella fattispecie in esame si rileva una disparità di trattamento

non giustificata entro la medesima categoria di lavoratori dipendenti

con reddito personale annuo non superiore a lire 4 milioni. In vero, i

lavoratori predetti hanno diritto all'ulteriore detrazione di lire

36.000, se non sono coniugati o se i loro coniugi non sono titolari di

redditi che, sommati a quelli dei lavoratori stessi, superino

l'importo annuo di lire 4 milioni. Per contro, le norme impugnate

escludono che la detrazione si applichi, quanto ai redditi dei coniugi

che nel loro complesso superino comunque il tetto cli 4 milioni, anche

se per importi di minima entità e anche se il reddito di ciascuno

dei coniugi stessi, entrambi lavoratori dipendenti, sia inferiore a 4

milioni annui.

La denunciata disparità di trattamento è di piana evidenza e ne

consegue la illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge

denunziate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma

ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per

la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi

per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia

tributaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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