Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1957 · relatore Ernesto Battaglini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 666/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 20 giugno 1956 del Tribunale di Napoli emessa nel

procedimento penale a carico di Amendola Antonio, Nardiello Vincenzo e

Amendola Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 294 del Registro

ordinanze 1956;

2) ordinanza 28 giugno 1956 del Tribunale di Napoli emessa nel

procedimento penale a carico di Guarino Francesco, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed

iscritta al n. 295 del Reg. ord. 1956.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Amendola Antonio ed altri furono citati davanti al Tribunale di

Napoli, sezione prima, per rispondere di furto. Gli imputati non

comparvero in giudizio. Sulla richiesta del P. M. di procedere in

contumacia, il difensore di fiducia eccepì la irregolare notificazione

al difensore stesso dell'avviso relativo alla data del dibattimento in

quanto che, essendo stata la notificazione eseguita mediante consegna

al portiere, non ne fu data comunicazione all'interessato con lettera

raccomandata, come prescrive l'art. 175 in relazione all'art. 169 del

Codice procedura penale.

La difesa stessa sollevava a questo proposito eccezione di

illegittimità costituzionale dell'art. 4 delle norme di attuazione

della legge 18 giugno 1955, n. 517, approvate con D. P. R. 8 agosto

1955, n. 666, e apportante modificazioni al testo del suddetto art. 175

del Cod. proc. pen., per preteso eccesso della delega legislativa.

Il Tribunale, ritenuto che la questione proposta fosse pertinente

alla causa e non manifestamente infondata, sospendeva il giudizio,

inviando gli atti a questa Corte costituzionale per la risoluzione.

L'ordinanza, a cura del Tribunale, veniva notificata agli imputati

e, in data 13 agosto 1956, al Presidente del Consiglio dei Ministri

presso l'Avvocatura generale dello Stato. Ne veniva data inoltre

comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente

del Senato in data 3 agosto 1956.

Pervenuti gli atti a questa Corte, il Presidente di essa disponeva

che l'ordinanza fosse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ciò che

avvenne in data 22 settembre 1956.

Interveniva in giudizio soltanto l'Avvocatura generale dello Stato

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto

del 2 settembre 1956, accompagnato dalla presentazione di deduzioni

difensive, nelle quali si concludeva chiedendo che venisse dichiarato

non esservi luogo a giudizio di legittimità costituzionale e, in via

subordinata, la insussistenza della contestata illegittimità

costituzionale.

Dinanzi alla stessa prima sezione del Tribunale di Napoli, nella

udienza del 28 giugno 1956, la difesa di Guarino Francesco, imputato

non comparso, appellante da sentenza del Pretore di Napoli che lo aveva

condannato alla pena complessiva di lire 14.000 di ammenda per i reati

preveduti dagli artt. 29, 114, 33, 36 e 24 del R. D. L. 8 dicembre

1933, n. 1740, eccepiva, fra l'altro, la irregolare notificazione al

difensore dell'avviso relativo alla data di udienza, per essere stata

la notificazione stessa eseguita mediante consegna al portiere, senza

sottoscrizione di questo ultimo e senza contemporanea comunicazione

all'interessato con lettera raccomandata.

In relazione alla eccepita nullità, il difensore sollevava la

stessa questione di illegittimità costituzionale sopra ricordata,

relativa all'art. 4 delle norme di attuazione di cui al D. P. R. 8

agosto 1955, n. 666.

Il Tribunale, ritenuto che la questione fosse rilevante e non

manifestamente infondata, sospendeva il giudizio con ordinanza della

stessa data e rimetteva gli atti a questa Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva, a cura del Tribunale, notificata all'imputato

non comparso, nonché, in data 13 agosto 1956, al Presidente del

Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato. Ne

veniva data inoltre comunicazione ai Presidenti delle due Camere in

data 3 agosto 1956.

Pervenuti gli atti a questa Corte, veniva disposta la pubblicazione

della ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, ciò che avveniva in data 22

settembre 1956.

Interveniva in giudizio soltanto l'Avvocatura generale dello Stato

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con atto

del 2 settembre 1956.

Nelle deduzioni presentate in pari data l'Avvocatura generale dello

Stato concludeva chiedendo in via principale la dichiarazione di

inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale e, in via

subordinata, la dichiarazione di infondatezza della questione stessa.

Poiché entrambe le suddette ordinanze si riferiscono ad una

identica questione di legittimità costituzionale, è stata disposta la

riunione della discussione, nella quale sono state confermate

dall'Avvocatura dello Stato le conclusioni già enunciate nelle memorie

scritte; e per la stessa ragione la Corte ritiene opportuno che la

decisione abbia luogo con unica sentenza. Considerato in diritto :

Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di

inammissibilità proposta in via principale dall'Avvocatura generale

dello Stato, sotto un triplice aspetto, in ordine alle due ordinanze.

Viene anzitutto dedotto il difetto del presupposto processuale

relativo alla precisazione della norma costituzionale che sarebbe stata

violata.

La infondatezza di questa eccezione si desume dal rilievo che nelle

due ordinanze, se manca la indicazione numerica dell'articolo della

Costituzione dalla cui infrazione deriverebbe la contestata

illegittimità costituzionale, è però chiaramente ed univocamente

indicata nel suo contenuto la disposizione costituzionale a cui le

ordinanze si riferiscono, in quanto si fa richiamo all'eccesso dai

limiti della delega legislativa, di guisa che non è dubbio il richiamo

degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Viene inoltre eccepita la carenza del requisito della rilevanza

della questione proposta. A tale riguardo è sufficiente osservare che

il requisito di cui trattasi non può essere escluso, dal momento che

la stessa Avvocatura dello Stato ammette che sarebbe stata necessaria

una rinnovazione della notificazione di cui si eccepiva la nullità,

con eventuale restituzione in termini, che, fra l'altro, è sempre

rimessa al potere discrezionale del giudice (art. 183 bis Cod. proc.

pen.).

Da ultimo l'inammissibilità si vorrebbe far derivare dalla tesi

che l'eccesso dai limiti della delega legislativa non può formare

oggetto di questione di legittimità costituzionale, in quanto il

decreto legislativo che si pretende inficiato da eccesso si pone in

contrasto con la legge di delega e non con la norma costituzionale.

Ma questa Corte, già con sentenza n. 3 del 16 gennaio 1957, ha

statuito che è possibile la denuncia della legge delegata per

illegittimità costituzionale, in quanto l'art. 76 della Costituzione

non rimane estraneo alla disciplina del rapporto tra organo delegante e

organo delegato e, sia il precetto costituzionale dell'art. 76, sia la

norma delegante, costituiscono la fonte da cui trae legittimazione

costituzionale la legge delegata.

Non vi sono ragioni per deflettere dai principi così nettamente

enunciati.

Invece l'assunto dell'Avvocatura generale dello Stato è meritevole

di accoglimento nel merito, poiché la pretesa illegittimità

costituzionale dell'art. 4 delle norme di attuazione approvate con

D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, è priva di fondamento.

È necessario all'uopo premettere che con la Novella al Codice di

procedura penale contenuta nella legge 18 giugno 1955, n. 517, fu, fra

l'altro, modificato l'art. 169 del Codice suddetto relativo alla "prima

notificazione all'imputato non detenuto"; e furono stabilite maggiori

garanzie e maggiori cautele nel caso in cui la notifica non può essere

effettuata mediante consegna alla persona dell'imputato, stabilendosi

che, quando la notificazione avviene mediante consegna al portiere del

luogo di abitazione dell'imputato o del luogo in cui egli abitualmente

esercita la sua attività professionale, il portiere deve sottoscrivere

(analogamente a quanto prescrive l'art. 139 Cod. proc. civ.)

l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario deve dare

notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata al

destinatario.

Avviso mediante lettera raccomandata deve essere dato

all'interessato anche nel caso in cui l'ufficiale giudiziario debba

ricorrere alla notificazione mediante deposito nella casa comunale e

mediante affissione alla porta esterna della casa di abitazione.

Secondo la Novella sopra ricordata, sarebbe rimasto inalterato

l'art. 175 Cod. proc. pen., che disponeva l'osservanza delle stesse

forme di notificazione prescritte per l'imputato nei riguardi delle

notificazioni da effettuarsi ad altri soggetti processuali.

Si rendeva palese così una grave incongruenza derivante

dall'applicazione ad altri soggetti delle cautele e delle garanzie

introdotte, con provvida innovazione, nella notificazione all'imputato,

all'evidente e circoscritto scopo di evitare, per quanto possibile,

notificazioni di atti di cui egli potesse non venire di fatto a

conoscenza, con le gravi conseguenze e i gravi inconvenienti lamentati

nella pratica giudiziario ed inerenti alla dichiarazione di

irreperibilità.

Tali garanzie e tali cautele sarebbero state invece perfettamente

inutili per le notificazioni da effettuarsi a persone diverse

dall'imputato, e avrebbero potuto costituire in dette notificazioni

complicanze inutili e gravi intralci materiali di esecuzione, con

difficoltà pratiche non facilmente superabili. Ad evitare siffatta

incongruenza si provvide mediante le norme di attuazione, transitorie e

di coordinamento, emanate in virtù della delega conferita dall'art. 20

della legge 18 giugno 1955, n. 517, delle quali norme furono già

illustrate la ragione ed il significato nella sentenza di questa Corte

n. 16 del 19 gennaio 1957, relativa alla denuncia di illegittimità

costituzionale di altra disposizione dello stesso decreto

presidenziale.

È evidente pertanto che, nella specie, le norme di attuazione non

hanno ecceduto dai limiti della delega, in quanto che il menzionato

art. 20 autorizzava il Governo ad emanare le norme di attuazione e

transitorie e di coordinamento della legge con il Codice di procedura

penale e con le altre leggi.

Non v'ha dubbio infatti che le norme di coordinamento abbiano lo

scopo precipuo ed essenziale di eliminare discrepanze, antinomie,

incongruenze; e non può essere perciò non considerata norma di

coordinamento una norma che, come quella contenuta nell'art. 4 del D.

P. R. 8 agosto 1955, n. 666, fu adottata con l'obbiettivo di togliere

non solo una incongruenza, ma di mantenere la innovazione recata dalla

Novella in tema di notificazioni all'imputato nell'ambito del fine a

cui la innovazione stessa era rivolta, secondo i propositi del

legislatore. La norma di coordinamento, perciò, non solo non eccedeva

dai limiti della delega legislativa ma, con provvido uso del

coordinamento per il quale la delega era stata fatta, veniva ad

adeguare le modalità di esecuzione delle notificazioni ai fini che la

innovazione si era prefissi e ad eliminare gli inconvenienti che

sarebbero conseguiti dalla ingiustificata estensione della innovazione

stessa.

Viene così a perdere ogni consistenza l'asserito eccesso, posto a

base della pretesa illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con una unica sentenza sui giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

1) respinge le eccezioni di inammissibilità proposte

dall'Avvocatura generale dello Stato;

2) dichiara non fondata la questione, sollevata dal Tribunale di

Napoli con le ordinanze 20 e 28 giugno 1956, relativa alla legittimità

costituzionale dell'art. 4 delle norme di attuazione approvate con

D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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