Corte costituzionale

Sentenza n. 488/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 21r.d.l. 3267/1923
  • art. 50r.d.l. 3267/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, secondo,

terzo e quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre

1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia

di boschi e di terreni montani), promosso con ordinanza emessa l'8

febbraio 1991 dalla Corte di Appello di Cagliari nel procedimento

civile vertente tra Regione autonoma della Sardegna e Passino

Giuseppe, iscritta al n. 428 del 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione autonoma della Sardegna ha impugnato dinanzi alla

Corte di appello di Cagliari il lodo arbitrale del 4 febbraio 1989,

reso esecutivo dal Pretore di Sassari, emesso, ai sensi degli artt.

21 e 50 R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dal Collegio arbitrale

adito per determinare la maggiore indennità dovuta

dall'amministrazione regionale per la occupazione temporanea di 70

ettari di terreno siti nell'agro di Villanova Monteleone, di

proprietà dell'avvocato Passino Giuseppe, finalizzata alla

esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale.

La detta indennità inizialmente era stata concordata tra le parti

e liquidata in data 1° maggio 1979.

La Corte d'Appello, con ordinanza dell' 8 febbraio 1991 (R.O. n.

428 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50, secondo comma,

del suddetto R.D.L. n. 3267 del 1923, che prevede, per la

determinazione dell'indennizzo in caso di occupazione di terreni per

sistemazione idraulico-forestale, un arbitrato obbligatorio.

A parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 24,

primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, in quanto,

secondo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.

127 del 1977), la tutela dei diritti e degli interessi può essere

ottenuta solo dinanzi ad organi giudiziari e non può essere imposto

da una legge il deferimento della controversia ad un arbitro o a un

collegio arbitrale.

1.1. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

1.2. - Nel giudizio non si sono costituite le parti e non è

intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se gli artt. 21, secondo,

terzo, quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre

1923, n. 3267, nella parte in cui prevedono un arbitrato obbligatorio

per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere ai proprietari

dei terreni sottoposti a sistemazione idrogeologica, violino gli

artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, in

quanto le parti interessate per la tutela del loro diritto sarebbero

obbligate per legge a rivolgersi a un collegio arbitrale anziché al

giudice così come prescritto dagli invocati precetti costituzionali.

1.2. - La questione è fondata.

L'art. 17 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dispone che i

boschi, che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o

fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal

sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le

condizioni igieniche locali, su richiesta delle Province, dei Comuni

o di altri enti e privati interessati, possono essere sottoposti a

limitazioni nella loro utilizzazione.

L'art. 21, primo e secondo comma, stabilisce un indennizzo

determinato, sulla base dei minori redditi derivanti dalle dette

limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione dei boschi,

d'accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, da tre arbitri,

nominati uno da ciascuna delle due parti e il terzo dagli stessi e,

in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale, il quale potrà

nominare anche uno degli arbitri delle parti in caso di mancata

nomina da parte delle stesse.

Gli artt. 39 e seguenti dello stesso decreto prevedono la

sistemazione e il rimboschimento di terreni montani con opere

eseguite a cura e spese dello Stato. L'art. 50 dello stesso R.D.L., a

favore dei proprietari dei suddetti terreni, in caso di totale o

parziale sospensione del godimento, stabilisce l'assegnazione di una

indennità determinata nei modi previsti dal precedente art. 21.

Agli interessati è quindi imposto, per la tutela del loro diritto

all'indennizzo o alla indennità, il ricorso a un collegio arbitrale

anziché al giudice ordinario.

2. - Come già questa Corte ha deciso (sent. n. 127 del 1977),

solo le parti possono scegliere altri soggetti (arbitri) per la

tutela dei loro diritti al posto dei giudici ordinari, ai quali è

demandata la funzione giurisdizionale in base all'art. 102 della

Costituzione. E la scelta è intesa come uno dei modi possibili di

disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24,

primo comma, della Costituzione.

La fonte dell'arbitrato non può, però, ricercarsi e porsi in una

legge o generalmente in una volontà autoritativa. Non valgono a

legittimare il ricorso all'arbitrato obbligatorio gli eventuali

vantaggi connessi a siffatta procedura (celerità del giudizio,

possibilità di approfondire gli aspetti tecnici della questione

ecc.), perché la decisione degli arbitri rappresenta sempre il

risultato di un procedimento che si svolge illegittimamente al di

fuori del regime della sovranità statuale e non trova alcuna

garanzia costituzionale.

Il principio generale, costituzionalmente garantito, è quello

dell'art. 806 del codice di procedura civile, secondo cui le parti

sono libere di far decidere le controversie tra loro insorte da

arbitri liberamente scelti.

Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale delle

disposizioni impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 21, secondo,

terzo, quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre

1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia

di boschi e di terreni montani).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:488 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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