Corte costituzionale

Sentenza n. 487/2000

Altra decisione · depositata il 10/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

sorti a seguito della richiesta al giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Bologna in data 3 maggio 1999, di non

doversi procedere nei confronti di funzionari del SISDE e della

polizia per essere le fonti di prova incise da segreto di Stato e del

successivo decreto dello stesso giudice per le indagini preliminari

del 31 maggio 1999, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio

dei Ministri notificati il 19 luglio 1999, depositati in cancelleria

il 27 successivo ed iscritti ai nn. 23 e 24 del registro conflitti

1999.

Visti gli atti di costituzione del Procuratore della Repubblica e

del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna;

Udito nell'udienza del 10 ottobre 2000 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito il dott. Paolo Giovagnoli per il Procuratore della

Repubblica del tribunale di Bologna nonché l'avv. dello Stato

Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 5 luglio 1999 - depositato il 6 luglio 1999

e, a séguito dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto n. 321

del 1999, regolarmente notificato il 19 e nuovamente depositato il

27 luglio 1999 - il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

sollevato, previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei

Ministri, assunta in data 30 giugno 1999, conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in

persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Bologna, in relazione alla richiesta, dal medesimo presentata in data

3 maggio 1999 al giudice per le indagini preliminari presso lo stesso

Tribunale, di "non doversi procedere" nei confronti di funzionari del

SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato,

per la esistenza di un segreto di Stato ritualmente opposto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 12 della legge

24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le

informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e

"confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 110 e 410

del 1998".

In relazione a tale attività del pubblico ministero, consistente

nella richiesta di archiviazione al giudice per le indagini

preliminari per l'esistenza di un segreto di Stato - deducendo la

violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102 e 126 della

Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre

1977, n. 801, agli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura

penale, e con riferimento alle sentenze nn. 110 e 410 del 1998 della

Corte costituzionale - il Presidente del Consiglio solleva l'odierno

conflitto, ritenendo la motivazione della richiesta del pubblico

ministero contraddittoria e atta a provocare, da parte del giudice,

il provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio,

ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., ed altresì lamentando che la

detta richiesta è stata corredata di tutta la documentazione, anche

segretata, la quale accompagnava le precedenti richieste di rinvio a

giudizio, rispettivamente annullate da questa Corte con le sentenze

nn. 110 e 410 del 1998.

Allo scopo di inquadrare il presente conflitto nel contesto

dell'intera vicenda in cui si inserisce, il ricorrente ripercorre

preliminarmente i fatti dai quali hanno tratto occasione i due

conflitti di attribuzione in precedenza sollevati dal Presidente del

Consiglio dei Ministri nei confronti della Procura della Repubblica

di Bologna, definiti da questa Corte con le citate sentenze n. 110 e

n. 410 del 1998.

Nel presente giudizio, il ricorrente si duole che il Procuratore

della Repubblica, invece di restituire i documenti segretati ai

legittimi detentori e di avanzare richiesta di archiviazione, abbia

nuovamente violato il segreto, attentando alle prerogative del

Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'iniziativa

della Procura di porre nella disponibilità del giudicante gli atti

segretati non solo contrasterebbe con le statuizioni contenute nelle

citate sentenze della Corte costituzionale nn. 110 e 410 del 1998, ma

avrebbe determinato anche l'ulteriore effetto di rendere conoscibile

al giudice per le indagini preliminari, in sede di delibazione della

menzionata richiesta di archiviazione, emergenze documentali di cui

il medesimo giudice non dovrebbe prendere cognizione e di offrire la

documentazione segreta alla pubblicità dell'udienza.

Il Presidente del Consiglio, deducendo la violazione dei

menzionati parametri costituzionali, anche in relazione alle citate

sentenze nn. 110 e 410 del 1998, chiede a questa Corte di dichiarare

che non spetta al pubblico ministero corredare una richiesta di non

doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato dei

documenti che da quel segreto sono coperti e che non spetta al

pubblico ministero motivare tale richiesta in modo contraddittorio ed

atto, comunque, a provocare da parte del giudice per le indagini

preliminari una richiesta di ulteriori indagini o una imputazione

coatta, con il conseguente annullamento della richiesta di

archiviazione del 3 maggio 1999 e con l'ordine di restituzione dei

documenti coperti da segreto di Stato ai loro legittimi detentori.

2. - Con l'ordinanza n. 321 del 1999, questa Corte ha dichiarato

ammissibile questo nuovo conflitto proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri nei confronti del pubblico ministero, in

persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Bologna.

3. - Nel giudizio davanti a questa Corte quest'ultimo si è

costituito, per argomentare l'inammissibilità e l'infondatezza del

ricorso del Presidente del Consiglio.

In primo luogo, il pubblico ministero obietta che "non sarebbe

stato possibile tecnicamente espungere materialmente dal fascicolo

processuale la documentazione sia perché ne è parte integrante",

sia perché, proprio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 145

del 1991, ha affermato, si legge nell'atto di costituzione,

"l'obbligo inderogabile dell'integrale trasmissione degli atti

processuali, comunque compiuti, al g.i.p. per le sue valutazioni". A

questo riguardo, il resistente aggiunge che "nessuna norma del codice

autorizza, se pure indirettamente e per qualunque motivo,

l'eliminazione di atti e documenti dai fascicoli processuali".

Inoltre, si afferma nell'atto di costituzione, "la stessa Corte

[costituzionale] non ha mai ritenuto di indicare espressamente e

specificamente i documenti colpiti dalla ricordata sanzione

processuale".

In secondo luogo, il resistente asserisce la propria incompetenza

a decidere sulla inutilizzabilità degli atti e dei documenti coperti

da segreto di Stato, spettando esclusivamente al giudice "applicare

la sanzione dell'inutilizzabilità".

4. - In prossimità della data fissata per l'udienza, il

ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, per insistere

nell'accoglimento del ricorso e per sviluppare ulteriormente quanto

già dedotto in sede di promovimento del presente giudizio.

Nella memoria - che nell'identico testo, data "la sostanziale

identità della linea difensiva avversa in entrambi i conflitti", è

stata depositata anche in vista dell'udienza prevista per la

trattazione del conflitto n. 24 - il ricorrente richiama l'ordinanza

di questa Corte n. 344 del 2000, che ha dichiarato, escludendone il

carattere pregiudiziale, la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento

all'art. 3, secondo (recte: primo) comma, 101, secondo comma, e 112

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Bologna, nel corso del procedimento instaurato a norma

dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. con il provvedimento

all'origine del conflitto n. 24 - dell'art. 256 cod. proc. pen.,

"nella parte in cui consente di opporre il segreto di Stato anche in

relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già

contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti

che, venendo contestualmente trasmessi alla a.g., perdono le loro

caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il

segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi

inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo

carattere di segretezza".

Il ricorrente contesta poi l'affermazione del resistente circa

"la pretesa giuridica impossibilità di espungere dal fascicolo atti

ancorché coperti da segreto", osservando che sebbene "nessuna norma

di legge preveda esplicitamente tale espungibilità, ciò

rientrerebbe nella generale regola di comune buon senso che nessuna

espressa previsione normativa è necessaria per legittimare i

comportamenti leciti che non solo rientrano nella logica del sistema

ma il cui compimento è addirittura doveroso in quanto necessario per

evitare conseguenze gravissime o addirittura la commissione di

reati". Diversamente opinando, conclude la difesa erariale,

"accettando la logica della controparte, un p.m. ed un g.i.p. nei cui

incarti processuali fosse stato per avventura versato l'elenco

completo degli agenti ed informatori di SISDE e SISMI dovrebbero

comunque offrire tale elenco alla pubblicità del processo e

sufficiente garanzia del bene pubblico e del pubblico interesse

sarebbe solo l'inutilizzabilità dell'elenco ai fini del decidere".

Quanto alla lamentata impossibilità di individuare con esattezza

gli atti e i documenti coperti da segreto, il Presidente del

Consiglio osserva che "una semplice lettura degli atti del

procedimento di segretazione (segnatamente della motivazione della

conferma) effettuata in spirito di leale collaborazione, sarebbe

stata sufficiente, a tacer d'altro, per intendere quali documenti

fossero coperti da segreto di Stato".

5. - Con ricorso del 5 luglio 1999 - depositato il 6 luglio 1999

e, a séguito dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto n. 321

del 1999, regolarmente notificato il 19 e nuovamente depositato il

27 luglio 1999 - il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

sollevato, previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei

Ministri, assunta in data 30 giugno 1999, conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato nei confronti del giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Bologna in relazione al decreto,

emesso ai sensi dell'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen. in data

31 maggio 1999, con il quale è stata fissata al 14 luglio 1999

l'udienza in camera di consiglio, a séguito della richiesta del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna di non

doversi procedere nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia,

per essere le fonti di prova incise da segreto di Stato ritualmente

opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi

dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e

ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e

disciplina del segreto di Stato).

Il ricorrente lamenta che il provvedimento all'origine del

conflitto sarebbe stato adottato sulla base di tutta la

documentazione, compresa quella segretata, che accompagnava le

precedenti richieste di rinvio a giudizio proposte dal pubblico

ministero riguardo ai medesimi fatti, e costituirebbe quindi

esercizio di attività giurisdizionale in materie sottratte alla

competenza dell'autorità giudiziaria, con conseguente lesione delle

proprie attribuzioni costituzionali, come definite dagli artt. 1, 5,

52, 87, 94, 95, 102 e 126 della Costituzione, in relazione agli

artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, agli artt. 202,

256 e 362 cod. proc. pen. e con riferimento alle sentenze nn. 110 e

410 del 1998 della Corte costituzionale.

Allo scopo di inquadrare il presente conflitto nel contesto

dell'intera vicenda in cui si inserisce, il ricorrente, anche in

questo secondo ricorso, ripercorre preliminarmente i fatti dai quali

hanno tratto occasione i due conflitti di attribuzione in precedenza

sollevati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti

della Procura della Repubblica di Bologna, definiti da questa Corte

con le citate sentenze n. 110 e n. 410 del 1998.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente si

riporta a quanto affermato da questa Corte nelle menzionate sentenze

nn. 110 e 410 del 1998, ed in particolare ai principi secondo i quali

i rapporti tra Governo ed autorità giudiziaria debbono essere

ispirati a correttezza e lealtà, e l'opposizione del segreto di

Stato non comporta alcuna immunità sostanziale e non impedisce

l'esercizio dell'azione penale, ma ha l'effetto di inibire

all'autorità giudiziaria l'acquisizione, in via diretta o indiretta,

degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto al fine

di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, che può essere

esercitata solo qualora vi siano elementi indizianti del tutto

autonomi ed indipendenti.

Secondo il ricorrente, l'iniziativa del Procuratore della

Repubblica di porre nella disponibilità del giudice per le indagini

preliminari, con la richiesta di archiviazione, gli atti segretati,

da un lato, si è posta in contrasto con quanto statuito da questa

Corte con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998; dall'altro, ha posto il

giudice nella posizione di delibare detta richiesta sulla base di

emergenze documentali di cui non avrebbe dovuto prendere cognizione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene quindi che il

provvedimento del giudice per le indagini preliminari di fissazione

dell'udienza in camera di consiglio, pronunciato ai sensi

dell'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., abbia violato le

prerogative del Governo nella materia del segreto di Stato, dal

momento che è stato adottato sulla base di documenti coperti da tale

segreto e quindi non conoscibili dal giudice; che esso è idoneo ad

offrire la documentazione segreta alla pubblicità dell'udienza; e

ancora che esso è prodromico ad ulteriori attività giurisdizionali

- l'ordinanza con la quale si indica la necessità di ulteriori

indagini, o l'ordinanza con la quale si dispone che il pubblico

ministero formuli l'imputazione - che restano precluse dal segreto

opposto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto conflitto

per sentir dichiarare che non spetta al giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Bologna, né acquisire, né

utilizzare sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o

documenti sui quali è stato legalmente opposto e confermato dal

Presidente del Consiglio dei Ministri il segreto di Stato; che non

spetta allo stesso giudice, a fronte di una richiesta del pubblico

ministero di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di

Stato, corredata dei documenti che da quel segreto di Stato sono

coperti, prendere cognizione degli stessi e, su tale base, fissare

l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409, secondo

comma, cod. proc. pen., così offrendo tali documenti alla

pubblicità ed in particolare alla conoscenza della persona offesa.

Il ricorrente chiede altresì che questa Corte disponga

l'annullamento del decreto di fissazione dell'udienza in camera di

consiglio del 31 maggio 1999, ordinando la restituzione dei documenti

coperti dal segreto di Stato ai legittimi detentori.

6. - Con l'ordinanza n. 320 del 1999, questa Corte ha dichiarato

ammissibile il conflitto sollevato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Bologna.

7. - Nel giudizio davanti a questa Corte quest'ultimo si è

costituito, per chiedere che il ricorso del Presidente del Consiglio

sia dichiarato infondato.

Dopo aver ricordato - come il ricorrente - i diversi momenti

dell'intera vicenda che ha portato al presente conflitto, il giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna afferma, innanzi

tutto, che "la conoscibilità degli atti processuali, nei modi e nei

tempi previsti, da parte dei soggetti interessati e delle parti

processuali è elemento cardine del nostro sistema processuale" e

che, da un lato, "il diritto della p.o. di prendere cognizione degli

atti del procedimento prescinde totalmente dalla adozione della

procedura di cui all'art. 409 c.p.p., essendo il venir meno del

segreto sugli atti processuali collegato al momento in cui l'imputato

può averne conoscenza, o comunque "alla chiusura delle indagini

preliminari (art. 329, c. 1, c.p.p.), evenienze entrambe

verificatesi"; dall'altro, che anche qualora il g.i.p., "aderendo

alla richiesta del p.m., avesse archiviato de plano il procedimento,

comunque la p.o. avrebbe avuto, anche "dopo la definizione del

procedimento , diritto di avere copia degli atti ai sensi

dell'art. 116 c.p.p.".

Da quanto precede, ed altresì in considerazione della

circostanza che "detti documenti erano già ampiamente nella sfera di

conoscibilità della p.o., con pieno diritto di estrarne copia

(art. 131 c.p.p.)", il resistente deduce che "in alcun modo ... il

provvedimento di fissazione della udienza ex art. 409 c.p.p. potrebbe

di per sé ledere le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei

Ministri".

Dopo aver censurato alcuni comportamenti, ritenuti non conformi

al dovere di lealtà, tenuti dalla Questura di Bologna nei rapporti

con l'autorità giudiziaria, il g.i.p. sottolinea il carattere

obbligato, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 409

c.p.p., del provvedimento di fissazione dell'udienza; "pur in

presenza di atti ritenuti inutilizzabili perché ottenuti in

violazione del segreto di Stato", aggiunge il resistente, "rimane

fermo ed ineludibile il ruolo della magistratura giudicante come

espressamente affermato dalla Corte [costituzionale] nella citata

sent. 110", in ordine alla dichiarazione di "non doversi procedere".

Né può affermarsi, ad avviso del resistente, che vi sia stata una

utilizzazione degli atti coperti da segreto, ciò che sarebbe

dimostrato proprio dalla sollevazione, da parte dello stesso g.i.p.,

nell'a'mbito del medesimo procedimento ex 409 c.p.p. di cui si

tratta, di una questione di legittimità costituzionale della

disciplina concernente la inutilizzabilità di tali atti.

Sul punto della mancata restituzione dei documenti coperti da

segreto, per altro non addebitata al g.i.p. nel ricorso, il

resistente lamenta, da un lato, la mancata indicazione, da parte di

questa Corte, dei documenti illegittimamente acquisiti; dall'altro,

la mancata richiesta di restituzione, da parte dell'amministrazione

interessata.

8. - In prossimità della data fissata per l'udienza, il

ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, per insistere

nell'accoglimento del ricorso e per sviluppare ulteriormente quanto

già dedotto in sede di promovimento del presente giudizio.

Il testo della memoria, come si è detto, in considerazione della

"sostanziale identità della linea difensiva avversa in entrambi i

conflitti", è identico a quello della memoria presentata

nell'imminenza dell'udienza prevista per la trattazione del conflitto

n. 23, il cui contenuto è già stato illustrato. Considerato in diritto

1. - Con il primo dei due ricorsi in epigrafe, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona

del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in

relazione alla richiesta, dal medesimo presentata in data 3 maggio

1999 al giudice per le indagini preliminari presso lo stesso

Tribunale, di "non doversi procedere" nei confronti di funzionari del

SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato,

per la esistenza di un segreto di Stato ritualmente opposto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 12 della legge

24 ottobre 1977, n. 801 e "confermato dalla Corte costituzionale con

le sentenze nn. 110 e 410 del 1998".

Il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzioni, come determinata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102

e 126 della Costituzione, e dagli artt. 12 e 16 della legge

24 ottobre 1977, n. 801, nonché dagli artt. 202, 256 e 362 del

codice di procedura penale, anche in riferimento alle sentenze di

questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, e chiede che venga dichiarata la

non spettanza al pubblico ministero, in persona del Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Bologna, del potere di presentare

al giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale la

menzionata richiesta di archiviazione in data 3 maggio 1999,

corredandola della documentazione "segretata" e premettendo alla

stessa richiesta una motivazione contraddittoria e atta a provocare,

da parte del giudice, il provvedimento di fissazione dell'udienza in

camera di consiglio, ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen.,

prodromico rispetto all'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti

(in particolare: invito al p.m., ex art. 409, comma 4, cod. proc.

pen., a compiere ulteriori indagini; "imputazione coatta" ex

art. 409, comma 5, cod. proc. pen.) suscettibili di provocare una

ulteriore divulgazione dei documenti coperti da segreto.

Il ricorrente chiede altresì l'annullamento della richiesta in

data 3 maggio 1999 del Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Bologna, "con l'ordine di restituzione dei documenti

coperti da segreto di Stato ai loro legittimi detentori".

2. - Con il secondo dei due ricorsi in epigrafe, il Presidente

del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato nei confronti del giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Bologna in relazione al decreto,

emesso ai sensi dell'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen. in data

31 maggio 1999, con il quale è stata fissata al 14 luglio 1999

l'udienza in camera di consiglio, a séguito della richiesta del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna di non

doversi procedere nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia,

per essere le fonti di prova incise da segreto di Stato ritualmente

opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi

dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzioni, come determinata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95, 102

e 126 della Costituzione e dagli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre

1977, n. 801, nonché dagli artt. 202, 256 e 362 del codice di

procedura penale, anche in riferimento alle sentenze nn. 110 e 410

del 1998 di questa Corte, e chiede che venga dichiarata la non

spettanza al giudice per le indagini preliminari resistente nel

presente conflitto - a fronte della richiesta di archiviazione del

pubblico ministero in data 3 maggio 1999, corredata dei documenti

coperti da segreto di Stato - del potere di prendere cognizione degli

stessi e, su tale base, fissare, ai sensi dell'art. 409, secondo

comma, cod. proc. pen., con il decreto in data 31 maggio 1999,

l'udienza in camera di consiglio il 14 luglio 1999, offrendo tali

documenti alla pubblicità dell'udienza ed in particolare alla

conoscenza della persona offesa, e ponendo le premesse per ulteriori

attività giurisdizionali - l'ordinanza con la quale si indica la

necessità di ulteriori indagini, o l'ordinanza con la quale si

dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione - che devono

ritenersi precluse dal segreto di Stato opposto.

Il ricorrente chiede altresì che questa Corte disponga

l'annullamento del decreto di fissazione dell'udienza in camera di

consiglio del 31 maggio 1999, "ordinando la restituzione dei

documenti coperti dal segreto di Stato ai legittimi detentori".

3. - Con i ricorsi indicati in epigrafe, il Presidente del

Consiglio dei Ministri lamenta, in riferimento ai medesimi parametri,

la lesione della propria sfera di attribuzioni in materia di tutela

del segreto di Stato ad opera del Procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Bologna e del giudice per le indagini preliminari

dello stesso Tribunale, in relazione ad atti dei rispettivi uffici

fra loro intimamente connessi, sia sotto il profilo della sequenza

procedurale, sia per l'unicità della vicenda storica all'origine di

entrambi i conflitti sollevati. In considerazione di tale stretta e

duplice connessione, i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi con un'unica sentenza.

4. - Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità dei

conflitti di attribuzione in questione, che questa Corte ha già

dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con le

ordinanze nn. 320 e 321 del 1999.

4.1. - Sotto il profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio

dei Ministri è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla

tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non

solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma, come questa

Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle

norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni (sentenze

nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266 del 1998 e 426

del 1997).

Sotto il medesimo profilo, anche la legittimazione del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna a

resistere nel conflitto deve essere ribadita, in conformità alla

giurisprudenza di questa Corte che riconosce al pubblico ministero la

legittimazione ad essere parte di conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato, in quanto, ai sensi dell'art. 112 della

Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo dell'attività di

indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale

(sentenze nn. 410 e 110 del 1998; ordinanze nn. 266 del 1998 e 426

del 1997).

Quanto al profilo oggettivo, il conflitto n. 23 del 1999 riguarda

attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio

dell'azione penale da parte del pubblico ministero ed alla

salvaguardia della sicurezza dello Stato anche attraverso lo

strumento del segreto, la cui tutela, attraverso la sua opposizione e

conferma, è attribuita alla responsabilità del Presidente del

Consiglio dei Ministri, sotto il controllo del Parlamento.

4.2. - Anche per quanto riguarda il conflitto n. 24 del 1999, il

Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato dal punto di

vista attivo in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela,

apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato in base alle

citate disposizioni costituzionali e legislative.

La legittimazione del giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere

ribadita, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che

riconosce ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad

essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in

quanto, in posizione di piena indipendenza garantita dalla

Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio

delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono (ex

plurimis sentenze nn. 50 e 35 del 1999; 375 del 1997; ordinanze

nn. 471, 261 e 250 del 1998; 269 del 1996).

Quanto al profilo oggettivo, il conflitto n. 24 del 1999 riguarda

attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio

della funzione giurisdizionale da parte del giudice per le indagini

preliminari ed alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche

attraverso lo strumento del segreto, la cui tutela, attraverso la sua

opposizione e conferma, è attribuita alla responsabilità del

Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto il controllo del

Parlamento.

5. - Nel merito, il ricorso presentato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Bologna è fondato.

6. - Prima di esporre le ragioni dell'accoglimento del ricorso,

è necessario ricordare ancora una volta, per sommi capi, le vicende

che hanno dato origine ai conflitti di cui è causa ed i precedenti

costituiti dalle sentenze n. 110 e 410 del 1998.

Con la prima pronuncia, la Corte costituzionale accoglieva il

ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva

sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione ad attività

istruttoria svolta nei confronti di funzionari del SISDE e di

polizia, e diretta ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze

incise dal segreto di Stato opposto e confermato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, ex art. 12 della legge n. 801 del 1977.

La Corte, dopo aver dichiarato l'ammissibilità del conflitto con

ordinanza n. 426 del 1997, dichiarava, con la menzionata sentenza

n. 110 del 1998, non spettare al pubblico ministero, in persona del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, né

acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o

indirettamente, atti o documenti sui quali era stato legalmente

opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il

segreto di Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini

del promovimento dell'azione penale, annullando conseguentemente gli

atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal

segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di rinvio a

giudizio.

A séguito di tale sentenza, il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Bologna, al quale gli atti erano stati

restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava la

richiesta di rinvio a giudizio, eliminando da questa i riferimenti ai

documenti trasmessi dalla Questura di Bologna.

Con ricorso del 10 luglio 1998, depositato il 14 luglio 1998, il

Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava un nuovo conflitto di

attribuzione nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a

giudizio formulata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari

del SISDE e di funzionari di polizia che con i primi avevano

collaborato, e che si assumeva nuovamente basata su fonti di prova

incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

In accoglimento del secondo ricorso del Presidente del Consiglio,

la Corte costituzionale, con sentenza n. 410 del 1998, ha dichiarato

non spettare al pubblico ministero, in persona del Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Bologna, rinnovare la richiesta di

rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione

del segreto di Stato già accertata con sentenza della Corte

costituzionale e ha annullato la richiesta di rinvio a giudizio in

data 5 maggio 1998.

In séguito a tale decisione, il pubblico ministero resistente ha

formulato la richiesta di archiviazione ritenuta dal ricorrente

lesiva della proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.

7. - L'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice

per le indagini preliminari l'intero fascicolo delle indagini

preliminari, previsto dall'art. 408, comma 1, cod. proc. pen., è

stato ribadito da questa Corte con la sentenza n. 145 del 1991,

invocata dal resistente, che ne ha sottolineato la funzione di

garantire "che nessuna indebita limitazione possa essere apposta alla

cognizione del giudice per le indagini preliminari ai fini

dell'adozione delle determinazioni ad esso spettanti". Senonché, a

quest'ultimo, rispetto alla valutazione circa l'inutilizzabilità dei

documenti di cui si tratta non compete, in questo caso, alcun potere

decisorio in ordine alla adozione di determinazioni ulteriori e

diverse dal rilievo d'ufficio della inutilizzabilità di tali

documenti, a norma dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen., ciò che

questa Corte ha già avuto modo di chiarire con l'ord. n. 344 del

2000, in termini del tutto espliciti.

Quest'ultima pronuncia, che ha dichiarato la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 256 cod. proc. pen. sollevata dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Bologna, ha nuovamente ribadito che, con

la sentenza n. 410 del 1998, questa Corte ha già inoppugnabilmente

definito la controversia in merito all'utilizzabilità degli stessi

atti, sui quali è stato opposto e confermato il segreto di Stato,

cui fa riferimento il giudice a quo statuendo in via definitiva sulla

non spettanza al pubblico ministero del potere di utilizzarli ed

annullando la richiesta di rinvio a giudizio basata sugli stessi. In

tale occasione, si è anche chiarito che, derivando in via definitiva

la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti di cui si tratta, non

già dall'art. 256 cod. proc. pen., bensì direttamente dalle due

citate sentenze della Corte costituzionale - pronunciate sulla base

di parametri costituzionali e sottratte dall'art. 137, ultimo comma,

della Costituzione, a qualsiasi forma, anche indiretta o impropria,

di impugnazione - il giudice a quo avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio

a norma dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen., non residuando nel

procedimento penale a quo alcuno spazio per fare applicazione, ai

fini dell'identificazione degli atti non utilizzabili, dell'art. 256

cod. proc. pen. (né, quindi, per dubitare della sua legittimità

costituzionale).

La circostanza, anzi, che il divieto di utilizzazione degli atti

di cui si tratta deriva inequivocabilmente e in via definitiva non

dall'art. 256 cod. proc. pen., bensì dalle citate sentenze di questa

Corte nn. 110 e 410 del 1998, priva di valore processuale i documenti

in questione e ne rende indebita e del tutto impropria l'inclusione

nel fascicolo processuale.

Dalle citate decisioni costituzionali, nel rispetto della

correttezza che deve ispirare i rapporti tra autorità giudiziaria e

potere esecutivo nella materia della tutela del segreto di Stato,

deriva un obbligo di restituzione dei documenti coperti da tale

segreto, indipendentemente da una richiesta da parte dell'autorità

responsabile della loro custodia.

Il sistema delle norme disciplinanti il processo penale, del

resto, conosce più di un caso di obbligatoria restituzione di cose e

documenti inutilizzabili a fini probatori, non solo da parte del

giudice, ma anche direttamente da parte del pubblico ministero

(artt. 262, comma 1; 263, comma 4; 254, comma 3, cod. proc. pen.).

Non è forse inutile ricordare poi che il comma 3 dell'art. 271

cod. proc. pen. dispone la distruzione, "salvo che costituisca corpo

del reato", della documentazione delle intercettazioni di

conversazioni o comunicazioni non utilizzabili a norma dei primi due

commi.

Al pubblico ministero non spetta pertanto corredare la richiesta

di archiviazione in data 3 maggio 1999 di documenti che, a séguito

delle sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, non doveva e

non poteva né acquisire, né utilizzare, direttamente o

indirettamente, e che avrebbe dovuto restituire all'autorità

responsabile della tutela del segreto di Stato.

La permanenza materiale nel fascicolo processuale di documenti

non utilizzabili perché coperti da segreto di Stato ritualmente

opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ex

art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, successivamente, e in

modo irretrattabile, ritenuti inutilizzabili con le sentenze nn. 110

e 410 del 1998 di questa Corte, concreta la lesione delle

attribuzioni costituzionali del ricorrente.

L'impugnata richiesta di archiviazione del Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Bologna, corredata di tali

documenti, deve pertanto essere annullata.

Quanto precede impone a questa Corte di dichiarare che non spetta

al pubblico ministero formulare la richiesta di archiviazione in data

3 maggio 1999, corredandola di documenti che, anche a séguito delle

sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, non doveva e non

poteva né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, e

che avrebbe dovuto restituire all'autorità responsabile della tutela

del segreto di Stato, e di annullare la richiesta presentata dal

resistente in data 3 maggio 1999 al giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Bologna.

8. - Le ragioni che hanno condotto all'accoglimento del ricorso

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti

del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e

all'annullamento della richiesta di archiviazione all'origine del

primo conflitto impongono di accogliere anche il secondo ricorso

epigrafato, proposto dallo stesso ricorrente nei confronti del

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

La rilevata assenza di valore processuale dei documenti dei quali

questa Corte, con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998, ha accertato,

in via definitiva e sulla scorta dei parametri costituzionali

applicati per la risoluzione dei rispettivi conflitti,

l'inutilizzabilità nel procedimento de quo, impone l'espunzione dal

fascicolo processuale dei documenti coperti da segreto di Stato

legittimamente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio,

sottratti a qualsiasi valutazione da parte del resistente.

Da ciò consegue che non spetta al giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Bologna utilizzare in alcun modo,

direttamente o indirettamente, gli atti e i documenti coperti da

segreto di Stato, la cui inutilizzabilità è stata definitivamente

accertata con le sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998,

neppure ai fini dei provvedimenti conseguenziali alla richiesta del

pubblico ministero presentata in data 3 maggio 1999 e fissare

l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409, secondo

comma, cod. proc. pen.

Sia l'accoglimento dei due ricorsi presentati dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, sia l'annullamento della richiesta di

archiviazione all'origine del primo conflitto impongono di annullare

tutti gli atti successivi e conseguenziali alla richiesta di

archiviazione, compreso il decreto, emesso ai sensi dell'art. 409,

secondo comma, cod. proc. pen. in data 31 maggio 1999, con il quale

è stata fissata al 14 luglio 1999 l'udienza in camera di consiglio,

a séguito della richiesta del Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Bologna presentata in data 3 maggio 1999.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara che non spetta al pubblico ministero presentare al

giudice per le indagini preliminari richiesta di non doversi

procedere, corredata di documenti coperti da segreto di Stato che, a

séguito delle sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, non

può in alcun modo, né direttamente né indirettamente, utilizzare,

né conservare nel fascicolo processuale, e conseguentemente annulla

la richiesta di non doversi procedere, presentata dal resistente in

data 3 maggio 1999 al giudice per le indagini preliminari dell

Tribunale di Bologna;

Dichiara che non spetta al giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Bologna utilizzare in alcun modo, direttamente o

indirettamente, gli atti e i documenti coperti da segreto di Stato,

la cui inutilizzabilità è stata definitivamente accertata con le

sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, neppure ai fini

dell'adozione del decreto in data 31 maggio 1999 di fissazione

dell'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, secondo

comma, cod. proc. pen., e conseguentemente annulla il citato decreto

in data 31 maggio 1999, con il quale è stata fissata al 14 luglio

1999 l'udienza in camera di consiglio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:487 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari