Corte costituzionale

Sentenza n. 480/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Sicilia 28 dicembre 1989, n. 19, dell'art. 23 della

legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 ed - ove occorra

- dell'art. 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e della legge 4

ottobre 1986, n. 657 (delega al governo per la istituzione e

disciplina del servizio di riscossione dei tributi), promosso con

ordinanza emessa il 18 gennaio 1992 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Catania sul ricorso proposto da Potenza Renato Carlo ed

altra contro l'Ufficio II.DD. di Catania, iscritta al n. 165 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 18 gennaio 1992 - emessa in un giudizio

instaurato dai coniugi Potenza nei confronti dell'ufficio II.DD. di

Catania, per opporsi all'applicazione del compenso esattoriale come

richiesto, nella cartella loro notificata nel 1991, in misura di L.

15.000 "per ogni voce" ivi elencata anche se di importo largamente

inferiore - l'adita Commissione tributaria di 1 grado di Catania ha

sollevato, nei sensi e per le ragioni che più avanti si esporranno,

questione incidentale di legittimità "della normativa regionale e di

quella nazionale (art. 3 legge regionale siciliana 1989 n. 19; art.

23 l. Sicilia 1990, n. 35 ed - ove occorra - l. 1986 n. 657; art. 61

del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e relativi Decreti Ministeriali ed

assessoriali di attuazione) che disciplina il sistema di

determinazione dei compensi spettanti al concessionario in misura

percentuale delle somme riscosse, stabilita con un importo minimo

(appunto L. 15.000) e massimo, distintamente, per i pagamenti

spontanei eseguiti dopo la notifica della cartella di pagamento":

"per contrasto con gli artt. 3, 59, 76 e 97 della Costituzione".

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte sono intervenuti il

Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio dei ministri.

E per entrambi l'Avvocatura Generale dello Stato, con distinte

comparse di identico contenuto, ha eccepito preliminarmente

l'inammissibilità, sotto plurimi profili, della impugnativa (per

contraddittorietà delle censure contestualmente rivolte alla legge

delega ed al decreto delegato; insindacabilità dei decreti

ministeriali; apoditticità dell'ipotesi di violazione dell'art. 97

Cost.; non pertinenza del richiamo all'art. 53 Cost.); e ne ha

contestato, comunque, in subordine la fondatezza nel merito. Considerato in diritto

1.1. - La Commissione tributaria di Catania denunzia la disciplina

dei compensi ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi

nella parte in cui - con riguardo, in particolare, al "compenso

dovuto per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i

pagamenti effettuati dopo la notifica della cartella di pagamento (e

prima della notifica dell'avviso di mora") - ne determina l'ammontare

in percentuale (1%) delle somme riscosse con un minimo di 15.000

lire, "per ogni articolo iscritto a ruolo", ancorché di un importo

(pur di gran lunga) inferiore a quella cifra.

E tale disposizione localizza - a livello di legislazione

regionale siciliana, applicabile ratione loci nel giudizio a quo -

nell'art. 3 della legge n. 19/1989 e nell'art. 23 della legge n.

35/1990.

1.2. - Sul duplice presupposto che analoga disposizione -

determinativa dei compensi in questione con previsione di "importi

minimi sproporzionati ai carichi di imposta e per di più

ragguagliati ad ogni articolo di ruolo" - si contenga anche nella

legislazione nazionale e costituisca "principio fondamentale della

materia", cui il legislatore siciliano sia tenuto ad attenersi

(avendo nella materia stessa competenza ripartita) ex art. 117 Cost.

e 132 d.P.R. n. 43/1988, la stessa Commissione estende poi

l'impugnativa pure a detta normativa nazionale: individuata nel

cumulativo disposto dall'art. 1 comma 7 della legge delega 1986 n.

657, dell'art. 61 d.P.R. 1988 n. 43 e dei decreti ministeriali di

attuazione.

1.3. - Con riguardo alla normativa regionale le censure si

risolvono in un dubbio di violazione degli artt. 3 (sotto il duplice

profilo della irragionevolezza e disparità di trattamento tra

contribuenti in relazione all'importo del tributo dovuto), 53, 97

della Costituzione.

Con riferimento alla normativa nazionale, si assumono violati -

oltre l'art. 3 (sotto l'ulteriore profilo di una disparità tra

contribuenti in relazione all'elemento della rispettiva residenza in

una od altra regione) e l'art. 97 - anche l'art. 76 Cost. (nella

duplice prospettiva di un vizio di indeterminatezza, addebitabile

alla legge di delega e di "eccesso" dalla medesima, ascrivibile alla

"normativa di attuazione").

2. - A fronte di questioni così (approssimativamente) prospettate

- ed anche in ragione delle eccezioni preliminari al riguardo

formulate dall'Avvocatura - il thema decidendum esige di essere

puntualizzato e delimitato, in relazione agli eventuali profili di

inammissibilità dall'oggetto o dei parametri della impugnativa.

2. - A) In ordine all'oggetto.

A/1. Per quanto attiene alla normativa regionale.

A prescindere dalla considerazione che, per ciò che concerne la

legge del 1990 la disposizione denunciata si contiene nell'art. 35 e

non nell'art. 23, indicato dalla Commissione rimettente, va rilevato

che le due leggi impugnate, del 1989 e del 1990, non costituiscono un

combinato contesto ma la reiterazione (con minime varianti

terminologiche) dell'identico precetto, in sequenza temporale (la

seconda legge (n. 35/90) subentrando alla prima (n. 19/89) a partire

dal 9 settembre 1990): di talché una soltanto delle due è

evidentemente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie.

Ora, poiché dall'ordinanza di rimessione risulta che l'eccezione

di illegittimità era stata formulata dai ricorrenti con riguardo

alla l. 19/89 e la Commissione, nel far proprio la sottesa questione,

non ha contestato la correttezza di tale riferimento, può

inferirsene che proprio la citata legge dell'89, nella prospettiva di

quel Collegio, formi il precipuo oggetto della questione rilevante ai

fini del decidere. Come del resto è confermato dalla testuale

trascrizione, nel provvedimento di rinvio, dell'espressione "per ogni

articolo iscritto a ruolo" che, nella sua letteralità, si rinviene

(oltre che nell'art. 35 - peraltro ignorato dal giudice a quo - della

legge n. 35/90) solo nell'art. 3 comma 3 della predetta legge n.

19/89 e non anche nel denunciato art. 23 della legge 35/90 che usa,

al riguardo, la diversa dizione "per operazione".

Dal che appunto discende che unicamente le questioni relative alla

prima delle due leggi indicate siano ammissibili, sotto il profilo

della rilevanza nel giudizio a quo, mentre la denuncia dell'art. 23

della legge del 1990 (non applicabile alla fattispecie) è di per sé

inammissibile, potendo al più valere (stante la già rilevata

identità di contenuto tra l'art. 3 legge n. 19/89 e l'art. 35 - e

non 23 - della legge n. 35/90) come mera sollecitazione del potere di

annullamento conseguenziale di questa Corte, in caso di accoglimento

delle questioni che precedono.

A/2. Quanto alla normativa statuale.

Va premesso che né l'art. 1, n. 7 della legge 657/86 (che si

limita a fissare canoni di trasparenza e congruità ai costi di

gestione dei compensi in questione al fine di assicurare

"l'equilibrio economico della gestione), né l'art. 61 del d.P.R.

43/88 (che, anche nel testo modificato dall'art. 13 della

sopravvenuta l. 1987 n. 75, in sede determinativa del compenso stesso

non va oltre la correlativa commisurazione percentuale, con

previsione di un minimo ed un massimo non riferiti ai singoli

articoli di ruolo, né in concreto quantificati) contengono quindi la

disposizione censurata: la quale compare, a livello nazionale, solo

nel contesto dei singoli decreti ministeriali di attuazione, che

fissano, per taluni comparti territoriali, minimi corrispondenti, per

importo e criteri di riferimento, a quelli stabiliti per la Sicilia.

E da ciò può direttamente inferirsi l'inammissibilità, sotto ogni

profilo, della impugnativa in ordine alla suddetta normativa

nazionale:

a) quanto alla legge n. 657/86 ed al d.P.R. 43/88, per

aberratio ictus;

b) quanto ai decreti ministeriali, per l'intrinseca inidoneità

di tali provvedimenti a formare oggetto del sindacato di

legittimità.

E neppure potrebbe ipotizzarsi una sorta di ricaduta del contenuto

di tali decreti sull'articolato legislativo, perché, la questione

sarebbe, anche in tale prospettiva, comunque inammissibile per non

essere consentita a fronte di un complessivo contesto normativo,

risultante (in tesi) dalla combinazione di norme primarie e

subprimarie, aggredire il segmento precettivo contenuto unicamente

nelle seconde.

3. - B) In ordine ai parametri evocati, pure fondata risulta

infine la eccezione di inammissibilità relativa all'art. 97 Cost.,

la cui violazione effettivamente è stata solo apoditticamente

enunciata e non autonomamente argomentata dal giudice a quo. Mentre,

con riguardo all'art. 53 Cost., l'eventuale non pertinenza del

correlativo richiamo va piuttosto verificata in sede di delibazione

nel merito della questione (cfr. sent. 7/93).

4. - Sfrondato dei sin qui rilevati profili (oggettivi e

relazionali) di inammissibilità il quesito, cui questa Corte è

chiamato a dare risposta, si riduce quindi a quello di legittimità

della disposizione sub art. 3, comma 3, l. Sicilia 1989 n. 19, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

5. - In questi termini, la questione è comunque, per ogni

aspetto, infondata.

In primo luogo va esclusa in radice l'adombrata violazione

dell'art. 53 Cost., atteso che con detto precetto - che attiene al

momento sostanziale dell'imposizione, quanto alla individuazione del

presupposto economico del tributo, (che deve appunto rispecchiare la

capacità contributiva dell'obbligato) - non può collidere norma,

quale è quella in oggetto, che ha riguardo solo al diverso e

successivo aspetto della riscossione del tributo stesso (cfr. sent.

63/1982).

6. - Né, in relazione all'art. 3 Cost. la medesima disposizione

può reputarsi irragionevole o discriminatoria.

In una fattispecie in cui il compenso per il concessionario del

servizio di riscossione dei tributi è (senza contestazioni sul piano

della legittimità) posto a carico del contribuente, che a quel

servizio ha dato causa con il suo inadempimento all'obbligo di una

veritiera e precisa denuncia, la prevista determinazione di tale

compenso in misura percentuale del tributo (1%) con il contestuale

correttivo di un prestabilito importo minimo (L. 15.000) e massimo

(L. 300.000) è volta infatti a realizzare (con l'utilizzazione di un

meccanismo necessariamente articolato in termini medi e forfettari)

un opportuno ed effettivo ancoraggio della remunerazione al costo del

servizio; contemporaneamente impedendo, per un verso, che, in caso di

iscrizione di tributi di importo eccessivamente limitato (inferiore a

L. 1.500.000) la misura percentuale del compenso scenda al di sotto

del livello minimo di remuneratività del servizio e, per converso,

che, in caso di iscrizione di tributi di ammontare elevato (superiore

a L. 30.000.000) il compenso stesso salga notevolmente al di sopra

della predetta soglia di copertura del costo della procedura.

Dal che l'evidente non irragionevolezza dell'obiettivo perseguito

dalla norma impugnata: in linea, del resto, con i principi al

riguardo enunciati dalla richiamata legge di delega, nel senso

appunto della determinazione del compenso in discussione anche

secondo criteri "di congruità ai costi medi del servizio, al fine di

assicurarne l'equilibrio economico".

E resta, per l'effetto, anche esclusa l'ipotizzata discriminazione

in danno del contribuente chiamato a corrispondere un compenso di

importo in tesi superiore a quello del tributo iscritto in ruolo,

proprio in ragione del riferito complessivo meccanismo di

compensazione e bilanciamento di un tale inconveniente con il

vantaggio (economicamente più rilevante e probabilmente anche

statisticamente più frequente) del contenimento del compenso stesso

entro il limite massimo, per singola voce, corrispondentemente

stabilito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale

degli articoli 1 n. 7 della legge 4 ottobre 1986 n. 657 (delega al

governo per la istituzione e disciplina del servizio di riscossione

dei tributi), 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (istituzione del

servizio di riscossione dei tributi) "e relativi decreti ministeriali

di attuazione", sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della

Costituzione con l'ordinanza della Commissione Tributaria di I grado

di Catania in epigrafe indicata;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23 della legge della regione Sicilia 5 settembre 1990 n. 35

(istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi ed

altre entrate) sollevata dalla stessa Commissione in riferimento agli

artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 n. 3 della regione Sicilia 29 dicembre 1989 n. 19

(esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno

finanziario 1990) in riferimento all'art. 97 della Costituzione, di

cui alla medesima ordinanza;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del citato art. 3 n. 3 L. reg. 1989 n. 19, per contrasto con gli

articoli 3 e 53 della Costituzione, ivi pure sollevata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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