Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1976 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 183-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis,

terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 26 marzo 1974 dal tribunale di Campobasso nel procedimento

penale a carico di Commatteo Giovanni ed altri, iscritta al n. 225 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 187 del 17 luglio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale di Campobasso, nell'esaminare una istanza di

restituzione in termini per presentare i motivi di appello, proposta da

Commatteo Giovanni, il quale aveva dedotto d'essere stato affetto da

malattia che non gli aveva consentito di osservare il termine di

decadenza, ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p. per violazione

degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata prevedendo la

remissione in termini per la dichiarazione di gravame ma non per la

presentazione dei motivi, lederebbe il diritto di difesa e

contrasterebbe con il principio d'eguaglianza, perché la remissione è

consentita in qualsiasi termine di decadenza scaduto nel corso del

procedimento di primo grado, mentre nel giudizio di appello non è

prevista per la presentazione dei motivi.

Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale deve decidere se l'art. 183 bis, terzo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette la

restituzione in termini per proporre il gravame, e non anche per

presentare i motivi, contrasti o meno con gli artt. 24, secondo comma,

e 3, primo comma, della Costituzione.

Non sussiste anzitutto la denunciata violazione del diritto di

difesa. Il legislatore del 1955, nel reintrodurre un istituto

eccezionale, come è quello della restituzione nei termini prescritti a

pena di decadenza, pur ampliando la tutela sostanziale del diritto di

difesa rispetto alla disciplina del codice di procedura del 1913, ha

tenuto conto di altri interessi, parimenti rilevanti, i quali esigono

che i processi siano portati a compimento entro congrui tempi perché

la giurisdizione penale assolva alla sua fondamentale funzione.

La limitazione della restituzione in termini all'impugnativa va

considerata in riferimento alla circostanza che i motivi, quando non

siano enunciati nello stesso atto di impugnazione, possono venir

presentati dal difensore nominato, dal difensore del dibattimento di

primo grado, ed infine trasmessi, anche dallo stesso interessato, a

mezzo di raccomandata postale (art. 201 c.p.p. ed art. 151 del testo

vigente a seguito della sentenza n. 96 del 1971).

La pluralità degli strumenti esistenti a tutela della parte che

abbia proposto gravame dimostra che non v'è lesione del diritto di

difesa e giustifica pienamente la norma impugnata.

Questa, d'altra parte, neppure contrasta con l'art. 3 della

Costituzione (sotto il prospettato profilo della diversa ampiezza del

potere di restituzione in termini del giudice dell'impugnazione

rispetto a quello attribuito al giudice di primo grado, che non ha

limitazioni per tipo alcuno di atti), in quanto la diversa disciplina

del potere restitutorio del giudice superiore - che non involge, come

detto, vulnerazione della garanzia della difesa - si giustifica in

relazione all'esigenza di adattamento del diritto di difesa alle

speciali caratteristiche dei procedimenti cui inerisce: ossia alle

caratteristiche del procedimento di impugnazione che fa seguito alla

già avvenuta pronunzia di un provvedimento decisorio, sia pur non

irrevocabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 183 bis, terzo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE PAOLO ROSSI

- LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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