Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/03/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1r.d. 2480/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (nuove disposizioni sulle

pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1968 dalla Corte dei conti

- sezione quarta giurisdizionale - sul ricorso di Stanco Michele,

iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il maresciallo maggiore dell'esercito Stanco Michele, processato

per furto di energia elettrica, venne riconosciuto colpevole e

condannato con sentenza del tribunale di Roma in data 23 febbraio 1951,

passata in giudicato il 31 luglio stesso anno.

Egli, che non era stato sospeso durante la pendenza penale,

continuò a prestare servizio sino al marzo 1956, e cioè fino alla

data sotto la quale fu rimosso dal grado e collocato in congedo

mediante il dispaccio ministeriale 21 febbraio e il decreto 22 maggio

dello stesso anno.

Con successivo decreto ministeriale in data 19 settembre 1958 n.

2310 gli venne liquidata la pensione, con riferimento però al solo

servizio prestato sino alla data del 31 luglio 1951, e cioè a quella

del passaggio in giudicato della sentenza penale, che aveva determinato

la rimozione dal grado e il collocamento in congedo.

Contro tale decreto lo Stanco, in data 28 gennaio 1960, proponeva

ricorso alla Corte dei conti chiedendo che la pensione gli venisse

invece liquidata sull'intero servizio prestato, e cioè computandosi in

esso anche il periodo dal 31 luglio 1951 al 1 marzo 1956, di cui non

era stato tenuto conto in sede di liquidazione.

La Corte dei conti, Sezione IV giurisdizionale, con ordinanza 9

dicembre 1968, rilevava che il periodo di cui sopra avrebbe dovuto

essere escluso dal computo in base al disposto dell'art. 1, secondo

comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, il quale dispone che "per

l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque

dispensato dall'impiego, che venga di fatto, per qualsiasi causa,

trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è

valutato agli effetti di pensione".

La stessa Corte, pero, sollevava su tale disposizione di legge

questione di legittimità costituzionale, ritenendo che essa fosse in

contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:

a) con l'art.36, perché se la pensione costituisce retribuzione

differita, essa deve essere proporzionata alla quantità e qualità del

lavoro prestato e quindi comprendere l'intero servizio, senza

esclusione di quello così detto di fatto;

b) con l'art. 38, perché se il trattamento di pensione assolve un

ruolo previdenziale, ed è qualificato come un vero e proprio diritto

soggettivo, esso deve assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita

del lavoratore e non può essere diminuita rispetto a quella

normalmente dovuta;

c) con l'art. 3, perché se per il lavoratore privato vige il

principio sancito dall'art. 2126 del codice civile, e secondo il quale

"la nullità o l'annullamento del contratto non produce effetto per il

periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione", il diverso principio

dell'esclusione per il pubblico dipendente del così detto servizio di

fatto viola, a danno di quest'ultimo, il principio di eguaglianza.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata e la causa viene portata e trattata in camera di consiglio,

ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative, non essendovi stata nel presente

giudizio costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei conti, Sezione IV giurisdizionale, sottopone alla

Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, il quale dispone che "per

l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque

dispensato dall'impiego, che venga, di fatto, trattenuto in servizio,

il tempo trascorso in tale condizione non è valutato agli effetti di

pensione".

Secondo il giudice a quo, tale norma contrasterebbe con gli artt.

36, 38 e 3 della Costituzione, perché escludendo, per i pubblici

dipendenti, dal computo del tempo pensionabile quello relativo al

suddetto servizio di fatto, disconoscerebbe il carattere retributivo e

previdenziale che qualifica il trattamento di quiescenza e violerebbe

il principio di eguaglianza, in quanto, per i dipendenti delle aziende

private, vige un diverso e più favorevole principio, che è quello

sancito nell'art. 2126 del codice civile.

La questione, nei termini in cui è proposta, può ritenersi solo

parzialmente fondata.

Al riguardo è da osservare che il giudice a quo, ponendo l'accento

soltanto sul carattere retributivo del trattamento di quiescenza -

secondo questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare,

traendone le conseguenze relative: sentenze 1966 n. 3, 1967 n. 78 e

1968 n. 112-, omette di tener conto che il così detto servizio di

fatto interviene dopo un provvedimento assunto dalla pubblica

Amministrazione che dispone, per l'impiegato civile o per il militare,

il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio. Da tale atto non

può non derivare la cessazione del rapporto di servizio, con tutte le

conseguenze che ne discendono quanto ai vincoli giuridici intercorrenti

fra i due soggetti del rapporto e alla determinazione del trattamento

di quiescenza.

Né ciò può violare il principio che, per l'art. 36 della

Costituzione, assicura al lavoratore il diritto a una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, perché al

dipendente trattenuto di fatto in servizio dopo la cessazione del

rapporto viene, come è ovvio, corrisposto il normale stipendio che lo

compensa di queste sue ulteriori prestazioni. E se è vero che, per

questo periodo, non gli è riconosciuta la corrispondente quota di

pensione, ciò avviene solo perché esso è successivo alla cessazione

di quel tipo di rapporto cui la legge, nell'ambito della sua

discrezionalità, riconnette, con gli altri effetti, quello di

determinare, come quota differita della retribuzione, la maturazione

del diritto alla pensione.

Per le stesse ragioni deve, peraltro, escludersi che ricorra, nel

caso, la pur denunziata violazione dell'art. 38 della Costituzione.

2. - Piuttosto è da considerare che la norma impugnata,

nell'ampiezza della sua formulazione e nella interpretazione che di

essa viene comunemente fornita, consente che venga ad essere

considerato servizio di fatto, e come tale non computabile ai fini di

pensione, anche quello compiuto prima che intervenga un provvedimento

di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio, allorché i suoi

effetti siano però, nell'atto che lo dispone, stabiliti con data di

decorrenza anteriore a quella della sua assunzione.

Tale retroattività agli effetti del provvedimento deve ritenersi

contrastare col principio di retributività sancito nell'art. 36 della

Costituzione giacché se il rapporto di servizio non può aver termine

senza un legittimò provvedimento, finché questo non è adottato,

esso vive e produce tutti i suoi effetti, compresa l'attribuzione del

diritto a quella parte differita di retribuzione che è la pensione. E

se vive, i suoi effetti non possono essere decurtati da un

provvedimento che, ponendovi termine, ne faccia risalire le conseguenze

a un tempo anteriore.

In proposito la Corte, già nella sentenza n. 78 del 1967, ebbe a

dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 54 n. 4 del testo

unico sulle pensioni (r.d. 21 febbraio 1895, n. 70) in base al quale

veniva esclusa la computabilità, ai fini del trattamento di

quiescenza, del tempo trascorso in attesa di giudizio seguito da

condanna.

Nel fare richiamo a tale precedente e alle ragioni che lo

sorreggono, qui, in un più ampio contesto, che è quello contenuto

nell'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 2480 del 1923, che accomuna

tutte le cause di cessazione del rapporto di servizio per determinarne

gli effetti ai fini del trattamento di quiescenza, può e deve

affermarsi che il provvedimento che accerta quella cessazione non può

avere effetto retroattivo e che la norma, per la parte che lo consente,

deve essere perciò dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. - Infine, l'altro motivo dedotto dal giudice a quo, e che si

riferisce all'art. 3 della Costituzione, va dichiarato infondato.

Fra i dipendenti dell'Amministrazione pubblica e quelli delle

aziende private, secondo la Corte ha anche recentemente ritenuto

(sentenza 1970 n. 179), non sussiste identità di situazioni e di

corrispondenti valutazioni giuridiche tali da giustificare un giudizio

di equivalenza in tema di rispetto del principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni dello Stato,

nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a

riposo o di dispensa dall'impiego, per l'impiegato civile o per il

militare collocato in pensione o comunque dispensato dall'impiego, ma

trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del

trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella

dell'anzidetto provvedimento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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