Corte costituzionale

Sentenza n. 476/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle

disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 novembre 1983 dal Pretore di Piacenza

nel procedimento civile vertente tra I.N.A.I.L. e Bracchi Paola,

iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 12 agosto 1986 dal Pretore di Alessandria

nel procedimento civile vertente tra Guaschetti Mario e I.N.A.I.L.,

iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 12 giugno 1986 della Corte di cassazione

sul ricorso proposto da Ionico Silvio contro I.N.A.I.L., iscritta al

n. 262 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avvocato Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Piacenza, con ordinanza emessa il 15 novembre

1983 (R.O. n. 168/1984), nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e

Paola Bracchi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 4,

primo comma, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle

disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),

nella parte in cui non prevede che il coniuge, che presta opera

manuale non in rapporto di dipendenza con l'altro coniuge, sia

soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Nella specie, l'I.N.A.I.L. aveva accertato che il marito della

Bracchi svolgeva attività di collaboratore in via continuativa nel

negozio del quale la moglie era titolare e riteneva conseguentemente

sussistente l'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 4, n. 6 o n. 7,

del d.P.R. suindicato.

Resisteva la Bracchi, negando la sussistenza di un vincolo di

subordinazione tale da configurare l'ipotesi di cui al n. 6, ovvero

di un vincolo societario, anche di fatto, tale da consentire

l'applicazione del successivo n. 7 del citato art. 4.

Osserva il pretore che nella fattispecie è ravvisabile una

impresa familiare (art. 230- bis cod. civ.).

Tale istituto (introdotto con la legge n. 151 del 1975, sul nuovo

diritto di famiglia e pertanto non previsto, né prevedibile dal T.U.

n. 1124 del 1965) è caratterizzato dal fatto che i rapporti

esistenti tra imprenditore e i suoi collaboratori familiari

costituiscono un quid nuovo e diverso sia dal rapporto di lavoro

subordinato sia dal rapporto societario.

Ed infatti, da una parte la stessa qualificazione di

collaborazione esclude che possa trattarsi di lavoro dipendente, e

dall'altra la stessa forma retributiva (che è quella di

partecipazione agli utili dell'impresa, secondo la quantità e

qualità del lavoro prestato) tende ad assimilare il compenso a

quello societario o comunque ad un diritto al mantenimento, che è

qualcosa di concettualmente diverso dalla retribuzione in senso

stretto.

Senonché, nell'ambito dell'impresa familiare, neanche il rapporto

societario risulta esattamente configurabile, in quanto i

collaboratori non assumono la veste di soci, poiché non grava su di

essi il rischio di impresa, la cui titolarità rimane di esclusiva

pertinenza dell'imprenditore.

L'impresa familiare costituisce quindi un istituto promiscuo, in

cui alcuni elementi del lavoro subordinato e altri del rapporto

societario si combinano insieme tanto da costituire un quid novi.

Ciò premesso, il pretore ritiene non manifestamente infondata e

rilevante la questione di legittimità costituzionale del citato art.

4, n. 6, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui

ammette come compresi nell'assicurazione i soggetti ivi enunciati, in

quanto dipendenti del coniuge, dei genitori e altri parenti, affini,

affilianti, e affidatari, escludendo gli stessi soggetti che pure

prestano la loro attività non in regime di subordinazione.

2. - Il Pretore di Alessandria, con ordinanza emessa il 12 agosto

1986 (R.O. n. 736/1986), nel procedimento civile tra Mario Guaschetti

e l'I.N.A.I.L., ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, primo

comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, laddove non prevede che i

familiari che partecipano all'impresa familiare, prestando opera

manuale, siano soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni

sul lavoro.

Nella specie, l'I.N.A.I.L. richiedeva il pagamento dei contributi

dovuti dal Guaschetti per la moglie, che prestava attività

lavorativa nella macelleria della quale il marito è titolare.

A tale richiesta si opponeva il Guaschetti, negando la sussistenza

di un rapporto di lavoro dipendente con caratteristiche di

continuità.

Osserva il pretore che la fattispecie è riconducibile nella

categoria dell'impresa familiare (art. 230- bis cod. civ.).

Tale categoria non può essere inquadrata in alcuno dei punti

elencati all'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e in particolare non

nel punto 6, in quanto non si riscontrano in essa le caratteristiche

di un rapporto di dipendenza, mancando un'effettiva subordinazione,

l'obbligo del rispetto di un orario ed il diritto a una retribuzione;

né nel punto 7, in quanto non sussiste un vincolo societario tra i

partecipanti all'impresa, restando responsabile dell'attività

d'impresa solo il titolare.

Tuttavia - ad avviso del pretore - non pare giustificato che

coloro che lavorano nell'ambito dell'impresa familiare e svolgono una

delle attività lavorative assicurate non godano della tutela

assicurativa obbligatoria prevista dal citato d.P.R. n. 1124 del

1965, sicché il suindicato art. 4 sembra contrastare con il

princi'pio di uguaglianza sancito all'art. 3 Cost., che vuole che a

parità di esposizione al rischio siano garantite pari forme di

tutela assicurativa.

3. - La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 12 giugno

1986 (R.O. n. 262/1987), nel giudizio promosso da Ionico Silvio

contro l'I.N.A.I.L., ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 4,

primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui

non prevede l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle

persone in detto articolo elencate, anche quando prestano la loro

opera manuale nell'ambito di un rapporto di impresa familiare.

Richiamate le posizioni del ricorrente - nel senso

dell'insussistenza dell'obbligo assicurativo antinfortunistico, alla

stregua della vigente legislazione, nei confronti dei partecipanti

all'impresa familiare, per carenza del requisito della subordinazione

- e dell'Istituto resistente - nel senso della sussistenza

dell'obbligo assicurativo, vuoi ex art. 4, primo comma, n. 6, del

d.P.R. n. 1124 del 1965, in ragione del rapporto di dipendenza che è

pur sempre configurabile tra il titolare dell'impresa familiare,

qualificata come impresa individuale, ed il familiare collaboratore,

vuoi ex art. 4, primo comma, n. 7, del citato d.P.R. (che assoggetta

all'assicurazione "i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di

società, anche di fatto, comunque denominata, costituita ed

esercitata"), considerando l'impresa familiare come una società ed i

compartecipi come soci - ha osservato la Corte che, alla stregua

dell'attuale contesto legislativo, deve essere negata la possibilità

di riconoscere l'assoggettamento dei familiari partecipanti

all'impresa familiare all'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro.

Invero, a norma dell'art. 230- bis cod. civ., l'istituto

dell'impresa familiare riveste una funzione residuale e suppletiva,

essendo diretto ad apprestare una tutela minima e inderogabile a quei

rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari e

che in passato vedevano alcuni membri della comunità familiare

esplicare una preziosa attività lavorativa, in forme molteplici,

senza alcuna garanzia economica e giuridica. Da qui la sua ritenuta

incompatibilità con forme di lavoro tipico, subordinato, autonomo o

associato e l'esclusione della subordinazione.

Per l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, per l'assoggettamento

all'assicurazione dei familiari indicati al n. 6, requisito

essenziale è, invece, proprio quello della subordinazione, come si

ricava dalla chiara espressione "alle di lui (del datore di lavoro)

dipendenze" e dall'espresso richiamo al "precedente n. 2" che

richiama a sua volta le condizioni di cui al n. 1 il quale prescrive

che deve trattarsi di opera manuale prestata "alle dipendenze e sotto

la direzione altrui".

Pertanto, il rapporto di collaborazione del familiare nell'impresa

familiare, disciplinato dall'art. 230- bis cod. civ., che non

configura un rapporto di tipo subordinato o di tipo societario, non

può farsi rientrare in via d'interpretazione (sia pure evolutiva)

tra quelli previsti al n. 6 dell'art. 4 anzidetto e neanche tra

quelli di cui al successivo n. 7 dello stesso articolo, che

presuppongono un rapporto societario.

Tuttavia - ad avviso della Cassazione - l'indiscutibile

configurabilità di prestazione di attività lavorativa (manuale) da

parte del familiare collaboratore, nell'ambito dell'impresa

familiare, da un canto, e, dall'altro, l'ineludibile posizione del

lavoratore rispetto al trattamento assicurativo (anche contro gli

infortuni sul lavoro) che va qualificata come "diritto soggettivo

insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive, giusta il

disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. (Corte costituzionale n.

103/1981), inducono a sospettare di legittimità costituzionale per

contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., la norma di cui

all'art. 4, n. 6, ripetutamente citata, nella parte in cui non

prevede l'assoggettamento all'assicurazione delle persone da essa

norma considerate, anche quando prestano la loro opera manuale

nell'ambito di un rapporto di impresa familiare che, come s'è visto,

non è inquadrabile né tra quelli di lavoro subordinato, né tra

quelli di natura societaria.

Il giudice a quo ravvisa altresì contrasto con l'art. 3 Cost.,

per disparità di trattamento nei confronti del coniuge e dei figli,

anche naturali e adottivi, del proprietario, del mezzadro e

dell'affittuario di cui all'art. 205, lettera b), dello stesso d.P.R.

n. 1124 del 1965, per i quali si prescinde dal tipo di rapporto,

richiedendosi soltanto che prestino "opera manuale abituale nelle

rispettive aziende", nonché nei confronti degli altri parenti

diversi da quelli indicati alla lett. b) anzidetta, e degli altri

soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 205, anche per

i quali non viene richiesto il requisito della subordinazione.

Questa disparità rispetto al settore agricolo viene in

particolare rimarcata dalla S.C. anche perché la disposizione di cui

all'art. 230- bis cod. civ., che è applicabile a ogni tipo di

impresa, sia piccola che grande, qualunque attività essa svolga

(agricola, civile o commerciale) va a collocarsi al posto dell'art.

2140 cod. civ., abrogato dall'art. 205 della stessa legge n. 151 del

1975, che ha introdotto l'art. 230-bis, il quale all'ultimo comma

così recita: "Le comunioni tacite familiari nell'esercizio

dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le

precedenti norme", denunciando in tal modo la origine "agricola"

dell'intero articolo.

4. - Nei tre giudizi si è costituito l'I.N.A.I.L. deducendo che

una retta interpretazione della normativa denunciata consente di

ritenere non fondata la questione.

L'obbligo assicurativo per i familiari che collaborano nell'ambito

di una impresa familiare deriva infatti o dall'art. 4, primo comma,

n. 6, del d.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che anche nell'impresa

familiare è ben ravvisabile un rapporto di subordinazione tra

collaboratori e titolare della gestione; ovvero dall'art. 4, primo

comma, n. 7, atteso che i collaboratori familiari sono equiparabili

ai soci di cooperative e di ogni altro tipo di società anche di

fatto.

In alternativa ad una sentenza interpretativa di rigetto,

l'I.N.A.I.L. chiede che venga dichiarata l'illegittimità della norma

denunciata, in modo che tutti i lavoratori familiari siano tutelati

contro gli infortuni sul lavoro.

L'I.N.A.I.L. ha presentato memoria difensiva. Considerato in diritto

1. - I tre giudizi possono essere riuniti e definiti con unica

sentenza in ragione della identità o connessione delle questioni

sollevate con le ordinanze di rimessione. Queste infatti indubbiano

tutte la legittimità della normativa di cui all'art. 4, comma primo,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali).

2. - L'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce

che sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali: 1) coloro che in

modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la

direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di

retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al

precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro,

sovraintendono al lavoro di altri.

Negli ulteriori numeri (da 3 a 9) nei quali si suddivide il comma

sono inoltre indicate specifiche categorie di soggetti assicurati, ed

in particolare, nel n. 6), "il coniuge, i figli, anche naturali o

adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli

affidati" del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione

alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle

condizioni di cui al precedente n. 2); nel n. 7, i soci delle

cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto,

comunque denominata, costituita ed esercitata, che prestano opera

manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n.

2).

Ora, le ordinanze della Corte di cassazione (R.O. n. 262/1987),

del Pretore di Piacenza (R.O. n. 168/1984) e del Pretore di

Alessandria (R.O. n. 736/1987), rese tutte in procedimenti civili nei

quali era in discussione l'assoggettabilità ad assicurazione

obbligatoria di soggetti che prestavano la propria attività

lavorativa manuale quali collaboratori nell'ambito di una "impresa

familiare" (art. 230- bis cod. civ., introdotto dalla legge 19 maggio

1975, n. 151), sulla base della comune premessa della non

riconducibilità di tale fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 4,

comma primo, n. 6, per difetto del requisito della subordinazione,

né a quella di cui al n. 7, per l'assenza di un vincolo societario

tra i partecipanti all'impresa familiare, hanno impugnato l'art. 4,

comma primo, sopra citato (le ordinanze del Pretore di Piacenza e

della Corte di Cassazione particolarmente il n. 6). Secondo i giudici

a quibus, la normativa censurata, in quanto non prevede

l'assoggettamento ad assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei familiari che partecipano all'impresa

familiare, appare lesiva:

a) dell'art. 3, comma primo, Cost., che vuole che a parità di

esposizione al rischio siano garantite pari forme di tutela

assicurativa (ordinanza del Pretore di Alessandria);

b) dell'art. 3, comma primo, Cost., sotto il diverso profilo

della disparità di trattamento nei confronti dei familiari

collaboratori nell'azienda agricola, per i quali, ai sensi dell'art.

205, comma primo, lett. b), e comma terzo, d.P.R. n. 1124 del 1965,

non è richiesto, ai fini dell'obbligo assicurativo, il requisito

della subordinazione (ordinanza della Corte di cassazione);

c) dell'art. 38, comma secondo, Cost., in quanto vengono

sottratti all'ineludibile garanzia assicurativa lavoratori che

prestano opera manuale obbiettivamente esposta al rischio di

infortuni, quali sono i familiari collaboratori nell'impresa

familiare (ordinanza della Corte di cassazione; ordinanza del Pretore

di Piacenza, che si riferisce congiuntamente agli artt. 3 e 38

Cost.).

3. - I giudici a quibus (ed in particolare la Corte di

cassazione) sottolineano concordemente la portata innovativa

dell'art. 230- bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 151 del 1975

di riforma del diritto di famiglia) e la non riconducibilità di tale

figura (la cui qualificazione è dibattuta in dottrina) alle ipotesi

specificamente previste dai nn. 6 e 7 dell'art. 4, comma primo, del

d.P.R. n. 1124 del 1965.

Al riguardo è richiamato l'indirizzo invalso nella giurisprudenza

della Corte di cassazione (sentt. n. 3722 del 1984; n. 3948 del

1983), secondo il quale l'istituto dell'impresa familiare ha natura

residuale e suppletiva ("salvo che non sia configurabile un diverso

rapporto"), in quanto diretto al riconoscimento e alla protezione del

lavoro prestato nell'ambito degli aggregati familiari, in precedenza

non altrimenti tutelato, con la conseguente esclusione della detta

figura quando il lavoro del familiare trovi riscontro, per i

caratteri che presenta in concreto, nella ipotesi del rapporto di

lavoro subordinato o in quella del rapporto societario: ipotesi le

quali vanno pertanto ritenute incompatibili con l'istituto in

discorso.

Dal risultato interpretativo così raggiunto dai giudici a quibus,

sulla base di consolidata giurisprudenza concernente l'istituto

dell'impresa familiare, non è dato discostarsi. Occorre dunque

affrontare il problema di legittimità costituzionale da essi

sollevato.

4. - Nel capo III del d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in particolare

nell'art. 4, che determina l'ambito soggettivo di applicazione

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, è agevole riscontrare la significativa

concorrenza di previsioni volte a tutelare lavoratori subordinati

(art. 4, comma primo, nn. 1, 2 e 6, concernente, quest'ultimo, la

specifica ipotesi del lavoro subordinato prestato da familiari) e di

previsioni volte a tutelare lavoratori che operano senza vincolo di

subordinazione.

Ed infatti, il n. 3 dello stesso art. 4, comma primo, include tra

i soggetti assicurati l'artigiano, purché presti abitualmente opera

manuale nella propria impresa; il successivo n. 7 ha riguardo ai soci

delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto,

che prestino opera manuale o di sovraintendenza; altre ipotesi ancora

la cennata disposizione prevede (cfr. ad es. nn. 5 ed 8), tutte

irriducibili a quella del lavoro subordinato.

Orbene, la concorrenza delle dette ipotesi e delle altre sopra

considerate mostra l'esistenza, nella legislazione di settore, di un

princìpio, implicito nel citato art. 4 (ma vedi anche l'art. 205

dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965, che sottopone ad assicurazione

obbligatoria i familiari che prestano opera manuale nelle aziende

agricole, prescindendo dal requisito della subordinazione), secondo

il quale la protezione assicurativa in argomento è indifferente al

titolo o al regime giuridico del lavoro protetto e prende in

considerazione questo in quanto lavoro manuale - o di sovraintendenza

immediata al lavoro manuale - prestato con obbiettiva esposizione al

rischio derivante dalle lavorazioni indicate nel precedente art. 1.

Rispetto a tale princìpio è ingiustificata, ed integra pertanto

violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., ed insieme dell'art. 38,

comma secondo, Cost. - in base al quale a parità di esposizione al

rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa (sentenze

nn. 246 del 1986; 221 del 1985; 55 del 1981; 262 del 1976; 114 del

1977) - la mancata ricomprensione nell'elenco delle persone

assicurate, racchiuso nell'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 1124

del 1965, dei familiari che prestano attività avente i suddetti

caratteri obbiettivi se non riconducibile a un rapporto di lavoro

subordinato o a un rapporto societario; come è appunto per il lavoro

prestato nell'impresa familiare.

D'altra parte, una volta introdotto l'istituto dell'impresa

familiare, in vista della meritoria finalità di dare tutela al

lavoro comunque prestato negli aggregati familiari, non sarebbe

coerente il diniego di una tutela assicurativa di particolare

rilevanza come quella in argomento (diretta a ovviare a rischi

attinenti alla vita o all'integrità fisica del lavoratore), in

presenza dei requisiti oggettivi propri del lavoro con essa protetto.

5. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in

quanto non ricomprende tra le persone assicurate contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali - oltre ai familiari ivi

indicati che prestano opera manuale (ed anche non manuale alle

condizioni di cui al precedente n. 2), con esposizione ai rischi

propri delle lavorazioni elencate nell'art. 1 dello stesso decreto, a

titolo di lavoro subordinato - i partecipanti all'impresa familiare

indicati nell'art. 230- bis cod. civ. che prestano opera manuale (od

opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2) con

esposizione ai medesimi rischi.

La pronuncia è riferita specificamente al n. 6 del primo comma

dell'art. 4 in relazione all'evidente affinità di materia (lavoro di

familiari).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui

non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti

all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod. civ. che

prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del

precedente n. 2.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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