Corte costituzionale

Sentenza n. 475/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed

integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni

concertistiche assimilate), promosso con ordinanza emessa il 9

aprile-23 ottobre 1992 dal Consiglio di Stato - Sezione VI

giurisdizionale - sul ricorso proposto da Musilli Maria contro l'Ente

autonomo Teatro San Carlo di Napoli, iscritta al n. 214 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Musilli Maria nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Giorgio della Valle per Musilli Maria e

l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, VI sezione,

giudicando sul ricorso in appello proposto da Maria Musilli per

l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo per la

Campania 26 marzo 1987, n. 173 (che ha negato alla ricorrente il

diritto a permanere in servizio dopo i sessant'anni, limite massimo

d'età previsto dall'accordo collettivo di lavoro), ha sollevato, in

relazione agli artt. 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui

esclude che si applichi ai dipendenti non artisti degli enti lirici

autonomi quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre

1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio

1982, n. 54.

Il citato art. 6 della legge n. 312 del 1984 affida la disciplina

giuridica ed economica dei rapporti di lavoro dei dipendenti (non

artisti) degli enti lirici autonomi ai contratti collettivi di

categoria e dichiara non applicabili la legge 20 marzo 1975, n. 70,

la legge 29 marzo 1983, n. 93, e soprattutto l'art. 6 del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. Per il personale

sopra menzionato non vale dunque la norma introdotta da detto art. 6,

in base alla quale il limite d'età per la cessazione dell'obbligo

assicurativo può essere potestativamente protratto fino al

sessantacinquesimo anno di età.

Osserva il giudice a quo che l'art. 6 del decreto-legge n. 791 del

1981 riguarda tutti i lavoratori subordinati obbligati

all'assicurazione di vecchiaia e non ancora provvisti dell'anzianità

contributiva massima. In tale quadro, una limitazione, posta ad una o

più categorie di assicurati, della possibilità consentita da detta

norma generale di pervenire a quell'anzianità, senza che essa si

fondi su sostanziali e pertinenti differenze di situazione, deve

essere verificata alla luce dell'art. 3 della Costituzione. Tanto

più che l'art. 38, secondo e quarto comma, della Costituzione

garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita, anche in vecchiaia. I mezzi siffatti possono essere

certo diversificati relativamente alla durata della vita, ma non

possono esserlo per effetto di situazioni che provochino differenze

rispetto agli altri lavoratori, senza che siano predisposte misure

compensative.

L'art. 4 della Costituzione riconosce poi a tutti i cittadini il

diritto al lavoro: tale riconoscimento sarebbe gravemente limitato se

trovasse nella legge diversa dimensione di durata per singole

categorie di cittadini rispetto alle altre senza valida ragione

distintiva; ciò vale tanto più quando la differenziazione opera

all'interno della medesima categoria, quella dei lavoratori

subordinati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il criterio di differenziazione non potrebbe, infine, ravvisarsi

nelle difficoltà di bilancio degli enti lirici autonomi.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione. La mancata estensione

ai dipendenti non artisti degli enti lirici della facoltà di

continuare a prestare la loro opera per raggiungere l'anzianità

contributiva massima, o comunque per incrementarla, rientra nella

discrezionalità del legislatore, sempre che non si tratti - ma non

è il caso di specie - del raggiungimento del minimo pensionabile (si

cita la sentenza di questa Corte n. 90 del 1992).

3. - È intervenuta in giudizio la ricorrente, sostenendo la

fondatezza della questione e sottolineando, in particolare, come le

disparità di mero fatto non possano costituire elemento

discriminante per un diverso trattamento di situazioni omogenee.

4. - In una memoria pervenuta nell'imminenza dell'udienza,

l'Avvocatura generale afferma che l'art. 6 della legge n. 312 del

1984, nel demandare la regolamentazione del trattamento economico e

normativo del personale (ivi compresa la materia del collocamento a

riposo) ai contratti collettivi nazionali di lavoro, ha creato un

"ordinamento settoriale autonomo", sottratto, in ragione della

peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici,

alla disciplina generale dettata in materia di lavoro; tale

peculiarità risulta accentuata dall'art. 3 del decreto-legge 11

settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29

ottobre 1987, n. 450, in base al quale ai dipendenti degli enti

lirici si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti

pubblici economici.

Aggiunge l'Avvocatura che la specialità di siffatto ordinamento

è stata riconosciuta dallo stesso Consiglio di Stato che, in

precedenti decisioni, ha affermato il contenuto precettivo dell'art.

6 della citata legge n. 312 del 1984, ritenendo manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale di tale

articolo, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Una

volta ammessa la specialità del rapporto di lavoro del personale in

esame, sarebbe contraddittorio sostenere la discriminazione di tali

lavoratori per quella sola parte dell'art. 6, citato, che in materia

pensionistica ribadisce la specialità. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato, VI sezione, dubita, in riferimento

agli articoli 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione,

della legittimità dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio

1984, n. 312, nella parte in cui esclude, per i dipendenti non

artisti degli enti lirici autonomi (per i quali gli accordi

collettivi di lavoro prevedono il limite massimo d'età di 60 anni

per il collocamento a riposo), l'applicabilità dell'art. 6 del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, impedendo così a

tali dipendenti di prestare la loro opera fino al raggiungimento

dell'anzianità contributiva massima, entro il limite del

sessantacinquesimo anno di età.

2. - La questione è infondata.

Vanno esaminate per prime le censure mosse con riferimento agli

articoli 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione. Il

giudice a quo sottolinea come le citate norme costituzionali

garantiscano ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita in vecchiaia, e a tutti i cittadini il diritto al

lavoro ed alla promozione di tutte le condizioni che lo rendano

effettivo. Un simile riconoscimento, sostiene il rimettente, sarebbe

gravemente limitato se, in mancanza di valida ragione distintiva,

trovasse nella legge maggiore o minore dimensione temporale per

singole categorie di cittadini.

Questa Corte ha già chiarito come in tale materia il bene

costituzionalmente protetto sia rappresentato dal conseguimento della

pensione "al minimo", mentre non gode di uguale protezione il

raggiungimento del trattamento pensionistico massimo; in particolare,

la disciplina legislativa sul trattenimento in servizio, al di là

del limite d'età fissato per il collocamento a riposo, rientra nella

sfera di discrezionalità del legislatore, statale o regionale,

sempre che non sia violato il canone di razionalità (v., fra le più

recenti, le sentt. nn. 374 e 90 del 1992, e nn. 491, 490 e 440 del

1991, nonché le ordd. nn. 442, 434, 347 e 170 del 1992).

La Corte ha precisato altresì (v. la già citata sent. n. 374 del

1992) che spetta al legislatore apprezzare l'esistenza di esigenze

differenti per le varie categorie di pubblici dipendenti. Dalla norma

denunziata non discende, d'altronde, una indebita compressione della

tutela previdenziale, in quanto il diritto al trattamento di

vecchiaia è soltanto regolamentato nel quantum, secondo i principi

generali del diritto previdenziale.

Sulla base di questi principi, che la Corte ritiene qui di

confermare, si rivela dunque infondata la doglianza mossa dal giudice

a quo con riferimento agli articoli 4 e 38, secondo e quarto comma,

della Costituzione.

3. - Resta da verificare se la norma denunziata - nella parte in

cui esclude l'applicabilità dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del

1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 54 del 1982,

negando ai dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi la

facoltà di protrarre il rapporto oltre il limite massimo di età -

sia fonte di una discriminazione irragionevole: è, questa, la

censura di maggior rilievo che anima l'intero impianto dell'ordinanza

di rimessione.

L'esclusione, per i dipendenti degli enti autonomi lirici, della

norma introdotta dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 791 del

1981, non va considerata, invero, quale dato a sé stante, ma

ricondotta alla peculiarità di detti enti rispetto ad altre

amministrazioni pubbliche, secondo quanto riconosciuto dal

legislatore.

Tale peculiarità si manifesta, assai più che nell'esclusione

dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 791 del 1981, nella

circostanza che per siffatti enti (e per le istituzioni assimilate)

non si applica, addirittura, la legge quadro per il pubblico impiego

(legge 29 marzo 1983, n. 93), e la normativa generale sugli enti

pubblici non economici (legge 20 marzo 1975, n. 70). Coerentemente

con tale impostazione, il primo comma dell'art. 6 della legge n. 312

del 1984 demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro la

disciplina non soltanto del trattamento economico, ma anche di quello

normativo. È poi degno di nota che, successivamente, il legislatore

abbia esteso ai dipendenti degli enti lirici autonomi la normativa

vigente per il personale degli enti pubblici economici (art. 3 del

decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con

modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450).

Non appare dunque arbitraria la scelta del legislatore di

diversificare la situazione di una categoria di dipendenti, con una

serie di misure, in sé coerenti, apprezzandone la specialità fino

al punto da affidare la disciplina della stessa parte "normativa"

alla contrattazione, impedendo nel contempo l'applicabilità di una

disposizione come quella introdotta dall'art. 6 del già citato

decreto-legge n. 791.

Tali considerazioni impongono di rigettare il dubbio di

costituzionalità avanzato con riguardo all'art. 3 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312

(Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi

lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), nella parte in

cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi,

l'applicabilità dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.

791 (Disposizioni in materia fallimentare), convertito, con

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in

riferimento agli articoli 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della

Costituzione, dalla VI sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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