Corte costituzionale

Sentenza n. 473/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 185,

primo comma, n. 1, del codice di procedura penale del 1930, promosso

con ordinanza emessa il 15-20 gennaio 1993 dalla Corte d'appello di

Firenze nel procedimento penale a carico di Marini Roberto, iscritta

al n. 190 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visti l'atto di costituzione di Marini Roberto nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Agostino Viviani per Marini Roberto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In sede di appello avverso la sentenza con la quale il

Tribunale di Grosseto aveva condannato Marini Roberto per il delitto

di cui all'art. 521 cod. pen., la Corte d'appello di Firenze rilevava

che di detta sentenza era estensore - e quindi componente del

relativo collegio giudicante - il coniuge del Pretore di Grosseto che

in precedenza, giudicando il Marini per il reato di cui all'art. 530

cod. pen., aveva dichiarato la propria incompetenza ravvisando,

appunto, il più grave reato di cui all'art. 521 cod. pen. Su tale

premessa, la predetta Corte, con ordinanza del 23 gennaio 1993, ha

sollevato una questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 62 del codice di procedura penale del 1930, con

riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione,

nella parte in cui non prevede che non possono esercitare nello

stesso procedimento funzioni anche separate o diverse giudici che

siano tra loro in rapporto di coniugio;

b) dell'art. 185, primo comma, n. 1, codice di procedura penale

del 1930, con riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, nella parte in cui non prevede come nullità le

incompatibilità stabilite dall'art. 62 dello stesso codice.

Premesso che l'espressione "funzioni anche separate o diverse"

contenuta nell'impugnato art. 62 (così come nel corrispondente art.

35 del codice del 1988) è talmente ampia e omnicomprensiva, che in

essa rientra il compimento di ogni atto proprio della funzione del

giudice, e quindi anche gli atti non aventi attitudine a definire il

procedimento e che non decidono il merito della causa, e che la

mancata previsione in detta norma - accanto ai rapporti di parentela

o affinità fino al secondo grado - del (più stretto) rapporto di

coniugio si spiega con la circostanza che le donne ebbero accesso in

magistratura solo per effetto della successiva legge 9 febbraio 1963,

n. 66, la Corte rimettente nega che all'inclusione di detto rapporto

tra le cause di incompatibilità possa pervenirsi adottando

un'interpretazione evolutiva, ostando a ciò la consolidata

giurisprudenza circa la tassatività dei casi di incompatibilità e

la natura di stretta interpretazione delle relative norme.

La disposizione, perciò, violerebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza della

differenziazione tra i rapporti di affinità in primo o secondo grado

ed il rapporto di coniugio, meritevole di più accentuata tutela;

b) l'art. 101 della Costituzione, perché le reciproche

influenze determinate dal rapporto coniugale comporterebbero un

condizionamento idoneo ad incidere sull'indipendenza di giudizio e

quindi sulla soggezione del giudice "soltanto alla legge".

La Corte rimettente rileva, inoltre, che secondo la costante

giurisprudenza della Corte di cassazione, la violazione delle

disposizioni in tema di incompatibilità, essendo queste meramente

processuali e non di ordinamento giudiziario, non può farsi

rientrare tra i difetti attinenti alla nomina ed alle altre

condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi

d'ordinamento giudiziario, per le quali l'art. 185, n. 1, cod. proc.

pen. del 1930 commina la nullità assoluta; e che, perciò, essa può

essere fatta valere solo come motivo di ricusazione, nelle forme e

nei termini prescritti per la ricusazione (art. 66): termini che

nella specie non sarebbero stati rispettati.

In proposito, la Corte non ritiene di accedere alla soluzione

adottata in un'isolata pronuncia della Corte di cassazione (sez. I, 2

ottobre 1986, Alleruzzo) che, per il caso di incompatibilità

determinata da rapporto di coniugio, ha ritenuto l'inesistenza

giuridica del provvedimento. Condivide, però, la motivazione

adottata in detta decisione, e cioè che da tale rapporto derivi un

difetto di legittimazione (sostanziale) a giudicare, per il possibile

prevalere dell'interesse personale, affettivo, sull'interesse

superiore della giustizia, e dunque per la "situazione di

compromissione delle componenti di obiettività (terzietà) da parte

di chi deve esercitare il potere di "jus dicere"; e sottolinea che le

incompatibilità in questione, diversamente dalla maggior parte delle

circostanze che comportano astensione e ricusazione, sono di

carattere oggettivo, così da non richiedere alcun apprezzamento di

merito, com'è invece per l'"interesse personale", per l'"inimicizia

grave", etc. Sarebbe perciò inaccettabile che siffatta situazione di

incompatibilità possa operare solo se rilevata dal singolo

magistrato o casualmente conosciuta dall'interessato: ed il fatto che

il citato art. 185, n. 1 non la preveda come difetto attinente alle

condizioni di capacità del giudice, e quindi come causa di nullità

assoluta, lo porrebbe in conflitto con l'art. 101, secondo comma,

della Costituzione, in quanto "tali condizioni hanno significato

effettivo solo in quanto rendano il giudice capace di svolgere la sua

funzione al riparo da qualsiasi possibilità di compromissione della

sua terzietà" ed esigono che il giudice "non solo sia ma anche

appaia imparziale".

La Corte rimettente, richiama anche, al riguardo, l'art. 25, primo

comma, della Costituzione ed il principio di buona amministrazione,

ma tali censure non sono ripetute nel dispositivo.

2. - Si è costituita la parte privata Marini Roberto,

rappresentato e difeso dall'avv. A. Viviani, aderendo integralmente

alle motivazioni e conclusioni contenute nell'ordinanza.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccepisce innanzitutto

l'irrilevanza della questione concernente l'art. 62, dato che le

cause d'incompatibilità possono essere fatte valere solo come motivo

di ricusazione e questa, in quanto già effettuabile in primo grado,

non è più proponibile in fase di appello.

La questione sull'art. 185, n. 1, prospettata per superare tale

ostacolo, sarebbe poi infondata, dato che le cause di incapacità

sono diverse, e più gravi, delle cause d'incompatibilità, sicché

la diversità di disciplina dovrebbe ritenersi ragionevole.

Sul rilievo, poi, che l'ipotesi del rapporto di coniugio non

poteva realizzarsi al momento dell'emanazione del codice del 1930,

l'Avvocatura sostiene che essa potrebbe includersi tra le cause

d'incompatibilità in via interpretativa, come del resto ritenuto

dalla Corte di cassazione (sez. VI, 9 ottobre 1985, Martignetti); e

rileva - quanto alla pretesa violazione dell'art. 101 della

Costituzione - che la disciplina dei diritti e doveri inerenti al

rapporto di coniugio non autorizza a considerarlo "come idoneo in

diritto a consentire una 'soggezione' del coniuge-giudice a regole di

condotta diverse dalla legge". Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di

Firenze dubita:

a) che l'art. 62 cod. proc. pen. del 1930, nella parte in cui

non prevede che non possono esercitare nello stesso procedimento

funzioni anche separate o diverse giudici che siano tra loro in

rapporto di coniugio, violi:

l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole la

differenziazione di tale rapporto rispetto a quelli di affinità di

primo o secondo grado;

con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, perché le

reciproche influenze determinate dal rapporto coniugale

comporterebbero un condizionamento idoneo ad incidere

sull'indipendenza di giudizio;

b) che l'art. 185, primo comma, n. 1 del cod. proc. pen. del

1930, nella parte in cui non prevede le incompatibilità ex art. 62

come cause di nullità assoluta, contrasti con l'art. 101, secondo

comma, della Costituzione dato che esse incidono sull'indipendenza di

giudizio e dovrebbero perciò includersi tra le condizioni di

capacità del giudice.

2. - Premesso che la rilevanza della questione sub a) trova

fondamento nella prospettazione di quella sub b), la Corte non

ritiene di poter disattendere - come vorrebbe l'Avvocatura dello

Stato - l'assunto del giudice a quo secondo cui all'inclusione del

rapporto di coniugio tra le cause d'incompatibilità di cui

all'impugnato art. 62 non può pervenirsi in via interpretativa. È

ben vero, infatti, che trattasi di lacuna sopravvenuta, dato che

anteriormente alla legge 9 febbraio 1963, n. 66 le donne non avevano

accesso in magistratura; ma non può negarsi che nuoccia alla

certezza delle regole processuali il ritenere che il rapporto di

coniugio sia implicitamente ricompreso, sulla base dell'eadem ratio,

tra quelli che tale norma considera, dato che è opinione comune che

le norme sull'incompatibilità e sulla ricusazione, in quanto

limitative dell'idoneità al giudizio del giudice, sono di stretta

interpretazione.

Ciò premesso, la questione sub a) deve ritenersi fondata.

L'art. 62, infatti, mira a salvaguardare l'imparzialità del

giudice dai condizionamenti che possono derivargli dalla

partecipazione allo stesso procedimento, con funzioni anche separate

o diverse, da soggetti a lui legati da stretti rapporti di parentela

o affinità. È evidente che condizionamenti anche maggiori possano

scaturire dal (più stretto) rapporto coniugale: sicché la

differenziazione è indubbiamente irragionevole.

L'art. 62 del codice di procedura penale del 1930 va perciò

dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non

prevede che non possano esercitare nello stesso procedimento funzioni

anche separate o diverse giudici che sono tra loro in rapporto di

coniugio.

4. - La questione sub b), che investe l'art. 185, primo comma, n.

1 di detto codice è, invece, infondata.

Dall'invocato principio costituzionale di soggezione del giudice

soltanto alla legge non discende, infatti, che l'osservanza delle

prescrizioni atte a garantirne l'imparzialità, ed in particolare di

quelle sulle cause d'incompatibilità, debba essere assicurata con lo

strumento della nullità assoluta.

Il legislatore può invero ritenere più appropriati, anche per

evitare il protrarsi di situazioni di incertezza, gli strumenti

dell'astensione e della ricusazione del giudice che versi in

situazione di incompatibilità, sempreché ponga la parte interessata

in condizione di dedurla.

L'incompatibilità, d'altra parte, inficia l'idoneità al corretto

esercizio delle funzioni giurisdizionali solo in relazione ad uno

specifico procedimento, e perciò può essere ragionevolmente

differenziata da quelle situazioni - considerate dalla norma

impugnata - che ostano in via generale alla capacità di esercizio di

tali funzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di

procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che nello

stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o

diverse, giudici che sono tra loro coniugi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 185, primo comma, numero 1 del predetto codice, in

riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione,

sollevata dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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