Corte costituzionale

Sentenza n. 470/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con

ordinanza emessa il 7 giugno 1999 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Moresco Marco ed altri e Federici

Angelo ed altra, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Slaviero Elda ed altro;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice unico del tribunale di Genova, nel corso di un

procedimento avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno

per il decesso di un cacciatore avvenuto durante una battuta

venatoria, con ordinanza emessa il 7 giugno 1999 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della

legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in relazione agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il giudice rimettente rileva che nel giudizio civile, oltre

all'autore del fatto illecito, è stata convenuta anche l'impresa

designata dal Fondo di garanzia vittime della caccia, dal momento che

la società con la quale il soggetto responsabile aveva stipulato la

polizza per la copertura della responsabilità civile era stata

posta, nelle more, in liquidazione coatta amministrativa, e che

l'impresa designata, costituendosi in giudizio, ha eccepito la

propria carenza di legittimazione passiva, dato che l'art. 25 della

legge n. 157 del 1992 prevede l'intervento del Fondo solamente nelle

ipotesi in cui non risulti identificato il responsabile

dell'incidente venatorio, ovvero quando il responsabile non è

assicurato per la responsabilità civile verso terzi, ma non in caso

di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa con la quale la

polizza era stata regolarmente stipulata.

Il rimettente assume che non sarebbe possibile dare

un'interpretazione estensiva o adeguatrice della norma in esame in

considerazione del fatto che il legislatore del 1992 aveva certamente

presente la diversa disciplina di cui all'art. 19 della legge

24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), che prevede l'intervento del Fondo di garanzia

anche nei casi di impresa posta in liquidazione coatta e sostiene che

l'esclusione del caso in questione nella legge sulla caccia non

sarebbe perciò frutto di una svista.

Il giudice a quo ritiene che la norma in esame violi l'art. 3

Cost., essendovi un parallelismo tra le situazioni considerate dal

legislatore nelle "pur differenti" materie della circolazione dei

veicoli e dell'attività venatoria e risultando identica la ratio

sottostante ai due testi normativi, entrambi destinati a tutelare

comunque il danneggiato con la garanzia del risarcimento integrale,

nel rispetto dei massimali, per i danni subiti.

Ricordato come l'attività venatoria possa essere legittimamente

esercitata solo da chi ha stipulato una polizza per la

responsabilità civile e come anche per questa forma di assicurazione

il legislatore abbia previsto l'azione diretta del danneggiato nei

confronti della compagnia assicuratrice e l'istituzione di un Fondo

di garanzia per le vittime della caccia, il giudice a quo rileva

come, in un sistema di "tutela rafforzata", l'esclusione

dell'intervento del Fondo nell'ipotesi di impresa posta in

liquidazione coatta sarebbe irragionevole.

Secondo il rimettente, infine, l'esclusione del risarcimento ad

opera del Fondo per le vittime dei cacciatori che hanno stipulato

polizze con compagnie poste in liquidazione coatta - mentre il

diritto al risarcimento è riconosciuto alle vittime di cacciatori

rimasti ignoti e di cacciatori non assicurati - determinerebbe una

disparità di trattamento tra diverse categorie di danneggiati, con

conseguente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3

della Costituzione e limiterebbe anche la loro possibilità di adire

l'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno

subito, con violazione dell'art. 24 Cost.

2. - Due fra gli attori nella causa in corso davanti al giudice a

quo si sono costituiti nel giudizio davanti alla Corte, chiedendo che

la norma impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima.

Secondo le parti private la previsione della copertura del

sinistro venatorio da parte del Fondo di garanzia nei soli casi in

cui l'autore del danno sia rimasto ignoto o non sia assicurato e non

nelle ipotesi, numericamente assai più significative, in cui

l'autore del fatto sia coperto da una polizza emessa da un'impresa

posta in liquidazione coatta, creerebbe un'incongruenza del sistema;

esse ricordano che spesso i cacciatori stipulano polizze collettive

per il tramite delle associazioni venatorie così che, nel caso di

insolvenza dell'impresa, numerosi assicurati rimangono privi di

copertura; in questo modo, sempre secondo le parti private, il

principio solidaristico posto a base dell'istituzione del Fondo

varrebbe solo in alcuni "casi residuali" mentre sarebbe frustrato per

la categoria più numerosa di danneggiati.

Le parti costituite sottolineano ancora come tale disparità di

trattamento violi anche il diritto di agire in giudizio garantito

dall'art. 24 Cost., poiché chi viene danneggiato da un cacciatore

ignoto o non assicurato può convenire in giudizio il Fondo di

garanzia, e quindi un soggetto certamente solvibile, mentre chi ha

subito un danno da un cacciatore assicurato con una impresa posta in

liquidazione coatta può agire solo nei riguardi dell'autore del

danno, soggetto che potrebbe avere un patrimonio insufficiente a

garantire il risarcimento spettante. La disciplina dell'assicurazione

dei danni connessi all'attività venatoria, se raffrontata con quella

prevista per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli,

sarebbe poi del tutto illogica dal momento che la legge n. 990 del

1969, nell'istituire il Fondo di garanzia per le vittime della

strada, ha considerato anche i sinistri causati da veicoli coperti da

imprese in liquidazione coatta; essendo identica la ratio di entrambe

le leggi, non sarebbe ragionevole che in un caso i terzi danneggiati

abbiano una tutela più limitata di quella accordata nell'altro.

Le parti private ricordano infine che il Fondo di garanzia è

alimentato da un contributo, costituito da una percentuale dei premi

pagati da tutti gli assicurati; sarebbe allora irragionevole che il

Fondo sia destinato a coprire solo il danno causato da un soggetto

non assicurato e non invece il danno causato da un soggetto che,

avendo pagato regolarmente il premio, senza sua colpa si vede privato

di idonea garanzia assicurativa a causa della messa in liquidazione

coatta dell'impresa. Considerato in diritto

1. - Il giudice unico del Tribunale di Genova sospetta di

illegittimità costituzionale l'art. 25, comma 1, della legge

11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui

non prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della caccia sia

tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio venatorio

nel caso in cui la compagnia assicuratrice del responsabile del

sinistro venga posta in liquidazione coatta amministrativa, ritenendo

che detta esclusione violi l'art. 3 della Costituzione, perché

determinerebbe una disparità di trattamento tra coloro che risultano

danneggiati da soggetti assicurati con imprese poste in liquidazione

coatta amministrativa e coloro che risultano danneggiati da soggetti

rimasti ignoti o da soggetti non coperti da assicurazione; nonché

l'art. 24 della Costituzione, perché la norma impugnata darebbe

luogo ad una limitazione della possibilità di adire l'autorità

giudiziaria da parte di coloro che sono stati danneggiati da soggetti

assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta,

i quali non potrebbero citare l'impresa assicuratrice designata dal

Fondo di garanzia.

2. - La questione è fondata.

Secondo l'art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992

l'attività venatoria può essere esercitata da coloro i quali,

avendo compiuto diciotto anni ed essendo in possesso di licenza di

porto di fucile ad uso caccia, abbiano stipulato una polizza

assicurativa per la loro responsabilità civile verso terzi, con

massimali stabiliti dalla stessa legge ed aggiornati ogni quattro

anni; il successivo art. 31 della stessa legge prevede una sanzione

amministrativa pecuniaria per coloro che non adempiano all'obbligo di

copertura assicurativa della loro responsabilità civile verso i

terzi.

Anche per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dall'esercizio della caccia il legislatore - secondo

un meccanismo già adottato per l'assicurazione obbligatoria della

responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli e dei

natanti di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) - ha previsto,

all'art. 25 della citata legge n. 157 del 1992, la costituzione di un

Fondo di garanzia per le vittime della caccia che interviene, per il

tramite di imprese a tale scopo designate, nel caso in cui il

responsabile dei danni non venga identificato, ovvero non abbia

adempiuto al suo obbligo di stipulare una polizza alle condizioni

previste; il Fondo viene alimentato, come prevede il comma 4

dell'art. 25 cit., dalle imprese che esercitano questo ramo di

assicurazione con contributi annui corrisposti in percentuale ai

premi dalle stesse incassati; da un punto di vista economico il Fondo

risulta così costituito da somme corrisposte, per il tramite delle

compagnie con le quali vengono stipulate le polizze, dai cacciatori

regolarmente assicurati.

3. - La legge ha previsto quindi l'intervento del Fondo di

garanzia per le vittime di incidenti causati da cacciatore rimasto

ignoto e da cacciatore non assicurato, non stabilendo però analoga

tutela per le vittime di incidenti causati da cacciatore regolarmente

assicurato con una impresa che venga posta in liquidazione coatta

amministrativa. Ora, poiché la ratio delle norme esistenti è

certamente quella, di natura solidaristica, di evitare che le vittime

dell'attività venatoria si trovino, per eventi a loro non

imputabili, prive della possibilità di chiedere il risarcimento del

danno subito anche ad una impresa assicuratrice, l'esclusione

dell'intervento del Fondo di garanzia nel caso in cui chi ha causato

il danno risulti regolarmente assicurato, presso una impresa

assicuratrice che venga a trovarsi in stato di insolvenza, appare del

tutto priva di ragionevole giustificazione e viola, in tal senso,

l'art. 3 Cost.

Al fine di valutare l'irrazionalità insita in tale esclusione,

è sufficiente osservare che la norma impugnata, pur prevedendo

l'intervento del Fondo di garanzia allorché l'autore del danno sia

ignoto o non sia assicurato - cioè in ipotesi nelle quali il danno

viene causato da un soggetto del quale non si conosce se ha copertura

o da un soggetto che, non essendo assicurato, non ha contribuito al

Fondo -, non tutela invece le vittime del sinistro nel caso in cui il

danno venga causato da chi, pur regolarmente assicurato, subisce le

conseguenze di un evento (la messa in liquidazione coatta

dell'impresa) in ordine al quale, evidentemente, egli non ha alcuna

responsabilità.

Poiché lo scopo dell'istituzione del Fondo di garanzia è quello

di consentire alla vittima di usufruire di uno strumento tale da

assicurare, in ogni caso, il pieno ristoro del danno alla persona,

l'esclusione dell'operatività del Fondo nell'ipotesi di impresa

posta in liquidazione coatta amministrativa si pone in evidente

contrasto con l'art. 3 Cost.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità

costituzionale prospettati nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte

in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte

del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui

colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa

assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di

liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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