Corte costituzionale

Sentenza n. 470/1994

Altra decisione · depositata il 30/12/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera

legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993

(Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione

territoriale delle unità sanitarie locali), promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 23

ottobre 1993, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto

al n. 64 del registro ricorsi 1993;

Visti l'atto di costituzione della Regione siciliana e l'atto di

intervento di Mercadante Giovanni;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente,

gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Laura Ingargiola per la Regione e

l'avv. Goffredo Garraffa per Mercadante Giovanni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

impugnato la delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana

del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di

riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali), in

relazione al disposto dell'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale

della Regione siciliana, che conferisce competenza concorrente in

materia di sanità e igiene, entro i principi e interessi generali

cui si informa la legislazione nazionale; impugnativa limitata agli

artt. 10 comma 2, lett. a) e b), 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51,

55 commi 13 e 17, 56, per violazione dei principi e criteri dettati

dalla legislazione statale sull'organizzazione del servizio sanitario

nazionale (artt. 3 comma 13, e 18 comma 7, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502; art. 47, comma quarto, e art. 48 della legge

23 dicembre 1978, n. 833; artt. 9, 12 e 64 del d.P.R. 20 dicembre

1979, n. 761; art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; art. 9

della legge 20 maggio 1985, n. 207).

Il ricorrente fa presente che al legislatore siciliano spetta, per

quanto attiene alla disciplina dello stato giuridico ed economico del

personale appartenente al servizio sanitario nazionale, una mera

potestà integrativa o di attuazione, considerato che l'art. 47 della

legge n. 833 del 1978 riserva tale competenza allo Stato (cfr. sent.

n. 266 del 1993).

Si contesta dunque la legittimità delle seguenti norme approvate

dall'Assemblea regionale siciliana, nella citata seduta del 14

ottobre 1993:

- art. 10, comma 2: previsione secondo cui i componenti il

collegio dei revisori designati dall'Assessore regionale alla sanità

siano in possesso di un titolo di studio, ma non anche

dell'iscrizione nel registro richiesto dalla normativa statale (v.

decreto legislativo n. 502 del 1992);

- art. 13, comma 2: facoltà per i professionisti che

intrattengono rapporto convenzionale con il servizio sanitario

nazionale di mutarlo, entro centottanta giorni, in rapporto

societario convenzionale, diversamente da quanto prescritto dalla

normativa statale;

- art. 48, comma 3: estensione al personale comandato presso la

Regione del regime previdenziale di cui godono i dipendenti

regionali;

- art. 49: proroga dell'avvalimento degli avvocati e procuratori

del disciolto INAM, contemporaneamente all'istituzione di un settore

delle unità sanitarie locali preposto agli affari legali e del

contenzioso;

- art. 50: inquadramento nei ruoli regionali, in maniera

totalmente difforme da quanto previsto dalla normativa statale, di

personale proveniente da enti mutualistici soppressi;

- art. 51: concorso riservato per il personale che abbia svolto

- per almeno due anni - attività, ancorché discontinua, presso le

unità sanitarie locali di provenienza;

- art. 55, comma 13: concorso riservato al personale del II

livello dirigenziale per la copertura dei posti di capo di

dipartimento, nonostante l'eliminazione della divisione dei distretti

in dipartimenti nella stesura definitiva della delibera legislativa

impugnata;

- art. 55, comma 17: proroga, per un ulteriore triennio, del regime di convenzionamento dei medici ortopedici per l'erogazione delle

prestazioni riabilitative;

- art. 56: proroga di un anno della validità di graduatorie

concorsuali.

Il ricorrente aggiunge che per alcune disposizioni impugnate vi

sarebbe violazione, oltre che dei limiti propri della potestà

legislativa regionale, dei seguenti articoli della Costituzione:

artt. 3, 97 e 81 (con riguardo all'art. 48, comma 3 del testo in

esame); artt. 3 e 97 (per l'art. 49 e per l'art. 55, comma 13); gli

artt. 3, 32 e 97 (per l'art. 55, comma 17); art. 97 (per l'art. 56).

2. - Si è costituita la Regione siciliana, ricordando,

innanzitutto, come nelle more del giudizio di costituzionalità il

Presidente della Regione abbia effettuato promulgazione parziale

della legge, con l'indicazione della situazione sub iudice degli

enunciati normativi oggetto delle censure commissariali.

Il Presidente della Regione, così operando, ha esercitato -

prosegue la difesa della resistente - un potere che ha fondamento

nello Statuto siciliano, come riconosciuto dalla giurisprudenza di

questa Corte.

Una volta ammesso il fondamento della promulgazione parziale, non

ne deriverebbe, però, cessazione della materia del contendere: la

continuazione del giudizio consente, infatti, di rispettare meglio le

determinazioni dell'organo legislativo, evitando che il solo

Presidente della Regione possa decidere - nell'esercitare il suo

potere di promulgazione - se espungere definitivamente dal testo

legislativo alcune disposizioni.

Nel merito, la Regione ritiene infondate le censure avanzate dal

Commissario dello Stato. In particolare, con riguardo all'art. 13,

comma 1, richiama la sent. n. 355 del 1993 di questa Corte, che

distingue tre diverse specie di norme di dettaglio correlate alle

riforme economico-sociali: il Commissario lamenta la violazione

dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ma

tale norma - obietta la resistente - non è organicamente legata a

nessun principio di riforma, né corrisponde a un determinato e

individuabile interesse nazionale.

Anche le altre censure sarebbero infondate, sia per quanto attiene

al rispetto del limite di cui all'art. 17, lett. b) dello Statuto

speciale, sia per quanto concerne gli altri parametri evocati, e si

sottolinea, anzi, come le disposizioni elaborate dal legislatore

regionale operino una razionalizzazione, specie per quanto afferisce

all'organizzazione e alla gestione previdenziale (nel senso di

escludere una pluralità di trattamenti previdenziali di soggetti

della medesima amministrazione aventi uguale anzianità), di modo che

si dovrebbe concludere per la loro conformità ai princìpi

costituzionali e, in particolare, al canone di buon andamento della

pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

3. - È intervenuto, fuori termine, il dottor Giovanni Mercadante,

convenzionato con il servizio sanitario per l'erogazione di

prestazioni medico-specialistiche per la branca di radiologia,

sostenendo di avere interesse a partecipare alla discussione del

ricorso proposto dal Commissario dello Stato ed affermando il diritto

della Regione siciliana di gestire rapporti in regime di

convenzionamento esterno con il servizio sanitario nazionale mediante

strutture private in forma societaria.

4. - Con ordinanza letta in udienza, la Corte, premesso che il

dottor Giovanni Mercadante ha depositato, in data 29 novembre 1994,

atto di intervento in giudizio, ne ha dichiarato l'inammissibilità

sulla scorta della costante giurisprudenza secondo la quale, nei

giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non è

ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal

titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di

contestazione. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

impugnato gli articoli 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50,

51, 55 commi 13 e 17 e 56, della delibera legislativa adottata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993,

per violazione dei principi introdotti dal decreto legislativo n. 502

del 1992, dalla legge n. 833 del 1978, dal d.P.R. 761 del 1979, dalla

legge n. 56 del 1987, dalla legge n. 207 del 1985, in relazione ai

limiti posti dall'art. 17, lett. b) dello Statuto speciale, e per

lesione degli artt. 3, 32, 51, 81 e 97 della Costituzione.

2. - In via preliminare, peraltro, va considerato che le

disposizioni impugnate sono state espunte dal testo vigente, a

seguito dell'esercizio, da parte del Presidente della Regione

siciliana, del potere di promulgazione parziale (v. ora la legge

regionale 3 novembre 1993, n. 30). L'esercizio del potere di

promulgazione, attribuito al Presidente della Regione, si è esaurito

nell'atto che tale organo ha già emesso in ordine alla legge in

esame: le disposizioni impugnate sono state espunte dal testo

vigente, senza che sussista la possibilità della loro successiva,

autonoma promulgazione. Deve dunque dichiararsi cessata, secondo la

giurisprudenza consolidata di questa Corte, la materia del

contendere, secondo il principio affermato, da ultimo, nelle sentenze

nn. 235 e 84 del 1994.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana

relativamente agli artt. 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50,

51, 55 commi 13 e 17, 56, della delibera legislativa dell'Assemblea

regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di

programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle

unità sanitarie locali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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