Corte costituzionale

Sentenza n. 467/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi

secondo e terzo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento della obiezione di coscienza), promosso con

l'ordinanza emessa il 20 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia nel

procedimento penale a carico di Munda Fabrizio, iscritta al n. 227

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento a carico del militare di leva

Fabrizio Munda, imputato dei reati di omessa presentazione in

servizio e di disobbedienza continuata per essersi rifiutato, dopo

aver assunto il servizio militare, di adempiere ai doveri inerenti al

servizio stesso "a seguito della maturazione dei propri convincimenti

religiosi di testimone di Geova", il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 19 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1972,

n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza),

nella parte in cui non consente che il trattamento previsto dalle

disposizioni impugnate per chi, al di fuori dei casi di ammissione ai

benefici della predetta legge, abbia "obiettato" prima di assumere il

servizio militare, si estenda a coloro che, trovandosi nelle medesime

condizioni, rifiutino di continuare a prestare servizio militare,

dopo averlo assunto, adducendo i motivi indicati nell'art. 1 della

ricordata legge (cioè il proprio convincimento morale, filosofico o

religioso di rifiutare l'uso delle armi).

Secondo il giudice a quo, la questione appare sicuramente

rilevante alla luce del fatto che l'imputato è sottoposto a giudizio

per essere a lui ascritti otto reati, suddivisi in sette distinti

episodi, in ordine ai quali può prospettarsi un trattamento molto

più gravoso di quello riservato dall'art. 8, secondo comma, della

legge n. 772 del 1972 a chi, per gli stessi motivi di coscienza,

rifiuti il servizio militare di leva prima di assumerlo. Ad avviso

del giudice rimettente, la condotta dell'imputato, che ha opposto un

rifiuto al servizio militare dopo circa quattro mesi dal suo

incorporamento a seguito della maturazione dei propri convincimenti

religiosi di testimone di Geova, appare sostanzialmente identica a

quella degli obiettori "totali", che rifiutino il servizio militare

prima dell'incorporamento. Nonostante questa identità di condotte,

continua il giudice a quo, sussiste una notevole disparità di

trattamento fra le due ipotesi. Agli obiettori di coscienza

"tempestivi" si applica il citato art. 8, il quale, al secondo comma,

sottopone alla pena ivi prevista "chiunque, al di fuori dei casi di

ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di

pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i

motivi di cui all'art. 1" e, al terzo comma, stabilisce che

"l'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio

militare di leva". Agli obiettori di coscienza "tardivi", invece, non

si applicano le norme suddette, con la conseguenza che si produce a

danno di costoro un grave pregiudizio, che consiste nell'innesco di

una spirale di condanne simile a quella che colpiva qualsiasi

obiettore prima dell'adozione della legge n. 772 del 1972. Infatti,

l'obiettore "tardivo" non ottiene, a seguito dell'espiazione della

pena, l'estinzione dell'obbligo del servizio militare, ma viene

"costretto", in presenza di un suo profondo convincimento religioso,

a commettere ulteriori reati fino al raggiungimento dei limiti di

età per il congedo assoluto. Questa differenza di disciplina

normativa, conclude il giudice rimettente, comporta una lesione del

principio costituzionale di parità di trattamento fra situazioni

sostanzialmente eguali (art. 3 della Costituzione), dal momento che

non può costituire una ragionevole base di differenziazione il fatto

che il rifiuto al servizio militare sia manifestato dopo, anziché

prima, rispetto all'assunzione del servizio stesso.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle

disposizioni impugnate anche sotto il profilo della violazione

dell'art. 19 della Costituzione, dal momento che l'impossibilità di

applicare all'obiettore "tardivo" il miglior trattamento previsto per

quello "tempestivo" comprimerebbe ingiustificatamente, in relazione

al primo, il diritto di professare la propria fede religiosa. Secondo

il giudice rimettente, infatti, non si tiene conto, nelle

disposizioni impugnate, del fatto che la scelta di rifiutare il

servizio militare di leva può avvenire anche a seguito di

un'iniziale esperienza di vita militare, nel corso della quale è

possibile maturare quei profondi convincimenti religiosi, filosofici

o morali indicati nell'art. 1 della legge sull'obiezione di

coscienza.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura generale dello Stato osserva, innanzitutto, che il

giudice a quo muove da una premessa errata in relazione alla pretesa

posizione di svantaggio dell'obiettore "tardivo" rispetto a quello

"tempestivo", poiché, mentre quest'ultimo sarebbe punito, in caso di

rifiuto del servizio militare, con la reclusione da sei mesi a due

anni (a seguito della parziale declaratoria d'incostituzionalità

dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, operata

dalla sent. n. 409 del 1989), il primo, invece, sarebbe punito con la

reclusione fino a sei mesi (art. 123 c.p.m.p.: omessa presentazione

in servizio) oppure fino a un anno (art. 173 c.p.m.p.: disobbedienza

a un ordine superiore), con pene, cioè, che, anche considerando

l'ipotesi della continuazione, risultano inferiori a quelle comminate

dal citato art. 8, secondo comma.

In ogni caso, continua l'Avvocatura dello Stato, la situazione di

chi tempestivamente esprime la propria decisione di rifiutare il

servizio militare è profondamente diversa da quella di chi tale

decisione manifesta dopo aver iniziato il servizio stesso. Nel primo

caso, che è quello regolato dalla legge n. 772 del 1972, la

manifestazione del rifiuto prima dell'assunzione del servizio appare

funzionale alla possibilità per le autorità competenti di procedere

agli adempimenti previsti dagli artt. 2 e seguenti della predetta

legge (accertamenti circa la fondatezza e la sincerità dei motivi

addotti, esame delle domande per il servizio sostitutivo, etc.). Nel

secondo caso, invece, poiché la crisi di coscienza insorge dopo che

il sottoposto alla leva abbia accettato incondizionatamente di

svolgere il servizio militare, sembrano entrare in gioco e prevalere

gli interessi che ragionevolmente la collettività annette alla buona

organizzazione e al buon andamento degli ordinamenti militari, i

quali non possono essere sconvolti o incisi nei loro aspetti

programmatici da resipiscenze o defezioni tardive senza che venga

violato l'art. 52 della Costituzione sulla obbligatorietà del

servizio militare. Considerato in diritto

1. - Durante un procedimento penale promosso contro un soldato di

leva, che, a seguito della maturazione del proprio convincimento

religioso di testimone di Geova mentre prestava il servizio militare,

si è reiteratamente rifiutato di continuare a svolgere quest'ultimo

ed è stato, perciò, imputato di omessa presentazione in servizio e

di disobbedienza continuata, il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della

legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non consente che il

trattamento previsto dalle disposizioni impugnate per chi, al di

fuori dei casi di ammissione ai benefici della predetta legge

(servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo), abbia

espresso obiezione di coscienza prima di assumere il servizio

militare, si estenda anche a chi, adducendo gli stessi motivi di

coscienza (ai sensi dell'art. 1 della predetta legge), rifiuti di

prestare il servizio militare dopo averlo assunto.

Secondo il giudice a quo, l'omessa equiparazione delle due ipotesi,

la cui unica differenza risiede nel diverso momento di maturazione

del convincimento religioso posto a base della obiezione di

coscienza, comporterebbe un trattamento deteriore riguardo

all'obiettore che si rifiuti di prestare il servizio militare dopo

averlo assunto, sia sotto il profilo delle sanzioni applicabili

(artt. 123 e 173 c.p.m.p.), sia sotto quello per il quale soltanto a

chi abbia obiettato per motivi di coscienza prima di assumere il

servizio è dato il beneficio dell'esonero dalla prestazione del

servizio militare di leva a seguito dell'espiazione della pena. Da

ciò scaturirebbe, sempre secondo il giudice a quo, la violazione

dell'art. 3 della Costituzione, il quale non tollera che situazioni

eguali siano trattate diversamente, nonché la violazione dell'art.

19 della Costituzione, per il quale la discriminazione operata

comporterebbe un'ingiustificata compressione del diritto fondamentale

alla libertà di professione della propria fede religiosa a danno

dell'obiettore di coscienza che maturi il proprio convincimento

religioso nel corso della prestazione del servizio militare di leva.

2. - La questione è fondata.

Non v'è dubbio che, come correttamente presuppone il giudice a

quo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, secondo e terzo

comma, della legge n. 772 del 1972, si sia prodotta nell'ordinamento

legislativo una diversità di trattamento fra gli obiettori di

coscienza che non abbiano fruito del servizio militare disarmato o

del servizio sostitutivo civile. Infatti, mentre chi, fra questi,

rifiuta il servizio militare di leva prima di assumerlo è sottoposto

alla sanzione della reclusione da sei mesi a due anni (art. 8,

secondo comma, nel testo risultante a seguito della decisione di

questa Corte n. 409 del 1989), salva la concessione dell'esonero

dalla prestazione del servizio militare a pena espiata; al contrario,

chi, trovandosi nelle stesse condizioni, rifiuta per i medesimi

motivi di coscienza di prestare il servizio militare dopo averlo

assunto, resta soggetto al regime sanzionatorio che si applicava

generalmente agli obiettori di coscienza anteriormente all'adozione

della legge n. 772 del 1972.

Esiste, dunque, un'indiscutibile differenza di trattamento fra due

ipotesi riferibili a una medesima espressione di obiezione di

coscienza, il cui unico discrimine è rinvenuto dal legislatore nel

momento della manifestazione del convincimento religioso posto

dall'obiettore di coscienza a base del proprio rifiuto del servizio

militare di leva. Onde valutare se tale discrimine non sia

irragionevole e non comporti, conseguentemente, un'ingiustificata

compressione del diritto inviolabile alla libertà di professione

della propria fede religiosa, occorre procedere secondo il paradigma

logico proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna

individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che

il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale

ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati

differentemente e, quindi, occorre raffrontare il particolare

bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunziata con la

gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta

stabilita nelle norme costituzionali.

3. - Come ha correttamente osservato l'Avvocatura dello Stato nel

suo scritto difensivo, il diverso trattamento riservato alle due

ricordate ipotesi dipende senz'altro dal differente rilievo che

nell'uno e nell'altro caso è stato dato agli interessi,

costituzionalmente rilevanti, rappresentati dal buon andamento

dell'organizzazione militare in relazione al servizio di leva (art.

97 della Costituzione) e dalla piena ed effettiva attuazione

dell'obbligo generale di prestare il servizio militare, connesso al

dovere di solidarietà relativo alla difesa della Patria (art. 52,

secondo comma, della Costituzione). Nella valutazione del

legislatore, infatti, si è ritenuto che, solo nel caso in cui

l'obiettore di coscienza rifiuti il servizio militare nel corso della

sua prestazione, si potrebbe produrre un pregiudizio agli assetti

organizzativi e programmatici propri del servizio militare e,

comunque, un turbamento all'ordinato adempimento del relativo dovere

di solidarietà, di tale dimensione da esigere una tutela più forte

dell'interesse generale alla prestazione del servizio militare (anche

in relazione all'obbligo di leva) rispetto a quella accordata allo

stesso interesse nel caso in cui l'obiettore di coscienza rifiuti di

prestare il servizio di leva prima di assumerlo.

Più in generale, con l'adozione della legge n. 772 del 1972 il

legislatore - nello stesso tempo in cui, al fine di ammettere gli

obiettori al godimento del beneficio del servizio militare non armato

o del servizio sostitutivo civile, ha riconosciuto valore a motivi di

coscienza, basati su radicati convincimenti religiosi (oltreché

morali o filosofici) comportanti il rifiuto di usare in ogni

circostanza le armi, - ha, invece, conservato il carattere di

illecito penale alla condotta di chi, in tempo di pace, rifiuta, pur

se per motivi di coscienza, qualsiasi tipo di prestazione del

servizio militare, anche nella forma di quello sostitutivo (c.d.

obiettore totale). In quest'ultima ipotesi, comunque, egli ha

previsto, per chi rifiuta il servizio militare prima di esser

incorporato, che l'espiazione della pena irrogata esonera dalla

prestazione del servizio militare. Tale disciplina penalistica, con

il connesso beneficio dell'esonero a pena espiata, non si applica,

tuttavia, all'ipotesi dell'obiettore di coscienza, che, nelle stesse

condizioni e per gli stessi motivi riferibili al c.d. obiettore

totale tempestivo, rifiuta il servizio militare soltanto dopo averlo

assunto. È evidente, dunque, che il legislatore, supponendo in tal

caso una più forte rilevanza dell'interesse pubblico al buon

andamento del servizio militare e all'ordinato adempimento di un

generale dovere di solidarietà, ha conservato per l'ipotesi da

ultimo esaminata la disciplina legislativa stabilita dal codice

penale militare di pace.

Occorre sottolineare, tuttavia, che al contrario di quanto ritiene

il giudice a quo, la diversità del trattamento sanzionatorio penale,

prevista nel vigente ordinamento per le due ipotesi di rifiuto del

servizio militare ora considerate, non gioca necessariamente a danno

dell'obiettore di coscienza che effettui quel rifiuto dopo essere

stato incorporato.

Mentre quest'ultimo, infatti, potrebbe essere condannato, come nel

caso del giudizio a quo, per i reati di omessa presentazione in

servizio e di disobbedienza (artt. 123 e 173 c.p.m.p.) - i quali

comportano la pena della reclusione fino a sei mesi, il primo, e la

pena della reclusione fino a un anno, il secondo, - al contrario

l'obiettore che rifiuti il servizio militare prima di assumerlo è

sottoposto - ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772

del 1972 e in conformità alla sentenza n. 409 del 1989 di questa

Corte - alla pena della reclusione da sei mesi a due anni. In altri

termini, sotto il mero profilo delle pene edittali previste, sussiste

una diversità di disciplina fra le due ipotesi, la quale comporta un

trattamento deteriore a danno dell'obiettore che compie lo stesso

rifiuto prima di esser incorporato, pur se in tal caso si deve

ammettere una pregnanza dell'interesse pubblico al buon andamento del

servizio militare e all'ordinato adempimento di un dovere generale di

solidarietà più debole di quella che si manifesta nella ipotesi

precedente.

Un trattamento palesemente deteriore a danno dell'obiettore di

coscienza che rifiuta il servizio militare dopo averlo assunto

deriva, invece, dalla omessa assimilazione di questa ipotesi a quella

relativa all'obiettore che manifesta il suo rifiuto anteriormente

all'incorporazione e dalla conseguente mancata estensione al primo

del beneficio, concesso invece al secondo, relativo all'esonero dalla

prestazione del servizio militare in conseguenza dell'espiazione

della pena. Tale omissione, infatti, pone l'obiettore di coscienza,

che rifiuta il servizio militare dopo averlo assunto, nella stessa

situazione obiettiva - nel caso che non rinunzi ai dettami morali

della propria coscienza o, comunque, non ne rinchiuda nel silenzio

del proprio animo le manifestazioni di obiezione al servizio militare

- di subire quella "tragica spirale delle condanne a catena",

protraentesi per tutta la durata della soggezione dell'interessato

all'obbligo della leva, che si verificava a danno di tutti gli

obiettori di coscienza prima dell'adozione della legge n. 772 del

1972 e che è già stata stigmatizzata da questa Corte nella sentenza

n. 409 del 1989.

4. - Considerata alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la

ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le

disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela palesemente

irragionevole, in quanto comporta un bilanciamento dei valori

arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto

dalla Costituzione riguardo alla protezione della coscienza religiosa

dei singoli individui e alla libertà di professare la propria fede

religiosa.

A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza

individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei

diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo,

ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può

darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia

stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella

relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli

costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore

etico-giuridico. In altri termini, poiché la coscienza individuale

ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende

possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale

regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del

singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione

costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei

diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro

possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di

preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle

potenzialità di determinazione della coscienza medesima.

Di qui deriva che - quando sia ragionevolmente necessaria rispetto

al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti

inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di

manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21

della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della

Costituzione) - la sfera intima della coscienza individuale deve

esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea

universale della dignità della persona umana che circonda quei

diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a

quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella

accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata

alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti

nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. Sotto

tale profilo, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore

diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo

costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo

da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture

organizzative e dei servizi d'interesse generale, la sfera di

potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in

relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale,

un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione

di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici

qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di

coscienza).

5. - In relazione alla tutela dei propri convincimenti religiosi,

morali o filosofici (artt. 21 e 19 della Costituzione) di fronte al

dovere di prestare il servizio militare di leva (art. 52 della

Costituzione), il legislatore ha attuato l'anzidetto ordinamento di

valori costituzionali con la ricordata legge n. 772 del 1972,

distinguendo, secondo un paradigma che questa Corte ha già giudicato

come non irragionevole (v. sent. n. 409 del 1989), due posizioni

fondamentali: quella di chi rifiuta per motivi di coscienza il

servizio militare di leva aderendo tuttavia alla possibilità di prestare servizi civili o militari alternativi e quella di chi, per gli

stessi motivi, rifiuta in toto qualsiasi prestazione di servizi,

ordinaria o sostitutiva, connessa all'obbligo di leva. Mentre la

prima fattispecie viene espunta dal campo dell'illecito penale, in

considerazione del rilievo che realizza un bilanciamento satisfattivo

delle opposte esigenze costituzionali della tutela dei diritti della

coscienza e del dovere di solidarietà connesso al servizio di leva,

la seconda fattispecie, invece, viene conservata nell'ambito del

penalmente sanzionato, in dipendenza del fatto che, sulla base di un

non irragionevole bilanciamento fra gli opposti valori costituzionali

rappresentati dalle pretese di coscienza e dall'obbligo militare, i

primi non possono cancellare totalmente i secondi e ledere, così,

l'interesse "a una regolare incorporazione degli obbligati al

servizio di leva nell'organizzazione militare" (v. sent. n. 409 del

1989). Nell'ambito dell'ultima ipotesi, come si è prima ricordato,

il legislatore ha prodotto un'ulteriore suddistinzione fra il caso

dell'obiettore di coscienza "totale" che rifiuta in tempo di pace il

servizio militare prima di assumerlo e quello dello stesso tipo di

obiettore che compie il medesimo rifiuto dopo aver assunto quel

servizio, provvedendo a stabilire un trattamento giuridico

differenziato.

Questa diversità di trattamento è palesemente irragionevole,

poiché introduce un discrimine all'interno di una disciplina

concernente condotte riferibili alla protezione di un bene giuridico

costituzionalmente unitario e comportante, a livello di norme

costituzionali, un medesimo bilanciamento di valori. Considerate alla

luce della Costituzione, pertanto, le due ipotesi da ultimo esaminate

non tollerano diversità di trattamento, né sotto il profilo penale,

né sotto quello della concessione dell'esonero a seguito

dell'espiazione della pena, non potendo costituire un ragionevole

criterio di discrimine il momento in cui l'obiezione viene

manifestata, momento che, salva sempre la prova contraria, si deve

presumere coincidente con il tempo della maturazione di un profondo e

imprescindibile convincimento religioso (ovvero morale o filosofico).

Con particolare riguardo alla posizione denunciata dal giudice a

quo - quella del trattamento deteriore a danno dell'obiettore di

coscienza che manifesta il rifiuto del servizio militare dopo averlo

assunto - si deve sottolineare che l'irragionevolezza della mancata

estensione dell'esonero a seguito dell'espiazione della pena deriva

manifestamente dal rilievo che la sottoponibilità di tale obiettore

alla "tragica spirale delle condanne a catena" produce un effetto

devastante nei confronti della protezione della propria coscienza

religiosa e del godimento del diritto inviolabile alla professione

della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione), tanto più

quando il relativo convincimento intimo sia più radicato e più

sentito come irrinunciabile.

Un effetto del genere non è conforme alla regola della

ragionevole proporzionalità e della necessarietà della limitazione

di un diritto inviolabile dell'uomo in riferimento all'adempimento di

un dovere costituzionale inderogabile, qual'è l'obbligo di prestare

il servizio militare di leva in tempo di pace. Quella regola,

infatti, impone che il legislatore, nel suo discrezionale

bilanciamento dei valori costituzionali, possa restringere il

contenuto di un diritto inviolabile dell'uomo soltanto nei limiti

strettamente necessari alla protezione dell'interesse pubblico

sottostante al dovere costituzionale contrapposto. E tali limiti sono

indubitabilmente superati dalla possibilità concreta che, per

effetto della sua fede religiosa - la cui tutela, peraltro, è stata

già ritenuta meritevole in via di principio dal legislatore anche

sotto il profilo della obiezione di coscienza al servizio militare

armato -, colui che per propri irrinunciabili convincimenti religiosi

rifiuta il servizio militare, dopo averlo assunto, sia sottoposto,

per la mancata estensione ad esso dell'esonero, a una serie di

condanne penali così lunga e pesante da poterne distruggere la sua

intima personalità umana e la speranza di una vita normale.

6. - Sulla base dei motivi sopra indicati va dichiarata

l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 19

della Costituzione - dell'art. 8, terzo comma, della legge 15

dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della

pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici

concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i

motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della stessa legge, il

servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla

prestazione del servizio militare, sempreché la durata della pena

espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio

militare da prestare.

Per quanto concerne la diversità della previsione delle pene

edittali relative all'obiettore di coscienza che rifiuta il servizio

militare in dipendenza del rilievo che la contestazione sia

effettuata prima dell'incorporazione o dopo la stessa, questa Corte,

pur avendone rilevato la palese irragionevolezza e, quindi,

l'incompatibilità con l'ordinamento dei valori fissato in

Costituzione, non può addivenire a una pronunzia di accoglimento,

poiché ciò comporterebbe la possibilità di un effetto peggiorativo

sulle sanzioni penali relative a una delle categorie di obiettori

prima considerate. D'altra parte, questa Corte non può intervenire

neppure con una pronunzia demolitoria, poiché con essa si priverebbe

di sanzione penale comportamenti che la stessa Corte, pur in tale

occasione, ha ritenuto non irragionevolmente inclusi, in

considerazione dei valori costituzionali coinvolti, nella sfera

dell'illecito penale.

Ciò esige dal legislatore un urgente intervento razionalizzatore

dell'insieme delle pene considerate, in armonia con l'ordinamento dei

valori costituzionali delucidato da questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che

l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di

ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in

tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della

predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto,

esonera dalla prestazione del servizio militare;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 19 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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