Corte costituzionale

Sentenza n. 464/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b

della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti) promosso

con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996 dal giudice tutelare di Bari,

iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il pretore di Bari in funzione di giudice tutelare, chiamato a

provvedere sulla richiesta di autorizzazione per il rinnovo del

passaporto avanzata dalla madre naturale di una minore, la quale

allegava all'istanza il consenso del proprio convivente, padre della

minore, e documentazione comprovante la convivenza fra i due

genitori, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 30, nonché all'art. 16

della Costituzione, dell'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre

1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui richiede

l'autorizzazione del giudice tutelare ai fini del rilascio del

passaporto al genitore naturale di un minore anche quando vi sia

l'assenso dell'altro genitore naturale convivente con il primo, e

dimorante nel territorio nazionale.

La disposizione impugnata, per il rilascio del passaporto ai

genitori aventi prole minore, richiede l'autorizzazione del giudice

tutelare, ma ne esclude la necessità "quando il richiedente abbia

l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente

separato e che dimori nel territorio della Repubblica".

Il remittente premette che non è possibile interpretare la norma

censurata se non nel senso che il genitore naturale, ancorché abbia

l'assenso dell'altro genitore convivente, non possa ottenere il

passaporto senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Afferma poi

la rilevanza della questione sulla base della considerazione che, in

caso di accoglimento, l'instante potrebbe ottenere il passaporto in

virtù dei presupposti documentati (assenso dell'altro genitore

convivente), senza bisogno dell'autorizzazione tutelare, onde il

giudice non dovrebbe provvedere sul merito dell'istanza.

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo sostiene

anzitutto che la norma denunciata viola il principio di eguaglianza

determinando una disparità di trattamento fra genitori legittimi e

genitori naturali che si trovano nella medesima situazione

(convivenza e assenso dell'altro genitore).

Il pretore di Bari muove dalla premessa secondo cui la ratio

dell'autorizzazione tutelare per il rilascio del passaporto starebbe

nell'intento di evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai

propri obblighi verso i figli minori; il controllo del giudice si

sostanzierebbe in un giudizio di affidabilità del genitore in ordine

all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Ora, sarebbe

illogico imporre il controllo del giudice in relazione al solo

elemento differenziale dell'esistenza o meno del vincolo matrimoniale

fra i genitori, elemento non significativo rispetto alla finalità

perseguita dal legislatore, poiché non sarebbe plausibile ritenere

il genitore naturale meno affidabile verso la prole rispetto al

genitore legittimo. Invero, secondo il remittente, l'esenzione

dall'intervento tutelare nel caso di assenso dell'altro genitore

legittimo troverebbe ragione nella funzione di controllo che questi

è in grado di svolgere, non già in forza del vincolo matrimoniale,

bensì in quanto convivente con il genitore richiedente e con il

figlio, e cioè "calato in una realtà familiare che gli consente la

verifica diretta, immediata e costante della qualità del rapporto

genitoriale", e quindi dell'affidabilità ai fini dell'osservanza

degli obblighi conseguenti: e tali circostanze sussistono anche nel

caso di genitore naturale convivente e assenziente. Per converso, il

genitore legittimo separato o divorziato non è in grado di

esercitare tale controllo, e si spiega dunque che in questo caso la

legge richieda l'autorizzazione del giudice tutelare: ma il genitore

naturale convivente viene dalla legge illogicamente equiparato al

genitore legittimo separato o divorziato, anziché al genitore

legittimo convivente, ancorché, rispetto all'idoneità a svolgere la

citata funzione di controllo, assegnata all'altro genitore in

funzione della convivenza, non sussistano elementi che giustifichino

lo sfavore per il medesimo genitore naturale.

La norma denunciata violerebbe altresì, secondo il giudice a quo,

l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.

Egli osserva che lo status del minore figlio legittimo e quello del

minore figlio naturale sono parificati dalla legge, stante l'espressa

tutela costituzionale apprestata dall'art. 30, primo e terzo comma,

della Costituzione. Il genitore naturale assume nei confronti del

figlio, a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale

di paternità o maternità naturale, gli stessi diritti e doveri del

genitore legittimo; i genitori naturali, se conviventi, esercitano

congiuntamente la potestà genitoriale nei confronti del minore, allo

stesso modo dei genitori legittimi.

Il rilascio del passaporto ad un genitore - prosegue il remittente

-, in quanto può incidere sugli interessi del figlio, assume i

connotati di una di quelle "questioni di particolare importanza" la

cui soluzione è rimessa dal codice civile, sia con riguardo ai

genitori legittimi, sia con riguardo ai genitori naturali conviventi

(in forza del richiamo dell'art. 317-bis secondo comma, all'art. 316

cod. civ.), alla concorde determinazione dei genitori e, solo in caso

di contrasto fra di loro, al tribunale per i minorenni. Onde

ragionevolmente la legge, ai fini del rilascio del passaporto,

esonera dall'obbligo dell'autorizzazione tutelare il genitore

legittimo che abbia il consenso dell'altro genitore convivente e

dimorante nel territorio nazionale; mentre irragionevolmente

assoggetterebbe a detto obbligo il genitore naturale, pur in presenza

del consenso dell'altro genitore convivente e dimorante nel

territorio nazionale, disconoscendo così il contenuto e gli effetti

dell'esercizio concorde della potestà dei genitori naturali. A

fronte di un complesso di diritti e doveri verso i figli minori

eguale per contenuto, estensione e modalità di esercizio, e di

eguali garanzie civili e penali in rapporto all'adempimento degli

obblighi, l'elemento differenziatore costituito dall'essere i

genitori legittimi o naturali non potrebbe costituire presupposto

logico obiettivo tale da giustificare questo diverso trattamento

normativo.

Verrebbero così ingiustificatamente e irragionevolmente

discriminati, secondo il remittente, sia il genitore naturale che

intende ottenere il passaporto, ed è costretto a ricorrere al

giudice tutelare, nonostante si trovi nella stessa situazione

oggettiva nella quale il genitore legittimo è esonerato da tale

obbligo; sia l'altro genitore naturale convivente, il cui assenso,

circa una questione di particolare importanza involgente l'esercizio

della potestà genitoriale, non vale ad escludere l'ingerenza del

giudice tutelare; sia infine il minore figlio naturale, il quale, pur

godendo delle stesse garanzie legislative verso il genitore di cui

gode il figlio legittimo, avrebbe bisogno di una maggiore protezione

ovvero del controllo del giudice in quanto collocato in una posizione

svantaggiata a causa della presunta minore affidabilità del proprio

genitore convivente.

Il giudice a quo sottolinea come ai fini della questione in esame

non rilevi la problematica della "famiglia di fatto" e della minor

protezione di essa rispetto alla famiglia legittima, poiché ciò di

cui si discute è solo il trattamento riservato a situazioni

specifiche come lo status di figlio naturale, il rapporto di

paternità o maternità naturale, la potestà genitoriale nei

confronti del figlio naturale, che presentano peculiarità proprie

per quanto attiene all'autonoma disciplina dei singoli rapporti

intersoggettivi facenti capo ad esse: con la filiazione naturale

divengono oggetto di diretta regolazione giuridica le relazioni fra

l'uomo e la donna non legati da vincolo matrimoniale, e fra ciascuno

di essi e la prole, fondanti, in caso di convivenza, "un nucleo

familiare indubbiamente caratterizzato da una comunione di vita e di

interessi", a cui non si può non riconoscere, quanto meno nelle

"separate articolazioni del rapporto plurilaterale", protezione

costituzionale.

L'autorità remittente denuncia infine il contrasto della norma con

l'art. 16, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce il

diritto del cittadino di espatriare, salvi gli obblighi di legge:

non contestandosi la legittimità di limitazioni al diritto di

espatrio, il canone della ragionevolezza imporrebbe però che esse

siano volte a garantire interessi di rango parimenti costituzionale,

e che non risultino ultronee rispetto alle esigenze di tale garanzia.

Ora, poiché il minore figlio naturale vanta nei confronti del

proprio genitore un complesso di situazioni giuridiche di vantaggio,

che l'altro genitore convivente giudica non minacciate, essendo in

grado di esercitare la funzione di controllo sull'affidabilità del

primo, la ulteriore limitazione imposta dalla norma denunciata non

sarebbe giustificata. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe l'art. 3, lettera b), della

legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte

in cui richiede l'autorizzazione del giudice tutelare ai fini del

rilascio del passaporto al genitore naturale di un minore pur quando

vi sia l'assenso dell'altro genitore naturale, convivente con il

primo e dimorante nel territorio nazionale.

La norma è censurata in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

in quanto recherebbe una disciplina ingiustificatamente e

irragionevolmente differenziata della predetta fattispecie rispetto a

quella del genitore legittimo, per il quale l'autorizzazione tutelare

non è richiesta allorquando vi sia l'assenso dell'altro genitore

legittimo, non legalmente separato e dimorante nel territorio

nazionale; allo stesso art. 3 e all'art. 30 della Costituzione, in

quanto, nonostante la parità di diritti e di doveri del genitore

naturale e del genitore legittimo verso i figli, disconoscerebbe

irragionevolmente, nel caso del genitore naturale, il contenuto e gli

effetti dell'esercizio concorde della potestà dei genitori, che si

esprimerebbe nell'assenso dell'altro genitore convivente (e quindi

esercente congiuntamente la potestà, ai sensi dell'art. 317-bis del

codice civile) al rilascio del passaporto; all'art. 16, secondo

comma, della Costituzione, in quanto introdurrebbe un limite alla

libertà di espatrio non giustificato dalle esigenze di tutela del

figlio minore, attesa l'idoneità dell'altro genitore convivente a

controllare l'affidabilità del richiedente in ordine

all'assolvimento dei suoi doveri verso il figlio.

2. - La questione è fondata.

È ben vero che la regola generale cui si ispira la legge n. 1185

del 1967, in tema di rilascio del passaporto al genitore di prole

minore, è quella della necessaria autorizzazione del giudice

tutelare, a garanzia dell'assolvimento, da parte del genitore, dei

suoi obblighi verso i figli. Tuttavia il legislatore ha derogato a

tale regola in presenza dell'assenso dell'altro genitore legittimo,

non separato e dunque convivente con il richiedente, sull'evidente

presupposto che l'assenso dell'altro genitore escluda un consistente

rischio che il richiedente si sottragga all'adempimento dei suoi

doveri nei confronti del figlio, e che dunque risulti ingiustificato

l'intervento autorizzativo del giudice tutelare: il quale, peraltro,

ben difficilmente potrebbe negare l'autorizzazione in contrasto con

l'assenso dell'altro genitore, senza sovrapporre indebitamente, in

assenza di una ragione giustificatrice evidente, la propria

valutazione a quella concorde dei genitori. Il legislatore ha

evidentemente ritenuto che, in questa situazione, richiedere

egualmente l'autorizzazione tutelare significherebbe imporre una

limitazione ingiustificata, perché eccessiva, all'esercizio di

quello che è pur sempre un diritto di libertà costituzionalmente

garantito, e cioè della libertà di espatrio.

La norma denunciata risale ad un'epoca - anteriore alla profonda

riforma del diritto di famiglia realizzata con la legge 19 maggio

1975, n. 151 - in cui la potestà genitoriale, anche nei confronti

del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, era

esercitata in via normale dal solo padre (cfr. art. 260, secondo

comma, cod. civ., nel testo abrogato dalla legge n. 151 del 1975), e

in cui, soprattutto, la legge non attribuiva alcuna rilevanza, a tal

proposito, alla convivenza dei due genitori naturali fra loro e col

figlio medesimo. Si comprende dunque che il legislatore del 1967,

nel compiere le scelte che si sono dette, abbia limitato l'esclusione

dell'autorizzazione tutelare al caso in cui vi sia l'assenso

dell'altro genitore legittimo, non separato e dimorante nel

territorio della Repubblica, e non abbia invece contemplato una

previsione analoga nel caso di genitori naturali, nei cui confronti

non si verificava alcuna situazione pienamente confrontabile.

Ma a seguito della riforma il genitore naturale - il quale è

titolare dei medesimi diritti e doveri verso la prole, che spettano

al genitore legittimo (art. 261 cod. civ., che già disponeva in

senso analogo anche secondo il testo abrogato) - si trova,

allorquando conviva con l'altro genitore che a sua volta abbia

riconosciuto il figlio, in una situazione sostanzialmente identica a

quella del genitore legittimo non separato: quella cioè in cui i due

genitori esercitano congiuntamente la potestà nei confronti del

figlio, e hanno dunque titolo e possibilità effettiva di valutare i

rischi di inadempimento, da parte di ciascuno di essi, dei doveri

verso il figlio medesimo (cfr. l'art. 317-bis in relazione all'art.

316, del codice civile).

Non si giustifica dunque più la differente disciplina dettata

dalla norma impugnata nei confronti del genitore naturale, rispetto a

quella prevista per il genitore legittimo. Non è infatti la formale

esistenza del vincolo matrimoniale che sta alla base della previsione

legislativa di cui alla seconda parte dell'art. 3, lettera b), della

legge n. 1185 del 1967, bensì la situazione di convivenza dei due

genitori, dei quali ciascuno è in grado di valutare l'affidabilità

dell'altro in ordine all'osservanza dei doveri verso il figlio: come

è reso palese dal fatto che l'autorizzazione tutelare torna ad

essere necessaria qualora i genitori legittimi siano legalmente

separati.

3. - La disposizione denunciata risulta pertanto in contrasto con

gli artt. 3 e 16 della Costituzione, in quanto non si giustifica

ragionevolmente il diverso trattamento del genitore naturale rispetto

al genitore legittimo, e non si giustifica l'imposizione, a carico

del genitore naturale che abbia l'assenso dell'altro genitore

naturale convivente con lui e con il figlio, della limitazione alla

libertà di espatrio consistente nella necessità di ottenere

l'autorizzazione del giudice tutelare al fine del rilascio del

passaporto.

Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità

costituzionale prospettati dal remittente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, lettera

b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti),

nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del

giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore

naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui

convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che

dimori nel territorio della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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