Corte costituzionale

Sentenza n. 463/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 70/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni, nella legge

13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la

semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1993 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Trieste, sui ricorsi riuniti

proposti da Mocher Laura ed altra contro l'Ufficio del Registro di

Trieste, iscritta al n. 50 del registro ordinanze del 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di una compravendita immobiliare era stata

richiesta, nella domanda di voltura, l'attribuzione della rendita

catastale, ex art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in

materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di

accatastamento degli immobili urbani). Poiché dal certificato

trasmesso dall'Ufficio tecnico erariale al competente Ufficio del

registro era risultato un valore superiore al corrispettivo

dichiarato nell'atto, erano stati notificati alla parte venditrice

due avvisi di liquidazione dell'imposta (relativi all'INVIM ed

all'imposta di registro), conseguenti alla rettifica del valore finale dell'immobile.

Nel corso del giudizio introdotto dal contribuente per

l'annullamento di detti avvisi, la Commissione tributaria di primo

grado di Trieste, con ordinanza emessa il 9 novembre 1993 (pervenuta

alla Corte il 20 gennaio 1995), ha sollevato, in relazione all'art.

24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del citato art. 12 del decreto-legge 14

marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13

maggio 1988, n. 154, nella parte in cui non prevede che il

certificato catastale, attestante l'avvenuta iscrizione con

attribuzione di rendita, trasmesso dall'Ufficio tecnico erariale

all'Ufficio del registro, non venga comunicato o notificato anche al

contribuente.

Il giudice a quo , premessa la rilevanza della questione per essere

decisiva, ai fini dell'accoglimento o del rigetto del ricorso, la

legittimità dell'omessa notifica del certificato, richiama anzitutto

la generale disciplina ( ex art. 51, primo comma, del d.P.R. 26

aprile 1986, n. 131) che consente all'Ufficio del registro

l'eventuale rettifica del valore dichiarato sulla base di molteplici

parametri, quali i trasferimenti dell'ultimo triennio, la

potenzialità di produzione di reddito, le indicazioni fornite dai

comuni. Dal quadro normativo emergerebbero come principi generali sia

il vincolo dell'amministrazione ad attenersi ai parametri legali di

cui sopra sia il correlativo diritto del contribuente di conoscere

questi ultimi attraverso la notifica dell'avviso di accertamento.

Ciò sarebbe funzionale da un lato alla delimitazione delle ragioni

adducibili dall'Ufficio nella successiva fase contenziosa e

dall'altro lato all'esercizio del diritto di difesa del contribuente

di fronte alla maggiore pretesa fiscale attraverso l'eventuale prova

che essa non è conforme ai parametri legali.

Inoltre la stessa predeterminazione dei citati parametri

dimostrerebbe che il legislatore ha inteso ancorare il valore

imponibile alle condizioni del mercato.

Il criterio della determinazione automatica sarebbe stato

introdotto soltanto per stabilire il livello al di sotto del quale

l'Ufficio può procedere alla rettifica del valore. Perfino in caso

di omessa dichiarazione del corrispettivo sarebbe prevista, ex art.

53 del citato T.U., la determinazione del valore previa notifica

dell'avviso di accertamento. Pertanto la mancata notifica del

certificato di attribuzione della rendita, richiesta dal

contribuente, nell'a'mbito della procedura di cui all'impugnato art.

12, porrebbe questi in una condizione deteriore rispetto a chi non

abbia neppure indicato il corrispettivo. Inoltre, poiché l'Ufficio

procede in modo automatico, calcolando il valore attraverso la

rendita fissata dall'Ufficio tecnico erariale, l'interessato

resterebbe privato della possibilità di far valere in giudizio le

proprie ragioni, avendo preso conoscenza del valore de quo soltanto a

seguito dell'avviso di liquidazione dell'imposta. In ciò

risiederebbe la lesione del diritto di difesa.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione.

L'Autorità intervenuta rileva che la trasmissione del certificato

catastale altro non è che una modalità del procedimento

amministrativo, sì che la mancata previsione di una comunicazione al

contribuente non può comportare alcuna attenuazione della tutela

giurisdizionale. Pertanto la norma impugnata non sarebbe

correttamente individuata, né sarebbe esattamente evocato l'art. 24

della Costituzione, che non attiene ai procedimenti amministrativi.

Nell'imminenza della camera di consiglio l'Avvocatura ha

depositato una memoria ulteriore, rappresentando la circostanza

dell'intervenuta acquiescenza della parte acquirente alla

determinazione delle imposte risultante dalla valutazione automatica. Considerato in diritto

1. - È denunciato l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.

70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.

154, il quale prevede che in caso di trasferimenti di fabbricati non

ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il

contribuente possa chiedere, contestualmente alla domanda di voltura,

l'attribuzione della rendita stessa e la determinazione dell'imposta

dovuta secondo il meccanismo della c.d. "valutazione automatica" ex

art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (reddito catastale

moltiplicato per 100). La norma è sospettata di violazione dell'art.

24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il

certificato contenente l'attribuzione della rendita da parte

dell'Ufficio tecnico erariale, trasmesso all'Ufficio del registro,

sia anche comunicato e notificato al contribuente. Secondo la

Commissione remittente, quest'ultimo viene infatti "privato

dell'effettiva possibilità di far valere in giudizio le proprie

ragioni, in contraddittorio con la parte avversa, e cioè della

possibilità di prospettare al giudice tributario ogni domanda ed

ogni ragione che non fossero legittimamente precluse".

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Come questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare,

la valutazione forfettaria, ovvero automatica, del valore dei beni,

prevista dal citato art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, si risolve in

una mera semplificazione del sistema di determinazione dei valori,

riconducibile al generale criterio di utilizzazione delle

presunzioni. Essa non introduce un nuovo sistema di determinazione

dei valori imponibili, ma semplicemente limita il potere di rettifica

che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengano congruo

il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una

maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia stato

dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo

automatico (reddito catastale aggiornato moltiplicato per il

coefficiente 100 per i fabbricati: cfr. ordinanze n. 78 del 1991 e n.

586 del 1987).

Subito dopo l'entrata in vigore della legge, era stata avvertita

in dottrina la difformità di trattamento conseguente

all'impossibilità di utilizzare la descritta opportunità nei casi

in cui all'immobile oggetto del trasferimento non risultasse ancora

attribuita la rendita. Ed appunto attraverso il procedimento

descritto nella norma impugnata, il legislatore ha reso possibile

l'auspicata espansione, prevedendo l'applicabilità dell'art. 52

allorché l'interessato dichiari, nell'atto pubblico, di volersene

avvalere e faccia specifica istanza, nella domanda di voltura, per la

determinazione della rendita. In tal caso l'Ufficio tecnico erariale

trasmette al competente Ufficio del registro un certificato catastale

attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione della rendita, la

quale consente di ottenere il risultato di cui sopra; e l'effetto

preclusivo della rettifica si estende anche all'INVIM, come

conseguenza dell'operatività della valutazione automatica.

Il meccanismo tipico di tale valutazione impedisce dunque

all'ufficio finanziario di sottoporre a rettifica il valore

dichiarato: se questo risulta superiore a quello tabellare, frutto

della semplice operazione aritmetica di moltiplicazione per il

coefficiente, l'ufficio stesso si limita a recuperare la differenza

d'imposta.

2.2. - Emerge allora chiaramente come la trasmissione del

certificato in parola rimanga tutta interna al procedimento

impositivo, costituendo semplice atto prodromico della determinazione

del valore imponibile. L'attribuzione della rendita acquista

rilevanza per il contribuente, solo in quanto produttiva della

determinazione forfettaria che egli aveva richiesto (come limite al

potere di accertamento dell'ufficio). Ma, prodottasi questa, nel

giudizio dinanzi alla Commissione tributaria adita per impugnare

l'avviso di riliquidazione dell'imposta di registro (come pure

dell'INVIM), l'interessato ha accesso all'impugnativa dell'atto di

classamento e dunque la possibilità di offrire anche elementi atti a

dimostrare una valutazione dell'immobile erronea e non conforme ai

parametri legali: esattamente come se, venuto a conoscenza attraverso

l'avviso di liquidazione della rendita, egli autonomamente impugnasse

l'atto di attribuzione, ai sensi degli artt. 1 e 16 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (secondo l'accezione estensiva che la

giurisprudenza ormai consolidata conferisce a quest'ultima norma),

nonché a norma dell'ancor più esplicito dettato degli artt. 2 e 19,

lettera f) , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Pertanto, non è dato scorgere nella denunciata norma alcun vulnus

del diritto di agire in giudizio, il quale rimane comunque garantito,

venendo "in discussione non già l' an, ma solo il quomodo

dell'accesso alla tutela giurisdizionale avanti le Commissioni

tributarie" (sentenza n. 9 del 1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia

tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di

accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni,

nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Trieste con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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