Corte costituzionale

Sentenza n. 463/1993

Altra decisione · depositata il 24/12/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 24 del registro

conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in

cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei

confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alla

deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993 con la

quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti

dell'On. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di imputazione di

cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11,

13, 15, 17 e 19 della domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e

concernente il procedimento n. 8655/92 R.G., trasmessa alla Camera

dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993),

concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle

norme sul finanziamento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4,

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 della stessa richiesta di

autorizzazione);

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Valerio Onida per la Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano e gli avvocati Giovanni Maria Flick e

Federico Sorrentino per la Camera dei deputati;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 19 maggio 1993 il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo a

questa Corte di dichiarare, in base agli artt. 68, 101, 102, 104 e

112 della Costituzione, che spetta all'autorità giudiziaria e nella

specie al pubblico ministero, quale titolare dell'azione penale,

nella fase delle indagini preliminari, la ricostruzione dei fatti e

la qualificazione giuridica di essi, mentre spetta alla Assemblea cui

il parlamentare appartiene concedere o negare l'autorizzazione a

procedere prevista dall'art. 68 della Costituzione, senza modificare

la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica. Il

ricorrente chiede quindi che sia annullata la deliberazione della

Camera dei deputati, votata dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile

1993, con la quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei

confronti dell'on. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di

imputazione concernenti ipotesi di corruzione, mentre

l'autorizzazione è stata concessa per i capi di imputazione

concernenti violazioni delle norme sul finanziamento pubblico dei

partiti. Il ricorrente chiede inoltre che gli atti siano rinviati

alla Camera dei deputati, per una nuova deliberazione sulla richiesta

di autorizzazione a procedere.

Il Procuratore della Repubblica di Milano afferma preliminarmente

che il pubblico ministero è organo legittimato a proporre conflitto,

in quanto titolare dell'azione penale il cui esercizio è

obbligatorio (art. 112 della Costituzione): la competenza a

dichiarare definitivamente la volontà dello Stato in ordine

all'azione penale spetta difatti all'ufficio del pubblico ministero

procedente.

In ordine all'ammissibilità oggettiva del conflitto il ricorrente

osserva che la Camera ha adottato le proprie determinazioni

esercitando il potere ad essa attribuito dall'art. 68, secondo comma,

della Costituzione. Tuttavia l'esercizio di tale potere può essere

sindacato dalla Corte costituzionale se, mediante un uso di esso non

conforme ai principi della Costituzione, siano state lese

attribuzioni di altri poteri dello Stato.

Nel merito il ricorrente ritiene che, nella fase delle indagini

preliminari, l'autorizzazione a procedere, che deve essere presentata

entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di

reato del nome del parlamentare indagato, significa autorizzare il

pubblico ministero a svolgere le indagini necessarie in relazione ad

un fatto, per le conseguenti determinazioni in ordine all'esercizio

dell'azione penale e con la qualificazione giuridica necessaria ai

fini dell'iscrizione nel registro stesso.

Nella specie il ricorrente sostiene che si è in presenza di un

unico fatto riconducibile a due diverse figure delittuose valutate

come inscindibili: avere pertanto concesso l'autorizzazione a

procedere per le imputazioni di violazione delle norme sul

finanziamento pubblico dei partiti, e non anche per le imputazioni di

corruzione, interferirebbe sulla qualificazione giuridica del fatto e

condizionerebbe l'esercizio dell'azione penale.

Le modalità di voto adottate dall'Assemblea, che si è espressa

non su ogni capo d'imputazione ma per blocchi di essi, aggregati in

relazione al titolo del reato ipotizzato, sarebbero, ad avviso del

ricorrente, sintomatiche dello sconfinamento dalle attribuzioni

parlamentari.

2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione è stato dichiarato

ammissibile, in prima e sommaria delibazione, con ordinanza n. 265

del 1993, e notificato a cura della parte, unitamente all'ordinanza

che, riportando compiutamente l'oggetto della domanda, ne ha

dichiarato l'ammissibilità.

3. - Si è ritualmente costituita in giudizio la Camera dei

deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in

subordine, rigettato.

Difetterebbero anzitutto, ad avviso della Camera, i requisiti

soggettivi di ammissibilità del ricorso, giacché il singolo ufficio

del pubblico ministero non sarebbe competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Il nuovo

codice di procedura penale ha eliminato gran parte dei poteri di

gerarchia esterna che caratterizzavano la precedente posizione del

pubblico ministero, ma ha mantenuto il potere di avocazione del

procuratore generale presso la Corte d'appello; ha inoltre previsto

che il Procuratore generale, rispettivamente presso la Corte di

cassazione o presso la Corte d'appello a seconda dei casi, risolva i

contrasti insorti tra le diverse procure della Repubblica nella fase

delle indagini preliminari. L'organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del pubblico ministero ed a difendere in

giudizio le attribuzioni assegnate dall'art. 112 della Costituzione

non può essere individuato nell'ufficio territoriale che ha iniziato

le indagini, giacché esso non impegna nel conflitto tutto il potere

di appartenenza, né è chiamato ad esercitare le proprie

attribuzioni in condizioni di indipendenza costituzionalmente

garantita.

Il conflitto sarebbe anche inammissibile per carenza dei requisiti

oggettivi, giacché l'autorizzazione a procedere costituisce un atto

politico dell'Assemblea, che non richiede motivazioni, in quanto non

legato a parametri normativamente predeterminati, e per il quale si

risponde unicamente in sede politica nei confronti del Corpo

elettorale. Quanto alle modalità di votazione, la Camera richiama

il principio già affermato dalla Corte, che riconosce alla singola

Camera la "legittimazione esclusiva alla scelta del tempo e del modo

di esercizio della competenza che le spetta, perché soltanto la

singola Camera è legittimata a regolare lo svolgimento dei propri

lavori" (sentenza n. 9 del 1970). Afferma quindi che le modalità di

votazione, anche per parti separate, rientrano nella piena autonomia

della Camera e, attinendo alla formazione della volontà di essa, non

possono produrre alcuna lesione delle attribuzioni di altri poteri

dello Stato. La Camera nega, comunque, di aver sovrapposto il

proprio giudizio a quello del pubblico ministero, imponendo a costui

una diversa qualificazione dei fatti. In realtà essa si sarebbe

attenuta alle qualificazioni prospettate dall'organo requirente,

autorizzando il procedimento per alcune e non per altre imputazioni e

quindi accogliendo solo parzialmente le richieste del Procuratore

della Repubblica ricorrente. L'effetto preclusivo di ulteriori

indagini e dell'inizio dell'azione penale discenderebbe direttamente

dalla norma costituzionale, che attribuisce alla Camera di

appartenenza del parlamentare il potere di apprezzamento circa gli

elementi di fatto e di diritto che sorreggono le domande di

autorizzazione e consente, in relazione a questi, di considerare

l'opportunità politica di accordare o di rifiutare l'autorizzazione.

Il ricorso sarebbe comunque, ad avviso della Camera, infondato nel

merito. Tra finanziamento illecito dei partiti e corruzione propria

non vi sarebbe identità del fatto costituente reato, ma solo

coincidenza di alcuni elementi della fattispecie penale. In

prossimità dell'udienza la Camera dei deputati ha depositato una

memoria, ripetendo le deduzioni contenute nell'atto di costituzione.

4. - Anche la difesa della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Milano ha depositato, nell'imminenza dell'udienza, una

memoria, per ribadire, anzitutto, la sussistenza dei requisiti

soggettivi di ammissibilità del conflitto.

L'ordinamento vigente attribuisce a ciascun ufficio del pubblico

ministero una propria competenza, che viene esercitata dall'organo

requirente presso ciascun organo giudicante ed in riferimento alle

competenze di questi ultimi. La configurazione del pubblico

ministero come potere "diffuso", operante in condizioni di

indipendenza costituzionalmente garantita, non sarebbe alterata dalla

previsione di casi eccezionali nei quali è possibile l'avocazione di

singoli affari in ragione dell'inerzia del pubblico ministero

procedente; né sarebbe contraddetta dal potere del Procuratore

generale presso la Corte d'appello e del Procuratore generale presso

la Corte di cassazione di risolvere conflitti di competenza tra

uffici del pubblico ministero, non diverso da quello riconosciuto

alla Corte di cassazione per i conflitti di competenza fra organi

giudicanti, senza che ciò determini alcuna subordinazione

gerarchica. In definitiva, in ordine ai poteri di indagine ed

all'esercizio dell'azione penale nessun altro organo potrebbe

sostituire la propria volontà a quella della procura della

Repubblica competente. Per quanto concerne i requisiti di

ammissibilità oggettiva, il ricorrente ribadisce che sussiste il

livello costituzionale del conflitto, dal momento che la Camera dei

deputati, nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art. 68,

secondo comma, della Costituzione, avrebbe interferito con lo

svolgimento dell'attribuzione che l'art. 112 della Costituzione

assegna al pubblico ministero. Nel merito la Procura della

Repubblica osserva che l'istituto dell'autorizzazione a procedere non

costituisce una fonte di speciale immunità dalla giurisdizione

penale dei membri del Parlamento, ma rappresenta la garanzia degli

organi parlamentari rispetto al rischio di un esercizio indebito

dell'azione penale, che si potrebbe tradurre in una minaccia alla

libertà e all'indipendenza della rappresentanza politica. Ritiene

quindi che il diniego di autorizzazione a procedere non può essere

considerato insindacabile; dovrebbe anzi essere motivato per

consentire di valutare se sia stato apprezzato il carattere improprio

e persecutorio dell'iniziativa giudiziaria.

Con riferimento alla vicenda che ha dato luogo al conflitto, il

ricorrente sostiene che il parziale ed immotivato diniego

dell'autorizzazione, in contrasto con la motivata proposta della

apposita Giunta referente, sarebbe illegittimo. Inoltre la natura

dell'autorizzazione a procedere e la sua finalità costituzionale

comportano che l'autorizzazione stessa possa essere concessa o

negata, ma che non possa, viceversa, essere data con contenuti

diversi dalla richiesta, o accompagnata da riserve e condizioni. La

deliberazione della Camera, permettendo in concreto di indagare solo

nella direzione del reato di illecito finanziamento dei partiti e non

in quello del reato di corruzione, avrebbe limitato la portata e

orientato il contenuto dell'iniziativa giudiziaria.

5. -

Successivamente alla prima udienza di discussione del 5 ottobre 1993,

nella quale le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni, è

stata promulgata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di

modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non

prevede più l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter

sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento.

La Corte, con ordinanza n. 388 del 1993, ha rinviato la causa a

nuovo ruolo, ravvisando l'opportunità di sentire nuovamente le parti

in ordine alla rilevanza della modifica costituzionale nel presente

giudizio.

6. - In prossimità della nuova udienza la Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Milano ha depositato, fuori

termine, una memoria nella quale conclude che, a seguito dell'entrata

in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993, non vi sarebbe

più spazio per una decisione di merito, essendo cessata la materia

del contendere o comunque venuto meno l'interesse delle parti alla

decisione del ricorso.

7. - Nell'udienza del 14 dicembre 1993 la

difesa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

ha osservato che la legge costituzionale n. 3 del 1993 ha soppresso

del tutto la condizione di procedibilità nei confronti dei

parlamentari, consistente nella preventiva autorizzazione a procedere

concessa dalla Camera di appartenenza. Essendo l'oggetto del

conflitto esclusivamente il diniego di autorizzazione a procedere per

talune ipotesi di reato, è venuto meno ogni impedimento, costituito

dalla mancanza della condizione di procedibilità. Ciò

determinerebbe la cessazione della materia del contendere e comunque

il venir meno di ogni concreto interesse della Procura ricorrente

alla decisione di merito, giacché l'unico interesse che stava a

fondamento del ricorso era quello attinente alla rimozione

dell'impedimento frapposto, ad avviso della Procura illegittimamente,

all'attività del pubblico ministero in relazione ai fatti-reato in

questione.

Il ricorrente rileva inoltre che le decisioni sui conflitti di

attribuzione presuppongono non già una semplice divergenza sulla

delimitazione astratta delle sfere di competenza, ma una attuale e

concreta lesione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti al

ricorrente. La difesa della Camera dei deputati, nel prendere atto

del dichiarato venir meno dell'interesse dell'ufficio ricorrente alla

decisione del conflitto, ha escluso che nel caso di specie si versi

in ipotesi di cessazione della materia del contendere, che attiene

all'oggetto del giudizio e presuppone l'annullamento o la revoca

dell'atto oggetto dell'impugnazione. Essendo peraltro venuto

obiettivamente meno, a seguito della modifica dell'art. 68 della

Costituzione, l'interesse a ricorrere, che deve sussistere nella fase

iniziale della proposizione del ricorso e perdurare fino al momento

della decisione sul conflitto, la difesa della Camera dei deputati ha

concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità per

ragioni sopravvenute o l'improcedibilità del conflitto per

sopravvenuta carenza di interesse. Considerato in diritto

1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei

deputati in relazione al diniego, deliberato nella seduta del 29

aprile 1993, di autorizzazione a procedere, per alcuni dei reati per

i quali la richiesta era stata formulata, nei confronti dell'on.

Craxi Benedetto, detto Bettino.

Il ricorrente ritiene che la mancata concessione

dell'autorizzazione a procedere per i capi d'imputazione concernenti

reati di corruzione, mentre l'autorizzazione è stata concessa per i

capi di imputazione concernenti reati di violazione delle norme sul

finanziamento pubblico dei partiti politici, determinerebbe

un'invasione della sfera propria dell'autorità giudiziaria,

interferendo sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro

qualificazione giuridica. Il ricorrente deduce la violazione degli

artt. 68, 101, 102, 104 e 112 della Costituzione e chiede alla Corte

di dichiarare che spetta all'autorità giudiziaria, rappresentata dal

pubblico ministero in sede di indagini preliminari e di esercizio

dell'azione penale, ricostruire il fatto per cui si procede e

deciderne la qualificazione giuridica, con la formulazione della

richiesta di autorizzazione a procedere, mentre spetta alla Camera

concedere o negare l'autorizzazione in relazione a tale ricostruzione

e qualificazione giuridica senza alcuna modifica o condizione, che,

si assume, deriverebbe dalla autorizzazione concessa solo per alcuni

reati e non per altri.

Il ricorrente chiede pertanto che, annullato il diniego di

autorizzazione a procedere, gli atti siano rinviati alla Camera dei

deputati per una nuova deliberazione.

Resiste al ricorso la Camera dei deputati, sostenendo che esso è

inammissibile e, nel merito, infondato.

2. - Nelle more del giudizio è sopravvenuta la nuova disciplina

dettata dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che,

modificando l'art. 68 della Costituzione, non richiede più

l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre a

procedimento penale un membro del Parlamento.

3. - Prima di valutare

se la nuova situazione determinata dalla legge di revisione dell'art.

68 della Costituzione abbia influenza sulla prosecuzione del giudizio

in corso, è necessario verificare definitivamente se sussistano i

requisiti, già sommariamente delibati nella prima fase del giudizio

di ammissibilità (ordinanza n. 265 del 1993), per l'instaurazione di

un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La

Corte ha già ritenuto, esaminando un contestuale ricorso di analogo

contenuto (sentenza n. 462 del 1993), che nel corso delle indagini

preliminari - per la cui prosecuzione è necessaria l'autorizzazione

a procedere della Camera di appartenenza della persona alla quale il

reato è attribuito (art. 68 della Costituzione, nel testo anteriore

alla revisione apportata con la legge costituzionale n. 3 del 1993;

artt. 343 e 344 del codice di procedura penale) - l'ufficio del

pubblico ministero procedente è l'organo legittimato a proporre

conflitto per il diniego, che assuma lesivo delle proprie

attribuzioni, di autorizzazione a sottoporre a procedimento penale un

parlamentare. Al pubblico ministero è, in questo caso, da

riconoscere la competenza a dichiarare definitivamente la volontà

del potere cui appartiene, così come richiede l'art. 37 della legge

11 marzo 1953, n. 87, per l'ammissibilità soggettiva del conflitto.

Difatti al pubblico ministero, configurato come organo inserito

nel complesso del potere giudiziario (sentenze n. 190 del 1970, n. 96

del 1975 e n. 88 del 1991), sono attribuiti l'iniziativa e

l'esercizio dell'azione penale (art. 74 dell'Ordinamento giudiziario;

art. 50 del codice di procedura penale), la cui titolarità ed il cui

obbligatorio esercizio hanno una base costituzionale (art. 112 della

Costituzione). Le attribuzioni della procura della Repubblica in

questa materia non possono essere surrogate da altri organi

giudiziari, tanto che anche nel caso di mancato accoglimento della

richiesta di archiviazione il giudice dell'udienza preliminare non

provvede all'imputazione, ma può solo disporre che il pubblico

ministero la formuli (art. 409 del codice di procedura penale).

Al fine di valutare la legittimazione del ricorrente, e non di

altri organi del pubblico ministero, è da ricordare che nell'ambito

dell'articolazione di tali uffici le funzioni relative alle indagini

preliminari, comprese nell'iniziativa e preordinate all'esercizio

dell'azione penale, sono attribuite al pubblico ministero presso il

giudice competente in ordine al reato per il quale si procede (art.

51 del codice di procedura penale). Questo ufficio, nel caso in esame

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è idoneo

ad assumere determinazioni definitive per l'iniziativa penale in

ordine ai fatti per i quali vi è competenza del giudice presso il

quale egli esercita le proprie funzioni. Il potere di soluzione dei

possibili contrasti tra pubblici ministeri affidato, a seconda dei

casi, al Procuratore generale presso la Corte d'appello o al

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ancorato ai

criteri della competenza, non configura una sostituzione dell'ufficio

procedente nell'iniziativa e nell'esercizio dell'azione. Il potere di

sorveglianza sui magistrati e sugli uffici conferito al Procuratore

generale presso la Corte d'appello (art. 16 del regio decreto

legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nel testo sostituito dall'art.

30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) non incide sulle competenze

e sulle determinazioni processuali del pubblico ministero procedente.

Non vale, difatti, né ad escludere né a limitare le attribuzioni

proprie del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, senza

alcuna direttiva, interferenza o sostituzione nelle indagini volte

all'iniziativa ed all'esercizio dell'azione penale, nei termini

stabiliti dalla legge.

Anche il potere di avocazione delle indagini preliminari per

mancato esercizio dell'azione penale, attribuito al Procuratore

generale presso la Corte d'appello (art. 412 del codice di procedura

penale), non incide sulla competenza della Procura della Repubblica

di Milano, nella fase nella quale il conflitto è insorto, a

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene.

Nella disciplina vigente l'avocazione non tende alla sostituzione di

un organo del pubblico ministero ad un altro organo del pubblico

ministero nella conduzione delle indagini e nella assunzione delle

determinazioni relative all'esercizio dell'azione, così come si

configurava nel precedente codice di procedura penale. L'avocazione

costituisce solo un'ulteriore e successiva garanzia di esercizio

dell'azione, e presuppone necessariamente l'inerzia del pubblico

ministero procedente ed il mancato esercizio del potere allo stesso

rimesso. Si deve, in conclusione, ritenere, che il Procuratore della

Repubblica di Milano è soggetto legittimato a proporre il conflitto

di attribuzione sottoposto al giudizio della Corte. Quanto all'altro

soggetto del conflitto nessun dubbio sussiste, né è stato

ipotizzato, sull'idoneità dell'Assemblea parlamentare a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene.

4. - La

sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità del ricorso

"per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i

vari poteri da norme costituzionali" (art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87) deve essere valutata secondo la prospettazione della

domanda offerta dal ricorso, indipendentemente da ogni apprezzamento

sulla sua fondatezza. La Camera, deliberando in ordine alle

richieste di autorizzazione a procedere formulate dalla Procura della

Repubblica di Milano con una distinta elencazione di imputazioni, ha

certamente esercitato, secondo le regole rimesse alla propria

autonomia organizzativa, un potere ad essa attribuito dall'art. 68

della Costituzione, in base alla disciplina allora vigente. Il

ricorrente deduce tuttavia che la Camera, nell'esercizio di tale

potere, avrebbe sconfinato dalle proprie attribuzioni sino a

concedere un'autorizzazione a procedere non solo parziale, ma tale da

subordinare l'esercizio dell'azione penale alla possibilità di

ravvisare, in relazione ai fatti per i quali si procede, solo talune

ipotesi di reato.

Ai limitati fini della valutazione di ammissibilità del

conflitto, non rileva apprezzare la corrispondenza tra le singole

imputazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione a

procedere e le correlative deliberazioni di concessione o di diniego

dell'autorizzazione stessa, adottate dalla Camera in conformità al

proprio regolamento. Il preliminare giudizio di ammissibilità

richiede solo di valutare se la materia dedotta sia possibile oggetto

di conflitto.

La Corte ha ritenuto, esaminando un contestuale ed analogo ricorso

già in precedenza richiamato, che il conflitto riguarda

attribuzioni, come quella relativa all'autorizzazione a procedere

spettante a ciascuna Camera nei confronti dei propri membri e quella

attinente all'azione penale il cui obbligatorio esercizio è

demandato al pubblico ministero, che sono determinate,

rispettivamente, dall'art. 68, secondo comma, e dall'art. 112 della

Costituzione. La Corte ha anche ritenuto che l'esercizio del potere

di autorizzazione a procedere non può essere considerato come

assolutamente insindacabile e di per sé non idoneo a produrre

interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato (sent.

462 del 1993). Sussistono, quindi, oltre che i requisiti soggettivi,

anche quelli oggettivi richiesti per la legittima instaurazione del

giudizio.

5. - Successivamente all'entrata in vigore della legge

costituzionale n. 3 del 1993, che ha sostituito interamente il testo

dell'art. 68 della Costituzione ed ha eliminato la disposizione che

richiedeva l'autorizzazione della Camera di appartenenza per

sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento,

nell'udienza del 14 dicembre 1993 le parti in giudizio hanno

modificato e precisato le conclusioni precedentemente enunciate,

ritenendo che non vi sia più interesse alla decisione del ricorso.

In particolare la difesa della Procura della Repubblica di Milano ha

affermato che è venuto meno l'ostacolo alla procedibilità in ordine

ai fatti-reato oggetto della deliberazione di diniego

dell'autorizzazione a procedere, in relazione alla quale è insorto

il conflitto di attribuzione. La difesa della Camera dei deputati,

ritenendo che non si possa dar luogo a cessazione della materia del

contendere, la quale presuppone l'eliminazione dell'atto oggetto

dell'impugnazione, ha sostenuto che è venuto obiettivamente meno

l'interesse al ricorso. In conclusione le stesse parti ritengono che

non vi sia più alcun interesse ad ottenere una decisione sul merito

del conflitto. Si deve constatare che successivamente

all'instaurarsi del giudizio è intervenuta una revisione dell'art.

68, secondo comma, della Costituzione che ha abolito l'istituto

dell'autorizzazione a procedere a decorrere dalla data di entrata in

vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993. Ritenuto che, in

conseguenza, è venuto meno l'interesse delle parti, pur

originariamente sussistente, ad avere una pronunzia di merito, come

pure riconoscono negli atti di causa le stesse parti, va dichiarata

l'improcedibilità del conflitto di attribuzione in esame per

sopravvenuta carenza di interesse (sent. n. 462 del 1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato, sollevato dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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