Corte costituzionale

Sentenza n. 463/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/11/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 8, della

legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per

l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,

n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli

amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i

componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in

materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri

comunali, provinciali e di quartiere"), promosso con ordinanza emessa

il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento

civile vertente tra Esperabé Nicole ed Imbraguglio Nicolò, ed

altri, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Esparabé Nicole;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La signora Nicole Esperabé, iscritta nelle liste elettorali

del comune di Cefalù, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di

Termini Imerese, ex art. 9- bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,

come modificato dall'art. 5 della l. 23 dicembre 1966, n. 1147, per

la dichiarazione di decadenza del signor Nicola Imbraguglio dalla

carica di consigliere comunale di Cefalù. Afferma la ricorrente che

l'Imbraguglio, dipendente della unità sanitaria locale n. 49, è

divenuto, successivamente all'elezione a consigliere comunale di

Cefalù, membro dell'ufficio di direzione della stessa unità

sanitaria locale. Tale circostanza - che se verificatasi prima

dell'elezione avrebbe costituito causa di ineleggibilità - porta

comunque alla decadenza dell'eletto, dal momento che questi non ha

optato nei termini di legge fra le due cariche incompatibili. Nel

ricorso, si prospetta un'interpretazione dell'art. 9, n. 8, della

legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (che determina le

cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e

provinciale) tale da ricomprendere anche l'ipotesi della "unità

sanitaria locale pluricomunale", conformemente al dettato della

sentenza n. 43 del 1987 di questa Corte; dovendosi altrimenti

sollevare questione di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 51

della Costituzione.

2. - Il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto di non seguire

l'interpretazione adeguatrice suggerita dalla ricorrente: l'art. 9,

n. 8, della legge regionale non ricomprende l'ipotesi della "unità

sanitaria locale pluricomunale". Tale interpretazione conduce

tuttavia al sospetto di incostituzionalità di detta norma, nella

parte in cui non prevede l'ineleggibilità dei dipendenti delle

unità sanitarie locali facenti parte dell'ufficio di direzione e dei

coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a

costituire l'unità sanitaria da cui dipendono. La disposizione

impugnata sarebbe lesiva degli artt. 3 e 51 della Costituzione, in

quanto nega l'eleggibilità ai dipendenti delle unità sanitarie

"monocomunali" e "subcomunali", mentre la riconosce ai dipendenti

delle unità sanitarie pluricomunali. La sent. n. 43 del 1987 ha,

d'altronde, dichiarato illegittima analoga disposizione, introdotta

dall'art. 2, n. 8, della legge n. 154 del 1981. In punto di

rilevanza, osserva il remittente che la decisione della controversia

dipende in modo esclusivo dall'applicazione della disposizione

denunciata.

3. - Ha presentato tardivamente deduzioni (il 30 maggio 1992) la

signora Esperabé. Considerato in diritto

1. - Dubita il Tribunale di Termini Imerese della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione,

dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno

1986, n. 31, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità dei

dipendenti delle unità sanitarie locali facenti parte dell'ufficio

di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli

dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale.

2. - La questione è fondata.

L'art. 51 della Costituzione - che, nel fare specifica e

circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia

della eleggibilità, pone canoni direttamente disciplinanti la

materia stessa (sentt. nn. 166 del 1972 e 46 del 1969) - assicura a

tutti i cittadini il libero accesso alle cariche elettive, rinviando

alla legge la determinazione dei necessari requisiti. Il sistema

delle cause di ineleggibilità, come individuato dal legislatore,

dovrà comunque rispondere a criteri di razionalità, secondo quanto

sottolineato più volte da questa Corte (sentt. nn. 510 del 1989,

1020 del 1988, 43 del 1987, 172 del 1982, 129 del 1975, 58 del 1972,

46 del 1969). E certamente non si giustifica sotto il profilo della

razionalità il regime privilegiato fin qui concesso ai dipendenti,

sopra menzionati, delle unità sanitarie locali "pluricomunali" della

Regione siciliana: anche in tale ipotesi deve valere la salvaguardia

della libera espressione del voto, che è alla base della

ineleggibilità dei dipendenti delle unità sanitarie "monocomunali"

e "subcomunali".

D'altra parte, in base al principio più volte enunciato dalla

Corte (v. le sentt. nn. 571 del 1989, 235 del 1988, 432 e 130 del

1987, 45 del 1977 e 108 del 1969), non sussistono quelle situazioni

peculiari che sole potrebbero giustificare, per la Regione siciliana,

una disciplina differenziata rispetto a quella che ormai vale

nell'ordinamento generale dello Stato, a seguito della sentenza n. 43

del 1987 di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, n. 8, della legge della

Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per l'applicazione

nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816,

concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori

locali. Determinazione delle misure dei

compensi per i componenti delle commissioni provinciali di

controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per

i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), nella parte in

cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità

sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei

coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che

concorrono a costituire l'unità sanitaria locale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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