Corte costituzionale

Sentenza n. 457/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

lett. a), della legge 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli

impiegati privati richiamati alle armi), promosso con ordinanza

emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento

civile vertente tra Coliva Claudio e il Credito Romagnolo ed altro,

iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dal dott. Claudio

Coliva, dipendente del "Credito Romagnolo", per ottenere la condanna

del proprio datore di lavoro al pagamento in suo favore di una somma

pari alla retribuzione per tre giornate nelle quali era stato assente

dal lavoro per essere sottoposto a visita di idoneità al servizio

militare incondizionato ai fini del richiamo alle armi, l'adito

Pretore di Bologna, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (R.O. n. 256

del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n.

653, nella parte in cui non prevede il pagamento di una indennità

all'impiegato privato che sia sottoposto a visita medica per il

riconoscimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato ai

fini del richiamo alle armi, non estendendo a tale ipotesi il

trattamento indennitario previsto in caso di richiamo alle armi.

Ad avviso del giudice a quo, siffatta equiparazione sarebbe

esclusa anche da un precedente giurisprudenziale, sia pure non

recente (Cass., n. 2961 del 1958), secondo il quale le disposizioni

di legge che garantiscono il diritto alla retribuzione ai lavoratori

richiamati alle armi hanno carattere eccezionale e non possono,

perciò, trovare applicazione oltre i casi tassativamente previsti).

Né a diversa soluzione sembra al remittente potersi pervenire

alla stregua dell'art. 4 della legge n. 370 del 1955, che,

richiamandosi agli artt. 2110 e 2111, secondo comma, del codice

civile, garantirebbe solo per il caso di richiamo alle armi lo stesso

trattamento previsto per il lavoratore assente per malattia.

La mancata equiparazione, ai fini della erogazione

dell'indennità, al richiamo alle armi contrasterebbe, secondo il

Pretore di Bologna, con l'art. 3 della Costituzione, comportando una

ingiustificata discriminazione, posto che l'art. 52, secondo comma,

della Costituzione impone l'obbligo del servizio militare, e che le

visite mediche di riconoscimento della idoneità costituiscono

accertamenti prodromici ai fini del richiamo alle armi.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

la quale, premesso che più puntuale, rispetto al riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sembrerebbe quello dell'art. 52,

secondo comma, della Costituzione, pur richiamato dal giudice a quo,

ha osservato che il medesimo art. 52, secondo comma, quando assicura,

in caso di prestazione di servizio militare, la "posizione di lavoro"

del cittadino, non si riferisce soltanto alla conservazione del posto

di lavoro, ma a tutte le posizioni che nascono dal rapporto di lavoro

subordinato, ivi compreso il diritto dell'impiegato ad essere

indennizzato per le giornate di lavoro perse in occasione della

visita medica disposta dall'autorità militare.

La nozione di "richiamo alle armi" andrebbe, pertanto, allargata a

tutte le attività imposte e necessariamente prodromiche ad esso. In

questo senso, la questione sollevata sarebbe infondata. Considerato in diritto

1. - Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art.

1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n. 653, nella

parte in cui non estende alla ipotesi della visita medica di

idoneità al servizio militare incondizionato, ai fini del richiamo

alle armi, il trattamento indennitario previsto per lo stesso

richiamo.

Posto che l'art. 52, secondo comma, della Costituzione prevede

l'obbligo del servizio militare e che le visite mediche costituiscono

accertamenti prodromici per il richiamo alle armi, la mancata

equiparazione ai fini del trattamento economico delle due situazioni

(visite mediche e richiamo alle armi) vizia la disposizione

denunciata di evidente irrazionalità, onde la violazione dell'art. 3

della Costituzione.

2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.

L'art. 4 della legge 3 maggio 1955, n. 370 (Conservazione del

posto ai lavoratori richiamati alle armi), statuisce che, per i

rapporti di lavoro dei prestatori di opera, i quali, all'atto del

richiamo alle armi per qualunque esigenza delle forze armate, sono

alle dipendenze di un privato datore di lavoro, si applica la

disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del codice civile in

relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso codice.

Tali disposizioni stabiliscono che ai suddetti è dovuta la

retribuzione o una indennità nella misura stabilita dalle leggi

speciali. In base alla disposizione denunciata (art. 1 della legge 10

giugno 1940, n. 653), per i primi due mesi l'indennità mensile è di

importo pari alla retribuzione e per il restante periodo, fino alla

fine del richiamo alle armi, nel caso in cui il trattamento economico

militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego,

l'indennità mensile è pari alla differenza tra i due trattamenti.

Dette disposizioni costituiscono attuazione del precetto

costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione secondo cui il

servizio militare è obbligatorio e il suo adempimento, per quello

che interessa, non deve pregiudicare la posizione di lavoro del

cittadino.

La posizione di lavoro comprende non solo il posto di lavoro che

è conservato, ma anche la retribuzione percepita.

E proprio in adeguamento al precetto costituzionale richiamato,

logicamente, deve essere conservata la retribuzione non solo nel

periodo di svolgimento del servizio militare, ma anche per i giorni

delle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità del prestatore

di lavoro richiamato alle armi all'adempimento del servizio militare.

Le dette visite mediche costituiscono anche esse un'attività

imposta prodromica al servizio militare e le assenze del lavoratore

dall'impiego sono da ritenersi direttamente collegate al richiamo

alle armi, costituendone una conseguenza, onde l'obbligo del datore

di lavoro di erogare le provvidenze previste dall'ordinamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a),

della legge 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli impiegati

privati richiamati alle armi), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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