Corte costituzionale

Sentenza n. 455/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e

secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983,

n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria),

promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1989 dal Tribunale

regionale di Giustizia Amministrativa di Trento sul ricorso proposto

dal Comune di Trento contro la Provincia autonoma di Trento ed altra,

iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Trento e della

Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Paolo Stella Richter per il Comune di Trento e Sergio

Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento

ha adottato l'ordinanza da cui ha origine l'attuale giudizio nel

corso di una controversia promossa dal Comune di Trento, il quale ha

convenuto la Provincia autonoma di Trento allo scopo di:

a) accertare che gli oneri conseguenti al ricovero nelle case

di riposo degli anziani c.d. non autosufficienti siano di esclusiva

pertinenza del Servizio sanitario provinciale;

b) dichiarare che la somma pagata alla Casa di riposo civica di

Trento dal Comune ricorrente per il ricovero della Signora Adelia

Bonvecchio costituisca un debito della Provincia autonoma di Trento

e, per essa, della Unità Sanitaria Locale competente per territorio

e, conseguentemente, condannare in solido queste ultime al pagamento

della predetta somma.

Il giudice a quo, dopo aver respinto con separata sentenza il

ricorso del Comune nella parte in cui chiedeva di dichiarare che

spettassero al Servizio sanitario provinciale gli oneri conseguenti

al ricovero nelle case di riposo degli anziani non autosufficienti

per le prestazioni c.d. alberghiere o comunque di natura non

sanitaria, ha sospeso il giudizio relativo agli altri capi della

domanda attrice sollevando questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di

Trento 15 marzo 1983, n. 6, nella parte in cui, nel disporre che le

Unità Sanitarie Locali assumono a proprio carico la spesa inerente a

prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane

non autosufficienti ricoverate in casa di riposo, prevede che la

Giunta provinciale stabilisca, in base ad appositi parametri, i

limiti riferiti al numero delle persone assistibili e al costo

pro-capite, entro i quali le Unità Sanitarie Locali assumono

l'anzidetta spesa.

Ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate

contrasterebbero, innanzitutto, con l'art. 32, primo comma, della

Costituzione. Quest'ultimo articolo, infatti, garantirebbe a ogni

cittadino un vero e proprio diritto soggettivo, di natura

costituzionale, ad ottenere le prestazioni sanitarie di prevenzione,

di cura e di riabilitazione erogate dal Servizio sanitario nazionale,

il quale, proprio perché diritto soggettivo perfetto, non potrebbe

essere sacrificato da norme di legge volte a subordinarne il

godimento alle disponibilità organizzative e finanziarie del

Servizio sanitario, né potrebbe esser trasformato in una pretesa

eventuale e aleatoria in conseguenza della previsione di interventi

surrogatori di altri enti (nella specie il Comune) non onerati

giuridicamente a sostenere le relative prestazioni.

In secondo luogo, la stessa norma impugnata violerebbe l'art. 3,

primo comma, della Costituzione, dal momento che il principio di

eguaglianza risulterebbe leso dalla mancata garanzia ai ricoverati

contemplati dalla suddetta norma del medesimo livello di prestazioni

sanitarie assicurato alla generalità dei cittadini e, in

particolare, ad altri anziani non autosufficienti che, trovandosi in

condizioni soggettive diverse da quelle conducenti al ricovero in

caso di riposo, usufruiscano di forme di assistenza sanitaria

alternative (domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera), non soggette

alle limitazioni finanziarie previste nella norma censurata.

Infine, in base a considerazioni analoghe, lo stesso giudice a quo

prospetta la violazione, da parte delle norme impugnate, dell'art.

116, primo comma, della Costituzione e degli artt. 5 e 9, n. 10,

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dal momento che

risulterebbero lesi i principi fondamentali enunciati dagli artt. 1,

19 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali

garantiscono, da un lato, la tutela della salute come fondamentale

diritto dell'individuo e, dall'altro, la parità nei livelli delle

prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini da parte delle

Unità Sanitarie Locali.

In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che nella somma

(lire 23.330.606) pagata dal Comune di Trento alla Casa di riposo e

pretesa in restituzione sarebbe ricompresa, oltre a una prevalente

quota imputabile a spese "alberghiere" o comunque a spese di natura

socio-assistenziale (legittimamente gravanti sul bilancio comunale a

seguito di quanto deciso con sentenza parziale), una quota di spesa

sanitaria non sostenuta direttamente dalla Unità Sanitaria Locale

per effetto dei parametri limitativi, riferiti ai numeri dei posti

letto e alla spesa pro-capite, fissati dalla Giunta provinciale con

la delibera n. 5663 del 1983 e con le altre delibere successive.

Infatti, avendo concorso l'Unità Sanitaria Locale al pagamento della

retta per il ricovero contestato nella misura di un terzo, non si

potrebbe dubitare, a parere del giudice a quo, che su tale quota

abbiano inciso le limitazioni stabilite in base alla disposizione

impugnata, di modo che, anche al fine di ottenere il rimborso della

quota anticipata per prestazioni di carattere sanitario (costituente

parte del petitum nel giudizio a quo) il Comune di Trento dovrebbe

preliminarmente conseguire la caducazione della norma censurata,

sulla quale si fonda il potere della Giunta provinciale di porre le

limitazioni contestate.

2. - Il Comune di Trento, attore nel giudizio a quo, si è

costituito solo formalmente facendo propri tutti gli argomenti

addotti nell'ordinanza di rimessione.

3. - Si è regolarmente costituita la Provincia autonoma di Trento

chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate

siano dichiarate irrilevanti e, comunque, infondate.

A sostegno della richiesta relativa all'inammissibilità delle

questioni, la Provincia osserva, innanzitutto, che la rilevanza è

soltanto affermata dal giudice a quo, ma non dimostrata, tanto che

vengono posti a base della stessa fatti tutt'altro che provati, come

ad esempio il rilievo che nell'importo rivendicato dal Comune rientri

sicuramente anche una quota di spesa sanitaria. In secondo luogo,

oltre a essere vaga e indeterminata, la valutazione della rilevanza

è operata dal giudice a quo soltanto in via ipotetica, nel senso che

le norme impugnate "sembrano" costituire la premessa affinché il

costo di determinate prestazioni possa essere sostenuto dal Servizio

sanitario nazionale. In ogni caso, conclude la Provincia sul punto,

l'irrilevanza delle questioni si dedurrebbe agevolmente dalla stessa

ordinanza di rimessione. Le questioni relative all'art. 6, primo

comma, infatti, non avrebbero potuto essere sollevate dopo che lo

stesso giudice a quo, con sentenza parziale adottata separatamente,

aveva respinto le richieste imperniate su quel comma dichiarando

manifestamente infondate le relative questioni di costituzionalità.

Mentre, le questioni relative al secondo comma dello stesso articolo,

considerato che le contestazioni del Comune di Trento concernono

soltanto i limiti di spesa riferiti al numero delle persone

assistibili e non anche quelli relativi al costo pro-capite,

sarebbero anche per questa parte irrilevanti, dal momento che, come

afferma la stessa ordinanza di rimessione, l'Unità Sanitaria Locale

ha provveduto a pagare almeno una quota della spesa sanitaria,

mostrando così di non aver escluso l'assistita della cui spesa si

discute dal numero dei beneficiari delle prestazioni sanitarie in

questione.

Quanto al merito, la Provincia, attraverso un esame della

disciplina statale esistente in materia e in particolare dell'art. 30

della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dell'atto di indirizzo e

coordinamento approvato con D.P.C.M. 8 agosto 1985, deduce che i

ricoveri di persone non autosufficienti in case di riposo non

rientrerebbero integralmente fra le attività esclusivamente

sanitarie, né in quelle "di rilievo sanitario connesse con le

attività socio- assistenziali" (le quali sono a carico del Fondo

sanitario nazionale), non essendo dirette, come richiede la predetta

disciplina, in via esclusiva o comunque prevalente "alla cura degli

anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio".

Qui si sarebbe in presenza, invece, di attività sanitarie non

disgiungibili da quelle socio-assistenziali, per le quali, continua

la Provincia, a norma dell'art. 6 del citato atto di indirizzo e

coordinamento, il riparto tra spese assistenziali (non imputabili al

fondo sanitario) e spese sanitarie dovrebbe avvenire in modo

forfettario e proporzionale all'incidenza della tutela sanitaria su

quella assistenziale "con eventuale partecipazione da parte dei

cittadini".

Anche alla luce della suddetta disciplina, la Provincia contesta

l'assunto del giudice a quo, secondo il quale l'impugnato art. 6

comporta sia l'eventuale esclusione, per eccedenza della "quota di

riserva", di anziani non autosufficienti dai posti letto delle case

di riposo convenzionate con il Servizio sanitario, sia la

possibilità che il suddetto Servizio non si accolli le spese

relative a prestazioni sanitarie rese nelle anzidette case di riposo.

Ad avviso della Provincia, infatti, i parametri previsti dalla

disposizione impugnata (cioè quello relativo al numero dei soggetti

assistibili e quello riferito al costo pro-capite) non

costituirebbero limiti operanti nei confronti dei singoli utenti e

non mirerebbero quindi a fissare un "tetto" dei soggetti assistibili,

ma sarebbero invece semplici criteri per stabilire il quantum

complessivo del fondo sanitario da destinare agli anzidetti

interventi e per permettere alla Giunta provinciale di operare il

riparto delle quote di quel fondo fra le singole case di riposo in

proporzione al numero (presuntivo) dei ricoverati e in relazione agli

standards di assistenza che ogni casa di riposo è in grado di

garantire dati certi costi per le unità di personale. Questa

interpretazione, che la Provincia ha seguìto in tutte le delibere di

Giunta applicative della disposizione impugnata (v. delibere nn.

5663/83, 9741/84, 3650/86, 5010/87, 107/88, 182/89), ha portato la

Provincia stessa a includere tra le "prestazioni sanitarie" di cui

all'impugnato art. 6, oltre a quelle che lo sono in senso stretto,

anche attività "di rilievo sanitario connesse con quelle

socio-assistenziali" o non disgiungibili da queste ultime e, persino

attività esclusivamente socio-assistenziali, con un impegno

finanziario molto superiore alla quota riferibile alle prestazioni

propriamente sanitarie. In ogni caso, conclude la Provincia, ove in

ipotesi astratta i ricoverati fossero in numero superiore ai limiti

prefissati, si potrà avere nell'immediato una riduzione

proporzionale della quota di intervento finanziario provinciale in

relazione a ciascun ospite, con conseguente maggiorazione della retta

di ricovero posta a carico degli assistiti o, ricorrendone i

presupposti, del Comune: maggiorazione che, in ogni caso, non può

arrivare a incidere sulla spesa per le attività sanitarie, che resta

sempre a carico della Provincia.

Da ultimo, la Provincia sottolinea che, in relazione all'ipotesi

dedotta in giudizio, non si può parlare, come fa l'ordinanza di

rimessione, di un diritto soggettivo "perfetto" a ottenere le

prestazioni sanitarie del Servizio nazionale, per il fatto che le

case di riposo e l'assistenza, anche sanitaria, da esse erogata ai

sensi delle disposizioni impugnate si collocherebbero al di fuori del

sistema del Servizio sanitario nazionale, pur se sono collegate ad

esso. Di modo che la tutela assicurata al cittadino riguardo alle

prestazioni sanitarie offerte dalle case di riposo potrebbe essere

anche diversa, in termini di garanzia delle prestazioni e di

tendenziale gratuità delle stesse, rispetto a quella assicurata

direttamente dalle strutture appartenenti al Servizio sanitario

nazionale.

4. - In prossimità dell'udienza il Comune di Trento ha presentato

un'ampia memoria portando argomenti a favore della rilevanza e della

fondatezza delle questioni sollevate.

Riguardo alla rilevanza dell'estensione della questione di

costituzionalità al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale

n. 6 del 1983, il Comune sottolinea che è proprio quel comma a

prevedere la possibilità (poi sviluppata dal comma successivo) di

limiti nell'assunzione, da parte dell'Unità Sanitaria Locale, della

spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria e che non può avere

alcuna efficacia preclusiva la sentenza parziale adottata dallo

stesso giudice rimettente riguardo all'esclusione dell'assunzione da

parte del Servizio sanitario delle spese "alberghiere" o comunque di

natura non sanitaria. Né, sempre ad avviso del Comune, l'irrilevanza

dell'intera questione potrebbe derivare dal supposto pagamento da

parte della Provincia (come asserisce la difesa di questa)

dell'intera spesa sanitaria, sia perché spetta solo al giudice a quo

determinare se in ipotesi il Servizio sanitario provinciale si sia

accollato solo una parte (come egli ha ritenuto) o la totalità della

spesa sanitaria (come ritiene la Provincia), sia perché il ricorso

introduttivo del giudizio a quo conteneva una domanda di accertamento

generale, per la quale la questione è sempre e necessariamente

rilevante.

Nel merito il Comune, dopo aver sottolineato la non pertinenza

delle adduzioni della Provincia relative agli atti di amministrazione

attiva della Giunta provinciale (peraltro successivi al fatto dedotto

nel giudizio a quo) che avrebbero evitato la lesione del diritto

all'assistenza sanitaria piena "modificando" il significato della

norma impugnata, afferma che la questione sottoposta alla Corte

costituzionale è se la norma impugnata, per quel che dice, contrasta

con il diritto costituzionale alla salute, garantito dagli artt. 32

della Costituzione e degli artt. 1, 3 e 19 della legge n. 833 del

1978. E tale diritto, secondo il Comune, sussiste anche in relazione

al ricovero nelle case di riposo, sia perché si deve escludere che

si tratti di un interesse legittimo la cui soddisfazione dipenda

dalle disponibilità organizzative e finanziarie del Servizio

sanitario pubblico, sia perché l'accertamento della qualifica di

anziano non autosufficiente e il ricovero nelle case di riposo sono

decisi dallo stesso Servizio tramite l'Unità Sanitaria Locale

competente per territorio e prescindono dalla volontà

dell'interessato (sicché apparrebbe arbitraria la postulazione della

Provincia relativa alla diversità di tutela che potrebbe essere

assicurata al cittadino dalle case di riposo rispetto a quella

accordata dalle strutture del Servizio Sanitario). Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta al giudizio di questa Corte dal

Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento con

l'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe consiste nel

verificare se contrasti con gli artt. 32, primo comma, 3, primo

comma, della Costituzione, nonché con gli artt. 5 e 9, n. 10, dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con l'art. 116 della

Costituzione, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale), l'art. 6, primo e secondo comma, della legge

della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia

autonoma di Trento - Legge finanziaria), nella parte in cui prevede

che la Giunta provinciale stabilisca, in base ad appositi parametri,

i limiti, riferiti al numero delle persone assistibili e al costo

pro- capite, entro i quali le Unità Sanitarie Locali assumono la

spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di

persone anziane "non autosufficienti" ricoverate in case di riposo.

In via pregiudiziale la Provincia autonoma di Trento eccepisce

l'irrilevanza della questione sollevata sotto svariati profili.

2. - Le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte.

Al fine di decidere le numerose eccezioni d'irrilevanza proposte

dalla Provincia autonoma di Trento occorre ripercorrere

sinteticamente le vicende del giudizio a quo. Adito dal Comune di

Trento allo scopo di accertare se gli oneri conseguenti al ricovero

nelle case di riposo degli anziani non autosufficienti spettino in

via esclusiva al Servizio sanitario provinciale e, per esso, alla

Unità Sanitaria Locale competente per territorio, nonché allo scopo

di ottenere la restituzione da quest'ultima della somma pagata dal

ricorrente per le prestazioni erogate a una cittadina ricoverata

presso la casa di riposo civica di Trento, il giudice rimettente ha

applicato l'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1983, il quale

prevede, al primo comma, che "in attesa dell'entrata in vigore del

piano sanitario provinciale le Unità sanitarie Locali assumono a

proprio carico, entro i limiti e secondo le direttive di cui al

successivo comma e sulla base di convenzioni con gli enti o

istituzioni pubbliche interessate, la spesa inerente a prestazioni di

natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non

autosufficienti ricoverate in case di riposo".

In base a tale disposizione legislativa il giudice rimettente ha

innanzitutto emesso una sentenza parziale con la quale ha respinto la

richiesta del Comune ricorrente per quanto riguarda la ripetizione

delle somme pagate a titolo di prestazioni "alberghiere" o comunque

di natura non sanitaria o socio-assistenziale, poiché la

disposizione di legge appena ricordata pone a carico delle Unità

Sanitarie locali soltanto le spese inerenti alle prestazioni

sanitarie. In relazione a queste ultime, invece, il giudice a quo ha

ritenuto di non poter definire il giudizio in mancanza della previa

risoluzione da parte di questa Corte di un dubbio di legittimità

costituzionale concernente l'art. 6, primo e secondo comma, della

legge provinciale n. 6 del 1983. Egli, infatti, sospetta che

contrasti con il diritto costituzionale alla salute (art. 32 della

Costituzione), con i principi fondamentali della legge istitutiva del

Servizio sanitario nazionale (artt. 1, 3, secondo comma, e 19 della

legge n. 833 del 1978) e con il principio costituzionale di

eguaglianza, la previsione, contenuta nell'impugnato art. 6, secondo

la quale le prestazioni sanitarie erogate dalle case di riposo alle

persone anziane "non autosufficienti" ricoverate siano poste a carico

delle Unità Sanitarie Locali, non già integralmente, ma nei limiti

che la Giunta provinciale stabilisce in riferimento al numero delle

persone assistibili e al costo pro-capite.

2.1. - Secondo una prima eccezione presentata dalla Provincia

autonoma di Trento, la rilevanza della questione di costituzionalità

proposta dal giudice a quo non sarebbe affatto dimostrata e, in ogni

caso, sarebbe meramente ipotetica.

In realtà così non è, poiché il giudice a quo, nel suo libero

apprezzamento dei fatti relativi al giudizio amministrativo, ha

rilevato che, avendo la convenuta Unità Sanitaria Locale "concorso

per circa un terzo al pagamento della retta per il ricovero", non si

possono non ritenere ricomprese nella quota pagata dal Comune di

Trento spese per prestazioni sanitarie, se pure ridotte in base alle

limitazioni disposte dalla Provincia con le delibere applicative

dell'impugnato art. 6. E, conclude il giudice a quo, poiché il

Comune ricorrente chiede anche il rimborso delle quote anticipate per

prestazioni di carattere sanitario e non coperte dal pagamento

effettuato dall'Unità Sanitaria Locale, pregiudiziale alla

definizione del giudizio pendente presso di lui è la risoluzione

della questione relativa alla legittimità costituzionale del potere

di limitazione attribuito dall'art. 6 alla Giunta provinciale per

quanto attiene il concorso finanziario delle Unità Sanitarie Locali

alle spese per le prestazioni di carattere sanitario.

Non vi può esser dubbio, dunque, che la rilevanza della questione

di costituzionalità sia adeguatamente motivata. Essa, inoltre, non

risulta del tutto ipotetica rispetto al caso dedotto in giudizio, nel

senso che non è tale da indurre a ritenere che la previsione

legislativa del ricordato potere provinciale di limitazione non possa

avere la minima applicazione nel caso dedotto nel giudizio a quo.

2.2. - Con una seconda eccezione di inammissibilità la Provincia

autonoma di Trento postula l'irrilevanza della questione relativa al

primo comma dell'impugnato art. 6, sul presupposto che il giudice a

quo, nell'adottare la sentenza parziale precedentemente ricordata,

abbia definito tutte le richieste relative all'anzidetto primo comma

pronunziando la manifesta infondatezza delle connesse questioni di

legittimità costituzionale.

In realtà, l'effetto preclusivo prospettato dalla Provincia di

Trento non si è prodotto per il semplice fatto che non è vero che

il giudice a quo abbia definito con l'accennata sentenza parziale

tutte le questioni relative al primo comma. Con tale decisione,

infatti, il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento

ha respinto il ricorso del Comune per quanto riguarda la ripetizione

delle spese dovute per le prestazioni di natura non sanitaria o

socio-assistenziale, dichiarando manifestamente infondate le relative

questioni di legittimità costituzionale. Ma questa sentenza non può

avere un effetto di preclusione nei confronti delle questioni di

costituzionalità relative all'assunzione delle spese conseguenti

alle prestazioni sanitarie, le quali non rientrano certo nell'oggetto

della medesima decisione.

Per tali motivi, non può essere censurato il coinvolgimento

dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale n. 6 del 1983 nella

questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di

rimessione in questione, dal momento che è proprio in quel comma che

è contenuta la disposizione per la quale "le Unità sanitarie locali

assumono a proprio carico, entro i limiti e secondo le direttive di

cui al successivo comma (...), la spesa inerente a prestazioni di

natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non

autosufficienti ricoverate in case di riposo". E, considerato che il

giudice a quo contesta la legittimità costituzionale del potere

conferito alla Provincia di limitare l'assunzione a carico del

proprio bilancio delle spese dovute per le prestazioni sanitarie

erogate agli anziani "non autosufficienti" ricoverati nelle case di

riposo, l'oggetto dell'impugnazione ora discussa è stato individuato

non solo nel primo comma, relativamente all'inciso in cui ammette la

limitabilità dell'assunzione a carico della Provincia delle spese

per prestazioni sanitarie, ma anche nel secondo comma, il quale,

svolgendo la precedente disposizione, attribuisce quel potere di

limitazione alla Giunta provinciale e lo subordina a una

parametrazione riferita al numero delle persone assistibili e al

costo pro-capite.

2.3. - Infine, va pure rigettata un'ulteriore eccezione di

inammissibilità prospettata dalla Provincia di Trento, per la quale,

sul presupposto che nel giudizio a quo sia venuto in questione

soltanto il limite numerico, e non già quello riferito al costo

pro-capite, dovrebbe considerarsi irrilevante non solo la questione

relativa ai limiti attinenti al costo pro-capite, ma anche ogni altra

questione sollevata, dal momento che l'aver provveduto l'Unità

Sanitaria Locale ad assumersi almeno una quota della spesa sanitaria

dimostrerebbe che l'assistita di cui è causa nel giudizio a quo non

sarebbe stata esclusa dal numero dei beneficiari delle prestazioni a

carico del medesimo Servizio sanitario pubblico.

Anche in questo caso il presupposto sul quale si basa l'eccezione

esaminata non è esatto. Secondo l'impugnato art. 6, il limite entro

il quale l'Unità Sanitaria Locale assume la spesa conseguente alle

ricordate prestazioni sanitarie viene fissato dalla giunta

provinciale in sede di programmazione finanziaria sulla base di una

duplice previsione: il numero presuntivo degli anziani "non

autosufficienti" che nell'anno finanziario considerato usufruirà

delle prestazioni sanitarie erogate dalle case di riposo e il costo

preventivato che l'amministrazione erogante sopporterà per ogni

ricoverato bisognevole di prestazioni sanitarie in relazione a un

determinato standard minimo di attività (mediche, infermieristiche,

rieducative, etc.) da garantire. Poiché i parametri indicati

costituiscono i criteri, legislativamente prestabiliti, per la

quantificazione dell'intervento finanziario della Provincia ai fini

dell'integrazione del fondo sanitario provinciale e per la

ripartizione dei finanziamenti tra i singoli enti erogatori, essi

sono praticamente inscindibili, considerato che l'impegno

finanziario, tanto nel suo complesso quanto nelle singole quote da

distribuire ai singoli enti erogatori, non può esser determinato che

attraverso la moltiplicazione degli indici numerici relativi agli

assistibili previsti con quelli concernenti la spesa pro-capite

stimata.

Né il fatto che l'Unità Sanitaria Locale si sia assunta almeno

una parte della spesa sanitaria relativa all'assistita di cui è

questione nel giudizio a quo può essere considerato in sé come un

elemento da cui dedurre l'irrilevanza della questione di legittimità

costituzionale sollevata, dal momento che la decisione sulla

costituzionalità della previsione legislativa di limiti

all'assunzione da parte del Servizio sanitario provinciale delle

spese dovute per le prestazioni sanitarie erogate agli anziani "non

autosufficienti" ricoverati nelle case di riposo è indubbiamente

pregiudiziale rispetto alla risoluzione della questione di merito se

la restante parte della spesa sanitaria debba essere accollata

all'Unità Sanitaria Locale o al Comune di Trento.

3. - Non fondata è, in ogni caso, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della

Provincia autonoma di Trento n. 6 del 1983, nella parte in cui

prevede che l'assunzione a carico dell'Unità Sanitaria Locale delle

spese conseguenti a prestazioni sanitarie erogate ad anziani "non

autosufficienti" ricoverati nelle case di riposo possa essere

limitata sulla base di parametri riferiti al numero delle persone

assistibili e al costo pro-capite.

Le censure prospettate dal giudice a quo si basano sull'argomento

che il godimento di un diritto soggettivo perfetto costituzionalmente

garantito - come il diritto alla salute o, più precisamente, il

diritto a ottenere le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio

sanitario nazionale - non potrebbe essere sacrificato o, comunque,

subordinato a limiti derivanti dalle risorse organizzative e

finanziarie a disposizione del sistema sanitario pubblico. Su tale

base il giudice rimettente ravvisa il possibile contrasto delle

disposizioni impugnate con l'art. 32, primo comma, della Costituzione

e, nello stesso tempo, con i principi fondamentali della legislazione

statale in materia di erogazione dei servizi sanitari (art. 116 della

Costituzione, nonché artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo

comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Inoltre, sempre

sulla base dell'argomento addotto in via principale, lo stesso

giudice a quo prospetta la possibile violazione del principio

costituzionale di eguaglianza (art. 3, primo comma, della

Costituzione), dal momento che i limiti previsti dalla legge

provinciale impugnata comporterebbero, a suo avviso, una

discriminazione a danno degli anziani "non autosufficienti" ivi

contemplati nei confronti della generalità dei soggetti appartenenti

alla medesima categoria e, in particolare, di quelli che usufruiscono

di forme di assistenza sanitaria diverse dal ricovero nelle case di

riposo.

L'argomento sul quale il giudice a quo basa le sue censure

d'illegittimità costituzionale non può essere condiviso, poiché i

principi più volte affermati da questa Corte sul diritto alla salute

e, in particolare, sul diritto a ottenere prestazioni sanitarie

portano a conclusioni opposte in relazione al tipo di attività

disciplinate dalle disposizioni impugnate.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza

costituzionale, il diritto alla salute è riconosciuto e garantito

dall'art. 32 della Costituzione come un "diritto primario e

fondamentale che (...) impone piena ed esaustiva tutela" (v. sent. n.

992 del 1988, nonché sentt. nn. 88 del 1979, 184 del 1986, 559 del

1987, 1011 del 1988, 298 e 307 del 1990). Questa tutela, tuttavia, si

articola in situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza

della natura e del tipo di protezione che l'ordinamento

costituzionale assicura al bene dell'integrità e dell'equilibrio

fisici e psichici della persona umana in relazione ai rapporti

giuridici cui in concreto inerisce. In ragione di ciò, questa Corte

ha affermato che, considerato sotto il profilo della difesa

dell'integrità fisio-psichica della persona umana di fronte alle

aggressioni o alle condotte comunque lesive dei terzi, il diritto

alla salute è un diritto erga omnes, immediatamente garantito dalla

Costituzione e, come tale, direttamente tutelabile e azionabile dai

soggetti legittimati nei confronti degli autori dei comportamenti

illeciti (v. sentt. nn. 88 del 1979, 184 del 1986, 559 del 1987).

Nello stesso tempo, la Corte ha sempre precisato che, considerato

sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla

salute è soggetto alla "determinazione degli strumenti, dei tempi e

dei modi di attuazione" della relativa tutela da parte del

legislatore ordinario (v. sent. n. 142 del 1982, nonché sentt. nn.

81 del 1966, 112 del 1975, 104 e 175 del 1982, 212 e 226 del 1983,

342 del 1985, 1011 del 1988).

Quest'ultima dimensione del diritto alla salute, che è quella

concernente le questioni di costituzionalità in esame, comporta che,

al pari di ogni diritto a prestazioni positive, il diritto a ottenere

trattamenti sanitari, essendo basato su norme costituzionali di

carattere programmatico impositive di un determinato fine da

raggiungere, è garantito a ogni persona come un diritto

costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore

ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato

da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti,

tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra

nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative

e finanziarie di cui dispone al momento (v. spec. sentt. nn. 175 del

1982, 212 del 1983 e 1011 del 1988). Questo principio, che è comune

a ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, non

implica certo una degradazione della tutela primaria assicurata dalla

Costituzione a una puramente legislativa, ma comporta che

l'attuazione della tutela, costituzionalmente obbligatoria, di un

determinato bene (la salute) avvenga gradualmente a seguito di un

ragionevole bilanciamento con altri interessi o beni che godono di

pari tutela costituzionale e con la possibilità reale e obiettiva di

disporre delle risorse necessarie per la medesima attuazione:

bilanciamento che è pur sempre soggetto al sindacato di questa Corte

nelle forme e nei modi propri all'uso della discrezionalità

legislativa (v., da ultimo, sentt. nn. 27 del 1975, 226 e 559 del

1987, 992 del 1988, 319 del 1989, 127 e 298 del 1990). Di qui deriva

l'affermazione, già compiuta da questa Corte (sentt. nn. 103 del

1977, 175 del 1982), secondo la quale ogni persona che si trovi nelle

condizioni obiettive stabilite dalla legislazione sull'erogazione dei

servizi sanitari ha "pieno e incondizionato diritto" a fruire delle

prestazioni sanitarie erogabili, a norma di legge, come servizio

pubblico a favore dei cittadini.

4. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio

sanitario nazionale assicura in egual modo a ogni cittadino, senza

distinzione di condizioni individuali o sociali, il diritto a

ottenere le prestazioni preordinate alla promozione, al mantenimento

e al recupero della salute fisica e psichica secondo le modalità e

le prescrizioni stabilite dalla legge. La stessa normativa statale

ammette che, oltre alle prestazioni assicurate in condizioni di

eguaglianza dal servizio sanitario nazionale, le regioni o le

province autonome possano garantire ai propri cittadini prestazioni

sanitarie aggiuntive, sempreché siano previste con legge nel

rispetto dei principi costituzionali prima indicati e siano poste a

carico del bilancio della regione o della provincia autonoma

interessate (v. art. 25, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983,

n. 730).

Le prestazioni sanitarie disciplinate dalle disposizioni impugnate

non rientrano fra quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma

costituiscono attività aggiuntive e integrative apprestate dalla

Provincia autonoma di Trento a beneficio degli anziani "non

autosufficienti" ricoverati nelle case di riposo ubicate nel proprio

territorio. Tanto che, a copertura finanziaria delle prestazioni

previste, l'art. 6 della legge impugnata stabilisce, al terzo comma,

un'integrazione annuale al fondo sanitario provinciale di parte

corrente "ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge

provinciale 16 gennaio 1982, n. 2", cioè ai sensi della disposizione

che permette alla Provincia di Trento di integrare il fondo sanitario

provinciale, per la parte corrente, con apporti finanziari propri in

aggiunta alle assegnazioni operate dallo Stato a titolo di

finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, anche rispetto alle prestazioni sanitarie aggiuntive

previste dalle regioni o dalle province autonome valgono i principi

precedentemente ricordati: in particolare, che il legislatore nello

svolgere le norme costituzionali sul diritto a trattamenti sanitari

è tenuto, oltre che a bilanciare l'interesse protetto con altri beni

giuridici parimenti tutelati, ad osservare una ragionevole

gradualità di attuazione dipendente dalla obiettiva considerazione

delle risorse organizzative e finanziarie a disposizione. E, poiché

i parametri previsti dalle disposizioni impugnate (numero delle

persone assistibili dalle case di riposo e il relativo costo

pro-capite preventivato) tengono in preciso conto i principi appena

enunciati, si dimostra erronea la premessa stessa sulla quale si

basano tutte le censure d'illegittimità costituzionale sollevate dal

giudice a quo e, in particolare, la pretesa che possa parlarsi di un

diritto soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni

sanitarie che oltrepassino i limiti di erogazione legittimamente

previsti dalle leggi ordinarie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di

Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria) sollevata, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale Regionale di

Giustizia Amministrativa di Trento in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 32, primo comma, e 116 della Costituzione, nonché agli artt.

5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma e 19 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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