Corte costituzionale

Sentenza n. 446/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma

3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-septies, 2 e 3 della legge

regionale approvata il 26 maggio 1994, recante "Norme per

l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai

dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 3 giugno 1994, depositato in cancelleria il

10 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana e l'atto di

intervento della S.p.A. Italkali;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente,

e gli Avvocati Giovanni Pitruzzella e Laura Ingargiola per la

Regione, nonché l'Avvocato Michele Giorgianni per la S.p.A.

Italkali.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3-bis,

3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-septies, 2 e 3 della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994

(Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27,

ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini),

per contrasto con gli artt. 3, 41, 81, quarto comma, e 97 della

Costituzione.

2. - Viene denunciato, anzitutto, l'art. 1 della predetta legge

che aggiunge al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 1

settembre 1993, n. 25, sette ulteriori commi, censurando in

particolare, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione:

a) il comma 3-bis, con il quale si dispone l'applicazione delle

provvidenze di cui ai commi 2 e 3 del menzionato art. 28 della legge

regionale n. 25 del 1993 (c.d. prepensionamento) a tutti i lavoratori

non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo

dei sali alcalini, norma che sarebbe viziata da irragionevolezza e

non corretta amministrazione della cosa pubblica, concretando un

esodo di manodopera qualificata confliggente con la dichiarata

volontà di riprendere l'attività estrattiva;

b) il comma 3-ter, che sarebbe illegittimo sia per i motivi

testé esposti, sia perché non si evince la ragione per la quale i

benefici in questione vengono estesi a coloro che, già in possesso

dei requisiti per il prepensionamento, ai sensi del predetto art. 28

della legge regionale n. 25 del 1993, non abbiano ritenuto di

avvalersene, ed altresì per l'ingiustificato dispendio di denaro

pubblico dovuto al fatto che fra i destinatari della norma rientrano

anche coloro il cui rapporto di lavoro sia cessato in virtù di

licenziamento per giusta causa;

c) il comma 3-quater, che risulterebbe irragionevole e

contrastante con il principio della certezza del diritto, perché

esclude dai benefici menzionati i lavoratori delle unità produttive

per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione, revocando

così un beneficio già concesso o concedibile. Ove, invece, a tale

norma si dovesse dare efficacia per il futuro, essa creerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano

nelle medesime condizioni;

d) il comma 3-quinquies, con cui si autorizza l'amministrazione

regionale ad utilizzare, in servizi socialmente utili, i dipendenti

della Italkali ammessi alle provvidenze statali ex lege 23 luglio

1991, n. 223. Questo perché non è dato neanche conoscere se, per

gli anni decorsi, le provvidenze previste dalla citata legge siano

state concesse dai competenti organi statali, né è dato sapere

quale soggetto dovrà, per l'avvenire, attivare le procedure per

l'applicazione della normativa statale in questione.

Il ricorso investe altresì l'art. 2, che prevede, senza

pregiudizio di eventuali provvedimenti di decadenza o revoca delle

concessioni, l'assegnazione di un termine, alla società

concessionaria Italkali, per la ripresa dell'attività. Secondo il

Commissario dello Stato, la disposizione sarebbe "incongrua e

pleonastica", giacché, se sussistono i presupposti per la decadenza

o la revoca, i relativi provvedimenti possono essere adottati dalle

competenti autorità in base alle norme vigenti; al tempo stesso, non

sarebbe comprensibile la previsione di una ingiunzione, alla

società, di riavviare l'attività produttiva, entro un certo

termine, quando la società medesima ha manifestato la volontà di

abbandonare l'attività. Secondo il ricorso, sarebbe, altresì, in

contrasto con l'art. 41 della Costituzione l'obbligo, previsto, a

carico dell'Italkali, dalla ultima parte dell'art. 2, di reinserire

prioritariamente nell'azienda i lavoratori di cui al comma

3-quinquies e cioè quelli che fruiscono delle provvidenze della

legge n. 223 del 1991.

Costituisce oggetto di impugnazione anche l'art. 3 della legge,

che autorizza il trasferimento della quota di capitale della Italkali

gestita dall'Ente minerario siciliano (E.M.S.) all'Ente siciliano per

la promozione industriale (E.S.P.I.). La disposizione contrasterebbe,

infatti, con il principio di imparzialità di cui all'art. 97 della

Costituzione, essendo la norma rivolta ad influire sull'esito di un

giudizio civile in corso.

Una ultima questione ha per oggetto l'art. 1, là dove aggiunge al

comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993 il comma

3-septies, che dispone la copertura dell'onere finanziario derivante

dai precedenti commi 3- bis e 3- ter per il solo esercizio in corso,

violando così l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

3. - Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, eccependo,

anzitutto, l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che la gran parte

delle censure riguarderebbe scelte insindacabili del legislatore, la

resistente deduce, in particolare, circa i commi 3- bis e 3-ter,

aggiunti all'art. 28 della legge n. 25 del 1993, la prospettazione ad

opera del ricorso di un nuovo tipo vizio, la "non corretta

amministrazione della cosa pubblica". Riguardo al comma 3-quinquies,

osserva che la censura investe la tecnica di redazione della

disposizione, ma non coinvolge problemi di costituzionalità, mentre

ulteriore motivo di inammissibilità sarebbe la configurazione, come

parametro, del principio della certezza del diritto, che non risulta

costituzionalizzato.

Ancora inammissibile sarebbe la censura avverso il primo periodo

dell'art. 2, nel senso del carattere pleonastico della disposizione.

Del pari inammissibili sarebbero le questioni sollevate sull'art.

3 che, oltre ad investire il merito delle scelte del legislatore,

invocano l'art. 97 della Costituzione, inidoneo a fungere da

parametro di costituzionalità, alla stregua delle censure mosse

(dovendosi se mai, fare riferimento agli artt. 104 e 41 della

Costituzione).

Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente

infondate.

Quanto all'art. 1 si deduce in particolare che:

a) in conseguenza del fermo produttivo delle attività della

Italkali nel settore dei sali potassici, non sarebbe possibile

formulare i piani di ristrutturazione previsti dall'art. 28 della

legge regionale n. 25 del 1993, onde non sarebbe irragionevole la

estensione, disposta dai commi 3- bis e 3-ter, del prepensionamento a

soggetti, non riammessi in servizio, in possesso dei requisiti minimi

di età e contribuzione già previsti dalla precedente normativa

(legge regionale n. 27 del 1984), ivi compresi coloro il cui rapporto

di lavoro sia cessato per cause diverse dalle dimissioni;

b) la esclusione dai benefici delle unità produttive per le

quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione, disposta dal

comma 3-quater, sarebbe collegata ad una oggettiva diversità delle

situazioni disciplinate: nel settore del salgemma, infatti, a

differenza di quello dei sali alcalini, non sussistono ostacoli per

la ripresa della produzione;

c) le perplessità relative alla mancata indicazione del

soggetto che dovrà attivare, giusta il comma 3-quinquies, le procedure per l'applicazione della disciplina prevista dalla legge statale

(legge n. 223 del 1991) non sono fondate; anzi, in pendenza di un

giudizio civile in materia, bene ha fatto il legislatore siciliano a

non indicarlo espressamente, evitando così di interferire con le

decisioni dell'autorità giudiziaria.

Altrettanto infondate sarebbero le censure relative all'art. 2,

giacché la Regione, individuando un termine per la ripresa delle

attività, a pena di decadenza dalle concessioni, ha inteso evitare

che la Italkali frapponga nuovi ostacoli, a fini speculativi. D'altro

canto, prevedendo, nel caso che la società decida di utilizzare

nuove unità di personale, il prioritario reinserimento dei

lavoratori già dipendenti dall'impresa, la legge si è rifatta ad un

principio generale applicabile ai lavoratori in mobilità.

Manifestamente infondate, oltre che inammissibili, sarebbero anche

le doglianze relative all'art. 3, norma che si sarebbe resa

necessaria per tre motivi: 1) la eliminazione di una situazione nella

quale il socio di minoranza - che per statuto ha i poteri di gestione

- può bloccare le deliberazioni dell'assemblea, adducendo a motivo

il contrasto di interessi con l'E.M.S.; 2) il processo di

scioglimento degli enti pubblici economici in corso in Sicilia, che

investe anche l'E.M.S.; 3) il vincolo di indisponibilità gravante

sulle azioni, che il legislatore ha dovuto rimuovere per consentire

il trasferimento all'E.S.P.I. della quota azionaria.

Sarebbe, infine, infondata, quanto al comma 3-septies, aggiunto

dall'art. 1 della legge impugnata, la censura di violazione dell'art.

81, quarto comma, della Costituzione, non richiedendo detto articolo,

per le spese continuative, che la legge precisi, anche per gli anni a

venire, l'onere e la relativa copertura.

4. - In prossimità dell'udienza, il Commissario dello Stato ha

depositato una memoria intesa a sollecitare un intervento della Corte

che precisi i limiti che il legislatore siciliano incontra in materia

di leggi provvedimento, trattandosi di un delicato problema che

dimostra l'infondatezza dell'assunto secondo il quale il ricorso

costituirebbe un'invasione nella discrezionalità del legislatore.

Nello sviluppare gli argomenti già addotti nel ricorso, si osserva,

riguardo all'art. 1: che il riferimento alla "non corretta

amministrazione della cosa pubblica" sarebbe da intendere come

violazione del principio di buon andamento; che le censure sollevate

avverso i commi 3- bis e 3- ter non possono definirsi "generiche",

attenendo alla ragionevolezza delle disposizioni denunciate; che la

censura avverso il comma 3-quater non può essere superata

dall'apodittica affermazione della non costituzionalizzazione del

principio di certezza del diritto; che il comma 3-quinquies ebbe a

suscitare, per la sua ambigua formulazione, notevoli perplessità

circa la sua applicabilità da parte di numerosi deputati. Sull'art.

2, si ribadisce che sarebbe "privo di valore normativo" e, comunque,

incongruo rispetto ai fini perseguiti. Se, poi, all'ultima parte

dell'articolo, e cioè quella che obbliga la società ad assumere

prioritariamente i lavoratori di cui al comma 3-quinquies, si dovesse

attribuire "valore normativo", esso sarebbe incostituzionale non solo

per contrasto con l'art. 41 della Costituzione, ma anche perché

disciplina materie di diritto privato sottratte alla competenza

regionale.

Quanto all'art. 3, si ribadisce che non può essere reputato

imparziale il legislatore che si sostituisce alla amministrazione

nella adozione di provvedimenti che incidono su di una controversia

in corso.

Sulla dedotta violazione dell'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, da parte dell'art. 1, comma 3-septies, la memoria

lamenta la mancanza di una complessiva quantificazione della spesa

pluriennale. A seguire una diversa interpretazione, occorrerebbe

riconsiderare la costituzionalità della legge 19 maggio 1976, n.

335, e della analoga legge siciliana in materia di contabilità,

nella parte in cui ammettono il rinvio ai bilanci successivi a quello

in corso, per la determinazione delle quote della spesa globale

destinate a gravare sui relativi esercizi.

5. - Anche la Regione siciliana ha presentato una memoria con la

quale, nel riconfermare la richiesta di declaratoria di

inammissibilità ovvero di infondatezza del ricorso, si eccepisce la

inammissibilità dell'atto di intervento della Italkali S.p.A..

6. - Con ordinanza letta in udienza, la Corte, premesso che

l'Italkali S.p.A. ha depositato, in data 25 luglio 1994, atto di

intervento in giudizio, ha dichiarato - sulla scorta della costante

giurisprudenza secondo la quale, nei giudizi di legittimità

costituzionale in via principale, non è ammessa la presenza di

soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà

legislativa il cui atto è oggetto di contestazione -

l'inammissibilità dell'intervento medesimo. Considerato in diritto

1. - Il presente giudizio di costituzionalità, promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ha per

oggetto la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella

seduta del 26 maggio 1994, recante "Norme per l'applicazione della

legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali

addetti al comparto dei sali alcalini". La legge denunciata, nel

quadro delle misure volte a provvedere allo stato di fermo produttivo

verificatosi nel predetto settore, modifica l'art. 28 della legge 1

settembre 1993, n. 25 (avente ad oggetto: "Interventi straordinari

per l'occupazione produttiva in Sicilia"), al quale vengono aggiunti,

dopo il comma 3, sette nuovi commi, che estendono ai lavoratori

interessati dal fermo talune provvidenze (c.d. prepensionamento) che

erano già state previste per i dipendenti dell'Italkali risultati in

esubero, a seguito dei piani di ristrutturazione delle singole unità

produttive. Al tempo stesso, la legge detta disposizioni per

l'impiego, in servizi socialmente utili, dei lavoratori che, non

avendo i requisiti dell'età o della contribuzione previdenziale

previsti dal precedente comma 3, fruiscono della disciplina di cui

alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (contenente "Norme in materia di

cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,

attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro

ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"). La legge

denunciata prevede, per questi ultimi, anche l'eventualità del

reimpiego, in caso di ripresa dell'attività dell'Italkali nel

settore dei sali potassici, senza pregiudizio, peraltro, di

provvedimenti di revoca o decadenza delle concessioni (art. 2).

Contempla, infine (art. 3), nell'ambito di una complessa situazione

concernente i rapporti, in parte litigiosi, fra l' Ente minerario

siciliano e la stessa Italkali S.p.A., il trasferimento delle quote

di capitale, detenute dal primo nella seconda, all' Ente siciliano

per la promozione industriale.

2. - Le questioni sollevate investono, anzitutto, taluni dei commi

aggiunti dall'art. 1 all'art. 28 della precedente legge regionale n.

25 del 1993, chiamando, in particolare, la Corte a stabilire:

a) se il comma 3-bis, nel prevedere che i benefici di cui ai

commi 2 e 3 del predetto art. 28 "si applicano anche ai dipendenti

non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo

dei sali alcalini", contrasti con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione, "sotto il profilo della irragionevolezza e della non

corretta amministrazione della cosa pubblica, poiché il massiccio

esodo di manodopera altamente qualificata confligge con la dichiarata

volontà di riprendere nel più breve tempo possibile l'attività

estrattiva";

b) se il comma 3-ter, nell'ammettere ai benefici di cui sopra

anche i lavoratori che, "a far data dal 31 dicembre 1992 non si siano

dimessi volontariamente", contrasti, del pari, con gli artt. 3 e 97

della Costituzione, sia per le ragioni esposte a proposito del

precedente comma 3-bis, sia perché dalla sua ambigua e generica

formulazione, non si evince la ragione per cui i benefici in

questione vengono estesi a coloro che, già in possesso dei requisiti

per accedere al prepensionamento, ai sensi dell'art. 28 della legge

regionale n. 25 del 1993, non hanno ritenuto di avvalersene, ed

altresì perché l'inclusione fra i beneficiari di coloro il cui

rapporto di lavoro sia cessato per cause diverse dalle dimissioni,

quali per ipotesi i licenziati per giusta causa, dà luogo ad una

"cospicua elargizione di denaro pubblico che non trova alcuna

plausibile giustificazione";

c) se il comma 3-quater, nell'escludere dai benefici come sopra

previsti i lavoratori delle unità produttive per le quali sono

intervenuti piani di ristrutturazione, sia illegittimo per contrasto

con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, revocando,

irragionevolmente, un beneficio già concesso nel momento stesso in

cui viene esteso ad altri lavoratori, e ledendo, altresì, il

principio della certezza del diritto. Ove, poi si dovesse dare alla

norma efficacia per l'avvenire, essa creerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nelle medesime

condizioni;

d) se il comma 3-quinquies, nell'autorizzare l'amministrazione

regionale ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti

della Italkali che, non possedendo i requisiti dell'età o della

contribuzione previdenziale, fruiscono delle provvidenze statali

previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, contrasti con gli artt.

3 e 97 della Costituzione, non essendo neanche dato conoscere se, per

gli anni decorsi, le provvidenze previste dalla legge n. 223 del 1991

siano state concesse dai competenti organi statali, né "quale

soggetto dovrà per l'avvenire attivare le procedure per

l'applicazione della normativa statale in questione", avendo la

società Italkali manifestato l'intento di abbandonare la concessione

e messo in dubbio la propria qualità di datore di lavoro;

e) se il comma 3-septies, il quale limita la copertura

dell'onere finanziario di cui ai commi 3- bis e 3- ter al solo

esercizio in corso, contrasti con l'art. 81, quarto comma, della

Costituzione.

3. - Va disattesa, anzitutto, quanto ai commi 3- bis e 3-ter,

aggiunti dall'art. 1 della legge all'art. 28 della precedente legge

regionale n. 25 del 1993, l'eccezione sollevata dalla Regione

siciliana, secondo la quale le questioni sarebbero inammissibili in

ragione sia della loro genericità, sia per il fatto di toccare il

merito delle scelte operate dal legislatore.

Infatti, l'oggetto delle questioni sottoposte al giudizio della

Corte risulta adeguatamente definito nel ricorso, oltre che con

l'indicazione dei parametri costituzionali incisi, con il

riferimento, da un canto, alla pretesa irragionevolezza delle norme

impugnate e, dall'altro, alla violazione del principio di "corretta

amministrazione", da intendersi, più esattamente, come il ricorrente

ha avuto modo di precisare, nel senso di buon andamento. Non può,

perciò, convenirsi con quanto affermato dalla Regione resistente,

vale a dire che le censure sarebbero generiche e che le stesse

toccherebbero il merito della legge.

Sotto questo secondo aspetto, è sufficiente, infatti, rammentare

il ripetuto orientamento di questa Corte, secondo il quale le censure

di legittimità non si distinguono da quelle di merito per la natura

sostanziale delle valutazioni da operare, bensì soltanto per il dato

formale che, nel primo caso, a differenza del secondo, le regole o

gli interessi assunti come parametro del giudizio sono sanciti in

norme della Costituzione ovvero di legge (sentenza n. 991 del 1988).

Aggiungasi che, sempre secondo la ricordata giurisprudenza,

nemmeno il riferimento alle finalità sociali, economiche ovvero di

politica generale della norma denunciata comporta un giudizio di

merito, quando sia funzionale al tentativo di dimostrare la pretesa

violazione di parametri costituzionali e segnatamente del principio

di buon andamento (sentenza n. 266 del 1993).

4. - Le questioni sollevate ancorché ammissibili sono, tuttavia,

infondate.

Le ragioni del contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione

del comma 3- bis e, correlativamente, del comma 3- ter

discenderebbero, secondo il Commissario dello Stato, dalla

contraddittorietà del provvedimento in questione, in quanto volto ad

ipotizzare, da una parte, un considerevole esodo di manodopera e,

dall'altro, una ripresa dell'attività produttiva da realizzare in

tempi brevi. Obietta, a questo riguardo, la Regione resistente che,

al di là del problema sul futuro dell'attività mineraria

dell'Italkali, la disciplina apprestata si spiega e si giustifica con

la situazione di fermo produttivo totale verificatosi nel settore dei

sali potassici, tale da rendere, al momento, prevedibile l'esecuzione

delle sole manutenzioni attinenti alla sicurezza degli impianti, con

limitato impiego di unità lavorative, rispetto al contingente prima

utilizzato. Tutto ciò chiarisce anche perché, contrariamente alle

situazioni originariamente ipotizzate dall'art. 28 della legge 1

settembre 1993, n. 25, questa volta non si assuma più, a presupposto

del prepensionamento, la presenza di piani di ristrutturazione che,

nelle condizioni esistenti, non potrebbero essere formulati.

La ratio ispiratrice del provvedimento, così come sopra

evidenziata, sulla scorta, tra l'altro, di quanto è dato desumere

dagli atti del dibattito assembleare svoltosi nella fase di

approvazione della legge, induce ad escludere l'esistenza dei vizi

denunciati dal Commissario dello Stato. Va, d'altro canto, tenuto

conto che il giudizio affidato alla Corte, sotto il profilo della

ragionevolezza e dell'osservanza del canone di buon andamento, non

può che consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative che riguardi la palese arbitrarietà o la manifesta

irragionevolezza della disciplina denunciata, e non può spingersi,

invece, a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui

provvedere alle situazioni considerate dal legislatore, modi che

attengono per l'appunto al merito delle scelte operate; né, tanto

meno, può implicare una revisione o riformulazione della

ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore (sentenza n.

390 del 1989).

5. - Del pari infondata è l'altra questione sollevata nei

confronti del comma 3-ter, norma che, nel disporre che "sono ammessi

ai benefici di cui ai commi 2 e 3 i lavoratori che a far data dal 31

dicembre 1992 non si siano dimessi volontariamente", si presterebbe

ad essere censurata sotto il duplice profilo della ingiustificata

concessione dei benefici oggetto della legge anche a coloro che, pur

potendo fruire del prepensionamento ai sensi dell'art. 28 della legge

regionale n. 25 del 1993, non abbiano ritenuto, a suo tempo, di

avvalersene ed altresì a coloro che siano cessati dal rapporto per

cause diverse dalle dimissioni, tra cui, eventualmente, la giusta

causa.

Quanto ai primi, la coerente ricostruzione in termini sistematici

della disciplina apprestata porta ad escludere la fondatezza

dell'ipotesi formulata nel ricorso. Di ciò è riprova la successiva

disposizione del comma 3-quater, anch'esso oggetto di impugnativa, ma

che, se rettamente inteso, nell'escludere dai benefici di cui

trattasi "i lavoratori delle unità produttive per le quali sono

intervenuti i piani di ristrutturazione di cui al comma 2" tende ad

evitare, come più ampiamente si vedrà, proprio l'eventualità

paventata nel ricorso.

Quanto, poi, a coloro che siano cessati per cause diverse dalle

dimissioni e, segnatamente, in quanto licenziati per giusta causa, la

scelta del legislatore regionale, di non discriminarli ai fini del

prepensionamento, appare plausibile e giustificata alla luce dei

generali orientamenti, talora recepiti anche dalla giurisprudenza di

questa Corte, secondo i quali sui trattamenti di fine rapporto non

devono in generale incidere i motivi della cessazione, attesa

l'intangibilità dei trattamenti stessi.

6. - Venendo, dopo di ciò, alla questione di legittimità

costituzionale del comma 3-quater, questione connessa, come

accennato, con quella di cui al comma 3-ter, va esaminata, anzitutto,

l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione resistente,

in quanto l'invocato principio della certezza del diritto non

assurgerebbe a dignità di parametro costituzionale. L'eccezione va

disattesa, giacché, come è dato evincere da tutto il contesto del

ricorso, il ricorrente, nel richiamare il principio della certezza

del diritto, ha inteso, in realtà, riproporre il problema, più

volte affrontato da questa Corte, della legittimità delle leggi che

si riflettano retroattivamente su situazioni già definite.

Inquadrata in questi più esatti termini, la questione, ancorché

ammissibile, è da reputare, tuttavia, infondata, giacché la

disposizione denunciata, lungi dal revocare benefici già concessi,

ha semplicemente lo scopo di circoscrivere l'ambito di applicazione

della nuova disciplina. Come chiarisce la Regione resistente e come

si evince dagli atti del dibattito svoltosi all'Assemblea regionale

nella fase di approvazione della legge, la norma dell'art. 28 della

legge n. 25 del 1993, nell'originaria sua formulazione, concerneva

anche i lavoratori del settore del salgemma, nel quale non sussistono

gli ostacoli alla ripresa della produzione che esistono, invece, nel

settore dei sali potassici, tanto da poter definire i piani di

ristrutturazione con l'ammissione al prepensionamento dei soggetti in

esubero aventi i requisiti di età e di contribuzione.

La norma dell'art. 1, comma 3-quater, tende, sia pure con una

formulazione non del tutto chiara e felice, a far sì che i nuovi

benefici restino limitati solo ai lavoratori del settore dei sali

potassici, e non vengano, invece, estesi anche a quelli del salgemma

già a suo tempo considerati dall'art. 28 della più volte ricordata

legge regionale n. 25 del 1993.

7. - Va accolta, invece, l'eccezione di inammissibilità proposta

dalla Regione, in ordine alla questione di legittimità del comma

3-quinquies, che autorizza l'amministrazione regionale ad utilizzare

in servizi socialmente utili i dipendenti dell'Italkali che fruiscono

delle provvidenze statali della legge 23 luglio 1991, n. 223. Invero,

il ricorso, nel lamentare la violazione degli artt. 3 e 97 della

Costituzione, adduce, a motivazione della questione sollevata, il

fatto che non sarebbe dato conoscere se le provvidenze previste dalla

legge n. 223 del 1991 siano state concesse dai competenti organi

statali, né "quale soggetto dovrà per l'avvenire attivare le procedure per l'applicazione della normativa statale in questione", avendo

l'Italkali messo in dubbio la propria qualità di datore di lavoro.

Come già altre volte affermato da questa Corte, sono inammissibili

le questioni che "non contengono elementi idonei a cogliere il

livello costituzionale delle censure" (sentenza n. 342 del 1990)

ovvero che non sono sorrette da adeguata motivazione che consenta,

tra l'altro, di "determinare inequivocabilmente l'oggetto della

questione sottoposta al giudizio di costituzionalità e di verificare

l'eventuale arbitrarietà, pretestuosità o astrattezza dei dubbi di

legittimità prospettati" (sentenza n. 85 del 1990).

Orbene, nella specie, non è dato scorgere la reale portata, in

termini di giudizio di costituzionalità, di una prospettazione che

sembrerebbe, invero, evidenziare un problema attinente all'utilità

in sé della disposizione denunciata, in relazione, tra l'altro,

all'attendibilità e verificabilità delle situazioni in essa

ipotizzate.

8. - Non fondata è la questione sollevata nei confronti del comma

3-septies, che ad avviso del ricorrente violerebbe l'art. 81, quarto

comma, della Costituzione, in quanto limita la copertura della spesa

prevista al solo esercizio in corso. La norma denunciata, per far

fronte agli oneri comportati dai precedenti commi 3- bis e 3-ter,

dispone l'incremento, per l'esercizio 1994, del fondo di cui all'art.

13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42,

costituito in occasione di precedenti analoghi interventi in favore

dei lavoratori dello zolfo.

Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 81, quarto

comma, della Costituzione, va ricordato che la giurisprudenza di

questa Corte ha riconosciuto compatibile con tale norma

costituzionale il fatto che una Regione ordinaria rinvii la

quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonché

l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della

redazione e dell'approvazione del bilancio annuale: e questo in

relazione a quanto previsto nella legge-quadro in materia di bilancio

e contabilità regionale (legge 19 maggio 1976, n. 335), dove si

prevede espressamente la possibilità di rinviare alla legge di

bilancio la determinazione dell'entità delle spese relative ad

attività o interventi continuativi e ricorrenti (art. 2),

imponendosi contestualmente l'obbligo dell'equilibrio dei bilanci

regionali (art. 4) (v. sentenza n. 331 del 1988).

Tale principio, come la Corte ha già avuto occasione di affermare

(v. sentenza n. 26 del 1991), può valere anche nei confronti della

Regione siciliana, nel cui ambito la materia del bilancio e della

contabilità risulta regolata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n.

47, il cui art. 7 stabilisce, infatti, che le leggi regionali che

autorizzano spese pluriennali determinano "di norma" l'ammontare

complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia,

nonché la quota del primo anno, lasciando pertanto aperta la

possibilità di adottare, se del caso, anche la diversa soluzione

prevista dalla legge-quadro statale, consistente nel rinvio della

quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge

annuale di bilancio.

9. - Il Commissario dello Stato sottopone, poi, al giudizio della

Corte le seguenti ulteriori questioni:

a) se l'art. 2 della legge, nella parte in cui contempla

l'"adozione di provvedimenti immediati di decadenza o di revoca delle

concessioni minerarie", contrasti con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione, in quanto pleonastico ed incongruo, atteso che, già in

base alla normativa vigente, la Regione potrebbe adottare

provvedimenti immediati di revoca o decadenza;

b) se la medesima disposizione, nella parte in cui prevede che

l'Assessore regionale per l'industria, preso atto dell'avvenuta

consegna delle opere infrastrutturali di cui all'art. 2 della legge

regionale 1 febbraio 1991, n. 8 (relative agli impianti idrici,

fognari e di smaltimento dei rifiuti), ingiunge alla società

Italkali il termine entro il quale essa è tenuta a riavviare

l'attività produttiva delle miniere, contrasti con gli artt. 3 e 97

della Costituzione, trattandosi di uno strumento che non potrebbe

essere utilizzato, poiché la società ha manifestato la volontà di

abbandonare l'attività;

c) se la stessa disposizione, nella parte in cui prevede

l'obbligo della Italkali di reinserire prioritariamente nell'azienda

i lavoratori di cui al comma 3-quinquies, contrasti con l'art. 41

della Costituzione, non essendo consentito al legislatore siciliano

imporre ad imprese private l'obbligo di assumere determinate

categorie di soggetti.

10. - Va dichiarata l'inammissibilità delle prime due questioni,

come sopra sollevate, in quanto il rilevato carattere incongruo o

pleonastico della disposizione, ovvero l'inattendibilità della

previsione formulata circa la volontà o meno della società Italkali

di riavviare l'attività, appaiono critiche che tutt'al più mettono

in discussione la tecnica di redazione della disposizione stessa o la

plausibilità del suo contenuto, ma non assumono, certamente,

nonostante l'invocazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, la consistenza di censure apprezzabili sul piano della

conformità o meno a Costituzione dell'articolo denunciato.

11. - Non fondata è, invece, l'ulteriore questione, sollevata con

riferimento all'art. 41 della Costituzione, in base all'assunto che

l'art. 2 della legge impugnata disponga l'obbligo a carico

dell'Italkali di reinserire nell'attività i lavoratori di cui al

comma 3-quinquies, e cioè quelli che fruiscono delle provvidenze

della legge n. 223 del 1991. A tal fine, il ricorso richiama quella

giurisprudenza che ritiene illegittimo il c.d. imponibile di

manodopera, per violazione della libertà di iniziativa economica

privata e per ingiustificata compressione di un elemento

caratterizzante dell'impresa, quale quello relativo al suo

dimensionamento e al conseguente profilo di organizzazione interna.

Quel che risulta, tuttavia, erronea è la premessa interpretativa

dalla quale muove il ricorso, giacché la stessa formulazione della

disposizione, la quale prevede che i lavoratori vengano reinseriti

"prioritariamente" nell'azienda, porta ad intenderla rettamente nel

senso che l'obbligo intanto insorgerà in quanto la società stessa

deciderà di assumere nuovo personale. In questi limiti, la

disposizione non incide sul dimensionamento e sull'organizzazione

interna dell'impresa, limitandosi a recepire il principio secondo il

quale i lavoratori messi in mobilità hanno la preferenza in caso di

nuove assunzioni.

12. - Il Commissario dello Stato censura, infine, l'art. 3 della

legge, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, sotto il

profilo della violazione del principio di imparzialità, in quanto

l'autorizzazione concessa all'E.M.S. a trasferire all'E.S.P.I. la

quota di capitale detenuta nell'Italkali sarebbe uno "strumento

surrettizio" volto ad influire sull'esito di un giudizio civile in

corso, sorto a seguito dell'impugnativa da parte di alcuni azionisti

di una delibera assembleare per conflitto di interessi relativo

all'E.M.S. (che sarebbe in tal modo sostituito con l'E.S.P.I.,

estraneo alle questioni di causa). La censura è inammissibile, sia

perché il ricorso, pur dilungandosi ad illustrare in punto di fatto

i rapporti litigiosi pendenti fra E.M.S. e Italkali, non spiega se

ed in qual modo la pretesa influenza su un giudizio in corso, da

parte della norma denunciata, si traduca in una vera e propria

interferenza sulla funzione del giudice, assumendo così rilievo

costituzionale, sia perché, a sostegno della questione, viene

richiamato un parametro improprio ed inidoneo, quale l'art. 97 della

Costituzione.

Quest'ultimo, infatti, nel far riferimento all'imparzialità,

intende aver riguardo alla pubblica amministrazione, enunciando un

principio fondamentale cui deve uniformarsi in tutte le sue

articolazioni l'organizzazione dei pubblici uffici, sì da ispirare

anche l'opera del legislatore nell'emanazione di leggi aventi ad

oggetto tale organizzazione. Ma si tratta, come è evidente, di

un'accezione con la quale non ha nulla a che vedere l'imparzialità

nel senso in cui la intende il ricorso, che vuole porre in realtà un

diverso problema, e cioè quello del modo in cui il legislatore si

sarebbe rapportato, nella specie, agli interessi sottostanti alla

legge dallo stesso emanata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

nella seduta del 26 maggio 1994 (Norme per l'applicazione della legge

regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti

al comparto dei sali alcalini) nella parte in cui aggiunge il comma

3-quinquies all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n.

25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia),

nonché dell'art. 2 della medesima legge approvata il 26 maggio 1994,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con il ricorso

indicato in epigrafe;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994,

sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal

Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso

indicato in epigrafe;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella

parte in cui aggiunge i commi 3-bis, 3- ter e 3-quater all'art. 28

della predetta legge n. 25 del 1993, sollevate, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la

Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

4) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella

parte in cui aggiunge il comma 3-septies all'art. 28 della citata

legge n. 25 del 1993, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto

comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione

siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

5) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge

regionale approvata il 26 maggio 1994, sollevata, in riferimento

all'art. 41 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la

Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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