Corte costituzionale

Sentenza n. 440/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 53d.P.R. 761/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 3 della legge 19

febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del

personale medico dipendente), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal T.A.R. della Sicilia -

Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Panebianco

Francesco contro la U.S.L. n. 34 di Catania, iscritta al n. 399 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 5/19 dicembre 1990 dal T.A.R. delle Marche

sui ricorsi riuniti proposti da Principe Vera contro la U.S.L. n. 12

di Ancona e da Picciotti Ovidio contro la U.S.L. n. 21 di Fermo,

iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 9 gennaio 1991 dal T.A.R. delle Marche

sul ricorso proposto da Picciotti Giuseppe contro la U.S.L. n. 24 di

Ascoli Piceno, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Panebianco Francesco e Picciotti

Ovidio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Salvatore Mauceri per Panebianco Francesco ed

Antonio Funari per Picciotti Ovidio e l'Avvocato dello Stato Mario

Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Principe Vera, primaria di ruolo anestesista, in servizio

presso l'U.S.L. n. 12 di Ancona, in data 19 aprile 1990, chiedeva al

Comitato di Gestione di essere trattenuta in servizio fino al

compimento del settantesimo anno di età, allo scopo di conseguire il

massimo della pensione, così come previsto per i dirigenti civili

dello Stato dall'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge 28

febbraio 1990, n. 37.

Avendo il Comitato rigettato la sua domanda, proponeva ricorso al

T.A.R. delle Marche.

Con successiva memoria sollevava eccezione di incostituzionalità

dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 che fissava per

i primari l'età pensionabile al sessantacinquesimo anno di età, in

riferimento agli artt. 3, 97, 35, 36, 38 della Costituzione.

La U.S.L., costituitasi nel giudizio avanti al T.A.R., chiedeva il

rigetto del ricorso.

1.1. - Picciotti Ovidio, veterinario dirigente di ruolo presso la

U.S.L. n. 21 di Fermo, in data 10 maggio 1990, proponeva anche egli

al Comitato di gestione istanza identica a quella della Principe.

Avendo il Comitato rigettato la domanda, il Picciotti impugnava il

provvedimento insieme con la deliberazione 20 febbraio 1990, n. 82,

con cui lo stesso Comitato aveva disposto il suo collocamento a

riposo per il compimento del sessantacinquesimo anno di età a

decorrere dal 25 agosto 1990.

Sosteneva l'applicabilità della legge n. 37 del 1990 anche

perché l'art. 47, legge n. 833 del 1978 aveva esteso al personale

del servizio sanitario nazionale i principi generali del pubblico

impiego.

In via subordinata sollevava questione di legittimità

costituzionale della detta legge n. 37 del 1990.

2. - Il T.A.R., con ordinanza del 5/19 dicembre 1990 (R.O. n. 413

del 1991), pervenuta alla Corte il 3 giugno 1991, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. n.

761 del 1979 e 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge n. 413

del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 37 del 1990,

nella parte in cui non estende al personale medico o veterinario in

posizione apicale il beneficio ivi previsto del collocamento a riposo

a settanta anni.

Premesso che non era possibile l'applicazione dell'art. 1, comma

quarto-quinquies, della legge n. 37 del 1990 in via interpretativa ai

dipendenti di unità sanitarie locali con qualifica apicale, ha

osservato che il quadro legislativo esistente al momento in cui la

Corte Costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondate

analoghe questioni era completamente mutato, sia per effetto

dell'art. 1, comma quarto-quinquies, della legge n. 37 del 1990, che

ha fissato al settantesimo anno l'età pensionabile per i dirigenti

statali, a somiglianza di quanto avveniva già per il personale

scolastico, sia in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, sia

per il constatato miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

dei prestatori di opera, incidente sulla capacità di lavoro (sent.

Corte cost. n. 134 del 1986).

Ha osservato anche che dai lavori preparatori della suddetta legge

non era rinvenibile altra ratio oltre la considerazione del normale

ritardo dell'ingresso in carriera del personale ivi previsto,

dipendente dal più ampio corso degli studi, il che si verificava

puntualmente anche per i primari medici e per i primari veterinari.

A parere del remittente, le norme impugnate violerebbero:

a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe illogico e

irrazionale il deteriore trattamento riservato al personale in

questione rispetto al personale dirigente dello Stato;

b) l'art. 97 della Costituzione, privandosi la pubblica

amministrazione dell'esperienza e della professionalità di personale

qualificato la cui formazione ha richiesto anche costi per la

collettività;

c) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la

mancata estensione al personale sanitario dirigente delle unità

sanitarie locali del beneficio del trattenimento in servizio oltre il

compimento del sessantacinquesimo anno di età rappresenterebbe una

minore garanzia del diritto, riconosciuto a tutti i lavoratori, alla

giusta pensione quale retribuzione differita.

3. - La stessa questione è stata sollevata di nuovo dal T.A.R.

delle Marche, in riferimento ai suddetti parametri, con ordinanza in

data 9 gennaio 1991 (R.O. n. 458 del 1991), sul ricorso proposto da

Picciotti Giuseppe, dirigente medico della U.S.L. n. 24 di Ascoli

Piceno, avverso la deliberazione con la quale la stessa U.S.L. aveva

respinto la sua istanza identica a quella degli altri due ricorrenti,

ed il conseguente provvedimento di collocamento a riposo a decorrere

dal 25 gennaio 1987.

4. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 413 del 1991 si è

costituito il dr. Ovidio Picciotti, il quale ha fatto presente che

dopo la emissione dell'ordinanza de qua è entrata in vigore la legge

n. 50 del 1991, che si applica però solo ai primari ospedalieri

collocati a riposo dopo il 21 febbraio 1991.

Ha, quindi, insistito per la declaratoria della illegittimità

costituzionale della legge n. 37 del 1990, ancora più evidenziata

dalla citata legge n. 50 del 1991.

5. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in entrambi i

giudizi, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo, come

già disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 1991

in riferimento ad analoga questione, a seguito della sopravvenuta

legge n. 50 del 1991.

6. - Panebianco Francesco, primario presso la direzione clinica

dell'ospedale "Tomaselli" di Catania, impugnava dinanzi al T.A.R.

della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, la deliberazione con

la quale la U.S.L. n. 34 di Catania aveva rigettato la sua istanza

identica a quella degli altri ricorrenti e aveva disposto il suo

collocamento a riposo dal 2 gennaio 1991.

6.1. - Il T.A.R., sospeso il provvedimento impugnato, con

ordinanza del 13 marzo 1991 (r.o. n. 399 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 53 del

d.P.R. n. 761 del 1979 e 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge

n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 37 del

1990, nonché dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, per

contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Ha osservato che il legislatore ha perseguito l'indirizzo di

prolungare l'età del collocamento a riposo sino al settantesimo anno

di età per categorie sempre più numerose di pubblici dipendenti.

Infatti, il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, ai soli dirigenti

civili statali, per i quali vigeva la regola comune a tutti i

dipendenti statali del collocamento a riposo a sessantacinque anni,

ha esteso il beneficio della proroga dell'età pensionabile a

settant'anni, già accordato agli insegnanti (art. 15 secondo e terzo

comma della legge 30 luglio 1973 n. 477), con la possibilità di

valutazione di tutti i servizi prestati (art. 10, comma sesto, del

decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,

in legge n. 417 del 1989), al fine di far loro conseguire un

incremento della base pensionabile, in applicazione dell'art. 38

della Costituzione.

Ha richiamato le leggi che per altre categorie hanno elevato

l'età pensionabile a settant'anni (legge 7 agosto 1990, n. 29, per i

docenti universitari; la legge della Regione Calabria approvata il 18

ottobre 1989, per i dirigenti regionali; la legge 19 febbraio 1991 n.

50 per i primari ospedalieri).

7.2. - Risulterebbero, quindi, violati gli artt. 3 e 38, secondo

comma, della Costituzione, perché si verificherebbe una irrazionale

ed ingiustificata discriminazione in danno dei dirigenti sanitari

delle UU.SS.LL. e una palese diminuzione dei benefici previdenziali

tanto più a parità di responsabilità organizzative; di funzioni,

di preparazione, di perfezionamento tecnico professionale, di

promozione di iniziativa e di ricerca scientifica.

Il sospetto di illegittimità costituzionale delle norme impugnate

si evidenzierebbe di più a seguito della legge n. 50 del 1991, che

ha elevato l'età pensionabile a settant'anni per i soli primari

ospedalieri collocati a riposo dopo il 21 febbraio 1991 e non anche

per quelli cessati dal servizio precedentemente, non ha fatto salve

le situazioni per le quali esistevano giudizi pendenti e non ha

consentito l'utilizzazione dell'istituto della riammissione in

servizio ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 761 del 1979.

Si sarebbe ulteriormente accentuata la discriminazione a danno dei

primari collocati a riposo prima del 21 febbraio 1991, presi in mezzo

tra coloro, più anziani di età, che possono beneficiare della legge

n. 336 del 1964 e coloro più giovani d'età, che possono beneficiare

della medesima legge n. 50 del 1991.

8. - Nel giudizio si è costituita la parte privata aderendo alle

considerazioni del collegio remittente.

9. - È intervenuta altresì l'Avvocatura Generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha

concluso per la infondatezza della questione, osservando che le

disposizioni relative al trattenimento in servizio per il personale

scolastico e per i dirigenti dello Stato hanno carattere transitorio

e non sanzionano una elevazione del limite di età da cui sarebbe

escluso il personale sanitario.

La legge n. 50 del 1991, anch'essa di carattere transitorio,

tenderebbe al soddisfacimento di una più adeguata tutela

previdenziale per i primari ospedalieri ed è giustamente applicata

solo a coloro che al momento della sua entrata in vigore erano ancora

in servizio, per la salvaguardia del principio di tutela della

quiescenza. Del resto, rientra nella discrezionalità del legislatore

l'introduzione del limite temporale dell'efficacia della legge.

10. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie

Picciotti Ovidio e Panebianco Francesco.

La difesa di Picciotti Ovidio ha sviluppato i rilievi già svolti,

specie in ordine al mutamento del quadro legislativo ed alla

evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n.

398 del 1988). Ha messo in luce le disparità di trattamento rispetto

a categorie analoghe (sanitari comunali, sanitari convenzionati

collocati in pensione a settant'anni) e l'impegno del Governo ad

elevare a settanta anni l'età pensionabile per tutti i dipendenti

pubblici.

Ha, quindi, chiesto che la Corte sollevi dinanzi a sé, d'ufficio,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

n. 50 del 1991 nella parte in cui limita il beneficio del

trattenimento in servizio fino a settant'anni ai primari ospedalieri

e non lo estende anche a tutti i sanitari apicali e ai veterinari, e

dell'art. 3 della stessa legge nella parte in cui non estende il

beneficio anche ai sanitari collocati a riposo prima del 21 febbraio

1991.

10.1. - La difesa del Panebianco ha insistito sulla disparità di

trattamento cagionata dall'art. 3 della legge n. 50 del 1991 per la

prevista esclusione dei primari collocati a riposo prima del 21

febbraio 1991, sulla irrazionalità della norma che non ha

giustificazioni, essendo, invece, esigenza comune a tutti

l'incremento della base pensionabile. Ha affermato anche che non

trova alcuna giustificazione nemmeno il diniego dell'applicazione

dell'istituto della riammissione. Considerato in diritto

1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano questioni connesse.

1.1. - La Corte è chiamata a verificare:

A) se gli artt. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979,

n. 761, il quale dispone il collocamento a riposo del personale

sanitario laureato a sessantacinque anni e l'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con

modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, il quale dispone il

collocamento a riposo dei dirigenti civili dello Stato a

settant'anni, nella parte in cui non prevedono anche per il personale

medico e veterinario delle uu.ss.ll. in posizione apicale la

elevazione a settant'anni dell'età pensionabile per conseguire il

diritto al massimo della pensione, ledano:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata ed

illogica disparità di trattamento che si verifica fra il personale

medico in posizione apicale e i dirigenti civili dello Stato;

b) l'art. 97 della Costituzione, in quanto si priva la

pubblica amministrazione della esperienza e della professionalità di

personale qualificato la cui formazione ha richiesto anche costi per

la collettività;

c) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la

mancata concessione dell'elevazione dell'età pensionabile a

settant'anni lede il diritto dei pensionati alla giusta pensione

quale retribuzione differita;

B) se l'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, che per i

primari ospedalieri ha elevato l'età pensionabile a settant'anni,

nella parte in cui non estende detto beneficio anche al personale

della stessa qualifica collocato a riposo prima del 21 febbraio 1991,

data di entrata in vigore della legge, violi:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la ingiusta ed irrazionale

disparità di trattamento che si verifica tra appartenenti alla

stessa categoria a seconda della data di collocamento a riposo;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione per la

ingiusta diminuzione di un beneficio previdenziale che si attua a

danno di coloro che sono stati collocati a riposo anteriormente

all'entrata in vigore della legge censurata.

2. - Le questioni non sono fondate.

I giudici remittenti chiedono una sentenza additiva con la quale

si estenda ai primari medici ed ai veterinari dirigenti di ruolo

delle uu.ss.ll., in posizione apicale, la facoltà di ottenere a

domanda il prolungamento a settant'anni del collocamento a riposo,

precedentemente previsto a sessantacinque anni, per raggiungere gli

anni di servizio richiesti per il massimo della pensione, già

accordata ai dirigenti civili dello Stato dall'art. 1, quarto comma-quinquies del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con

modificazioni, in legge n. 37 del 1990; trattamento identico a quello

previsto per il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente

della scuola dall'art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477

del 1973 e successive modificazioni, anche per effetto delle sentenze

della Corte costituzionale intervenute in materia.

2.1. - In via generale si osserva che la previsione del

prolungamento o meno dell'età del collocamento a riposo dei pubblici

dipendenti è affidata alla valutazione discrezionale del legislatore

che prende in considerazione esigenze di varia natura, nonché

realizza la tutela di beni ed interessi vari. Come gli stessi giudici

remittenti rilevano, dette esigenze si sono concretate per determinate categorie di pubblici dipendenti nella necessità di porre

rimedio a sperequazioni ed a discriminazioni che si erano verificate

nell'ambito di una stessa categoria. Il legislatore ha tenuto conto

anche dell'allungamento della durata media della vita umana, della

opportunità di utilizzare esperienze e capacità professionali,

delle necessità di ordine finanziario. Ha attuato anche finalità

socio-economiche (garanzie del trattamento minimo pensionistico;

aumento della durata della contribuzione; ritardo della erogazione

della pensione; garanzia di una maggiore tutela previdenziale.).

Siccome la soluzione adeguatrice invocata è frutto di una

valutazione discrezionale, anziché essere conseguenza necessaria del

giudizio di costituzionalità e la Corte non dovrebbe procedere ad

una estensione logicamente necessitata ed implicita nella

potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è

inserita la disposizione impugnata, alla stregua di quanto già

affermato (sent. Corte cost. n. 1107 del 1988) non è possibile

emettere una sentenza additiva.

3. - Peraltro, non sussistono nemmeno le prospettate violazioni

dei precetti costituzionali richiamati. Infatti, le categorie dei

primari medici e dei dirigenti veterinari delle uu.ss.ll. e quella

dei dirigenti civili dello Stato non sono omogenee. I primi, specie a

seguito della riforma sanitaria, svolgono funzioni nettamente

differenziate rispetto a quelle dei dirigenti statali, anche se

possono cogliersi alcune convergenze di modeste entità, quali la

responsabilità organizzativa di complesse unità divisionali, la

cura della preparazione e del perfezionamento tecnico professionale

del personale dipendente, la promozione della ricerca didattica e

scientifica. Non è attribuita ai primari medici l'attuazione dei

fini e degli interessi dell'ente, la sua rappresentanza esterna con

le connesse responsabilità.

Il richiamo all'avvenuto mutamento del quadro legislativo, posto

in rilievo dai giudici remittenti, non è utile in quanto non

evidenzia ancora la esistenza di una regola generale, per tutti i

dipendenti pubblici, del collocamento a riposo a settant'anni, ma

solo la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie per

ragioni varie e diverse, realizzate dal legislatore nell'attuazione

di scelte discrezionali.

La regola dei settant'anni rimane ancora allo stato di tendenza,

nella mera intenzione del legislatore manifestata nel corso dei

lavori preparatori della legge n. 50 del 1991, emanata a favore dei

primari medici ospedalieri.

4. - Né sussiste la dedotta violazione dell'art. 97 della

Costituzione (principio del buon andamento dell'amministrazione). I

rimedi apprestati a situazioni particolari e peculiari non incidono

sull'organizzazione della pubblica amministrazione e sul suo

funzionamento, anche perché non riguardano la intera disciplina del

rapporto di pubblico impiego.

5. - Nemmeno risulta violato l'art. 38, secondo comma, della

Costituzione.

Come più volte affermato (sentt. nn. 180 del 1982; 173 del 1986;

710 del 1988; ord. n. 17 del 1990), sono affidati alla

discrezionalità del legislatore la determinazione dell'ammontare

delle prestazioni previdenziali, il rafforzamento della tutela

previdenziale, le variazioni dei trattamenti, salvo l'assicurazione,

per tutti i lavoratori, della pensione minima, cui è finalizzato il

lavoro prestato e la determinazione dell'età lavorativa, per la

tutela delle esigenze di vita e la soddisfazione dei bisogni.

In altri termini, va apprezzato e protetto il prolungamento

dell'età lavorativa perché al lavoratore sia garantito la pensione

al minimo ma non può godere di eguale protezione e garanzia il

raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo.

Mentre nella prima ipotesi trattasi di valutazioni equitative che

tendono a conferire il massimo di effettività alla garanzia del

diritto sociale alla pensione, da riconoscersi a tutti i lavoratori

in base all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e di un

obiettivo che rientra in finalità costituzionalmente protette

(sentt. Corte cost. n. 444 del 1990, n. 461 del 1989; n. 238 del

1988), l'altra garanzia rientra nella discrezionalità del

legislatore e, siccome è solo una tendenza, allo stato giustificata

da situazioni peculiari e particolari, la discrezionalità non

degrada a manifesta irrazionalità. In altri termini, non sussiste

per il legislatore un divieto assoluto di mantenere in servizio

pubblici dipendenti perché raggiungano il massimo della pensione, ma

non importa lesione del precetto di cui all'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, la mancata garanzia del raggiungimento di tale

massimo indiscriminatamente, per tutti i dipendenti pubblici.

6. - Per quanto riguarda la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, legge 19 febbraio 1991, n. 50, si osserva

che la detta legge ha disposto (art. 1) che i primari medici

ospedalieri, i quali non abbiano raggiunto il numero di anni di

servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della

pensione, possono chiedere di essere trattenuti nell'impiego fino al

raggiungimento della necessaria anzianità e, comunque, non oltre il

settantesimo anno di età. Ha fissato, inoltre, i termini per la

presentazione della domanda (art. 1, n. 2) ed ha fatto salvo il

diritto a rimanere in servizio fino a settanta anni per coloro che lo

avessero conseguito in base a leggi precedenti (art. 6, legge 10

maggio 1964, n. 336, e decreto-legge 3 luglio 1982, n. 402,

convertito, con modificazioni, in legge 3 settembre 1982, n. 627).

Dai lavori preparatori risultano ben evidenziate le ragioni della

legge che in gran parte sono quelle rilevate dai giudici a quibus

nelle ordinanze di remissione.

Sono state ricordate le varie leggi che hanno già elevato a

settanta anni l'età pensionabile per raggiungere il massimo della

pensione a favore di alcuni dipendenti pubblici, tra cui medici

appartenenti a vari enti pubblici, nonché i principi contenuti nelle

sentenze di questa Corte n. 238 del 1988 e n. 398 del 1988, nella

stessa materia.

Sono state compiute certamente valutazioni di politica socio-economica che sono affidate alla discrezionalità del legislatore.

Per rimanere nella fattispecie, si ritiene che non siano fondati i

prospettati dubbi di legittimità costituzionale (violazione degli

artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione) dell'art. 3, primo

comma, della detta legge, il quale stabilisce che le disposizioni di

cui agli articoli precedenti si applicano ai primari non ancora

collocati a riposo alla data di entrata in vigore della legge e cioè

al 21 febbraio 1991.

Pur ribadendosi che (Corte cost., sent. n. 143 del 1991; ord. 397

del 1991) spetta ai giudici ordinari accertare l'ambito di

applicazione della suddetta legge, per disattendere le censure

sollevate si ritiene sia sufficiente il richiamo ai principi più

volte affermati da questa Corte (sentt. nn. 268 e 301 del 1986, 1032

del 1988; ord. n. 419 del 1990) secondo cui rientra nella

discrezionalità del legislatore la fissazione della data di entrata

in vigore della legge emanata essendo, peraltro, connaturale alla

generalità delle leggi la demarcazione temporale (art. 73, u.c.,

della Costituzione). Né sussiste alcuna irrazionalità in quanto la

impugnazione del collocamento a riposo non produce l'effetto di

conservare in vita il rapporto di impiego cessato alla data

prestabilita. E nemmeno nel caso in cui il giudice amministrativo

adito ha disposto la sospensione degli effetti del relativo

provvedimento. All'uopo si ricorda che il testo legislativo

approntato dal comitato ristretto, nominato per la redazione della

legge, conteneva la applicazione degli artt. 1 e 2 anche ai primari

ospedalieri che avessero impugnato il provvedimento di collocamento a

riposo, i cui ricorsi fossero ancora pendenti. Ma successivamente il

testo è stato emendato nel senso attuale.

Né la riammissione in servizio di dipendenti collocati a riposo o

comunque posti fuori servizio può considerarsi un istituto di

carattere generale dell'amministrazione pubblica.

Si ribadisce, poi, come già detto innanzi, che è del pari

affidata alla discrezionalità del legislatore la determinazione del

contenuto e della durata dei trattamenti previdenziali, ferma

restante la possibilità, da riconoscersi a tutti i lavoratori, del

raggiungimento della pensione minima, che è una finalità

costituzionalmente protetta.

Non si ritiene, quindi, di dover sollevare questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 50 del 1991

nella parte in cui non estende il beneficio accordato della

elevazione dell'età pensionabile a settanta anni a tutti i sanitari

in posizione apicale e ai veterinari, richiesta dalla difesa di

Picciotti Ovidio, perché non rilevante nel giudizio da lui

instaurato, essendo stato collocato a riposo prima del 21 febbraio

1991.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali), dell'art. 1,

comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in

legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. della

Sicilia, Sezione distaccata di Catania, nonché dal T.A.R. delle

Marche con le ordinanze in epigrafe (R.O. nn. 399, 413 e 458 del

1991);

b) dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50

(Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico

dipendente) in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal T.A.R. della Sicilia, Sezione distaccata

di Catania, con l'ordinanza in epigrafe (R.O. n. 399 del 1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1991:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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