Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8,

della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione

della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione

altrui), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1963 dal Tribunale

di Firenze nel procedimento penale a carico di Marchetti Remo, iscritta

al n. 161 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzi;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Marchetti Remo, il

Tribunale di Firenze, con ordinanza del 4 luglio 1963, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge

20 febbraio 1958, n. 75, in riferimento agli artt. 13 e 27 della

Costituzione.

L'ordinanza rileva che questa legge, volta a sopprimere le case di

prostituzione quale forma di impresa che si fondava sul triste

commercio dell'altrui prostituzione, ha determinato gravi

inconvenienti: gli sconci spettacoli ai quali si assiste nelle vie e

nelle piazze delle nostre città, la preoccupante recrudescenza delle

malattie veneree e l'accentuarsi del fenomeno dello sfruttamento della

prostituzione, essendosi generalizzata la figura del cosiddetto

protettore. E, dopo avere rilevato che l'abolizione del controllo

sanitario su chi esercita la prostituzione contrasterebbe con l'art. 32

della Costituzione, ritiene che la incriminazione prevista dall'art. 3,

n. 8, della legge, ("chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la

prostituzione altrui") non sia formulata con determinazione

sufficientemente precisa, riducendosi, in definitiva, al nome o titolo

del reato senza specificazione del contenuto; onde sarebbero violati

gli artt. 13 e 27 della Costituzione, i quali postulano - come

fondamentale garanzia del cittadino - la espressa previsione

legislativa del fatto costituente reato.

La predetta ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 31 agosto 1963.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri. E, con deduzioni del 6 agosto 1963, l'Avvocatura generale

dello Stato, dopo avere premesso che l'ordinanza di rimessione è priva

di qualsiasi pur vago riferimento alla rilevanza della risoluzione

delle proposte questioni per la definizione del giudizio principale,

osserva che tali questioni, non collegate con l'oggetto del giudizio

stesso, sono prospettate nella opinione che il mancato raggiungimento

del fine della norma, oppure il mancato esercizio della riserva di

legge di cui all'art. 32 della Costituzione, possano costituire motivo

di illegittimità costituzionale. In merito, poi, alla fattispecie

prevista dall'art. 3, n. 8, della legge, osserva che i concetti di

agevolazione e di sfruttamento della prostituzione - già di per sé

determinati e delimitati - trovano riscontro nelle abrogate fattispecie

degli artt. 531 e seguenti del Codice penale, onde non sarebbe

ravvisabile alcun contrasto con gli artt. 13 e 27 della Costituzione.

Con memoria del 5 marzo 1964, la stessa Avvocatura dello Stato

aggiunge che, abolita la regolamentazione dell'esercizio della

prostituzione per raggiungere - come è noto - una più completa

elevazione della morale pubblica e per attuare i principi di libertà e

di dignità della persona umana, doveva essere represso anche il

lenocinio clandestino. A ciò avrebbe provveduto l'art. 3 della legge,

che sarebbe un articolo a previsioni plurime, nel quale, alla

elencazione di reati distinti, succederebbe nel n. 8 una norma di

chiusura, atta a punire l'aspetto residuale di qualsiasi forma di

favoreggiamento o di sfruttamento della prostituzione. Considerato in diritto :

1. - Occorre in via preliminare accertare quali questioni ha

sollevato l'ordinanza di rimessione. L'Avvocatura generale dello Stato

si è diffusamente occupata dell'abolizione del controllo sanitario su

chi esercita la prostituzione, per dimostrare che tale abolizione non

contrasta con l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute

pubblica; ma la Corte ritiene che il Tribunale non ha inteso proporre

siffatta questione. Ed invero l'ordinanza non si pone neppure il

quesito della rilevanza della risoluzione di essa ai fini della

definizione di un procedimento penale per il reato di sfruttamento

della prostituzione altrui; non fa alcun richiamo alle specifiche norme

della legge 20 febbraio 1958, n. 75, riferentisi all'abolizione del

controllo sanitario; e non prende in esame la legge 25 luglio 1956, n.

837, nella quale il Parlamento ha voluto riunire tutte le norme atte a

prevenire e combattere la diffusione delle malattie veneree. Né appare

sufficiente a delineare una questione di legittimità costituzionale,

il semplice richiamo alla violazione dell'art. 32 della Costituzione,

fatto, quasi incidentalmente, in una premessa generale dell'ordinanza

sugli scopi perseguiti dalla legge in esame e sui danni, che dalla

stessa sarebbero stati provocati, fra i quali viene anche compreso

l'aumento delle malattie veneree.

Pertanto, la Corte deve esaminare soltanto la questione della

legittimità dell'art. 3, n. 8, della legge sopraindicata, proposta

dall'ordinanza in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.

2. - La questione, la cui rilevanza ai fini della decisione del

processo principale appare evidente, non è fondata.

È da premettere che non è affatto pertinente il richiamo al

principio della libertà personale dei cittadini ed a quello della

personalità della responsabilità penale, garantiti dagli artt. 13 e

27 della Costituzione. Invece, la norma che dà fondamento legale alla

potestà punitiva, ed espressamente sancisce la non retroattività

della legge nel tempo, è contenuta nell'art. 25 della Costituzione, il

quale, nel secondo comma, dispone che: "nessuno può essere punito se

non in forza di una legge, che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso". La questione, nei termini proposti dall'ordinanza, può

essere quindi esaminata soltanto in riferimento all'art. 25.

3. - Il Tribunale afferma che la formulazione della norma

impugnata, la quale punisce colui che "in qualsiasi modo favorisca o

sfrutti la prostituzione altrui" è generica, priva di contenuto e non

concreta perciò una espressa ed individuata previsione del fatto

costituente reato; dal che deriverebbe un contrasto col precetto

costituzionale della espressa riserva di legge in materia penale,

richiesta dall'art. 25 della Costituzione.

La Corte ritiene che siffatto apprezzamento non è giustificato.

Particolari ragioni di tutela della dignità umana hanno indotto il

legislatore ad abolire la regolamentazione della prostituzione, la

registrazione, il tesseramento e qualsiasi altra degradante

qualificazione o sorveglianza sulle donne che esercitano la

prostituzione. Il legislatore non si è però limitato a dare una nuova

disciplina, ma, preoccupato dalle conseguenze dannose che possano

derivarne, ha seguito anche un'altra direttiva, che appare riprodotta

nel titolo della legge in esame (lotta contro lo sfruttamento della

prostituzione). Ha emanato quindi nuove norme penali, atte a reprimere

la diffusione di questo male sociale, prevedendo nell'art. 3 della

ripetuta legge - varie ipotesi criminose, onde punire quelle attività

che in qualsiasi modo vengano a ledere l'interesse che si intende

tutelare.

I concetti di agevolazione e di sfruttamento della prostituzione

altrui presentano una obiettività ben definita, anche perché

acquisiti da tempo nel Codice penale e sottoposti a lunga elaborazione

dottrinale. Essi hanno un preciso ed inconfondibile significato, che

non si presta ad equivoche interpretazioni. Allargare il raggio di

applicazione della previsione legislativa fino a comprendere attività

che prima rimanevano impunite non significa svuotare di contenuto la

norma, ma estenderla e rafforzarla. E la circostanza che sia stata

usata una formula, la quale, pur essendo di più ampio contenuto,

risulti sinteticamente espressa, non costituisce un vizio della norma -

siccome ritiene l'ordinanza di rimessione - ma un fatto normale in

materia penale. Ed invero, tutti i comandi giuridici sono per loro

natura di carattere generale ed astratto; ed è ben noto che,

nell'indicare i fatti tipici costituenti reato, la legge a volte fa una

descrizione minuta di essi, ma spesso si limita a dare un'ampia nozione

del fatto, senza scendere a particolari di esecuzione. E già questa

Corte ha avuto occasione di affermare in proposito che "il principio in

virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia

espressamente preveduto come reato dalla legge (art. 1 del Codice

penale) non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un

criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso le norme penali si

limitano ad una descrizione sommaria ed all'uso di espressioni

meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza

di una previsione tipica dei fatti costituenti reato" (sentenza n. 27

del 23 maggio 1961).

Bisogna infine rilevare che queste nuove figure di reato,

sottoposte al vaglio della dottrina e della giurisprudenza, sono state

efficacemente determinate nei loro contorni e limiti. Onde, sotto

qualsiasi aspetto esaminata, la censura della norma appare priva di

fondamento;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione

della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo

sfruttamento della prostituzione altrui), proposta con ordinanza del

Tribunale di Firenze del 4 luglio 1963, in riferimento agli artt. 13 e

27 (rectius 25) della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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