Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1960 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1959 dalla

Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Salerno

Michele, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'11 luglio 1959;

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 25 maggio 1960 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale davanti alla Corte di

appello di Roma a carico del sig. Michele Salerno, appellante contro

la sentenza del Tribunale di Roma che l'aveva condannato alla pena di

lire 6000 di multa quale colpevole del reato previsto dall'art. 171

della legge 21 aprile 1941, n. 633, fu sollevata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 del Codice penale.

Secondo quanto riferisce l'ordinanza di rimessione, la difesa del

Salerno con apposita istanza sostenne che, pure nella sua nuova

formulazione, la norma contenuta in questo articolo violerebbe la

disposizione dell'art. 21, secondo comma, della Costituzione nonché

l'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto istituirebbe una

censura sulla stampa, che non può essere considerata né

un'autocensura o una censura interna, perché esercitata dal direttore

responsabile non nell'interesse del giornale, ma a tutela

dell'interesse pubblico di evitare la commissione di reati a mezzo

della stampa -, né può essere giustificata per il fatto che viene

esercitata da persona che fa parte della medesima azienda

giornalistica, dato che determinante per il carattere del controllo

sarebbe la natura della funzione non già la posizione di colui che

l'esercita. Tali motivi hanno persuaso la Corte d'appello della non

manifesta infondatezza della questione di legittimità

Quanto alla rilevanza sua per la definizione del giudizio a carico

del Salerno, la Corte d'appello, pur riconoscendo che manca nel capo di

imputazione un esplicito richiamo all'art. 57 Cod. pen., ha sostenuto

che la responsabilità dell'imputato andrebbe esaminata alla stregua di

tale articolo per tre motivi:

1) perché con la frase "di cui è vicedirettore responsabile"

contenuta nel capo di imputazione si fa espresso riferimento a tale

qualità dell'imputato;

2) perché non risulterebbe né dal capo di imputazione né dalla

sentenza del tribunale che il reato sia stato attribuito al Salerno per

un fatto commissivo del medesimo, a lui addebitabile indipendentemente

dalla sua qualità di vicedirettore;

3) perché il "Paese sera" che contiene la pubblicazione

incriminata ha un direttore e un condirettore, oltre che un

vicedirettore responsabile, per l'appunto il sig. Salerno, sicché

l'incriminazione soltanto di quest'ultimo non troverebbe

giustificazione se non nella sua qualità.

In conseguenza, la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 26

maggio 1959, ha sospeso il giudizio e ha rimesso gli atti a questa

Corte.

L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e

al signor Salerno, comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio

1959, n. 164.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato. Le deduzioni sono state depositate il 18 giugno

1959.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce in primo luogo che l'ordinanza

non recherebbe una sufficiente motivazione e giustificazione

né della rilevanza né della non manifesta infondatezza della

questione di costituzionalità, per tale non potendosi ritenere quella

incerta e in contrasto addirittura con gli atti della causa che essa

esibisce.

Né le deficienze della motivazione sarebbero di natura tale da

consentire alla Corte, come in altri casi, l'interpretazione

dell'ordinanza e l'integrazione della questione di legittimità.

Tutto ciò risulterebbe:

1) dal fatto che il contrasto denunziato non sarebbe già, come

l'ordinanza assume, tra l'art. 57 Cod. pen., da una parte, e l'art.

21, secondo comma, della Costituzione e l'art. 3 della legge sulla

stampa, erroneamente qualificata come "costituzionale", dall'altra, ma,

se mai, tra gli artt. 57 Cod. pen., 3 della legge sulla stampa, da un

lato, e l'art. 21, secondo comma, della Costituzione, da un'altro;

2) dal fatto che nessuna spiegazione viene data della circostanza

che si ritiene possibile proporre un giudizio di legittimità

costituzionale di norme non contestate all'imputato, più precisamente

non si dice se ciò sia conseguenza di una precisazione formale della

rubrica (e l'Avvocatura dubita che ciò possa farsi con ordinanza), o

invece si tratti di una diversa configurazione giuridica del fatto (e

l'Avvocatura richiama l'art. 477 Cod. proc. pen. che testualmente

consentirebbe soltanto con la sentenza di compiere codesta nuova

configurazione),

3) dalla circostanza che, contro il disposto ora ricordato

dell'art. 477 Cod. proc. pen., l'ordinanza avrebbe posto a base

dell'imputazione un fatto diverso, ritenendo punibile per fatto

omissivo chi era stato rinviato a giudizio per fatto commissivo,

sostituendo arbitrariamente alla imputabilità fondata nell'art. 171

della legge 22 aprile 1941, n. 633, una imputabilità fondata

nell'art. 57 del Codice penale.

4) dal fatto che inesattamente l'ordinanza afferma che non sarebbe

stata attribuito al Salerno, né dal capo di imputazione né dalla

sentenza del Tribunale, un fatto commissivo dipendente dalla sua

qualità di vicedirettore, laddove risulterebbe dagli atti di causa,

appunto, il contrario, avendo anche il Salerno tentato di dimostrare

che non si versava nell'ipotesi di reato omissivo per difetto di

controllo riconducibile all'art. 57 del Cod. penale.

3. - Nel merito l'Avvocatura sostiene che la questione di

legittimità dell'art. 57 sarebbe stata decisa con la sentenza di

questa Corte n. 3 del 15 giugno 1956, tanto più se si pone mente alla

nuova formulazione di questo articolo che facendo obbligo al direttore

o al vicedirettore responsabile di "esercitare sul contenuto del

periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che col

mezzo della pubblicazione siano commessi reati", avrebbe consacrato

legislativamente l'interpretazione più benevola di quella sentenza.

D'altra parte, la legittimità costituzionale dell'istituto del

direttore responsabile sarebbe stata affermata da questa Corte con la

sentenza 26 gennaio 1957, n. 31, nel giudizio di legittimità degli

artt. 5 e 16 della legge 6 febbraio 1948, n. 47. Da che risulterebbe

assorbita la questione di legittimità dell'art. 3 della legge sulla

stampa che prevede, appunto, l'istituto del direttore responsabile.

4. - Ma la questione sarebbe egualmente infondata se si ritenesse,

contrariamente alla lettera dell'ordinanza di rimessione, che la

questione sia quella dell'art. 57 Cod. pen. in relazione all'art. 3

della legge sulla stampa.

Il controllo, infatti, che il nuovo art. 57 Cod. pen. riconosce

spettare al direttore responsabile non potrebbe essere in alcun modo

ricollegabile al concetto di censura che è un istituto tipico del

diritto pubblico col quale gli organi dello Stato e soltanto essi

esercitano una funzione di sicurezza diretta alla prevenzione dei reati

col mezzo della stampa, consistente in un controllo preventivo da

classificare tra i provvedimenti cautelari rimessi al potere

discrezionale della pubblica Amministrazione e soprattutto in un

"giudizio" avente a oggetto la manifestazione del pensiero. Né

sarebbe possibile considerare il controllo esercitato dal direttore

come un controllo esercitato nell'interesse generale: una figura

siffatta non troverebbe giustificazione né nel ricorso alla figura

dell'esercizio privato di pubbliche funzioni né a quella dell'incarico

di pubblico servizio.

Nemmeno sotto il profilo oggettivo potrebbe considerarsi attività

di censura la diligenza imposta al direttore responsabile perché non

vengano commessi reati, dato che la censura sarebbe diretta a impedire

la libera manifestazione del pensiero anche se immune da reati, e

l'obbligo di vigilanza, viceversa, mirerebbe a evitare che siano

commessi reati col mezzo della stampa. La possibilità di qualificare

censura codesta attività di vigilanza sarebbe esclusa anche dal fatto

che il direttore non esercita un potere illimitato verso i suoi

collaboratori ma un diritto che risulterebbe dalla sua situazione

soggettiva nei rapporti dei collaboratori per la creazione del giornale

come opera collettiva. Nulla vieterebbe che la legge stabilisse una

responsabilità penale per l'autore dell'opera collettiva che sarebbe

poi "l'essenza del fatto-reato ipotizzato dall'art. 57 Cod. pen.":

nella quale interpretazione conforterebbero i lavori preparatori.

L'Avvocatura dello Stato conchiude chiedendo alla Corte

gradatamente:

1) di ordinare la restituzione degli atti alla Corte di appello di

Roma per omissione di motivi;

2) di dichiarare la manifesta infondatezza della questione

proposta;

3) di dichiarare la legittimità costituzionale della denunciata

disposizione di legge.

5. - Nella memoria depositata l'11 maggio di questo anno,

l'Avvocatura dello Stato riprende e svolge gli argomenti già

illustrati nelle deduzioni, diffondendosi in particolare sulle

questioni connesse con la natura del controllo assegnato al direttore

responsabile di un giornale. L'Avvocatura crede di poter giungere,

attraverso un esame della dottrina che si è formata sull'art. 57 Cod.

pen. nella sua nuova formulazione e sull'art. 3 della legge sulla

stampa, alla conclusione che:

1) la stampa è soggetta al diritto comune e alla repressione dei

reati commessi a suo mezzo;

2) che il direttore responsabile non è il "correttore

nell'interesse generale", ma il soggetto responsabile dell'impresa

editoriale;

3) che la responsabilità del direttore si determina per

l'omissione dei doveri di controllo che la legge non stabilisce ma che

sono connaturali all'esecuzione di ogni opera collettiva.

6. - All'udienza del 25 maggio 1960 l'Avvocatura ha illustrato

brevemente le sue tesi difensive, insistendo nelle già prese

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione pregiudiziale non può essere accolta per nessuno

dei due motivi prospettati dall'Avvocatura. Contrariamente, infatti, a

quanto l'Avvocatura sostiene, l'ordinanza, interpretata anche al lume

dell'istanza rivolta dalla difesa dell'imputato alla Corte d'appello,

consente d'individuare con sufficiente esattezza la questione di

costituzionalità, oggetto del presente giudizio, che è la seguente:

se la norma contenuta nell'art. 57 del Cod. pen., la quale impone al

direttore o vicedirettore responsabile di esercitare il controllo

necessario ad impedire che si commettano reati col mezzo della stampa,

viola oppure non il precetto contenuto nel secondo comma dell'art. 21

della Costituzione, giusta il quale "la stampa non può essere soggetta

ad autorizzazioni o censure". Vero è che l'ordinanza parla

esplicitamente di un contrasto nel quale si troverebbe l'art. 57 Cod.

pen. oltre che con l'ora citato secondo comma dell'art. 21 della

Costituzione, anche con l'art. 3 della legge sulla stampa, erroneamente

qualificata come costituzionale, ma codeste inesattezze e imprecisioni,

che certo l'ordinanza avrebbe potuto evitare, non sono tali da rendere

impossibile l'individuazione della questione di legittimità che si è

inteso di proporre alla Corte, segnatamente se si considera che nella

medesima ordinanza si chiarisce che l'asserito contrasto della norma

impugnata è da porre col precetto costituzionale dell'art. 21, "in

relazione alla norma dettata dall'art. 3 della legge sulla stampa, il

quale impone, per ogni giornale o altro periodico, la nomina di un

direttore responsabile".

2. - L'Avvocatura dello Stato sostiene altresì che l'ordinanza non

avrebbe motivato sufficientemente né coerentemente agli atti della

causa il giudizio di rilevanza, ma, viceversa, l'avrebbe fondato sopra

una diversa configurazione giuridica del fatto o addirittura assumendo

a base dell'impugnazione un fatto diverso, contro le norme contenute

nell'art. 477 Cod. proc. penale.

Senonché, a parte il giudizio che si può dare di questi rilievi

mossi all'ordinanza, la Corte deve osservare che non è di sua

competenza accertare se, nel motivare la rilevanza, il giudice di

merito applichi inesattamente o violi la legge. Il giudizio di

rilevanza, giusta quanto più volte è stato osservato da questa Corte,

è di competenza del giudice a quo, e la Corte deve limitarsi ad

accertarne l'esistenza e la sufficienza, che può anche essere ricavata

implicitamente dal tenore dell'ordinanza o dai termini stessi della

proposta questione di costituzionalità.

Nel caso, la Corte d'appello si è addirittura posto esplicitamente

il quesito della rilevanza, non dissimulandosi gli ostacoli che

sorgevano dagli atti di causa, e ha ritenuto di risolverlo

affermativamente con ampia motivazione.

3. - Infondata, invece, deve essere dichiarata la questione di

costituzionalità dell'art. 57 in riferimento al secondo comma

dell'art. 21 della Costituzione. Basta, a tal fine, rilevare

l'arbitrarietà manifesta di un'assimilazione del controllo che il

direttore è tenuto ad esercitare su quanto si pubblica sul giornale

che egli guida, ispira e coordina in opera unitaria, al fine di evitare

che a suo mezzo si commettano reati, con i provvedimenti cautelari che

la pubblica Amministrazione potrebbe essere autorizzata ad adottare per

controllare le manifestazioni scritte del pensiero e che potrebbe

portare al divieto della pubblicazione (vedi sentenze di questa Corte

n. 31 del 23 gennaio 1957 e n. 115 del 1 luglio 1957). È mediante

questi provvedimenti che si manifesta ed esercita la "censura", alla

quale la Costituzione ha voluto sottratta la stampa, non già mediante

l'esercizio del controllo al quale è tenuto, prima ancora che per

norma di legge, per la natura stessa della sua attività e per il

necessario svolgimento dell'opera sua il direttore di un giornale.

4. - Perde, in conseguenza, ogni ragione di essere il non chiaro

riferimento contenuto nell'ordinanza alla norma dell'art. 3 della legge

8 febbraio 1948 secondo la quale "ogni giornale o altro periodico deve

avere un direttore responsabile" o, quando il direttore sia investito

di mandato parlamentare, un vicedirettore "che assume la qualità di

responsabile". Se, come pare, si è inteso dire che queste norme

sottolineano il carattere incostituzionale della pretesa "censura"

preveduta e regolata dall'art. 57 Cod. pen., in quanto l'esercizio di

questa sarebbe richiesto necessariamente dalla disposizione che impone

ai periodici di avere un direttore o vicedirettore responsabile, è

sufficiente rilevare che l'art. 3 deve essere interpretato appunto alla

luce di quell'art. 57: nel senso che esso non intende imporre al

direttore o vicedirettore responsabile di rispondere per qualsiasi

reato commesso a mezzo della stampa, e nel concorso di qualsiasi

circostanza, ma nei limiti e nelle ipotesi regolate dall'art. 57 Cod.

pen. che, come si è visto, non affida al direttore del giornale

l'esercizio nel pubblico interesse di una censura su quanto si pubblica

nel giornale, e non è in contrasto col divieto posto nel secondo comma

dell'art. 21 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello

Stato;

dichiara non fondata la questione proposta dalla Corte d'appello di

Roma, con ordinanza 26 maggio 1959, sulla legittimità costituzionale

dell'art. 57 Cod. pen., in riferimento alla norma contenuta nel secondo

comma dell'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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