Corte costituzionale

Sentenza n. 436/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del

d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di

assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo

1982, n. 162), come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5

luglio 1989, n. 280 (Modificazioni al d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14,

concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale) e

dall'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della

professione di assistente sociale e istituzione dell'albo

professionale), promossi con ordinanze emesse il 16 gennaio ed il 18

marzo 1997 dal Tribunale di Palermo nei procedimenti civili vertenti

tra Maimone Concetta e Amoroso Letteria ed altre contro il

Commissario pro-tempore per la prima formazione dell'albo degli

assistenti sociali della Regione siciliana ed altro iscritte ai nn.

109 e 538 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 37, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione di Amoroso Letteria ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1997 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Vincenzo Sigillò per Amoroso Letteria ed altre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Concetta Maimone contro

il Commissario pro-tempore per la prima formazione dell'albo degli

assistenti sociali della Regione Siciliana ed il Ministero di grazia

e giustizia, il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 16

gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

comma 1, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del

diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del d.P.R.

10 marzo 1982, n. 162), modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R.

5 luglio 1989, n. 280 (Modificazioni al d.P.R. 15 gennaio 1987, n.

14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente

sociale), "nella parte in cui fissa alle scuole dirette a fini

speciali universitarie per assistenti sociali un termine perentorio

per la valutazione dei titoli degli aspiranti all'abilitazione

professionale".

Alla parte privata il Commissario convenuto aveva negato

l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali adducendo che la

convalida dei titoli necessari da parte della competente scuola

diretta a fini speciali era intervenuta dopo la scadenza del termine

all'uopo (indirettamente) fissato dall'art. 5 della legge 23 marzo

1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e

istituzione dell'albo professionale), che rinvia al decreto del

Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come modificato dal

decreto del Presidente della Repubblica

n. 280 del 1989.

Il rimettente ritiene rilevante e non manifestamente infondata la

questione sollevata dall'attrice nel procedimento civile a quo per

censurare una disciplina che subordina l'abilitazione professionale e

la possibilità di iscrizione all'albo ad un termine massimo di

completamento delle operazioni di convalida dei titoli necessari da

parte della scuola, anziché ad un termine ultimo di presentazione

delle domande. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 14 del 1987 - che assegna alle scuole dirette a fini speciali

universitarie per assistenti sociali il compito di convalidare,

previo esame ed entro il termine di tre anni dalla sua entrata in

vigore, i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai

corsi per assistenti sociali da enti e istituzioni pubbliche e

private - appare al Tribunale di Palermo in contrasto con i princìpi

di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica

amministrazione, giacché comporta che situazioni identiche (è il

caso di soggetti in possesso dei medesimi titoli che abbiano

presentato contemporanea e tempestiva domanda) siano trattate in modo

differente "in funzione esclusiva dei tempi con i quali le scuole

universitarie esaminano la domanda degli interessati provvedendo alla

fissazione delle sessioni di esame ed alla valutazione dei titoli".

Il giudice rimettente aggiunge che in ipotesi analoghe - come

quella contemplata dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56

(Ordinamento della professione di psicologo) - il legislatore ha

adottato criteri opposti, ricollegando la possibilità di ottenere il

riconoscimento di specifiche competenze ed esperienze professionali

non già ai tempi dell'attività valutativa rimessa agli organi

destinatari dell'istanza, bensì al tempo di presentazione della

domanda da parte degli aspiranti in possesso, ad una certa data, di

determinati requisiti.

Nell'ordinanza di rimessione si esclude la possibilità di

considerare meramente ordinatorio il termine triennale di cui

all'art. 5 del d.P.R. n. 14 del 1987, sia in considerazione della

natura transitoria della disciplina censurata, sia in considerazione

della ritenuta necessità di ricorrere ad un successivo decreto del

Presidente della Repubblica (n. 280 del 1989) per prorogare di un

anno il termine medesimo, la cui perentorietà è stata confermata

dal Consiglio di Stato con il parere, richiamato nell'ordinanza, reso

dalla Seconda sezione il 28 agosto 1991.

2. - Nel corso di un secondo giudizio promosso da Letteria Amoroso

ed altri contro il Commissario pro-tempore per la prima formazione

dell'albo degli assistenti sociali della Regione Siciliana ed il

Ministero di grazia e giustizia, il Tribunale di Palermo, con

ordinanza emessa il 18 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84

(Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione

dell'albo professionale), che rinvia all'art. 5, comma 1, del d.P.R.

15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di assistente

sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 marzo 1982, n. 162), modificato dall'art. 3, comma 1,

del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 (Modificazioni al d.P.R. 15 gennaio

1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di

assistente sociale), "nella parte in cui fissa alle scuole dirette a

fini speciali universitarie per assistenti sociali, ai fini

dell'iscrizione agli albi professionali degli assistenti sociali, un

termine perentorio per la valutazione dei titoli degli aspiranti

all'abilitazione professionale".

Anche in questo caso la rilevanza della questione sollevata si

connette alla circostanza che il Commissario convenuto aveva negato

alle parti attrici nel giudizio a quo l'iscrizione all'albo degli

assistenti sociali, adducendo che la convalida dei titoli necessari

da parte della competente scuola diretta a fini speciali era

intervenuta dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 5 della

legge 23 marzo 1993, n. 84, che rinvia al decreto del Presidente

della Repubblica n. 14 del 1987, come modificato dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 280 del 1989.

Si tratta di questione analoga ma non identica a quella sollevata

con la precedente ordinanza, giacché in questo caso il giudice

rimettente impugna esplicitamente anche l'art. 5 della legge n. 84

del 1993, che rinvia ai citati d.P.R. L'argomentazione della non

manifesta infondatezza della questione è affidata alle

considerazioni già proposte con la precedente ordinanza.

3. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le

parti attrici nel secondo giudizio a quo per contrastare, innnanzi

tutto, l'assunto interpretativo in base al quale si qualifica come

perentorio il termine previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, e per svolgere, in via

subordinata, deduzioni a sostegno delle argomentazioni proposte

nell'ordinanza di rimessione, aggiungendo che la lesione del

principio di eguaglianza si configurerebbe anche in relazione

all'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 697, che riconosce la

validità dei diplomi rilasciati da scuole per interpreti senza

prevedere un obbligo di convalida.

In prossimità della data fissata per l'udienza, ma fuori termine,

alcune delle parti private costituite hanno presentato una ulteriore

memoria illustrativa. Considerato in diritto

1. - Con una prima ordinanza (r.o. n. 109 del 1997), il Tribunale

di Palermo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1,

del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di

assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162), modificato

dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 (Modificazioni

al d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante

del diploma di assistente sociale), nella parte in cui impone alle

scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali,

per la convalida dei titoli degli aspiranti all'abilitazione

professionale non in possesso del diploma rilasciato dalle medesime

scuole, un termine perentorio (di tre anni, successivamente prorogato

di un anno) la cui inosservanza precluderebbe, agli assistenti

sociali in possesso di titoli convalidati oltre il termine,

l'iscrizione nell'albo professionale. Ad avviso del rimettente, la

disciplina censurata comporta che situazioni identiche (soggetti in

possesso dei medesimi titoli, che abbiano presentato contemporanea e

tempestiva domanda) siano trattate in modo differente "in funzione

esclusiva dei tempi con i quali le scuole universitarie esaminano la

domanda degli interessati provvedendo alla fissazione delle sessioni

di esame ed alla valutazione dei titoli". La disciplina impugnata

provocherebbe altresì una disparità di trattamento in relazione

all'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della

professione di psicologo), che non subordina il riconoscimento di

specifiche competenze ed esperienze professionali all'esaurimento

dell'attività valutativa degli ordini professionali, competenti a

stabilire la validità della certificazione presentata

dall'interessato.

Con la seconda delle due ordinanze indicate in epigrafe (r.o. n.

538 del 1997), il rimettente prospetta una questione identica quanto

ai profili, ma differente quanto all'oggetto, giacché impugna l'art.

5 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di

assistente sociale e istituzione dell'albo professionale), che

implicitamente rinvierebbe all'art. 5, comma 1, del d.P.R. 15 gennaio

1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in

attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10

marzo 1982, n. 162), modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5

luglio 1989, n. 280 (Modificazioni al d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14,

concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale).

2. - I giudizi introdotti con le due ordinanze, emesse dallo stesso

giudice rimettente, presentano una sostanziale connessione di

oggetto, concernendo entrambi la disciplina della convalida di cui

all'art. 5, comma 1, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14. Essi,

pertanto, possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

3. - La questione sollevata con la prima ordinanza è

manifestamente inammissibile.

Le censure del giudice a quo investono infatti l'art. 5, comma 1,

del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di

assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo

1982, n. 162) - modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio

1989, n. 280 (Modificazioni al d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14,

concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale) -

che, come questa Corte ha già avuto occasione di constatare

(sentenza n. 114 del 1993), ha natura regolamentare, e pertanto non

può costituire oggetto del controllo da parte del giudice della

legittimità costituzionale delle leggi.

4. - La questione sollevata con la seconda ordinanza è

inammissibile.

In questo caso, il giudice rimettente ha formalmente denunciato

l'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della

professione di assistente sociale e istituzione dell'albo

professionale), che, a suo avviso, implicitamente, rinvierebbe

all'art. 5, comma 1, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, modificato

dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280. Nondimeno, il

vizio denunciato non è imputabile alla disposizione legislativa

impugnata, non essendo il generico rinvio ai due d.P.R. incluso

nell'art. 5 della legge n. 84 del 1993 idoneo a fare proprio, con

efficacia novatrice della fonte, il contenuto normativo di ogni

singola disposizione dei richiamati decreti, con conseguente

sottrazione dell'intera disciplina regolamentare dei titoli

abilitanti in questione al controllo di legittimità dei giudici

ordinari ed amministrativi.

Nel disporre in via transitoria che l'iscrizione all'albo

professionale "è consentita a coloro che abbiano conseguito

l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato

d.P.R. n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal d.P.R. n. 280

del 1989", l'impugnato art. 5 della legge n. 84 del 1993 non opera

un rinvio recettizio all'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 14 del 1987,

come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 280 del 1989.

Alla disposizione legislativa impugnata non si possono pertanto

imputare le distorsioni derivanti dalla disciplina del procedimento

di convalida contenuta nelle menzionate disposizioni regolamentari,

le quali, beninteso, rimangono soggette al controllo di legittimità

del giudice comune - ordinario o amministrativo - chiamato a

sindacare la conformità della norma secondaria sia alla legge sia

alla Costituzione, attraverso gli strumenti - disapplicazione o

annullamento - a sua disposizione.

Poiché la disciplina denunciata come ingiustificatamente

discriminatrice non deriva dalla legge né da atti aventi forza di

legge, essa non può - secondo quanto ripetutamente affermato da

questa Corte in casi analoghi a quello in esame (v., ex plurimis

sentenza n. 199 del 1993; ordinanze nn. 484 e 311 del 1993, 121 del

1988) - formare oggetto di sindacato da parte del giudice della

legittimità costituzionale delle leggi, ciò che comporta

l'inammissibilità della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del

d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di

assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo

1982, n. 162), modificato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio

1989, n. 280 (Modificazioni al d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14,

concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 109 del

1997);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della

professione di assistente sociale e istituzione dell'albo

professionale), che rinvia all'art. 5, comma 1, del d.P.R. 15 gennaio

1987, n. 14 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in

attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), modificato

dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 (Modificazioni

al d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante

del diploma di assistente sociale), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con

l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 538 del 1997).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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