Corte costituzionale

Sentenza n. 436/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge

12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o

no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in

Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre

1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra

Pedersoli Giovanni e l'INAIL, iscritta al n. 261 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per l'INAIL;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio vertente tra Giovanni Pedersoli e

l'Inail ed avente ad oggetto la pretesa di una rendita maggiore di

quella già percepita e ritenuta insufficiente per silicosi contratta

in Belgio, il Tribunale di Brescia con ordinanza del 19 dicembre 1991

sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 35 quarto comma, e 38 Cost. dell'art. 4 della legge 27

luglio 1962 n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12

aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no

ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e

rimpatriati).

Questa legge nell'art. 1 estendeva ai cittadini italiani residenti

nel territorio nazionale, colpiti da silicosi, associata o no ad

altre forme polmonari e contratta nelle miniere di carbone del

Belgio, e non indennizzati ai sensi della legislazione belga, le

prestazioni di carattere economico, sanitario e assistenziale

previste dalla legislazione italiana. Il successivo art. 4, ora

impugnato, stabiliva che "il periodo massimo di indennizzabilità"

era "fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione

morbigena".

Il Tribunale osservava che nel caso di specie, rspinta dal Pretore

la domamda di Pedersoli, in grado d'appello l'Inail aveva eccepito

l'inutile decorso del termine quindicennale suddetto, e che

l'eccezione non poteva essere superata attraverso l'applicazione

della sentenza di questa Corte n. 54 del 1981.

Infatti, allo scopo di eliminare la disparità di trattamento tra

lavoratori ammalatisi di silicosi in Italia, non soggetti ad alcun

termine per l'indennizzo da parte dell'Inail (tabella n. 8 allegata

al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, recante il testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), ed i lavoratori ammalatisi

in Belgio, soggetti al termine di quindici anni ai sensi della

tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956 n. 648, richiamata dall'art.

293 del testo unico cit., la detta sentenza di questa Corte aveva

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293 cit.

limitatamente al richiamo alla tabella ora ricordata.

Ad avviso del collegio rimettente, tale pronuncia non era stata

tuttavia sufficiente ad eliminare la soggezione del diritto de quo al

termine quindicennale che, pur dopo la caducazione parziale dell'art.

293 cit., continuava ad essere previsto dall'art. 4 della legge n.

1115 del 1962, come risultava anche dalla giurisprudenza della Corte

di cassazione, e in particolare dalla sentenza 14 luglio 1987 n.

6159.

Tutto ciò esposto, il Tribunale sollevava la questione di

legittimità costituzionale "considerato che l'art. 4 della legge n.

1115 del 1962 non è mai stato dichiarato incostituzionale, anche se

la ratio della citata sentenza n. 54 del 1981 porta a considerarlo

tale". Precisamente il giudice rimettente riteneva che la norma

impugnata discriminasse ingiustificatamente i lavoratori ammalatisi

in Belgio e che contrastasse con la libertà di emigrazione (art. 35,

quarto comma, Cost.) e col diritto alla previdenza sociale (art. 38

Cost.).

2. - Si costituiva l'Inail, che chiedeva dichiararsi

l'inammissibilità della questione, irrilevante nel giudizio a quo,

in cui l'impugnato art. 4 della legge n. 1115 del 1962 non poteva

trovare applicazione, sia perché esso concerneva la costituzione ex

novo della rendita per silicosi, e non, come nella specie, la

revisione della rendita già esistente, sia perché in ogni caso esso

doveva ritenersi implicitamente abrogato per effetto della ricordata

sentenza di questa Corte n. 54 del 1981. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal

Tribunale di Brescia, ha per oggetto l'art. 4 della legge 27 luglio

1962 n. 1115, il quale, in materia di benefici previdenziali a favore

di lavoratori italiani rimpatriati ed affetti da silicosi contratta

nelle miniere di carbone del Belgio, stabilisce che "il periodo

massimo di indennizzabilità è fissato in quindici anni dalla data

di abbandono della lavorazione morbigena". Si premette nell'ordinanza

di rimessione che i lavoratori ammalatisi di silicosi in Italia non

sono soggetti al detto termine per ottenere la rendita per

invalidità professionale, in quanto, come già è stato osservato da

questa Corte (sentenza n. 54 del 1981), nella tabella n. 8 allegata

al t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, concernente le "lavorazioni per le

quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e

l'asbestosi", non è previsto alcun limite temporale in proposito.

Di conseguenza da parte del giudice a quo si esprime il dubbio che

la norma impugnata determini un'ingiustificata disparità di

trattamento tra lavoratori ammalatisi in Belgio e quelli ammalatisi

in patria, ledendo il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), la

libertà d'emigrazione (art. 35, quarto comma, Cost.) ed il diritto

alla previdenza sociale (art. 38 Cost.).

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

della questione, dedotta dalla difesa dell'INAIL nell'assunto che la

norma impugnata dovrebbe ritenersi non più sussistente

nell'ordinamento, giacché con la sentenza n. 54 del 1981 cit. questa

Corte aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della

limitazione quindicennale in questione, onde il giudice a quo,

rettamente esercitando il proprio potere interpretativo, avrebbe

dovuto ritenere "implicitamente abrogato" l'art. 4 della legge n.

1115 del 1962, ora impugnato.

Ricorda al riguardo la Corte che con la citata sentenza, essendosi

ritenuta irragionevolmente discriminatrice tale limitazione per i

lavoratori che avessero contratto l'infermità in Belgio, fu

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma

primo, del t.u. n. 1124 del 1965, limitatamente alle parole "nonché

la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo 1956 n. 648", ossia soltanto per la parte in cui esso

richiamava tale tabella dalla quale risultava appunto il termine

quindicennale in questione. Detta pronuncia di incostituzionalità

non fu estesa all'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, ora impugnato,

nel quale il periodo massimo di indennizzabilità non viene stabilito

per relationem, bensì direttamente.

La tesi, sostenuta dall'INAIL, secondo cui l'art. 4 dovrebbe

ritenersi implicitamente compreso nella precedente pronuncia di

incostituzionalità, non può essere condivisa, poiché le sentenze

che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme

non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente

menzionate, il che per argumentum si desume anche dall'art. 27 della

legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilità di estendere la

pronuncia di incostituzionalità a norme non espressamente impugnate.

Da ciò la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso

uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse (come nel

caso della sentenza richiamata), le norme che non siano formalmente

comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale debbono

considerarsi ancora vigenti, ancorché rispetto ad esse siano

ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità.

3. - Va disattesa anche l'altra eccezione di inammissibilità

della questione, sollevata dall'INAIL nell'assunto

dell'inapplicabilità della norma impugnata al caso di specie perché

la norma stessa, disponendo un "periodo massimo d'indennizzabilità",

si riferirebbe soltanto al caso in cui il lavoratore chieda per la

prima volta il riconoscimento della malattia e non anche quando

chieda la semplice revisione della rendita già conseguita.

In proposito va osservato che, una volta che il giudice a quo

abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo

sull'ammissibilità della questione potrebbe far disattendere la

premessa interpretativa solo quando questa dovesse risultare

palesemente arbitraria, e cioè in caso di "assoluta reciproca

estraneità" fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di

provenienza (sent. n. 67 del 1985) o quando l'interpretazione offerta

dovesse risultare del tutto non plausibile, il che non si verifica

nel caso di specie. Diversamente la Corte verrebbe ad occuparsi di

problemi di definizione della fattispecie concreta e di

individuazione della (o delle) disposizioni che la regolano, la cui

risoluzione compete al giudice rimettente (sent. n. 168 del 1987).

4. - Nel merito la questione è fondata.

Come risulta da quanto precede, ricorre, relativamente alla norma

impugnata, la medesima ratio decidendi, su cui si è basata la

richiamata sentenza n. 54 del 1981, ai fini della dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma primo, del t.u. n.

1124 del 1965, che - come si è detto - indirettamente disponeva, ai

fini dell'indennizzabilità per i lavoratori affetti da una

pneumopatia professionale contratta nelle miniere del Belgio, che la

malattia dovesse manifestarsi e denunziarsi entro quindici anni

dall'abbandono della lavorazione morbigena. Poiché l'allora

riscontrata irragionevolezza della disparità di trattamento rispetto

ai lavoratori ammalatisi in Italia è ravvisabile anche relativamente

alla norma ora impugnata, di questa va parimenti dichiarata

l'illegittimità costituzionale.

Si ricorda, del resto, che, quanto alle tecnopatie diverse dalla

silicosi e dall'asbestosi, la giurisprudenza di questa Corte ha già

profondamente innovato il sistema dei requisiti temporali

appartenenti alla fattispecie costitutiva del diritto, sia superando

la cosiddetta "presunzione tabellare" (sent. n. 178 del 1988), sia

escludendo che una denunzia tardiva possa privare automaticamente

dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia si sia manifestata

entro i termini tabellari (sent. n. 206 del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27

luglio 1962 n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12

aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no

ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e

rimpatriati).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari