Corte costituzionale

Sentenza n. 436/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12

giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità

pensionabile") promossi con ordinanze emesse il 28 ottobre 1985 dal

Pretore di Campobasso, il 25 ottobre 1985 dal Pretore di Pavia, il 4

febbraio 1986 dal Pretore di Salerno, il 21 febbraio 1986 dal Pretore

di Lecce, il 13 marzo 1986 dal Tribunale di Rimini, il 27 febbraio

1986 dal Pretore di Ancona, il 26 giugno 1986 dal Tribunale di Pavia,

il 23 giugno 1986 dal Pretore di Milano, il 14 ottobre 1986 dal

Pretore di Genova, il 5 novembre 1986 dal Tribunale di Pistoia, il 16

gennaio 1987 dal Pretore di Bologna, il 28 gennaio 1987 dal Pretore

di Torino, il 17 dicembre 1986 dal Tribunale di Pistoia (n. 2

ordinanze), il 4 febbraio 1987 dal Pretore di Brindisi, il 20

settembre 1986 dal Pretore di Frosinone, il 13 marzo 1987 dal Pretore

di Pavia, il 7 gennaio e il 4 febbraio 1987 dal Tribunale di Pistoia,

il 10 marzo 1987 dal Pretore di Genova e il 13 marzo e il 6 aprile

1987 dal Pretore di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 853 e 905

del registro ordinanze 1985, nn. 271, 288, 357, 415, 603, 689 e 834

del registro ordinanze 1986 e nn. 3, 84, 107, 113, 114, 155, 181,

230, 238, 239, 248, 265 e 266 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 22, 36,

35, 38, 43, 51 e 57 dell'anno 1986 e nn. 7, 8, 14, 15, 20, 22, 26, 27

e 29 dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Cuomo Maria, Altieri Italia,

Agù Maria, Tomaino Angela, Gramignazzo Giorgina, Samaroli Adele,

Papini Asmara e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Gramignazzo Giorgina,

Franco Agostini per Samaroli Adele e Papini Asmara e Luigi Maresca

per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconalfi per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In ventidue procedimenti promossi da lavoratori iscritti al

regime dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottenere

l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità o

all'assegno di invalidità, diversi giudici ordinari hanno sollevato

la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 che vieta la

liquidazione dei predetti trattamenti a coloro che presentino la

relativa domanda successivamente al compimento dell'età

pensionabile.

Poiché le pretese azionate davanti ai giudici remittenti

concernevano per l'appunto domande che l'istituto assicuratore aveva

respinto in ragione del suddetto divieto, la rilevanza della

questione, nella maggior parte dei casi, è ritenuta in re ipsa,

senza alcun riferimento all'applicabilità temporale del nuovo regime

introdotto dalla legge n. 222 del 1984 alle fattispecie in esame.

Tale aspetto, in relazione al momento di presentazione della domanda

o del sorgere dello stato invalidante, viene invece considerato nelle

ordinanze dei Pretori di Pavia (r.o. n. 905 del 1985 e n. 230 del

1987), di Milano (r.o. n. 689 del 1986) e di Torino (r.o. n. 107 del

1987), mentre, nessuna motivazione sulla rilevanza o concreta

indicazione dell'oggetto del giudizio offre l'ordinanza del Tribunale

di Rimini in data 13 marzo 1986 (r.o. n. 357 del 1986).

La norma impugnata è censurata con esclusivo riferimento o

all'art. 3 (Pretore di Campobasso ord. 28 ottobre 1985 n. 835 del

1985), o all'art. 38 della Costituzione (Pretore di Pavia 25 ottobre

1985 r.o. n. 905 del 1985 e 13 marzo 1987 r.o. n. 230 del 1987,

Tribunale di Rimini 13 marzo 1986 r.o. n. 357 del 1986, Tribunale di

Pavia 26 giugno 1986 r.o. n. 603 del 1986, Pretore di Milano 23

giugno 1986 r.o. n. 689 del 1986, Pretore di Genova 14 ottobre 1986

r.o. n. 834 del 1986, Pretore di Frosinone 20 settembre 1986 n. 181

del 1987), ovvero per violazione di entrambi i parametri

costituzionali (Pretore di Salerno 4 febbraio 1986 r.o. n. 271 del

1986, Pretore di Lecce 21 febbraio 1986 r.o. n. 288 del 1986,

Tribunale di Pistoia 5 novembre 1986 r.o. n. 3 del 1987, 17 dicembre

1986 r.o. n. 113 del 1987 e n. 114 del 1987, 7 gennaio 1987 r.o. n.

238 del 1987 e 4 febbraio 1987 r.o. n. 239 del 1987, Pretore di

Bologna 16 gennaio 1987, r.o. n. 84 del 1987, Pretore di Torino 28

gennaio 1987 r.o. n. 107 del 1987, 13 marzo 1987 r.o. n. 265 del 1987

e 6 aprile 1987 r.o. n. 266 del 1987, Pretore di Brindisi 4 febbraio

1987 r.o. n. 155 del 1987, Pretore di Genova 10 marzo 1987 r.o. n.

248 del 1987), oltre che dell'art. 53 Cost. (Pretore di Ancona 27

febbraio 1986 r.o. n. 415 del 1986).

2. - L'esclusione della copertura del rischio di inabilità o

invalidità dopo il compimento dell'età pensionabile determinerebbe,

ad avviso dei giudici remittenti, una lesione del principio di

eguaglianza per l'ingiustificata disparità di trattamento che si

verrebbe a creare, fra categorie di soggetti che, avendo entrambe e a

prescindere dal fattore dell'età, il diritto di lavorare e l'obbligo

di versare i relativi contributi, si trovano nella medesima

condizione e sono tuttavia discriminate in relazione al mero

raggiungimento di una determinata età.

Tale discriminazione non potrebbe poi giustificarsi neanche con la

eventuale previsione di una garanzia per il lavoratore invalido di

fruire comunque di altri redditi o trattamenti previdenziali,

(pensione di vecchiaia o pensione sociale), aspetto questo del tutto

ignorato dalla disposizione impugnata.

Un'ulteriore ed irrazionale disparità di trattamento fra soggetti

che, per invalidità e requisiti contributivi, versano in identica

situazione, si determinerebbe anche in relazione al diverso momento

in cui può insorgere lo stato invalidante o viene presentata la

relativa domanda, nonché in riferimento al diverso limite di età

pensionabile stabilito per i lavoratori dipendenti (55 e 60 anni) e

per i lavoratori autonomi (65 anni), ovvero alla diversa consistenza

della posizione contributiva che gli iscritti ad una medesima

gestione maturano nel tempo.

3. - La disposizione denunciata, inoltre, ad avviso dei giudici

remittenti violerebbe anche il secondo comma dell'art. 38 della

Costituzione privando il lavoratore invalido della relativa tutela e,

addirittura, di ogni altra tutela previdenziale nell'ipotesi in cui

non abbia ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o

alla pensione sociale.

Le argomentazioni poste a sostegno della questione, variamente

prospettata possono così sintetizzarsi:

a) la norma censurata non realizza affatto il principio di

gradualità nell'attuazione della tutela previdenziale, ed infatti il

requisito negativo che essa prescrive non è collegato alla

maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ma bensì al

raggiungimento dell'età pensionabile. D'altra parte, lo stesso

legislatore, all'art. 1, decimo comma, della legge n. 222 del 1984,

ha espressamente stabilito che al compimento dell'età prescritta per

il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si

trasforma in pensione di vecchiaia soltanto in presenza dei necessari

requisiti di assicurazione e contribuzione;

b) nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte si

realizza invece una vera e propria ipotesi di mancata tutela del

lavoratore invalido che nulla ha a che vedere con la discrezionalità

di cui il legislatore gode nella determinazione delle modalità di

attuazione del sistema previdenziale;

c) gli unici limiti che la Costituzione consente di porre alla

tutela assicurativa sono quelli attinenti alla specifica posizione

del lavoratore e consistenti in una apprezzabile durata della sua

attività (requisiti contributivi) e nella sussistenza del rapporto

assicurativo al momento in cui si verifica l'evento protetto; il

mancato raggiungimento dell'età pensionabile costituisce pertanto un

limite non omogeneo alla tutela costituzionale;

d) l'esclusione della tutela previdenziale posta in essere

dalla norma denunciata risulta ancor più incongruente se si

considera che, da un lato, il diritto al lavoro non incontra limiti

in ragione dell'età e, che, dall'altro, il nostro ordinamento

prescrive l'obbligo contributivo prescindendo da ogni riferimento

all'età del lavoratore (artt. 27 l. 4 aprile 1952, n. 218 e 1 d.P.R.

27 aprile 1957, n. 818);

e) la norma denunciata infine costringerebbe a continuare a

lavorare, o ad impegnare improbabili risorse finanziarie per

effettuare versamenti volontari, una categoria di soggetti che, per

età e condizioni di salute, non ha più una consistente capacità

lavorativa.

4. - La negazione dell'assegno di invalidità all'assicurato in

età pensionabile, che non ha maturato il diritto ad altri

trattamenti previdenziali, violerebbe, ad avviso del Pretore di

Ancona, (r.o. n. 415 del 1986), anche l'art. 53 Cost., in quanto la

non utilizzazione della contribuzione obbligatoriamente versata si

risolverebbe in un prelievo fiscale attuato senza alcun riferimento

alla capacità contributiva.

5. - In tutti i giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione

si è costituito l'I.N.P.S.. È intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato,

fatta eccezione per i giudizi introdotti con le ordinanze dei Pretori

di Brindisi (r.o. 155/87), di Frosinone (r.o. 181/87), di Pavia (r.o.

230/87), di Torino (r.o. 266/87) e dei Tribunali di Pistoia (r.o.

239/87) e Rimini (r.o. 356/86). Infine nei giudizi promossi dai

Pretori di Salerno (r.o. 271/86), di Lecce (r.o. 288/86), di Ancona

(r.o. 415/86), di Bologna (r.o. 84/87), di Torino (r.o. 265 e 266/87)

e dal Tribunale di Pistoia (r.o. 239/87) si sono costituite le parti

attrici dei procedimenti a quibus.

6. - Nei vari atti depositati dalla difesa di quest'ultime si

ribadiscono sostanzialmente le argomentazioni svolte dai giudici

remittenti, sottolineandone l'una o l'altra.

Soltanto in relazione al giudizio promosso dal Tribunale di

Pistoia con ordinanza del 4 febbraio 1987 (r.o. 239/87), si prospetta

la probabile irrilevanza della questione sollevata sul presupposto

che la parte attrice avesse presentato domanda in via amministrativa

in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 222 del 1984. In

tal caso, infatti, la norma impugnata, non avendo effetto

retroattivo, non risulterebbe applicabile.

Nel merito, si insiste sui profili discriminatori della norma

censurata nei rapporti tra soggetti che, pur trovandosi nella

medesima situazione di invalidità e di contribuzioni, vedono

riconosciuto il loro diritto al trattamento pensionistico soltanto in

ragione di un elemento di natura meramente temporale.

7. - Nei suoi atti difensivi l'Istituto assicuratore ha eccepito

l'irrilevanza delle questioni sotto i seguenti profili:

a) in relazione a quasi tutti i giudizi promossi dinanzi a

questa Corte, per il mancato accertamento preliminare, da parte del

giudice a quo, dell'esistenza dei requisiti di assicurazione e di

contribuzione ovvero dello stato di invalidità o di entrambi i

presupposti;

b) per i giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione dei

Pretori di Pavia (r.o. 905/85 e 230/87), di Milano (r.o. 689/86) e di

Torino (r.o. 265 e 266/87), nonché dei Tribunali di Rimini (r.o.

357/86), di Pavia (r.o. 603/86) e di Pistoia (r.o. 3/87, 238 e

239/87), in dipendenza della erronea ritenuta applicabilità della

norma impugnata anche alle domande in via amministrativa presentate

prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984. Viene in

proposito, menzionata una recente giurisprudenza della Cassazione che

escluderebbe la predetta applicabilità;

Deduce poi nel merito che dal principio, pacifico in dottrina e

giurisprudenza, della unitarietà e complessità del rapporto

assicurativo obbligatorio, discenderebbe il corollario

dell'alternatività delle prestazioni pensionistiche. Essendo infatti

l'assicurazione obbligatoria unica per i due distinti eventi

dell'invalidità e della vecchiaia, l'avverarsi dell'uno

precluderebbe il diritto al conseguimento della prestazione relativa

al verificarsi dell'altro.

Poiché, peraltro, la pensione di vecchiaia (prevista al

compimento di una certa età che il legislatore ha collegato ad un

apprezzabile decadimento fisico tale da non consentire un normale

guadagno) coprirebbe anche il rischio di invalidità verificatosi

dopo l'età pensionabile, le prestazioni collegate allo stato di

bisogno derivante dalla diminuita capacità di lavoro resterebbero

precluse dal raggiungimento di tale limite.

La tesi esposta troverebbe conferma anche nell'art. 1, 10° comma,

e 2, legge 222/84, che rispettivamente prevedono la trasformazione

dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, e, con criteri

mutuati da quest'ultima, la quantificazione della pensione di

inabilità.

L'ente previdenziale ritiene infine che la temporanea carenza di

tutela per un soggetto che, pur avendo versato un certo numero di

contributi, non riesca a perfezionare i requisiti per il diritto a

prestazioni previdenziali e debba così attendere un periodo più o

meno lungo per il conseguimento delle prestazioni medesime, versando

ulteriori contributi che consentano il perfezionamento dei requisiti

di legge, costituisca un fenomeno connaturale all'uso della

discrezionalità legislativa nell'attuazione della tutela

previdenziale.

8. - L'Avvocatura dello Stato, in relazione al giudizio introdotto

dal Pretore di Campobasso con ordinanza del 28 ottobre 1985 (r.o.

853/85), eccepisce la possibile irrilevanza della questione

sollevata. Ed infatti, non precisando il giudice a quo a qual titolo

la ricorrente ultrasessantenne già godrebbe di un'adeguata posizione

assicurativa, ben potrebbe la stessa consistere in una pensione di

vecchiaia, rendendo così giustificabile, in virtù di quanto

prescrive il 10° comma dell'art. 1 della legge 222/84, il mancato

riconoscimento dell'assegno di invalidità.

Nel merito degli altri giudizi, l'Avvocatura osserva che la ratio

della norma sospettata di incostituzionalità va rinvenuta

nell'esigenza di contrastare un fenomeno di dilatazione e di abuso

delle pensioni di invalidità. La disciplina anteriore alla legge

222/84 consentiva infatti ad un soggetto in età pensionabile, ma

privo dei requisiti di anzianità contributiva per il riconoscimento

della pensione di vecchiaia, di fruire del trattamento di

invalidità, al di fuori delle finalità originarie dell'istituto.

La prefissione di un termine oltre il quale non si ha più diritto

al trattamento di invalidità risulterebbe invece coerente con la

esigenza di tutelare il lavoratore "di fronte ad eventi che lo

colpiscono nel lasso di tempo in cui è da ritenersi sia

effettivamente e concretamente presente sul mercato del lavoro", il

che costituisce la ratio specifica dell'istituto.

L'Avvocatura nega infine la possibilità di una violazione

dell'art. 53 Cost., esulando dalla materia previdenziale ogni aspetto

impositivo. Considerato in diritto

1. - Con ventidue ordinanze emesse da diverse autorità

giudiziarie è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984 n. 222, il

quale stabilisce che l'assegno di invalidità e la pensione di

inabilità, previsti dalla legge stessa, non possano essere liquidati

agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti

e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, che presentino

domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

In una delle ordinanze si sostiene che la norma impugnata

violerebbe l'art. 3 Cost., in altre l'art. 38, secondo comma, in

altre ancora entrambi i parametri costituzionali predetti, ed in

altra, infine, l'art. 53 Cost.

1.2 - In riferimento all'art. 3 Cost., si sostiene nelle varie

ordinanze di rimessione, con argomentazioni sostanzialmente analoghe,

che si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra due

categorie di soggetti, che sarebbero discriminate in ragione del mero

raggiungimento dell'età pensionabile, laddove entrambe hanno il

diritto di lavorare e l'obbligo di versare i contributi.

Tale discriminazione sarebbe ancora più evidente, si rileva,

quando il lavoratore, pur avendo raggiunto l'età pensionabile, non

goda di altri redditi né di altri trattamenti previdenziali come la

pensione di vecchiaia o quella sociale.

Ulteriore ingiustificata disparità viene ravvisata in relazione

sia al diverso momento in cui può insorgere lo stato invalidante o

viene presentata la relativa domanda, sia al diverso limite di età

pensionabile stabilito fra i lavoratori dipendenti e i lavoratori

autonomi, sia alla diversa consistenza della posizione contributiva

che gli iscritti ad una medesima gestione maturano nel tempo.

In riferimento all'art. 38 Cost., secondo comma, si sostiene che

la norma denunciata priverebbe il lavoratore invalido della relativa

tutela e, addirittura, di ogni altra tutela previdenziale,

nell'ipotesi in cui non abbia ancora maturato il diritto alla

pensione di vecchiaia o quella sociale.

Per quel che riguarda infine l'art. 53 Cost., si rileva che la

mancata utilizzazione della contribuzione obbligatoriamente versata

si risolverebbe, per chi non abbia maturato altri trattamenti

previdenziali, in un prelievo fiscale attuato senza alcun riferimento

alla capacità contributiva.

2. - Previa riunione per connessione di tutti i giudizi promossi

con le ordinanze in epigrafe, deve essere in primo luogo disattesa

l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS che, costituita

in tutti i giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione, ha

dedotto, in relazione alla maggior parte di esse, l'irrilevanza della

questione, per essere mancato, da parte dei giudici a quibus, il

preliminare accertamento circa l'esistenza dei requisiti di

assicurazione e di contribuzione, ovvero dello stato di invalidità o

di entrambi i presupposti.

In proposito è sufficiente osservare che, nell'ordine logico

delle questioni da affrontare da parte del giudice, adito per il

riconoscimento del diritto al trattamento di invalidità, è da

ritenersi senz'altro prioritaria quella che concerne il possesso del

requisito dell'età, cioè di un requisito di carattere generale

direttamente rilevabile, la cui mancanza preclude ogni ulteriore

accertamento circa il possesso degli altri requisiti da valutarsi

invece, caso per caso, in base a ben più complessa indagine.

3. - È invece manifesta l'inammissibilità della questione

sollevata dal Tribunale di Rimini (reg. ord. n. 357 del 1986), in

quanto l'ordinanza di rimessione non è motivata né sul punto della

rilevanza né su quella della non manifesta infondatezza, come

prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87.

4. - Fondata è poi l'eccezione di inammissibilità per

irrilevanza, dedotta dall'INPS, in relazione ad alcune ordinanze di

rimessione, nonché da una delle altre parti private costituite -

relativamente alla ordinanza che la concerne - nell'assunto che la

norma denunciata non si applicherebbe nell'ipotesi di presentazione

della domanda in via amministrativa prima della sua entrata in

vigore.

Al riguardo va rilevato che, nel senso della inapplicabilità di

tale disposizione, relativamente alle domande presentate in via

amministrativa anteriormente al 1° luglio 1984, data di entrata in

vigore della legge, è la giurisprudenza della Cassazione (v. sent.,

Sez. Lav., n. 5486 del 22 giugno 1987 e n. 6219 del 15 luglio 1987)

e, quindi, la posizione dei lavoratori che si trovino in tale

condizione è regolata dalla normativa precedente.

Ne consegue l'inammissibilità, per irrilevanza della questione,

in quanto risulta dagli atti che ricorre tale evenienza,

relativamente ai giudizi sollevati con le ordinanze nn. 905 del 1985,

603 e 689 del 1986, 3, 238, 265 e 266 del 1987, adottate

rispettivamente dal Pretore di Pavia, dal Tribunale di Pavia, dal

Pretore di Milano, dal Tribunale di Pistoia e dal Pretore di Torino.

5. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed

all'art. 38, comma secondo, Cost., è fondata.

Al fine della soluzione della questione prospettata, occorre

premettere che la legge n. 222 del 1984 ha completamente innovato al

sistema precedente in tema di trattamenti previdenziali connessi alla

invalidità, dei lavoratori iscritti all'Assicurazione per

l'invalidità di vecchiaia, e superstiti (I.V.S.) dell'I.N.P.S.,

disciplinando nell'art. 1 l'assegno di invalidità, connesso alla

diminuita capacità lavorativa, e nell'art. 2 un nuovo trattamento,

la pensione di inabilità, connesso al grado di assoluta incapacità.

Entrambi gli articoli richiamati, nel disciplinare gli anzidetti

istituti, si occupano delle ipotesi di incompatibilità dei

trattamenti anzidetti con altri trattamenti previdenziali,

coordinandoli fra loro e prevedendo in particolare, quanto

all'assegno di invalidità (art. 1, comma decimo, della legge n. 222

del 1984), la sua incumulabilità con la pensione di vecchiaia, in

quanto si stabilisce che, al momento del raggiungimento dell'età

pensionabile, tale assegno si trasforma in pensione di vecchiaia e si

precisa altresì che gli anni in cui il lavoratore abbia goduto di

tale assegno sono computabili ai fini della costituzione della

posizione assicurativa.

Naturalmente rimangono anche in vigore le norme che regolano

l'incumulabilità della pensione sociale.

Così individuata, negli artt. 1 e 2 della legge in parola, che

non formano oggetto dell'incidente sollevato, la fonte normativa

relativa al coordinamento fra trattamenti di invalidità e pensione

di vecchiaia, cui perciò esclusivamente si deve far riferimento per

determinare il regime della incumulabilità fra tali trattamenti,

risulta agevole la soluzione della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della stessa legge, il quale vieta che,

dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore possa

chiedere il riconoscimento dei trattamenti di invalidità.

Orbene, la norma denunciata non può sottrarsi alle censure

prospettate, perché come è stato ben messo in evidenza nelle

ordinanze di rimessione, nella ipotesi in cui al raggiungimento di

tale età, il lavoratore non abbia ancora i requisiti contributivi

per conseguire la pensione di vecchiaia - non venendo perciò in tale

ipotesi in evidenza alcun profilo di incumulabilità, mancandone il

presupposto - il divieto che tale norma pone lo priverebbe di ogni

tutela previdenziale e ciò in palese contrasto con l'art. 38,

secondo comma, Cost.

6. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale nei sensi

anzidetti consente l'assorbimento delle questioni sollevate in

riferimento ad altri parametri costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

12 giugno 1984, n. 222, ("Revisione della disciplina della

invalidità pensionabile");

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,

n. 222, sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost. dal Tribunale di

Rimini con ordinanza n. 357 del 1986;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222,

sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost., dal Pretore di Pavia con

ordinanza n. 905 del 1985, dal Tribunale di Pavia con ordinanza n.

603 del 1986, dal Pretore di Milano con ordinanza n. 689 del 1986,

dal Tribunale di Pistoia con ordinanze

nn. 3, 238 e 239 del 1987, dal Pretore di Torino con ordinanze nn.

265 e 266 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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