Corte costituzionale

Sentenza n. 432/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto

comma, del codice di procedura penale, promossi con n.4 ordinanze

emesse il 20 febbraio, il 5 ed il 12 marzo 1992 (n. 2 ordinanze) dal

Tribunale della libertà di Bari nel procedimento di riesame di

convalida di sequestro sulle richieste di Ribatti Domenico, Farina

Italo, Porro Nicola e Di Molfetta Gennaro, iscritti ai nn. 227, 279,

315 e 316 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica 19, 22 e 25 1.a s.s. dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con quattro distinte ordinanze, emesse rispettivamente, la

prima il 20 febbraio 1992 (R.O. n. 227 del 1992), la seconda il 5

marzo 1992 (R.O. n. 279 del 1992), la terza e la quarta il 12 marzo

1992 (R.O. nn. 315 e 316 del 1992), il Tribunale di Bari, III Sezione

penale, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in

riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto

comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che,

nel procedimento di riesame, l'avviso della data fissata per

l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al pubblico ministero

presso il Tribunale del riesame e non al pubblico ministero

costituito presso il giudice che ha adottato il provvedimento

impugnato.

Le quattro ordinanze di rimessione sono state tutte emanate nel

corso di procedimenti di richiesta di riesame promossi dinanzi al

Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 322 del codice di procedura

penale e riguardanti provvedimenti di sequestro che erano stati

disposti dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Trani su istanza del pubblico ministero presso la Pretura stessa.

2. - Nella prima ordinanza (R.O. n. 227 del 1992) il giudice

remittente espone che, all'udienza in camera di consiglio fissata

dinanzi al Tribunale di Bari per il riesame del provvedimento di

sequestro del 14 gennaio 1992, è comparso, oltre al rappresentante

della Procura della Repubblica presso il Tribunale, anche il pubblico

ministero presso la Pretura circondariale di Trani, chiedendo di

intervenire nella discussione e prospettando, in caso di diniego,

eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 324, sesto

comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 76,

77, primo comma, e 112 della Costituzione.

A tale eccezione ha aderito il pubblico ministero presso il

Tribunale di Bari. L'istanza di partecipazione alla discussione

avanzata dal pubblico ministero presso la Pretura di Trani è stata

respinta, mentre il pubblico ministero presso il Tribunale ha

insistito nella proposta eccezione di incostituzionalità.

Il Tribunale di Bari ha, quindi, sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di

procedura penale con riferimento agli artt. 76, 77, primo comma e 112

della Costituzione nei termini sopra indicati.

3. - Nelle altre tre ordinanze si espone che, in tre distinti

procedimenti di riesame dinanzi al Tribunale di Bari aventi ad

oggetto altrettanti provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero

presso il Tribunale di Bari - comparso all'udienza in camera di

consiglio fissata per il riesame dei decreti di sequestro - ha

eccepito la nullità dell'udienza stessa per omessa trasmissione

dell'avviso della data dell'udienza camerale al pubblico ministero

presso la Pretura circondariale di Trani, che aveva chiesto ed

ottenuto dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Trani i provvedimenti di sequestro sottoposti a riesame. Il Tribunale

di Bari ha respinto l'eccezione di nullità ritenendola infondata ed

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 324,

sesto comma, del codice di procedura.

4. - Nelle ordinanze di rinvio il giudice remittente svolge

identiche argomentazioni a sostegno dei suoi dubbi di legittimità

costituzionale della norma denunciata.

Innanzitutto egli osserva che l'art. 324, sesto comma, del codice

di procedura penale (applicabile ex art. 322 c.p.p. anche nel

procedimento per il riesame del decreto di sequestro preventivo)

stabilisce genericamente che, nel procedimento di riesame, l'avviso

della data fissata per l'udienza è comunicato al "pubblico

ministero".

Ora, ad avviso del Tribunale tale disposizione va letta alla luce

dei principi processuali del nostro ordinamento che collegano la

competenza del pubblico ministero a quella del giudice presso il

quale esso è costituito e va perciò interpretata - secondo

l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent.

31 maggio 1991, n. 8) come norma che identifica il destinatario

dell'avviso nel pubblico ministero presso il tribunale competente per

il riesame e non nel pubblico ministero che ha originariamente

richiesto il provvedimento di sequestro oggetto di riesame.

Tanto premesso, il giudice remittente ravvisa l'esistenza di un

contrasto tra l'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale

e le direttive della legge delega per l'emanazione del nuovo codice

di procedura penale.

In particolare, la norma impugnata sarebbe in contrasto con la

direttiva contenuta nell'art. 2, n. 3, della citata legge 16 febbraio

1987, n. 81, che sancisce il principio di "partecipazione dell'accusa

e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del

procedimento".

L'esclusione dal procedimento per il riesame del pubblico

ministero che conduce le indagini sarebbe, infatti, suscettibile di

alterare, a svantaggio dell'accusa, gli equilibri della procedura di

riesame nella quale deve essere realizzata una utilizzazione degli

indizi raccolti che consenta, da un lato, di ottenere la conferma del

provvedimento cautelare richiesto e, dall'altro, di non pregiudicare

l'ulteriore corso delle indagini.

Ritiene, infine, il tribunale remittente che l'esigenza di parità

delle parti del processo non potrebbe essere adeguatamente

soddisfatta mediante il coordinamento e la collaborazione tra uffici

del pubblico ministero ai sensi dell'art. 371 del codice di procedura

penale, giacché tali scambi di informazioni sono previsti per le

indagini collegate, strutturalmente diverse dal procedimento di

riesame, e non sarebbero comunque di per sé idonei a fronteggiare

gli elementi nuovi ed imprevedibili addotti dalla difesa in udienza.

Di qui il contrasto della norma impugnata non solo con la regola

di parità fra le parti processuali dettata dalla legge delega, ma

anche con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito

dall'art. 112 della Costituzione. L'esercizio obbligatorio della

azione penale verrebbe, infatti, compromesso, ove gestito da un

pubblico ministero diverso da quello che ha piena conoscenza delle

indagini per averle dirette.

5. - Nei quattro giudizi dinanzi alla Corte ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sia dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - Le quattro ordinanze del Tribunale di Bari richiamate in

epigrafe pongono una identica questione di costituzionalità.

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con

unica pronuncia.

2. - Il Tribunale di Bari solleva, in relazione agli artt. 76, 77,

primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede che, nel procedimento di riesame

del provvedimento di sequestro preventivo, l'avviso della data

fissata per l'udienza in camera di consiglio sia comunicato al

pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione

sul riesame e non al pubblico ministero costituito presso il giudice

che ha adottato il provvedimento impugnato.

Ad avviso del giudice remittente la norma impugnata, impedendo la

partecipazione al procedimento di riesame dello stesso pubblico

ministero che ha richiesto il provvedimento di sequestro, violerebbe

la regola di parità tra accusa e difesa sancita dall'art. 2 n. 3

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e lederebbe il principio di

obbligatorietà dell'azione penale.

3. - La questione non è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte ribadito

che il principio di parità tra accusa e difesa non comporta

necessariamente identità fra la posizione ed i poteri processuali

del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore,

dal momento che "la natura di organo giudiziario, propria del

pubblico ministero, può giustificare modalità di esercizio del

diritto di azione regolate in rapporto alla struttura stessa

dell'organo" (v. sentt.n. 155 del 1974 e n. 363 del 1991).

Il principio di parità tra accusa e difesa sanzionato nell'art 2

n. 3 della legge-delega deve, pertanto, ritenersi rispettato quando

la disciplina del procedimento sia tale da garantire una

partecipazione dell'organo della pubblica accusa alle varie fasi del

processo secondo forme adeguate e con modalità rispondenti alla

natura particolare dell'organo. Tale principio non comporta, invece,

che l'ufficio del pubblico ministero debba rimanere immutato nei vari

gradi del procedimento.

Con riferimento alla norma in esame, la scelta compiuta dal

legislatore di attribuire al pubblico ministero costituito presso il

tribunale investito della decisione la legittimazione a partecipare

all'udienza camerale di riesame del provvedimento di sequestro ed a

ricevere il relativo avviso non appare, pertanto, in contrasto con

l'esigenza della parità tra accusa e difesa: e questo tanto più ove

si consideri che la soluzione adottata - oltre che ispirarsi a

esigenze di speditezza del processo - risulta più in generale

rispondente al principio organizzativo in tema di uffici del pubblico

ministero espresso nell'art. 51 del codice di procedura penale (e

confermato negli artt. 2 e 70 dell'ordinamento giudiziario, come

sostituiti dagli artt. 2 e 20 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449)

dove si attribuiscono le funzioni del pubblico ministero all'ufficio

collocato presso il giudice competente.

Né appare fondato affermare che la soluzione in questione sia

tale da determinare quel grave squilibrio informativo a danno

dell'accusa che viene paventato dal giudice a quo: e ciò in quanto

il pubblico ministero presso il tribunale competente per la decisione

dispone di tutti gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto

del riesame, mentre un efficace coordinamento informativo con

l'ufficio del pubblico ministero collocato presso il giudice che ha

adottato il provvedimento può pur sempre essere realizzato anche

alla luce del criterio adottato nell'art. 371 del codice di procedura

penale, che, nell'ipotesi, sia pure diversa, di indagini collegate,

prevede forme di coordinamento, cooperazione e scambio di atti e di

informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero.

Ne consegue che i rilievi critici mossi dal giudice a quo alla

norma impugnata non sono tali da integrare gli estremi dell'eccesso

di delega che viene denunciato, ma si limitano soltanto a sollevare

problemi di opportunità della soluzione istituzionale prescelta, la

cui valutazione non può non risultare esclusivamente affidata alla

sfera discrezionale del legislatore.

Da qui l'infondatezza delle censure di illegittimità

costituzionale prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo

comma, della Costituzione.

4. - Neppure sussiste la lesione del principio di obbligatorietà

dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost., ipotizzata dal giudice

remittente.

Appare evidente, infatti, che il richiamo all'art. 112 Cost. non

può considerarsi pertinente rispetto alla norma in esame, dal

momento che, mentre il principio dell'obbligatorietà dell'azione

penale risulta diretto ad escludere la discrezionalità del pubblico

ministero nell'esercizio della stessa azione, la norma censurata

attiene ad un procedimento di impugnazione che consegue ad un'azione

penale non potenziale, ma di fatto già esercitata (v. sent. n. 155

del 1974).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura, sollevata, con

le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77,

primo comma, e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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