Corte costituzionale

Sentenza n. 431/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34d.P.R. 601/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),

promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1993 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Franco

Aulisio contro l'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 376

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella Camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Milano, con

ordinanza emessa il 29 giugno 1993 (r.o. n. 376 del 1996) - nel

corso di un giudizio promosso da Franco Aulisio contro l'Intendenza

di finanza di Milano, per l'impugnativa del silenzio-rifiuto

formatosi sull'istanza di rimborso della ritenuta sulla pensione

privilegiata ordinaria militare erogata al ricorrente - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),

"in quanto non estende, in violazione del principio di uguaglianza

sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'agevolazione

tributaria a tutte le pensioni privilegiate ordinarie rilasciate ai

militari".

Rileva il giudice rimettente che tutte le pensioni esonerate dal

tributo personale (pensioni di guerra di ogni tipo, pensioni

privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva,

pensioni erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili e

pensioni erogate dall'INAIL agli invalidi del lavoro) hanno come

presupposto una menomazione della capacità lavorativa e un danno

arrecato alla salute da una lesione o da una infermità invalidante,

comportando un trattamento commisurato non all'anzianità di

servizio, bensì alla entità della menomazione fisica. Tanto

premesso, ritiene che la limitazione del beneficio tributario alle

pensioni di guerra e a quelle privilegiate dei militari di leva con

esclusione di quelle dei militari di carriera tenda artificiosamente

a differenziare il carattere unitario del servizio militare. Atteso

che l'elemento differenziatore non può essere la natura del rapporto

che lega il militare alla pubblica amministrazione, il giudice

rimettente ritiene che la discriminazione, sul piano fiscale, tra le

suddette pensioni si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, senza essere sorretta da "alcun ragionevole motivo",

dal momento che "tutte le pensioni ordinarie privilegiate non sono da

considerare reddituali e come tali non soggette a tassazione perché

hanno funzione esclusivamente risarcitoria". Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria di primo

grado di Milano solleva, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni

tributarie), nella parte in cui non estende alle pensioni

privilegiate ordinarie concesse ai militari di carriera l'esenzione

dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il giudice rimettente, nel richiamare l'agevolazione tributaria di

cui godono i militari titolari di pensioni di guerra, i militari di

leva fruenti di pensioni privilegiate ordinarie tabellari, gli

invalidi civili beneficiari di pensioni erogate dal Ministero

dell'interno e gli invalidi del lavoro destinatari delle rendite

vitalizie erogate dall'INAIL, ritiene che il carattere unitario del

servizio militare non possa essere artificiosamente diversificato per

la sola circostanza di essere prestato in tempo di pace o di guerra,

oppure in base ad un vincolo di sudditanza o di impiego

professionale, sì da determinare una ingiustificata discriminazione

dei militari di carriera medesimi rispetto a coloro che godono di

pensioni di guerra ovvero ai militari di leva che godono della

pensione privilegiata ordinaria tabellare.

2. - La questione non è fondata.

Il tema affrontato dall'ordinanza ha già formato oggetto di esame

da parte della Corte che, nella sentenza n. 151 del 1981, ha escluso

che esista fra le pensioni di guerra, da una parte, e le pensioni

privilegiate ordinarie (civili e militari), dall'altra, quella

identità ed omogeneità di situazioni che, ai fini del trattamento

tributario, potrebbe costituire il presupposto del richiamo al

principio di eguaglianza. Tale orientamento giurisprudenziale,

successivamente ribadito (ordinanze nn. 333 e 202 del 1989; 786 del

1988), si fonda essenzialmente sulle caratteristiche delle pensioni

che il rimettente reputa oggetto di ingiustificata discriminazione,

le quali hanno infatti per necessario presupposto un rapporto

d'impiego o di servizio. La circostanza che queste ultime pensioni

rappresentino la proiezione di un precedente trattamento economico

goduto, del quale condividono la natura reddituale secondo quanto

già rilevato con la sentenza n. 387 del 1989, non ne consente il

raffronto, anzitutto, con la pensione di guerra che costituisce "atto

risarcitorio di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte

dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra,

abbiano subìto menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un

congiunto" (art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), in un

ammontare determinato normalmente solo in funzione dell'entità del

danno e, comunque, a prescindere da un rapporto di dipendenza. Ma le

stesse ragioni si oppongono anche alla comparazione delle pensioni

privilegiate ordinarie comuni, non solo militari ma anche civili, con

le pensioni privilegiate ordinarie c.d. tabellari spettanti ai

militari di leva (ordinanze nn. 56 del 1994 e 20 del 1992) ed

altresì con le rendite vitalizie erogate dall'INAIL (sentenza n. 387

del 1989, già citata).

3. - I profili di limitata novità, che si possono ravvisare nella

prospettazione del ricorrente, suggeriscono di aggiungere che un

idoneo tertium comparationis non può rinvenirsi nemmeno nelle

pensioni erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili (ai

sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche), date

le specifiche caratteristiche di queste ultime, in quanto prestazioni

assistenziali che tendono a sopperire alla condizione di bisogno di

coloro che, essenzialmente a causa dell'invalidità, non sono in

grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento (sentenza n.

346 del 1989).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle

agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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