Corte costituzionale

Sentenza n. 431/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 638/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

11-quinquies, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione

del d.-l. n. 463/83 recante misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria) promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Manetta Anna

Maria ed ENASARCO iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio civile, promosso da una pensionata ENASARCO

per sentir dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'ente il

quale pretendeva (ed aveva iniziato ad operare) il recupero di

importi di pensione ad essa indebitamente erogati per esclusivo

errore dell'ente stesso, l'adito Pretore di Napoli, con ordinanza del

14 aprile 1992 - rilevato che la fattispecie trovava specifica

disciplina nell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 638/83, il quale

autorizza le gestioni previdenziali, tra cui quella ENASARCO, a

procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate

in eccedenza ancorché percepite in buona fede dal pensionato; onde

in applicazione di detta norma la domanda dell'attrice avrebbe dovuto

essere respinta - ha ritenuto rilevante di conseguenza, e non

manifestamente infondata ed ha per ciò sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 38 Cost., questione incidentale del predetto art. 6,

nella parte appunto in cui non esclude la ripetibilità delle

erogazioni corrisposte dall'ENASARCO in misura superiore al dovuto

per errore imputabile all'ente non causato da dolo dell'interessato.

Secondo il Pretore, risulterebbe infatti nella specie innanzitutto

violato il precetto costituzionale dell'eguaglianza per irragionevole

discriminazione dei pensionati ENASARCO nei confronti sia dei

beneficiari delle prestazioni INPS che dei pubblici impiegati per i

quali, rispettivamente, l'art. 52 della l. 88/1989 (interpretato

autenticamente dall'art. 13 l. 412/91) e l'art. 206 d.P.R. 1973 n.

1092 stabiliscono, nell'identica situazione, l'irripetibilità invece

dei ratei non dovuti in buona fede dall'assistito.

E sembrerebbe inoltre vulnerato anche l'art. 38 Cost., perché la

ripetibilità dell'importo - come incondizionatamente sancita dalla

norma denunciata - non terrebbe conto della natura alimentare e della

funzione (di garantire un'esistenza libera e dignitosa) cui assolvono

le prestazioni previdenziali.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri per contrastare, sotto ogni profilo, la

fondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Napoli dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 11 novembre 1983 n. 638 (di

conversione del d.-l. n. 463/83 recante misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria), "nella parte in cui non esclude nei

confronti dei beneficiari di erogazioni ENASARCO la ripetibilità

delle prestazioni pensionistiche per l'I.V.S. corrisposte per errore

di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo

dell'interessato".

Ed ipotizza il duplice contrasto della norma denunciata:

- con l'art. 3 Cost., sotto il profilo di una irragionevole

discriminazione dei pensionati ENASARCO nei confronti sia dei

beneficiari delle prestazioni INPS che dei pubblici impiegati per i

quali, rispettivamente, l'art. 52 della l. 88/1989 (interpretato

autenticamente dall'art. 13 l. 412/91) e l'art. 206 d.P.R. 1973 n.

1092 stabiliscono, nell'identica situazione, l'irripetibilità invece

dei ratei non dovuti percepiti in buona fede dall'assistito;

- e con l'art. 38 Cost., sul rilievo che la ripetibilità

dell'importo - come incondizionatamente sancita dalla norma

denunciata - non terrebbe conto della natura alimentare e della

funzione (di garantire un'esigenza libera e dignitosa) cui assolvono

le prestazioni previdenziali.

2.1. - La questione così prospettata è però inammissibile, in

ragione dei noti limiti che i poteri decisori di questa Corte

incontrano in materia di sentenze additive a soluzione non obbligata,

come quella che sostanzialmente, nella specie, richiede il giudice a

quo.

2.2. - Ed infatti è pur vero che, nel quadro di disciplina delle

pensioni pubbliche ( ex art. 206 t.u. 1092/1973 cit., come anche

interpretato dall'art. 8 d.P.R. 8 agosto 1986 n. 538), e del pari in

quello delle pensioni private gestite dall'INPS (già con l'art. 80

del r.d. n. 1924, poi seguito dai richiamati artt. 52 l. 88/1989 e 13

l. 412/1998) si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un

principio di settore, secondo il quale - in luogo della generale

regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito

(art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di

tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza

di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque)

avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al

percipiente della erogazione non dovuta.

Vero è altresì che, per identità di ratio, lo stesso principio

di settore risulta ora esteso alle pensioni di guerra (v. art. 11 l.

1986 n. 656) ed è stato, in qualche misura, introdotto anche nella

materia stipendiale, relativa al pubblico impiego, dalla

giurisprudenza del giudice amministrativo.

2.3. - Ma tale premessa, attinente al complessivo quadro normativo

di riferimento - mentre conforta le implicazioni che ne trae il Pretore rimettente in punto di negativa valutazione della legittimità

della disposizione denunciata - non può anche condurre alla

ulteriore conseguenza, dal medesimo auspicata, di una pronunzia

direttamente attuativa della correlativa reductio ad legitimitatem.

Vale a dire che - per quanto riguarda il profilo meramente

ricognitivo del rapporto tra la norma impugnata ed i parametri

costituzionali invocati - questa Corte conviene sulla effettività

della denunciata discriminazione di trattamento in danno dei

pensionati ENASARCO non reputandola sufficientemente giustificata

dalle peculiarità di struttura e funzionamento, che pur connotano

questa particolare forma previdenziale, una volta che lo stesso

principio (di non ripetibilità o limitata ripetibilità

dell'indebito percepito dal pensionato senza dolo) circola, per

quanto detto, all'interno di plurimi settori previdenziali a loro

volta caratterizzati da non meno apprezzabili differenze interne.

Conclusione questa ulteriormente rafforzata dal canone (pure esso

qui esattamente invocato) dell'art. 38 Cost. - che contestualmente,

per altro, circoscrive la misura della garanzia costituzionale

apprestata al principio di settore in questione - in funzione della

soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole

del rapporto; che vengono ad essere contraddette dalla indiscriminata

ripetibilità di prestazioni naturaliter già consumate in

correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare.

3. - È però - ed in ciò appunto sta l'ostacolo alla richiesta

pronuncia additiva - che il su richiamato principio vive

nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate

e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico.

Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che

preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità

dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di

dolo (v. artt. 80 r.d. 1422/1924; 52, 55 l. 88/1989; 13 l. 412/1991)

alla prescrizione, in positivo, della buona fede (art. 11 l.

656/1989). Inoltre, alcune volte si richiede (art. 13 l. 412 cit.),

altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua

constatazione (art. 3 l. 428/1985) - siano consacrati in un

provvedimento formale; di questo poi presupponendosi (art. 13 l.

412/91), o non, la comunicazione all'interessato. Per di più, in

talune ipotesi lo ius retentionis del percipiente è subordinato

anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza

di un suo obbligo di comunicazione (artt. 11 l. 656/1986; 13 l.

412/91), con limitazione, per altro, in un caso, ai soli fatti che

non siano già di per sé conosciuti dall'ente erogante (art. 13

cit.).

Il che rende evidente la pluralità delle scelte possibili in

ordine alla puntuale configurazione della fattispecie preclusiva

della ripetizione nel settore considerato: dovendosi anzi anche

considerare che ulteriori variabili potrebbero essere ritenute

opportune in ragione delle peculiarità proprie della previdenza

ENASARCO.

E ciò appunto impone - come anticipato - la inammissibilità

della questione sollevata, mentre la individuazione della soluzione

più idonea ad eliminare la rilevata situazione non in sintonia con

la Costituzione resta riservata alla scelta discrezionale del

legislatore. Al quale la Corte non può, peraltro, non rivolgere

l'invito a provvedere, al riguardo, con l'opportuna sollecitudine.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 11 novembre 1983 n. 638 (di

conversione del d.-l. n. 463/83 recante misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria), "nella parte in cui non esclude nei

confronti dei beneficiari di erogazioni ENASARCO la ripetibilità

delle prestazioni pensionistiche per l'I.V.S. corrisposte per errore

di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo

dell'interessato", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38

Costituzione, dal pretore di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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