Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo

comma l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei

trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica

salariale) promosso con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 dal Pretore

di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Gobbi Pierina ed altri

contro INPS iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 dell'anno

1979;

visti gli atti di costituzione di Gobbi Pierina ed altri e

dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e l'avvocato dello Stato

Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 (notificata il 29

successivo e comunicata il 12 settembre; pubblicata nella G. U. n. 45

del 4 febbraio 1979 e iscritta al n. 597 R.O. 1978) nel giudizio

introdotto con atto depositato il 25 maggio 1978, con il quale Gobbi

Pierina e altri undici lavoratori già dipendenti da terzi avevano

chiesto dichiarare il convenuto INPS tenuto a corrispondere agli stessi

la indennità di disoccupazione nelle forme e nei modi di legge, e

dichiarare non manifestamente infondata la questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 15 comma primo e terzo l. 3 giugno 1975 n. 160

in relazione agli artt. 3, 4, 36 e 38 Cost., l'adito Pretore di

Piacenza ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. anche in combinato disposto tra

loro, la questione sul riflesso che l'art. 15, escludendo dalla

cumulabilità dei trattamenti ordinari di disoccupazione con i

trattamenti pensionistici diretti i titolari di pensione che abbiano

raggiunto l'età pensionabile, contrasta con l'art. 38 comma secondo,

il quale garantisce sulla base della sola qualifica di lavoratore mezzi

adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia, invalidità e

vecchiaia e disoccupazione involontaria, e che ne riesce violato l'art.

3 comma primo in quanto istituisce una disparità ingiustificato di

trattamento economico e giuridico tra i "lavoratori-pensionati, che

hanno raggiunto l'età pensionabile" ed i pensionati di invalidità che

tale età non abbiano ancora raggiunto e cioè tra categorie di

soggetti che hanno identici diritti e doveri nell'ambito del rapporto

di lavoro.

2. - Avanti la Corte si sono costituiti I) giusta delega in margine

alle deduzioni depositate il 13 ottobre 1978, l'avv. Franco Agostini

concludendo nell'interesse dei lavoratori per la declaratoria di

fondatezza della proposta questione, II) giusta delega in calce alle

deduzioni depositate il 6 marzo 1979 gli avvocati Ennio Cerritelli e

Giacomo Giordano argomentando nell'interesse dell'INPS per la

conclusione d'infondatezza della questione da ciò che non sono

identiche la posizione del pensionato-lavoratore che resta disoccupato

e quella del lavoratore non titolare di pensione rimasto privo di

occupazione, che a differenza del primo che, pur disoccupato, continua

a percepire il trattamento pensionistico, perde, in mancanza di lavoro,

ogni fonte di sostentamento, né identiche sono le pensioni del

lavoratore che ha raggiunto l'età pensionabile e resta disoccupato e

quella del pensionato di invalidità che al di sotto della soglia

dell'età pensionabile rimanga privo di occupazione, per ciò che la

pensione di invalidità è istituto differente dalla pensione di

vecchiaia ed è concessa a qualunque età in presenza di una

consistente riduzione (non già di totale annullamento) delle capacità

lavorative.

È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 6 marzo 1979,

con il quale ha argomentato e concluso per la declaratoria

d'infondatezza della proposta questione.

3.1. - Nell'imminenza della trattazione in pubblica udienza, la

difesa dei lavoratori dipendenti ha depositato sotto la data del 16

gennaio 1986 memoria con la quale I) ha richiamato la circolare 25

gennaio 1978 n. 7480, in cui l'INPS in relazione al d.m. 20 ottobre

1977 ha confermato la incumulabilità tra trattamento ordinario di

disoccupazione e pensione di vecchiaia anche nelle ipotesi di

trattamento minimo superiore a lire 100.000, II) l'art. 10 della legge

finanziaria del 1985, con cui a decorrere dal 1 gennaio 1985 i

trattamenti sia ordinari sia speciali di disoccupazione non sono

cumulabili con i trattamenti pensionistici in genere indipendentemente

dal loro ammontare ma con salvezza della quota del trattamento stesso

di disoccupazione eccedente l'importo della pensione, e III) ha infine

richiamato le C. cost. 155/1969, 34/1960 e 112/1963.

3.2.- Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Giordano per l'INPS e

l'avv. dello Stato D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri

hanno argomentato e concluso per la declaratoria di infondatezza della

proposta questione. Considerato in diritto :

4. - La questione è infondata perché né con l'art. 3 comma

secondo né con l'art. 38 comma secondo Cost. contrasta l'art. 15 comma

primo l. 3 giugno 1975 n. 160 ("Al compimento dell'età pensionabile i

trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i

trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei

lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o

esonero dell'assicurazione stessa") impugnato: non con l'art. 3 comma

primo perché diverse sono le posizioni del lavoratore pensionato che

ha raggiunto l'età pensionabile e dei pensionati d'invalidità - in

disparte il rilievo che i dodici lavoratori, nel ricorso depositato il

25 maggio 1978 introduttivo della controversia avanti il Pretore di

Piacenza, avevano nel merito chiesto "dichiarare l'INPS tenuto a

corrispondere ai ricorrenti la indennità di disoccupazione nelle forme

e nei modi di legge" - né con l'art. 38 comma secondo, il quale non

esige che siano assicurate provvidenze in maggiore o minor numero ma si

limita a richiedere che siano comunque assicurati ai lavoratori mezzi

adeguati alle esigenze di vita (in tali sensi C. cost. 19 febbraio

1976, n. 30).

Poiché la ordinanza di rimessione è stata resa sotto la data del

20 agosto 1978, l'esame di questa Corte non può né deve essere esteso

a luoghi di legge entrati in vigore successivamente a tale data e,

pertanto, unica norma assoggettabile al vaglio d'incostituzionalità è

l'art. 15 l. 160/1975.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 comma primo l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il

miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla

dinamica salariale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

dal Pretore di Piacenza con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 (n. 597

R.O. 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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