Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/1981 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

dell'Emilia - Romagna 21 gennaio 1974, n. 5 (Organizzazione del

territorio nella Regione Emilia - Romagna ai fini della protezione

della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia)

promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1977 dal Pretore di

Fornovo di Taro, nei procedimenti penali riuniti a carico di Camporesi

Amanzio ed altri, Percudani Mario e Cenci Gelmino ed altri, iscritta al

n. 141 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 113 del 1977 e nel Bollettino ufficiale

della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 1977.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 9 febbraio 1977, nel corso di procedimenti

penali riuniti a carico di Amanzio Camporesi ed altri, il Pretore di

Fornovo di Taro (Parma) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge regionale della Emilia - Romagna 21 gennaio

1974, n. 5, in riferimento agli artt. 42, 3 e 39 della Costituzione.

La citata legge regionale, che viene impugnata nella sua interezza,

vulnererebbe il disposto dell'art. 42 Cost. per avere sottoposto il

godimento del diritto di proprietà a limiti invece riservati alla

competenza del legislatore nazionale, e comunque per avere disatteso i

principi che, dettati dalla normazione statale con riguardo alle

riserve di caccia, avrebbero dovuto venire in rilievo nella specie.

Tali principi il giudice a quo assume di poter enucleare dal sistema

del t.u. della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016. Essi

esigerebbero che l'instaurazione del tipo di regime operante nelle

zone di caccia autogestite sia subordinato al consenso del

proprietario ovvero, dove manchi detto consenso, ad un provvedimento

coattivo della autorità, al quale consegue il diritto del

proprietario all'indennizzo stabilito dalla legge. Sotto il profilo

della asserita violazione degli artt. 3 e 39 Cost., la questione è

prospettata alla Corte, deducendo che la legge censurata discrimina

arbitrariamente: 1) i cacciatori residenti fuori del territorio

regionale, che non sarebbero ammessi all'attività venatoria, rispetto

a coloro che risiedono nelle zone autogestite; 2) i proprietari che

non sono rappresentati nei comitati previsti per la gestione della

caccia, rispetto alle altre categorie - cacciatori, imprenditori e

lavoratori agricoli - che lo sono; nell'ambito, poi, delle categorie

rappresentate - in questo caso, anche in riferimento all'art. 39 - gli

aderenti alle associazioni diverse da quelle "maggiormente

rappresentative" rispetto agli aderenti a queste ultime, le sole

abilitate a designare i propri rappresentanti in seno ai detti

comitati; ovvero, e a maggior ragione,

chi è iscritto ad un'associazione rispetto a chi non lo è.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata. Non

essendovi stata costituzione di parte né avendo spiegato intervento

il Presidente del Consiglio, la questione viene decisa in camera di

consiglio ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

Il pretore di Fornovo (Parma) prospetta alla Corte, sotto i profili

descritti in narrativa, la questione di legittimità costituzionale

della legge regionale dell'Emilia - Romagna 21 gennaio 1974, n. 5.

Nell'ordinanza di rinvio non vi è, tuttavia, un benché minimo

cenno del caso di specie, e delle ragioni per le quali si assume che

la soluzione della proposta questione rilevi ai fini del decidere.

Ora, qui non si può non ripetere ciò che è stato in altre occasioni

affermato: il giudice che solleva la questione di legittimità

costituzionale è tenuto a delibarne la non manifesta infondatezza e

la rilevanza, precisamente come esige il nostro sistema. Il radicale

difetto di motivazione testé rilevato implica dunque che la questione

sia dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale della legge regionale dell'Emilia - Romagna 21 gennaio

1974, n. 5, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRTOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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