Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1966

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/05/1966 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, primo

comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

28 luglio 1964 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico

di Romagnoli Maria Grazia, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze

1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3

aprile 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del

Giudice Antonio Manca:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio penale a carico di Romagnoli Maria Grazia

imputata del reato di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n.

1423 (contravvenzione al foglio di via obbligatorio) e del reato

preveduto dal primo comma dell'art. 341 del Codice penale (oltraggio a

pubblico ufficiale), il Pretore di Salerno, con ordinanza del 28 luglio

1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

275, primo comma, del Codice processuale penale.

Il Pretore muove dal presupposto: che, per il primo reato di

carattere contravvenzionale, non sarebbe legittimo neppure l'arresto in

flagranza, ai sensi degli artt. 235 e 236 del Codice di procedura

penale, in quanto le disposizioni contenute negli artt. 175 e 220 del

decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza) sarebbero state modificate sia dalla legge citata del 1956,

sia in virtù della legge 18 giugno 1955, n. 517, che ha modificato gli

artt. 235 e 236 del Codice di procedura penale circa l'arresto in

flagranza; e che, per il secondo reato (oltraggio a pubblico

ufficiale), sebbene autorizzato l'arresto in flagranza, non sarebbe

invece consentita l'emissione del mandato di cattura.

Osserva quindi che l'imputata era stata rinviata a dibattimento in

stato di detenzione, legittimo soltanto per il secondo reato; che,

qualora dovesse essere affermata la responsabilità per il reato

contravvenzionale e non già per il secondo, per il quale soltanto

sarebbe legittimo l'arresto in flagranza, non sarebbe possibile la

scarcerazione dell'imputata, in quanto osterebbe la disposizione del

citato art. 275, secondo il quale, con la sentenza di condanna a pena

detentiva, anche se soggetta ad impugnazione, non può essere ordinata

la scarcerazione dell'imputato detenuto.

Donde, secondo il Pretore, il dubbio circa la illegittimità di

questa disposizione in riferimento:

a) all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, non potendo

essere considerato colpevole l'imputato se non intervenga sentenza di

condanna definitiva;

b) all'art. 13, in quanto la detenzione non sarebbe legittimata da

un provvedimento legittimamente emanato dall'Autorità giudiziaria,

bensì in base ad una sentenza non definitiva, la quale importerebbe

una inammissibile sanatoria di un arresto fin dall'origine illegittimo,

con violazione perciò della libertà personale;

c) all'art. 3 per la disuguaglianza fra cittadini, in quanto quelli

arrestati in base a mandato di cattura facoltativo potrebbero ottenere,

per reati più gravi ed anche in caso di condanna, la libertà

provvisoria, a differenza dell'ipotesi che si sarebbe verificata nel

caso attuale.

È peraltro da notare che il Pretore nell'emettere l'ordinanza di

rimessione degli atti a questa Corte, con la sospensione del giudizio

ha ordinato anche l'immediata scarcerazione dell'imputata.

L'ordinanza è stata notificata e comunicata a norma di legge; ed

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 3 aprile 1965.

In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha

depositato deduzioni e memoria rispettivamente in data 29 gennaio 1965

e 9 marzo 1966.

La difesa dello Stato rileva preliminarmente la manifesta

illogicità della motivazione dell'ordinanza, nella quale si prospetta

il dubbio circa la illegittimità dell'art. 275 del Codice di rito

penale, nonostante mancassero i presupposti necessari per sollevare in

proposito la questione di costituzionalità; e cioè lo stato di

detenzione dell'imputata, che era venuta a cessare e la sentenza di

condanna.

Ritiene quindi l'Avvocatura, richiamando al riguardo anche la

giurisprudenza di questa Corte, che la questione dovrebbe dichiararsi

inammissibile, perché risulterebbe prima facie il difetto di

rilevanza.

Comunque, nel merito, la questione dovrebbe ritenersi infondata.

Sostiene, in sostanza, la difesa dello Stato, che la disposizione

contenuta nel primo comma dell'art. 275, in tanto sarebbe applicabile,

in quanto si accertasse, da parte del giudice, la legittimità

originaria dello stato di detenzione dell'imputato. Giacché, in caso

diverso, e nella situazione prospettata in via di ipotesi

dall'ordinanza, si dovrebbe procedere senz'altro alla scarcerazione,

come appunto ha fatto il Pretore, in conformità di quanto ha già più

volte ritenuto la Corte di cassazione.

Nessun contrasto quindi sarebbe ravvisabile con gli articoli della

Costituzione ai quali si è riferito il Pretore.

La disposizione impugnata, infatti, in base all'accennata

interpretazione, risponderebbe ad una inderogabile esigenza di

giustizia, inerente alla custodia preventiva dell'imputato nei casi

tassativamente preveduti dalla legge, data la finalità che l'istituto

intende perseguire e le garanzie che, all'uopo, la legge stabilisce.

Non avrebbe quindi alcun rilievo, né il richiamo al secondo comma

dell'art. 27 della Costituzione, poiché la custodia preventiva non

implica alcun concetto di colpevolezza; né all'art. 13, dato che il

Pretore avrebbe avuto l'obbligo di procedere senz'altro alla

scarcerazione dell'imputato, obbligo non contrastato dalla disposizione

impugnata; e, tanto meno all'art. 3, in quanto l'istituto della

libertà provvisoria è ben diverso nei suoi presupposti e nei suoi

effetti, dalla scarcerazione per l'illegittimità della detenzione.

L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o comunque infondata. Considerato in diritto :

Da quanto si è in precedenza riferito risulta che la questione di

costituzionalità dell'art. 275, primo comma, del Codice di procedura

penale è stata sollevata nel presupposto che l'imputata era stata

rinviata a giudizio in stato di detenzione, e che la scarcerazione

della medesima, nel caso di proscioglimento per il reato di oltraggio e

di affermazione di colpevolezza per la contravvenzione, troverebbe

ostacolo nella citata disposizione. Senonché, come risulta

dall'ultima parte dell'ordinanza di rimessione, il Pretore, non

ritenendo legittima la detenzione dell'imputata per i motivi

nell'ordinanza indicati, ne ha ordinato la scarcerazione nel momento

stesso in cui ha emesso l'ordinanza di rimessione ed ha disposto la

sospensione del giudizio.

È chiaro quindi che, con l'accennato provvedimento, venendo a

cessare lo stato di detenzione ritenuto illegittimo, sono venuti meno,

con esso, anche il presupposto della questione di costituzionalità e,

in conseguenza, la rilevanza della questione medesima. È poi da

aggiungere che, non consentendo i reati contestati l'emissione del

mandato di cattura, come pure rileva il Pretore, la situazione

dell'imputata non potrebbe essere più modificata, in relazione ai

detti reati, se non in seguito all'esecuzione di una sentenza di

condanna a pena detentiva.

Poiché quindi si verte nell'ipotesi (già esaminata da questa

Corte con la sentenza n. 13 del 1965) in cui il difetto di rilevanza

risulta prima facie dalla stessa ordinanza, la questione deve essere

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione sulla legittimità

costituzionale dell'art. 275, primo comma, del Codice di procedura

penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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