Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/10/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali") promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

1990 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Brucini

Romana ed altro e l'I.N.A.I.L. iscritta al n. 248 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Pasquale Napolitano e l'Avvocato dello Stato Pier

Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.A.I.L. dai

superstiti di Sergio Bellucci, funzionario di un'azienda di credito

deceduto in seguito a un incidente stradale mentre si recava al luogo

di lavoro, il Pretore di Pisa, con ordinanza del 27 febbraio 1990, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede

l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni per chi,

indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, sia costretto

per ragioni obiettive all'uso dell'automobile per raggiungere il

posto di lavoro.

Secondo il giudice remittente, la mancata copertura assicurativa

in via generale del rischio della strada cui sono esposti,

indipendentemente dalla natura delle mansioni oggetto del contratto

di lavoro, i lavoratori coinvolti nel diffuso fenomeno del

pendolarismo quando non trovano una alternativa conveniente nei

servizi pubblici di trasporto, configura una violazione dell'art. 38,

secondo comma, della Costituzione. Sarebbe violato anche il principio

di eguaglianza di cui all'art. 3, considerato che è invece

indennizzabile l'infortunio in itinere patito nelle medesime

circostanze da un lavoratore il quale, in ragione delle mansioni

svolte, sia assicurato ai sensi dell'art. 4 del citato testo unico.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L. chiedendo una declaratoria di infondatezza della

questione, in quanto sollevata sul presupposto della inapplicabilità

dell'art. 4, mentre, ad avviso dell'Istituto, la previsione del terzo

comma è estensibile anche al caso di cui si controverte. Comunque,

ove la norma fosse ritenuta inapplicabile, non sussisterebbe

violazione del principio di eguaglianza, perché sarebbe allora

escluso un nesso di causalità tra l'infortunio e l'attività

lavorativa dedotta in contratto.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile, non essendo "ravvisabili quegli estremi

di certezza e di rigorosa conseguenzialità in presenza dei quali

soltanto è concepibile una pronuncia additiva della Corte

costituzionale". La soluzione del problema posto dall'ordinanza di

rimessione lascia aperti ampi margini di scelta, che non possono non

essere rimessi alla discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Pisa sospetta di illegittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'art. 4 del

testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124, nella parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione

per il prestatore di lavoro che, indipendentemente dalla natura

dell'attività svolta, sia costretto da ragioni oggettive all'uso

dell'autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro.

2. - Va respinta anzitutto la tesi avanzata dall'I.N.A.I.L.,

secondo cui il caso oggetto del giudizio principale potrebbe

rientrare, in via di interpretazione estensiva, nella previsione

dell'art. 4, terzo comma. Questa Corte ha bensì negato carattere

tassativo all'elencazione contenuta nella norma citata (sent. n. 114

del 1977, ord. n. 705 del 1988), ma l'estensione ad altri lavoratori,

diversi dai commessi viaggiatori, dai piazzisti e dagli agenti delle

imposte di consumo, incontra un limite invalicabile nel tipo di

rischio assicurato, del quale è elemento specifico l'uso di un

veicolo a motore, personalmente condotto dal prestatore di lavoro,

come strumento di esercizio delle proprie mansioni. Nel caso di

specie l'uso dell'automobile non era un elemento intrinseco della

prestazione oggetto del contratto di lavoro, ma soltanto un mezzo di

trasferimento del prestatore di lavoro (funzionario di banca)

dall'abitazione al luogo di lavoro, onde giustamente il pretore ha

escluso l'applicabilità dell'art. 4, terzo comma, del testo unico

citato.

3. - La questione è inammissibile.

Il giudice remittente ritiene contrastante col principio di

eguaglianza la normativa vigente in tema di infortuni sul lavoro,

così come interpretata dalla giurisprudenza, perché - in ordine

all'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore mentre,

alla guida della propria automobile, si reca dall'abitazione al luogo

di lavoro - discrimina il lavoratore assicurato ai sensi dell'art. 4

del testo unico dal lavoratore le cui mansioni non comportano

l'obbligo dell'assicurazione: nel primo caso, ove si dimostri la

necessità di uso del veicolo privato in relazione agli orari

lavorativi e dei pubblici servizi, l'infortunio è indennizzabile,

mentre nel secondo caso l'indennizzabilità è sempre negata.

Va osservato in contrario che, secondo la definizione, enunciata

nell'art. 2, dell'evento assicurato, del quale è connotato

essenziale "l'essere occasionato dal lavoro" (cfr. sent. n. 462 del

1989), l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere è un

prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in

ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte in

contratto. Ne consegue che il rischio della strada, incombente sul

lavoratore durante il tragitto dal luogo di residenza al luogo di

lavoro, è coperto dall'assicurazione solo se direttamente

determinato, e quindi reso specifico, dalla prestazione di lavoro,

mentre nel caso di specie esso è imputabile esclusivamente alla

volontà del prestatore, il quale ha scelto di abitare in una

località lontana dal luogo di lavoro e mal collegata da mezzi

pubblici.

È vero che la giurisprudenza ha allargato la nozione di

infortunio in itinere rispetto ai limiti tradizionalmente posti

all'indennizzabilità. Ma tale giurisprudenza si riferisce ai criteri

di identificazione del nesso eziologico tra infortunio e mansioni per

loro natura comportanti l'obbligo di assicurazione, e quindi non si

può trarne argomento per ritenere contrastante col principio di

eguaglianza la non indennizzabilità dell'infortunio del medesimo

tipo occorso al lavoratore addetto a mansioni non comprese

nell'assicurazione. In quest'altro caso manca il presupposto-base per

collegare causalmente l'infortunio in itinere al lavoro prestato.

In realtà, il giudice a quo chiede alla Corte una sentenza che

introduca una forma autonoma di assicurazione dell'infortunio in

itinere, indipendente dalla natura e dalle modalità della

prestazione di lavoro. Ma una simile innovazione - a parte le

difficoltà tecniche di organizzazione di una assicurazione legata a

situazioni variabili, quali la maggiore o minore distanza della

residenza del lavoratore dal luogo di lavoro, gli orari dei servizi

pubblici, ecc. - compete esclusivamente al potere discrezionale del

legislatore, il quale, del resto, si è già espresso in senso

contrario nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, che

delegava il Governo ad emanare norme intese a disciplinare l'istituto

dell'infortunio in itinere.

4. - L'esclusione del caso di cui si controverte dal concetto di

infortunio in itinere indennizzabile non comporta violazione

dell'art. 38, secondo comma, Cost., dato che ai superstiti del

lavoratore perito in seguito all'infortunio non manca il soccorso di

un'altra forma di assicurazione sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ("Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali"), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari