Corte costituzionale

Sentenza n. 428/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/09/1995 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 453/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti) convertito, con

modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, promosso con

ordinanza emessa il 31 marzo 1994 dalla Corte dei conti - Sezione

giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sul ricorso proposto da

Labbrozzi Lanci Ludina, iscritta al n. 764 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Labbrozzi Lanci Ludina nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Sebastiano Petrucci per Labbrozzi Lanci Ludina e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per

l'Abruzzo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti),

convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19,

nella parte in cui stabilisce che i ricorrenti, nei procedimenti

pensionistici, "non possono svolgere oralmente in udienza le proprie

difese e che in tal caso l'assistenza legale dei medesimi possa

essere svolta solo da professionisti iscritti all'Albo degli avvocati

e dei procuratori".

Accogliendo una eccezione avanzata dalla ricorrente Ludina

Labbrozzi Lanci, il giudice a quo rileva una palese disparità di

trattamento fra le parti, osservando che l'art. 6, comma 4, concede

all'amministrazione convenuta di stare nelle diverse fasi del

giudizio con un proprio dirigente o funzionario, mentre nega al

ricorrente di svolgere oralmente le proprie difese in udienza

imponendogli l'ausilio di un patrocinatore.

2. - Nel nostro ordinamento giuridico è regola generale, ricorda

la Corte rimettente, l'obbligo per le parti di stare in giudizio con

il ministero di un professionista, che eserciti legalmente la

professione di avvocato o procuratore. La norma denunciata

configurerebbe dunque una deroga, nei procedimenti pensionistici,

essendo autorizzati sia il ricorrente sia l'amministrazione

resistente (Stato o altro ente) a costituirsi direttamente. Tuttavia,

mentre per la parte pubblica è riconosciuta pienamente siffatta

facoltà, per quella privata essa è limitata soltanto alla fase di

presentazione del ricorso, e non anche alla discussione in udienza.

Disparità di trattamento, questa, che non troverebbe adeguata

giustificazione, giacché determinerebbe una discriminazione nelle

modalità di esercizio del diritto di difesa, come tale lesiva degli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

3. - Si è costituita la parte privata, che ha chiesto (anche

nella successiva memoria illustrativa) l'accoglimento della

questione, sottolineando la violazione dei parametri costituzionali

alla luce di alcune peculiarità del giudizio pensionistico che si

concentrerebbe quasi sempre nella sola udienza collegiale. E ciò

perché, con l'abrogazione dell'art. 75 del r.d. del 13 agosto 1933,

n. 1038, ad opera del già menzionato art. 6 del decreto-legge n. 453

del 1993, sarebbero divenuti maggiormente onerosi i compiti difensivi

della parte ricorrente, alla quale mancherebbe il contributo offerto

un tempo dalle conclusioni (scritte) del Procuratore generale, la cui

presenza non è prevista, nel giudizio pensionistico, dalle recenti

disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei

conti. I ricorrenti, e i giudici, potrebbero dunque essere ignari,

sino al giorno dell'udienza, circa la linea difensiva

dell'Amministrazione, che non è tenuta in alcun modo a pronunciarsi

nella fase antecedente alla discussione orale. Presentandosi

direttamente in udienza, essa potrebbe proporre le più varie

eccezioni e chiedere qualsiasi mezzo di prova senza incontrare

preclusioni di sorta, mentre al ricorrente non è assegnato un

termine per controdedurre e - qualora sia privo di un difensore

tecnico - non è dato neanche di parlare.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza.

Il legislatore si sarebbe avvalso, osserva l'Avvocatura, della

facoltà di regolare in maniera difforme il diritto di difesa, in

relazione alla posizione diversificata delle parti in conflitto che -

per quanto riguarda l'Amministrazione - rifletterebbe la peculiarità

dei suoi profili organizzatori. Significativo è, infatti, che l'art.

13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche

all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, abbia previsto alcune

ipotesi di esclusione del patrocinio dell'Avvocatura fra cui talune

analoghe a quella di cui all'art. 6, comma 5, denunciato. Tale norma

ha carattere derogatorio, poiché consente che i ricorsi in materia

pensionistica possano essere proposti anche senza patrocinio legale,

così favorendo la possibilità, per le parti private, di sottoporre

al controllo del giudice il provvedimento amministrativo senza alcun

onere economico. Ma le parti private, osserva l'Avvocatura, non

avrebbero le qualità tecniche per svolgere la difesa orale che

invece, per esigenze di immediatezza, richiede un'elevata competenza

tecnico-giuridica. Non vi sarebbe, perciò, lesione dei principi

costituzionali nell'aver limitato l'esercizio di difesa soltanto alla

fase scritta, per la quale il ricorrente può anche avvalersi

dell'ausilio di persone competenti; mentre il diverso sistema

garantito all'Amministrazione risponderebbe esclusivamente ad

esigenze funzionali e organizzatorie. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre

1993, n, 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo

della Corte dei conti) convertito, con modificazioni, nella legge 14

gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui stabilisce che i ricorrenti,

nei procedimenti pensionistici, "non possono svolgere oralmente in

udienza le proprie difese e che, in tal caso, l'assistenza legale dei

medesimi possa essere svolta solo da professionisti iscritti all'albo

degli avvocati e dei procuratori".

Il giudice a quo rileva infatti il contrasto con gli artt. 3 e 24

della Costituzione per la disparità di trattamento fra la parte

privata e l'amministrazione convenuta, essendo inibito alla prima di

intervenire anche nella fase orale della discussione, ciò che invece

è consentito (comma 4) all'altra.

2. - La questione non è fondata.

Il principio dell'onere del patrocinio, ovvero della difesa

tecnica, incontra nel nostro ordinamento giuridico numerose

eccezioni, dal vario e discusso fondamento, che non sono in

contrasto, di per sé, con l'art. 24 della Costituzione (la Corte ha

affermato, ad esempio, la compatibilità costituzionale della difesa

avanti i conciliatori nei comuni che non erano sede di pretura:

sentenza n. 118 del 1975). Eccezioni che configurano una pluralità

di modelli diversamente valutabili, sotto il profilo della

costituzionalità, con riferimento sia alla materia sia alla fase, o

al grado, del processo (cfr. sentenze nn. 201 e 151 del 1971).

3. - La disposizione denunciata distingue nettamente la fase

introduttiva del giudizio pensionistico, ove è data alle parti la

possibilità dell'"autodifesa", da quelle della trattazione e della

discussione orale, ove tale possibilità è concessa soltanto

all'Amministrazione pubblica, non al privato. Se questi voglia dunque

avvalersi della facoltà di difendersi personalmente non può andare

oltre la prima fase del giudizio, mentre nelle successive ha

l'alternativa fra la difesa tecnica e la "valorizzazione", ad opera

dei giudici, dell'atto introduttivo.

4. - Tale disposizione non contrasta con i principi costituzionali

richiamati.

Non con il parametro del diritto di difesa, atteso che, da un

lato, al privato non è interdetto il ricorso alla difesa tecnica e,

dall'altro, gli è dato scegliere di affidarsi al ricorso scritto

(sollecitando i poteri ufficiosi del giudice) o di "coniugare" l'atto

presentato in sede di "autodifesa" con una eventuale difesa tecnica

successiva. Né è in contrasto con il principio di uguaglianza,

contenuto nell'art. 3 della Costituzione, posto che la diversità di

trattamento del privato è giustificata: il funzionario

dell'amministrazione è dotato di una qualificazione

tecnico-giuridica, talvolta altamente specialistica, che lo legittima

a stare in giudizio per conto dell'ente. E, certo, non è un caso -

come si ricorda nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri - che l'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103

(Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) consenta, in

alcuni tipi di procedimenti, alle amministrazioni dello Stato, alle

Regioni e agli altri enti difesi dall'Avvocatura dello Stato, di

farsi rappresentare davanti ai giudici da propri funzionari "che

siano per tali riconosciuti", senza la corresponsione di compensi

particolari. Né può cogliersi, infine, una intrinseca

irrazionalità nella scissione delle modalità di esercizio del

diritto di difesa, perché questo può essere diversamente regolato,

anche attraverso una totale o parziale eliminazione dell'onere del

patrocinio, là dove ricorrano plausibili giustificazioni.

Nella specie, mentre il funzionario pubblico ("che sia per tale

riconosciuto") è, per le sue competenze tecnico-giuridiche, idoneo a

difendere l'ente nelle varie fasi processuali, il privato tale

generalmente non è (e, infatti, il ricorso introduttivo non è stato

configurato come un atto personalissimo, bensì come una facoltà

conferita al privato per favorire la tutela giustiziale di diritti di

particolare rilievo sociale, senza per questo escludere la

possibilità ch'esso venga redatto anche da un terzo).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453

(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei

conti) convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n.

19, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per

l'Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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