Corte costituzionale

Sentenza n. 428/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1993 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d.

12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi

sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 (Norme per

la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e

per il relativo controllo della Corte dei conti), 72 del r.d. 13

agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i

giudizi innanzi alla Corte dei conti), e 68 del d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa

l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da

Capogrosso Vincenzo contro il Ministero della difesa, iscritta al n.

174 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Vincenzo Capogrosso

contro il Ministero della difesa al fine di ottenere l'equo

indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, la Corte

dei conti, con ordinanza del 18 aprile 1992 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 5 aprile 1993) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934,

n. 1214, 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del r.d. 13 agosto

1933, n. 1038, e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento

agli artt. 3, secondo (recte primo) comma, 24, primo e terzo comma,

97 e 113 Cost., "nella parte in cui non attribuiscono alla

giurisdizione della Corte dei conti il contenzioso in materia di equo

indennizzo".

Premesso che la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sempre

attribuito tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo, il giudice remittente ritiene la mancata attribuzione

al giudice contabile contraria al principio di razionalità,

coordinato col diritto di difesa, col principio di buon andamento

dell'amministrazione e col principio della tutela giurisdizionale dei

diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, sotto tre

profili: a) i molteplici elementi di connessione tra l'equo

indennizzo previsto dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 e la

pensione privilegiata prevista dall'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092; b) le incongruenze e le disposizioni che l'attuale

sistema di giurisdizione ripartita produce nell'applicazione pratica;

c) la più ampia tutela che, rispetto al giudice del rapporto di

impiego, può essere offerta dal giudice delle pensioni in materia

medico-legale.

L'art. 3 sarebbe violato anche sotto l'aspetto del principio di

eguaglianza perché la possibilità che sui presupposti dell'equo

indennizzo e della pensione privilegiata, che sono identici, si

pronunzino rispettivamente il giudice amministrativo e il giudice

contabile, i quali hanno differenti poteri d'indagine, crea

situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

L'interveniente osserva che "l'ordinanza di rimessione non

prospetta, in riferimento all'asserita lesione del principio di

eguaglianza, alcuna argomentazione tale da far ritenere superato il

rilievo di fondo della diversità delle situazioni giuridiche

attribuite dall'ordinamento rispettivamente alla giurisdizione del

giudice amministrativo e alla Corte dei conti", essendo "del tutto

accidentale ed ininfluente il fatto che i due trattamenti abbiano la

medesima causa genetica". Non sono pertinenti né il parametro

dell'art. 97 Cost., posto che la materia della giurisdizione esula

dal concetto di amministrazione, della quale la norma costituzionale

mira a garantire il buon andamento e l'imparzialità, né quello

degli artt. 24 e 113 Cost., i quali non escludono la legittimità di

forme differenziate di tutela giurisdizionale. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14

del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038,

e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento agli artt. 3,

secondo (recte primo) comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113 Cost.,

nella parte in cui, secondo l'interpretazione costante delle Sezioni

unite della Corte di cassazione (cfr. sentenze nn. 3601 del 1986,

2091 del 1989, 5988 del 1992), attribuiscono alla giurisdizione del

giudice amministrativo, anziché della Corte dei conti, le

controversie in materia di equo indennizzo agli impiegati civili

dello Stato per infermità o perdita dell'integrità fisica

dipendente da causa di servizio.

2. - La questione non è fondata.

Fuori dalle materie di contabilità pubblica e di responsabilità

amministrativa la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie

specificate dalla legge (art. 103 Cost.), tra le quali non rientra

l'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957. La

mancata interpositio del legislatore non può essere censurata di

irrazionalità sul riflesso che al buon andamento

dell'amministrazione converrebbe l'unificazione della giurisdizione

nelle materie dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di

cui all'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo avendo

in comune con la seconda il medesimo presupposto di fatto, cioè la

noxa patogena causata dal servizio, nonché le procedure per

l'istruttoria e la decisione sulla domanda. Queste connessioni non

incidono sulla natura dei due istituti, che rimane diversa, e quindi

non giustificano una deroga, in ordine al primo, al criterio

regolatore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'equo indennizzo è un istituto del rapporto di pubblico impiego,

dal quale ripete il suo titolo immediato, mentre la pensione

privilegiata è un istituto previdenziale che attribuisce un

trattamento speciale di quiescenza e perciò presuppone la cessazione

del rapporto d'impiego.

La censura di irrazionalità non riceve maggior forza dal

coordinamento con l'art. 97 Cost. Secondo la giurisprudenza di questa

Corte, il principio di imparzialità e di buon andamento

dell'amministrazione, pur applicabile anche all'aspetto organizzativo

degli uffici preposti all'attività giurisdizionale, non concerne

l'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale non è compresa

nel concetto di "organizzazione giudiziaria" in senso stretto (sent.

nn. 140 del 1992 e 376 del 1993).

3. - Poiché la differenza di regime processuale dei due istituti

non può dirsi irrazionale, non è nemmeno possibile ravvisare

contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., i quali di per

sé non precludono al legislatore di differenziare la tutela

giurisdizionale con riguardo alle particolarità del rapporto da

regolare (cfr. sentenza n. 249 del 1974), sia sotto il profilo

dell'organo investito della giurisdizione, sia sotto il profilo dei

poteri di indagine e di valutazione del giudice, sia infine sotto il

profilo delle modalità di accesso alla giustizia. In particolare, la

gratuità del giudizio davanti al giudice delle pensioni e la non

occorrenza di difesa tecnica non possono essere addotti come

argomento di contrasto della disciplina delle controversie afferenti

all'equo indennizzo con l'art. 24, terzo comma, Cost. Il precetto

costituzionale di soccorso dei non abbienti è adempiuto, nel

procedimento davanti al giudice amministrativo, dall'istituto del

gratuito patrocinio.

Per la medesima ragione il regime processuale delle controversie

concernenti la pensione privilegiata non può fungere da tertium

comparationis per censurare la diversa disciplina delle controversie

in materia di equo indennizzo come causa di "situazioni di

disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi" lesiva del principio

dell'art. 3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del

testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno

1933, n. 703 (Norme per la liquidazione delle pensioni presso

l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte

dei conti), 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),

e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo (recte primo) comma,

24, primo e terzo comma, 97 e 113 della Costituzione, dalla Corte dei

conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari