Corte costituzionale

Sentenza n. 424/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/09/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1,

lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione

del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un

programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori),

dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia

residenziale), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498

(Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promosso con

ordinanza emessa il 27 aprile 1994 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Albori Riccardo ed altri e l'INPS ed

altri, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione di Schinella Domenico ed altri,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Bruno Miranda per Schinella Domenico ed altri, e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Albori Riccardo ed altri

lavoratori nei confronti dell'INPS, del Ministero del tesoro e del

datore di lavoro dei ricorrenti stessi, i quali avevano chiesto

accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di

corresponsione dei contributi ex Gescal, ordinarsi al datore di

lavoro di non operare le relative trattenute, condannarsi il

Ministero del tesoro alla restituzione in favore di ciascun

ricorrente delle ritenute ex Gescal operate sulle retribuzioni

mensili nell'ultimo decennio l'adito pretore di Milano, con ordinanza

del 27 aprile 1994, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 53

Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt.

10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n.

60, 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e 1 della legge 23 dicembre

1992, n. 498.

Il giudice rimettente premette che il cit. art. 1 della legge n.

498 del 1992 - nel prorogare fino al 31 dicembre 1995 i contributi

c.d. GESCAL introdotti con la legge n. 60 del 1963 - ha previsto

l'utilizzazione di parte delle risorse (in misura non superiore a 250

miliardi) derivanti dai predetti contributi per la realizzazione di

interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso

abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di

cui ai decreti n. 426 del 1992 e n. 471 del 1992.

Ciò comporta che i potenziali assegnatari delle abitazioni

tramite gli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ovvero

i potenziali destinatari dei contributi per la ricostruzione o

riparazione di immobili distrutti o danneggiati da eventi atmosferici

sono anche i lavoratori autonomi, che non versano e non hanno mai

versato i contributi ex Gescal. Si è quindi determinata - secondo il

giudice rimettente, che richiama la precedente decisione di questa

Corte in materia (sentenza n. 241 del 1989) - una situazione di

disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti, sui

quali grava l'obbligo del versamento dei contributi finalizzati ad

interventi di ricostruzione o riparazione, di cui sono potenziali

beneficiari anche i lavoratori autonomi.

Inoltre - ritiene ulteriormente il giudice rimettente - la

normativa censurata viola anche l'art. 53 della Costituzione, in

quanto - avendo la suddetta obbligazione contributiva assunto

sostanzialmente natura tributaria una volta venuta meno la originaria

causa del prelievo - difetterebbe il presupposto della capacità

contributiva, non senza considerare che comunque un onere tributario

non può essere posto a carico esclusivo di una sola categoria di

persone.

2. - Si sono costituiti Schinella Domenico ed altri ed hanno

chiesto - aderendo alle argomentazioni svolte dal giudice rimettente

- che le norme censurate siano dichiarate incostituzionali.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata o

comunque infondata.

In particolare da una parte l'Avvocatura osserva che a decorrere

dal 1 gennaio 1988 è stata ripristinata l'originaria destinazione

dei fondi GESCAL in favore dei soli lavoratori dipendenti. Analoga

considerazione poi l'Avvocatura svolge con riferimento all'art. 1

della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che non è assimilabile al

secondo comma dell'art. 22 della legge n. 67 del 1988 (dichiarato, in

parte, incostituzionale dalla citata sentenza n. 241 del 1989).

Mentre, infatti, quest'ultima norma aveva distratto una parte del

gettito contributivo disponendone l'acquisizione alla indistinta

entrata del bilancio dello Stato (a fronte, dunque, di esigenze

finanziarie, e per finalità di carattere generale), l'art. 1 della

legge n. 498 del 1992 si è limitato a devolvere un'assai modesta

parte di quelle risorse alla realizzazione di interventi di

ricostruzione o di riparazione d'immobili ad uso abitativo distrutti

o danneggiati da determinate avversità atmosferiche. D'altra parte

la ridottissima devoluzione del gettito anche a beneficio dei

lavoratori autonomi, che abbiano visto danneggiate dai predetti

eventi atmosferici le loro case di abitazione, non è vicenda

assolutamente abnorme e significativamente incidente sul meccanismo

contributivo suddetto. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale - in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione - degli artt. 10, primo comma,

lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione

del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un

programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), 35

della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)

e 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica) nella parte in cui prevedono l'obbligo,

da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1995, di pagare i contributi

c.d. Gescal e quindi di operare le relative trattenute sulle

retribuzioni mensili dei lavoratori subordinati, con conseguente

formazione di una provvista che in generale può essere impiegata in

favore di lavoratori autonomi ed in particolare può essere

utilizzata, fino alla concorrenza di 250 miliardi, per la

realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di

immobili ad uso abitativo, a costoro appartenenti, distrutti o

danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge del

4 dicembre 1992, n. 471 e al decreto-legge del 4 novembre 1992, n.

426.

In particolare si sospetta da parte del giudice rimettente la

violazione del principio di eguaglianza in ragione della conseguente

situazione di disparità in danno dei lavoratori dipendenti ed in

favore dei lavoratori autonomi, atteso che sui primi grava l'obbligo

del versamento dei contributi finalizzati a realizzazioni edilizie e

ad interventi ripristinatori di cui sono potenziali beneficiari anche

i lavoratori autonomi.

Sarebbe altresì violato - nella prospettazione del giudice

rimettente - il principio della necessaria capacità contributiva

anche perché l'obbligo contributivo in questione, avendo assunto

natura sostanzialmente tributaria, non può essere posto a carico

esclusivo di una sola categoria di soggetti.

2. - Va premesso - sia sotto il profilo della rilevanza

dell'incidente di costituzionalità che dell'esatta identificazione

del thema decidendum, necessariamente limitato a quello devoluto

dall'ordinanza di rimessione - che in quest'ultima si ravvisano, da

un lato, la denunzia dell'art. 35 della legge n. 457 del 1978 in

quanto rivolto ad ampliare, a livello di fattispecie legale tipica,

la platea dei soggetti beneficiari al di là della categoria dei

lavoratori dipendenti, che pur rimane l'unica tenuta alla

contribuzione, e, dall'altro, la denunzia dello storno di una parte,

quantitativamente determinata, delle risorse per finalità diverse da

quelle tipiche in favore dei lavoratori dipendenti - gli unici incisi

dall'obbligo di contribuzione - previsto dall'art. 1, comma 10, della

legge n. 498 del 1992, in tale storno rinnovandosi e perpetuandosi

una ingiustificata discriminazione in danno di tali lavoratori.

Quindi la questione sollevata dal giudice rimettente si palesa

senza dubbio alcuno pertinente alle domande proposte dagli attori nel

giudizio a quo (accertamento della non debenza e condanna alla

restituzione dei contributi già corrisposti) e pertanto sussiste il

requisito della rilevanza.

3. - Il primo profilo di censura è ancorato alla tesi secondo cui

oggi - a seguito del mutamento ed ampliamento degli scopi cui possono

essere destinati i proventi della contribuzione - beneficiari

potenziali della utilizzazione dei contributi stessi complessivamente

considerati sono anche i lavoratori autonomi, e non più soltanto i

lavoratori dipendenti nei confronti unicamente dei quali, per contro,

avviene il prelievo.

Così prospettata la questione è infondata (con riferimento sia

all'art. 3 della Costituzione che all'art. 53 della Costituzione),

perché - come già rilevato dalla sentenza n. 241 del 1989 - "a

decorrere dal 1 gennaio del 1988", in forza dell'art. 22 della legge

n. 67 del 1988, "è stata ripristinata la originaria destinazione a

favore .. dei soli lavoratori dipendenti". Né può essere condivisa

l'argomentazione, espressa dalla difesa della parte privata, secondo

cui il citato art. 22 sarebbe stato "sostituito" dall'art. 1 della

legge n. 498 del 1992, che peraltro non avrebbe tenuto fermo il

ripristino della originaria destinazione operato dalla prima

disposizione; ed invero la legge n. 498 del 1992 - osserva la Corte -

nel prorogare il regime normativo dei contributi Gescal lo ha

recepito tal quale esso era presente nell'ordinamento al momento

della sua entrata in vigore, comprensivo quindi - anche - della

ripristinata (dall'art. 22 della legge n. 67 del 1988) destinazione

dei contributi, in linea generale, alle finalità originarie relative

alle esigenze abitative dei soli lavoratori dipendenti.

4. - Il secondo profilo di censura si appunta invece, come già si

è messo in luce, contro la disposizione dettata con l'art. 1, comma

10, della legge n. 498 del 1992 che prevede lo storno dalle finalità

proprie dei contributi Gescal - quali ripristinate in sede di

fattispecie legale tipica in favore dei soli lavoratori dipendenti

soggetti al prelievo - di una parte delle complessive risorse fino al

limite di 250 miliardi di lire e la sua destinazione alla

realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione di

immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati da determinate

avversità atmosferiche.

Nell'ambito così precisato la censura è fondata, alla stregua

delle considerazioni svolte dalla citata sentenza n. 241 del 1989 a

fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale di

altra analoga disposizione - l'art. 22, comma 2, della legge n. 67

del 1988 - che riservava una determinata parte dei contributi

"all'entrata del bilancio dello Stato". Invero, secondo quanto già

precisato dalla Corte in quella occasione, le finalità del prelievo,

a carico dei lavoratori dipendenti, riaffermate esplicitamente

proprio dallo stesso art. 22, impongono che l'intero ammontare dei

proventi venga destinato a soddisfare le esigenze abitative della

categoria dei lavoratori assoggettati al prelievo stesso. Sicché

l'ammissione - per contro - alla fruizione di una parte dei

contributi di soggetti individuati soltanto in funzione della subita

incidenza nel loro patrimonio immobiliare degli effetti distruttivi

provocati da determinate calamità naturali, a prescindere quindi

dalla qualità di lavoratori dipendenti, oltre che palesarsi

irragionevole in sé, comporta anche violazione del principio di

uguaglianza a causa della parificazione del trattamento di situazioni

diverse. Da qui la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma

10, della legge n. 498 del 1992, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione limitatamente al secondo ed al terzo periodo, che

prevedono il parziale utilizzo dei contributi Gescal per la diversa

finalità di cui si è detto.

5. - Rimane assorbita la dedotta violazione dell'art. 53 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10,

della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia

di finanza pubblica) limitatamente al secondo periodo ("Le risorse

derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai

contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla

data di entrata in vigore della presente legge, possono essere

utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250

miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di

riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati

dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre

1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426") ed al

terzo periodo ("Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro

dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con

il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia

residenziale, le relative modalità di attuazione.");

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, lettere b) e c),

della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio

edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un programma

decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e 35 della legge

5 agosto 1978, n. 457, (Norme per l'edilizia residenziale) sollevata,

con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di

Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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