Corte costituzionale

Sentenza n. 423/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 5 marzo 1963,

n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle

aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al

regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 convertito nella legge

2 giugno 1939, n. 739), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio

1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento vertente tra il Comune

di Arenzano e De Filippo Enrico ed altri, iscritta al n. 354 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di De Filippi Enrico ed altri e del

Comune di Arenzano;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Paride Costa per De Filippi Enrico ed altri e l'avv.

Cesare Glendi per il Comune di Arenzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 il Tribunale di

Genova, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Arenzano e

De Filippo Enrico ed altri, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo

1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore

delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza

locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al

regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge

2 giugno 1939, n. 739), nonché della legge nel suo complesso, nella

parte in cui, stabilendosi che l'incremento di valore imponibile è

dato dalla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale, non

è previsto "che venga detratto da detta differenza l'ammontare

percentuale corrispondente, anche se in parte, alla diminuzione che

ha subito il valore della moneta per l'effetto dell'inflazione tra il

momento a cui si riferisce il valore iniziale e il momento a cui si

riferisce il valore finale; nonché nella parte in cui consente ai

comuni di determinare autonomamente e liberamente il momento

iniziale, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 Cost.".

Il Collegio a quo assume che l'imposta in questione finisce

inevitabilmente per colpire l'aumento dovuto alla sola svalutazione,

prescindendo da un incremento realmente esistente.

Viene richiamata la successiva vicenda relativa alla istituzione

dell'imposta comunale per incremento di valore sugli immobili

(INVIM), ravvisata per molti aspetti analoga, in merito alla quale la

Corte ritenne di respingere dubbi di costituzionalità simili a

quelli odierni (sentenza n. 126 del 1979), considerandosi che nel

caso odierno non sarebbe stata prevista alcuna detrazione, quale

correttivo del fenomeno inflattivo, in violazione quindi dell'art. 53

Cost.

La normativa impugnata sarebbe infine incostituzionale anche sotto

il profilo dell'ampia possibilità da parte del Comune di fissare il

valore iniziale di riferimento in un arco temporale "abbastanza

esteso", con conseguente disparità di trattamento per contribuenti

residenti in territori comunali diversi e in contrasto con gli artt.

3 e 23 Cost.

2. - Si sono costituiti in giudizio i contribuenti interessati

associandosi alle censure espresse dall'ordinanza di rimessione. È

stata posta in evidenza, in particolare, la disparità di trattamento

derivante dall'adozione da parte dei Comuni di criteri differenti di

valutazione del valore intermedio.

Il Comune di Arenzano, pure costituitosi, ha concluso per la

manifesta infondatezza della questione sollevata.

Si deduce che "la tassazione dovuta al fenomeno inflattivo non è

di per sé contraria al principio della capacità contributiva" (art.

53 Cost.) trovando, "al contrario, fondamento in una esigenza

redistributiva"; "colpendo con uno specifico prelievo i soggetti che

grazie alla titolarità dei beni-rifugio e in particolare dei beni

immobili sono sfuggiti al prelievo inflazionistico subito da altri",

si attuerebbero infatti proprio gli invocati principi di effettiva

uguaglianza e di capacità contributiva.

Viene richiamata la sentenza della Corte n. 126 del 1979,

osservando che comunque spetterebbe al legislatore, nell'ambito di

scelte politiche riservate alla sua discrezionalità, di tener conto

degli effetti della svalutazione della moneta ai fini della

tassazione.

Quanto alla questione relativa ai poteri concessi ai Comuni di

determinazione del momento iniziale ai fini del calcolo dell'imposta

in parola, tali poteri troverebbero giustificazione nella diversità

dei territori e quindi nella disomogeneità degli incrementi di

valore. Inoltre sarebbero stati posti dal legislatore specifici

limiti ("tipi di comuni" e "ambiti temporali del periodo di

riferimento"), così che il margine di scelta in un regime di

"predeterminazione normativa" non sarebbe in contrasto con l'art. 23

Cost. Considerato in diritto 1.1 - La legge 5 marzo 1963, n. 246 istituì una imposta sugli

incrementi di valore delle aree fabbricabili, dettando le relative

modalità di applicazione.

Tale normativa venne abrogata, in tempo successivo, con l'art. 32

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e l'introduzione della diversa

imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

1.2 - Il Collegio a quo si duole che la legge non avesse tenuto

conto, mediante appositi correttivi, dei valori dell'inflazione ed in

particolare, poi, che fosse stato attribuito ai Comuni di stabilire

autonomamente il momento iniziale di determinazione dell'incremento,

sì da ingenerare, ai fini dei valori tassabili, differenze tra un

ente impositore e l'altro.

Tutto ciò secondo l'ordinanza contrasterebbe quanto agli effetti

inflattivi, di cui la norma non mostra d'avere tenuto conto, con

l'art. 53 della Costituzione, mentre la diversità nei termini

impositivi tra comuni avrebbe violato gli artt. 3 e 23 precedenti.

2.1 - La questione non è fondata.

La Corte ebbe già a ritenere la normativa in parola coerente con

i contenuti degli artt. 3 e 23 della Costituzione. Si osservava

(sentenza n. 44 del 1966) che il sistema adottato rispondeva ad

assicurare una imposizione atta a rispecchiare la situazione propria

a ciascun Comune, lungi in tal modo da pretese violazioni del

principio d'eguaglianza. Né gli enti impositori avevano a fruire di

un potere illimitato, tale da porsi in contrasto con la riserva di

legge garantita dall'art. 23.

Le suesposte considerazioni vanno tuttora ritenute valide, nulla

essendovi da manifestare in contrasto e, si badi bene, ora per

allora.

2.2 - Non sussiste neppure l'asserita violazione dell'art. 53, dal

momento che valgono le considerazioni in generale della richiamata

sentenza n. 44 secondo cui l'aver assoggettato determinate categorie

di contribuenti, obiettivamente determinate, al pagamento

dell'imposta in parola non risultava, per ciò stesso, in violazione

dei principi tutelati con il ridetto art. 53.

D'altronde, se è vero che la successiva normazione dal 1972,

sopra richiamata, riconobbe e introdusse meccanismi di salvaguardia

dei fenomeni inflattivi, con le vicende che ne seguirono (cfr.

sentenze n. 126 del 1979 e n. 239 del 1983) tutto questo concerne un

sistema d'imposizione successivo e diverso che non può certo essere

riferito - come sembra invece trasparire dall'ordinanza di rimessione

- ai contenuti di una normativa antecedente - quella ora in esame -

recante criteri applicativi propri alle finalità cui era chiamata ad

assolvere.

Conclusivamente, pertanto, la questione va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di

una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con

regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28

novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.

739), nonché della legge nel suo complesso, in riferimento agli

artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di

Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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