Corte costituzionale

Sentenza n. 422/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 8legge 772/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e

terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza

emessa il 26 gennaio 1993 dal Tribunale militare di Padova nel

procedimento penale a carico di Parisio Mario, iscritta al n. 172 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Prof. Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel sollevare questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1972, n.

772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), il

Tribunale militare di Padova ricorda, in linea di fatto, che Mario

Parisio, militare di leva in servizio dal 29 aprile 1991, il 25

settembre dello stesso anno, inviato dall'ospedale militare al corpo

di appartenenza, non si presentava e rimaneva in assenza arbitraria

fino al 20 maggio 1992, giorno in cui si è presentato al Distretto

militare di Caserta. Con sentenza del 31 marzo 1992, peraltro, il

Parisio veniva condannato in contumacia a quattro mesi di reclusione

militare, con il beneficio della sospensione condizionale della pena,

per l'arbitraria assenza protrattasi dal 25 settembre 1991 alla data

della condanna. Il Tribunale militare di Padova, chiamato a giudicare

nuovamente il Parisio per due distinti fatti di diserzione (tanto

l'assenza arbitraria dal 31 marzo al 20 maggio 1992, quanto quella

protrattasi dal 4 giugno all'11 dicembre dello stesso anno), osserva

nell'ordinanza di rimessione che dalle dichiarazioni e dai documenti

acquisiti nel dibattimento risulta che l'imputato ha dichiarato di

non voler prestare il servizio militare per obbedire all'imperativo

morale di far fronte con il suo aiuto e il suo lavoro a una

disastrosa situazione della sua famiglia (composta dai genitori e da

dieci figli), soprattutto a causa di una malattia della madre, ormai

giunta allo stadio terminale, e del fatto che il suo lavoro, in

presenza di un padre alcolizzato e disoccupato e di molti fratelli

ancora minori di età, è una delle principali fonti per il

sostentamento della famiglia stessa.

Posti questi elementi di fatto, il giudice a quo rileva come il

dovere morale, che ha indotto l'imputato ad assentarsi dal reparto

nel quale prestava il servizio militare, non può costituire

giustificato motivo di rifiuto del servizio stesso, ai fini

dell'esonero a pena espiata, ai sensi dell'art. 8, secondo e terzo

comma, della legge n. 772 del 1972, poiché le ragioni addotte

dall'imputato non rientrano tra i motivi di coscienza previsti

dall'art. 1 della medesima legge. In realtà, l'imputato avrebbe

potuto beneficiare dell'esonero dal servizio militare di leva per

ragioni di famiglia: ma egli, essendo apparso totalmente ignorante

dei suoi diritti, in assenza di adeguati istituti di patronato

sociale non ha chiesto di godere di tale beneficio. Di fronte a

questa situazione, il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della ricordata legge n.

772, poiché apparirebbe contrario al principio di eguaglianza (art.

3 della Costituzione) l'accordare una tutela a motivi di coscienza di

un certo tipo (come la contrarietà all'uso delle armi per i motivi

indicati nell'art. 1 della stessa legge) e non agli altri motivi di

coscienza, pur se non riconducibili all'incondizionata contrarietà

all'uso delle armi. Inoltre, in riferimento al medesimo parametro

costituzionale, lo stesso giudice a quo ritiene ingiustificata la

diversità fra la norma impugnata, che prevede l'adduzione degli

specifici motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della medesima

legge, e la disposizione contenuta nell'art. 8, primo comma, la quale

punisce il puro e semplice rifiuto del servizio civile alternativo

senza che sia necessaria l'adduzione di particolari motivi di

coscienza o di altro genere.

Ad avviso del giudice a quo, lo stesso art. 8, secondo comma,

appare contrastare anche con altre norme costituzionali, segnatamente

quelle che tutelano il rispetto della coscienza come principio

creatore di ogni altra libertà (artt. 2, 19 e 21 della

Costituzione). Infatti, tali valori, che hanno indotto il legislatore

a configurare il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge

n. 772 del 1972, ricorrono anche in relazione ad una posizione di

coscienza non riconducibile all'incondizionata contrarietà all'uso

delle armi, sicché pur in tal caso occorre evitare, se si vuole

tutelare il valore della coscienza, la c.d. spirale delle condanne.

Per questi stessi motivi, la disposizione impugnata sembra

contrastare anche con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione (le

"pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di

umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"), poiché

tale principio costituzionale preclude al legislatore di porre norme

che, misconoscendo la sostanziale unitarietà del fatto da

penalizzare, comportino una certa frammentazione e indeterminatezza

e, quindi, una disumanità del trattamento sanzionatorio.

Sulla base delle argomentazioni svolte, il giudice a quo, in

riferimento ai parametri già indicati, chiede a questa Corte di

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui esclude che il

reato ivi configurato si realizzi per il solo fatto del rifiuto del

servizio militare o con l'adduzione di motivi di coscienza diversi da

quelli indicati nell'art. 1 della stessa legge. O, se si preferisce,

precisa il giudice rimettente, la Corte potrebbe semplicemente

caducare l'inciso "adducendo i motivi di cui all'art. 1" contenuto

nell'art. 8, secondo comma. Inoltre, poiché quest'ultimo articolo

prevede che il reato si realizzi soltanto quando il rifiuto del

servizio militare venga posto in essere "prima di assumerlo", il

giudice a quo chiede a questa Corte di dichiarare, in riferimento

agli stessi parametri, l'incostituzionalità dell'art. 8, secondo

comma, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si

realizzi anche dopo l'assunzione del servizio militare di leva. In

proposito il giudice rimettente osserva che la Corte con la sentenza

n. 467 del 1991 ha riconosciuto l'ingiustificatezza di simile

limitazione, ma ha dichiarato di non poterla annullare in quanto da

una tale pronunzia sarebbe potuto derivare un effetto peggiorativo

del trattamento sanzionatorio dell'obiettore di coscienza. Ma

quest'ultima osservazione è contestata dal giudice a quo tanto

perché nella considerazione della maggiore o minore gravità di un

trattamento sanzionatorio andrebbero valutati anche gli effetti

conseguenti all'espiazione della pena, quanto soprattutto perché nel

caso di specie l'imputato è incriminato per reati puniti con una

sanzione superiore a quella prevista dalla norma impugnata, di modo

che all'annullamento di quest'ultima conseguirebbe un trattamento per

lui più favorevole.

Infine, il giudice a quo solleva questione di costituzionalità,

sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, nei

confronti dell'art. 8, terzo comma, che, contenendo una fattispecie

autonoma da quelle proprie dei commi precedenti (come ha riconosciuto

la stessa Corte nella sentenza n. 467 del 1991), appare illegittimo

nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del

servizio militare a seguito dell'espiazione della pena da parte di

chi abbia rifiutato il servizio militare per motivi di coscienza non

compresi nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Padova solleva - in riferimento agli

artt. 2, 3, 19, 21 e 27, terzo comma, della Costituzione - distinte

questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 8,

secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1972, n. 772 (Norme

per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza).

In particolare, il giudice a quo dubita, innanzitutto, della

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, per

violazione del principio di parità di trattamento (art. 3 della

Costituzione) sotto un duplice profilo. In primo luogo, la

disposizione impugnata, nel configurare il reato di rifiuto del

servizio militare in tempo di pace in relazione a coloro che, al di

fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti per gli obiettori

di coscienza, adducono i motivi di cui all'art. 1 (contrarietà

all'uso delle armi per motivi di coscienza attinenti a una concezione

generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o

filosofici o morali professati dal soggetto), discriminerebbe

ingiustificatamente coloro che compiono lo stesso rifiuto adducendo

motivi di coscienza diversi, anche se non riconducibili alla

ricordata contrarietà all'uso delle armi. Inoltre, la medesima

posizione, ad avviso dello stesso giudice, comporterebbe un'ulteriore

disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista nel comma

precedente del medesimo art. 8: mentre il primo comma, infatti, non

condiziona il rifiuto del servizio sostitutivo ivi configurato

all'adduzione di motivi giustificativi, la disposizione impugnata,

invece, contiene tale condizionamento richiedendo che per configurare

il reato ivi previsto siano addotti i motivi di coscienza indicati

nel ricordato art. 1. Sulla base delle considerazioni ora enunciate

il giudice rimettente formula un petitum complesso, nel senso che

chiede a questa Corte la dichiarazione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui esclude

che il reato ivi configurato si realizzi per il solo fatto del

rifiuto del servizio militare o con l'adduzione di motivi di

coscienza diversi da quelli indicati nell'art. 1 della stessa legge.

La seconda questione posta dal giudice a quo concerne ancora

l'art. 8, secondo comma, sotto il diverso profilo della presunta

violazione del principio di coscienza (artt. 2, 19 e 21 della

Costituzione) e di quello per il quale le pene non possono consistere

in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, della

Costituzione). Secondo il giudice rimettente, questi due principi

costituzionali risulterebbero violati dalla concreta possibilità che

una posizione di coscienza, pur se non riconducibile ai motivi

indicati nel predetto art. 1, sia soggetta alla c.d. spirale delle

condanne, vale a dire al susseguirsi di pene irrogate fino all'età

del venir meno dell'obbligo di leva, in conseguenza della

reiterazione del medesimo rifiuto del servizio militare.

La terza questione posta dal giudice a quo è sorretta da

un'identica motivazione diretta alla contestazione della c.d. spirale

delle condanne, anche se concerne l'art. 8, terzo comma, della stessa

legge, il quale prevede che l'espiazione della pena irrogata per i

reati configurati nei due commi precedenti esonera dalla prestazione

del servizio militare. Secondo il giudice rimettente, i parametri di

costituzionalità invocati per la questione antecedente

risulterebbero violati ove non si estendesse il ricordato beneficio

anche a coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di

coscienza diversi da quelli indicati nel citato art. 1 della stessa

legge.

Infine, lo stesso giudice contesta ancora, in riferimento ai

parametri costituzionali invocati nelle due precedenti questioni, la

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte

in cui la norma impugnata, nel circoscrivere la configurazione del

reato di rifiuto del servizio militare ivi previsto a coloro che, non

godendo dei benefici concessi dalla medesima legge, adducano i motivi

di coscienza di cui all'art. 1 prima di assumere il servizio

militare, esclude dall'esonero susseguente alla pena espiata per il

predetto reato, ai sensi del comma terzo dello stesso art. 8, coloro

che adducano i medesimi motivi di coscienza per rifiutare il servizio

militare soltanto dopo averlo assunto.

2. - L'insieme delle contestazioni mosse dal giudice a quo

all'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, mira

a ottenere da questa Corte interventi additivi o correttivi sulle

disposizioni impugnate, diretti al risultato di estendere l'esonero

conseguente alla pena espiata per i reati di rifiuto del servizio

militare a coloro che manifestino tale volontà anche successivamente

all'assunzione del servizio stesso tanto se giustifichino il rifiuto

adducendo motivi di coscienza anche diversi da quelli indicati dal

più volte ricordato art. 1 della medesima legge, quanto se esprimano

lo stesso rifiuto senza addurre motivo alcuno. Tuttavia, occorre

subito osservare che, per effetto di una decisione pronunziata

successivamente all'emissione dell'ordinanza introduttiva del

presente giudizio, questa Corte è già intervenuta sulla sostanza

del complessivo problema sollevato dal Tribunale militare di Padova

in un senso non contrario a quello auspicato dal medesimo giudice a

quo.

Con la sentenza n. 343 del 1993, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge

n. 772 del 1972, in relazione al caso di un imputato per il reato di

diserzione (art. 148 c.p.m.p.), adottando una pronunzia additiva

vòlta ad estendere l'esonero dalla prestazione del servizio militare

di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo

di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi

diversi da quelli indicati nell'art. 1 della medesima legge o senza

aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la

pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non

inferiore alla durata del servizio militare di leva.

Considerata alla luce dei precedenti giurisprudenziali - e, in

particolare, in relazione alla sentenza n. 467 del 1991 - e valutata

in base alla motivazione della decisione prima citata, la pronunzia

ora ricordata, resa in base agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione (parametri invocati anche nel caso in questione), ha

evidentemente una portata generale, nel senso che estende i suoi

effetti a tutti i militari imputati di reati comportanti forme di

rifiuto del servizio militare che si vengano a trovare assoggettati

alla "spirale delle condanne". È chiaro, infatti, che, nel

ragionamento svolto da questa Corte nella sentenza n. 343 del 1993,

è l'effetto della "spirale delle condanne" a porsi, di per sé, in

contrasto con i valori e i fini espressi dal combinato disposto degli

artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Nel confermare ora la portata generale di quella pronunzia, la

Corte, sulla base degli stessi motivi allora espressi, ribadisce la

medesima dichiarazione d'illegittimità costituzionale, precisando,

in obbedienza a ragioni di certezza giuridica, che l'esonero, nei

termini già detti, si estende anche a coloro che abbiano rifiutato

il servizio militare soltanto dopo averlo assunto. Infatti, il caso

dedotto in questo giudizio riguarda proprio un militare che ha

espresso il suo rifiuto successivamente all'assunzione del servizio

di leva.

In conseguenza di tale pronunzia, sono assorbiti i profili

relativi all'art. 8, terzo comma, in riferimento ai parametri

concernenti gli artt. 2, 19 e 21 della Costituzione e quelli relativi

all'art. 8, secondo comma, in riferimento a tutti i parametri

invocati, eccetto l'art. 3 della Costituzione per l'aspetto attinente

alla disparità di trattamento.

3. - Resta da esaminare, pertanto, la prima delle questioni

sollevate dal giudice a quo, che è in parte inammissibile e in parte

non fondata.

Inammissibile per irrilevanza è la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, secondo comma, per la parte in cui si assume un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione al

fatto che la norma impugnata conferisce rilievo soltanto ai motivi di

coscienza, pur se non riconducibili alla contrarietà all'uso delle

armi. L'irrilevanza della questione deriva dal fatto che nel caso

dedotto nel giudizio a quo l'imputato, stando all'ampia descrizione

contenuta nell'ordinanza di rimessione, non rientra fra i soggetti

che fanno valere un motivo di coscienza, anche se diverso da quelli

indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972. I motivi di

coscienza, infatti, non coincidono con qualsiasi imperativo morale,

ma riguardano, come si deduce anche dall'appena ricordato art. 1, i

comandi del foro interno riconducibili a concezioni generali, ai

quali, in ragione del pluralismo dei valori di coscienza susseguente

alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali della

persona, può esser attribuita dal legislatore una determinata e

limitata capacità di deroga a specifici doveri costituzionali di

solidarietà civile o politica. Il pur lodevole imperativo morale di

assistere la propria numerosa e bisognosa famiglia, che il giudice a

quo riconosce nel caso di fronte a lui dedotto, è tutelato

dall'ordinamento giuridico, come ammette lo stesso giudice, non già

quale motivo di coscienza, ma quale causa sociale di dispensa dalla

ferma di leva (v. art. 22, n. 5, della legge 31 maggio 1975, n. 191).

E il deprecabile fatto che il godimento di tale beneficio, come

lamenta il giudice a quo, non sia adeguatamente assicurato presso i

ceti sociali maggiormente privi di mezzi materiali e di cultura,

porta indubbiamente questa Corte ad auspicare il varo di opportune

riforme, ma non può comunque indurla a convertire in motivo di

coscienza un imperativo morale che per sua natura non può rientrare

in quella categoria.

4. - Non fondata è, infine, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, secondo comma, per la parte in cui

concerne la pretesa disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di

reato configurato nel comma precedente dello stesso articolo,

disparità in conseguenza della quale il giudice a quo è pervenuto a

richiedere a questa Corte una pronunzia diretta a eliminare nella

disposizione impugnata qualsiasi rilievo all'adduzione di motivi per

il rifiuto del servizio militare.

Le ipotesi di reato che il giudice rimettente pone a confronto

sono in realtà totalmente eterogenee sia sotto il profilo

soggettivo, sia sotto il profilo delle condotte considerate. Per quel

che riguarda il primo aspetto, occorre osservare, infatti, che,

mentre l'art. 8, primo comma, concerne coloro che sono ammessi ai

benefici previsti nella legge n. 772 del 1972, il capoverso, invece,

presuppone proprio la mancata ammissione ai predetti benefici. Sul

piano delle condotte, poi, mentre, il primo comma riguarda il rifiuto

del servizio militare non armato e di quello sostitutivo,

diversamente il secondo comma ha ad oggetto il rifiuto del servizio

militare come tale. È, pertanto, evidente che la questione sollevata

dal giudice a quo concerne ipotesi che, sulla base della costante

giurisprudenza di questa Corte, non possono essere ritenute

comparabili ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della Costituzione.

Per questa parte, dunque, la questione va rigettata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,

della legge 15 febbraio 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede

l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di

coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la

prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla

base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n.

772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per

quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura

complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di

leva;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza indicata

in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei

confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972,

nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi

per il solo fatto del rifiuto del servizio militare di leva;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, sollevata dal Tribunale militare di Padova, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge

n. 772 del 1972, nella parte in cui esclude che il reato ivi

configurato si realizzi allorché siano addotti motivi di coscienza

diversi da quelli contemplati nell'art. 1 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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