Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto

per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per

quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano); dell'art.

16, secondo comma, legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956,

n. 5, come modificato dall'art. 6 legge regionale 10 agosto 1974, n.

6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni

comunali); dell'art. 15, secondo comma, del testo unico approvato con

delibera della giunta regionale Trentino-Alto Adige il 27 marzo 1980,

n.445, promosso con l'ordinanza emessa l'11 aprile 1985 dalla corte

d'appello di Trento sul ricorso proposto da Leonardi Silvio, iscritta

al n. 327 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 232-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Leonardi Silvio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'avvocato Mario Barbato per Leonardi Silvio e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

Ministri e per la regione Trentino-Alto Adige;

Motivazione

Ritenuto in fatto 1) Nel giudizio promosso da Silvio Leonardi avverso la decisione

della Commissione elettorale mandamentale di Bolzano che lo aveva

escluso dalle liste elettorali relative alle elezioni amministrative

del 10 maggio 1985 nel Comune di Bolzano per omesso compimento di un

biennio di ininterrotta residenza nel territorio di quella Provincia

alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi

elettorali (28 marzo 1985), la corte d'appello di Trento, con

ordinanza in data 11 aprile 1985, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli articoli 5, secondo comma, d.P.R.

1° febbraio 1973, n. 50, 16, secondo comma, della legge della regione

Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'art. 6

della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, e 15, secondo comma, t.u.

approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 27 marzo

1980, n. 445, in riferimento agli artt. 25, terzo (ma, rectius,

quarto) comma, e 63 dello Statuto speciale di autonomia di cui al

testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670.

Premesso che a mente delle menzionate norme parametro il Leonardi

avrebbe avuto il diritto di essere iscritto nelle liste elettorali

del Comune di Bolzano (dove risiedeva alla data del 28 marzo 1985),

per aver maturato il periodo quadriennale di residenza ininterrotta

nella regione Trentino-Alto Adige e per essere stato prevalentemente

residente nel territorio di quel Comune nell'ultimo quadriennio, il

giudice a quo rileva che le norme impugnate sostituiscono al

requisito della prevalenza fissato da norme di rango costituzionale,

quello contrastante - e nella specie, non ricorrente -,

dell'ininterrotta residenza biennale nella Provincia di Bolzano per

le elezioni dei consigli comunali della Provincia stessa.

2) Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il

Leonardi, riportandosi alle argomentazioni già svolte nel giudizio a

quo, sostanzialmente recepite in ordinanza di rimessione. Nelle

proprie deduzioni osserva in particolare che entrambe le norme quella

statutaria e quella di legge ordinaria - pongono fra i requisiti di

iscrizione nelle liste elettorali l'intervenuta maturazione di un

periodo di residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio

della Regione; ma che, per quanto concerne l'individuazione del

Comune nelle cui liste elettorali l'elettore deve essere iscritto,

mentre la norma statutaria adotta il criterio generale della

prevalenza della residenza in uno o altro comune, quella ordinaria

stabilisce invece che per essere iscritto nelle liste elettorali del

comune della provincia di Bolzano nel quale risieda alla data di

pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

comunali occorre che nel quadriennio l'elettore abbia "compiuto nella

provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza". Con

tale determinazione la norma ordinaria di attuazione avrebbe

addirittura stravolto la norma costituzionale da attuare, da un canto

ponendo una limitazione non prevista dalla norma parametro (stabilita

inoltre solo per la Provincia di Bolzano, e non anche per quella di

Trento), dall'altro creando i presupposti per una diversità di

risultati (il ricorrente avrebbe dovuto essere infatti iscritto a

Bolzano in base alla norma statutaria) nonché, in violazione degli

articoli 3 e 4 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento

tra i cittadini della provincia di Bolzano e tutti gli altri

cittadini italiani (e dei residenti nella provincia di Trento in

particolare) per i quali non è richiesto né il requisito del limite

minimo di due anni di residenza, né quello di residenza ininterrotta

nella provincia. Neppure - conclude la difesa del Leonardi - può

trascurarsi di segnalare un'ulteriore disparità di trattamento

indotta dalla stessa normativa di attuazione: mentre infatti l'art. 9

del d.P.R. n. 5 del 1973 riconosce il diritto di voto a chi risieda

all'estero purché in passato sia stato per almeno quattro anni

residente nel territorio della Regione, l'art. 5 dello stesso d.P.R.

e le norme regionali che lo hanno riprodotto non garantiscono analogo

diritto a chi abbia invece temporaneamente trasferito la propria

residenza da un comune della provincia di Bolzano ad un comune della

provincia di Trento.

3) L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, ha chiesto che

la questione venga dichiarata infondata. La pronunzia della Corte

trentina - si assume in atto d'intervento - rispecchierebbe una

concezione della norma attuativa dello Statuto che restrittivamente

la relega al rango di pedisseque reiterazioni delle norme statutarie,

circoscrivendone il contenuto in ambiti così ristretti da vanificare

le ragioni di esistenza. Il rinvio dello Statuto speciale al d.P.R.,

per l'adeguamento del vecchio assetto alle esigenze dell'autonomia,

corrisponderebbe, invero, all'intento di attuare l'adeguamento con un

certo gradualismo, date le non poche difficoltà che esso presenta.

In tale ottica funzionale della norma attuativa, l'introduzione

del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza andrebbe

riguardata come legittima previsione normativa prevedente una

prescrizione volta a consentire una graduale e corretta applicazione

dello stesso Statuto. Considerato in diritto

1. - Un cittadino italiano, già residente nel Comune di Bolzano

per oltre 26 anni (dal 22 maggio 1956 al 29 novembre 1982), si

trasferiva in un Comune (Tiardo di Sotto) della provincia di Trento,

rientrando peraltro, dopo poco più di 16 mesi, nel Comune di

Bolzano, nel cui registro della popolazione veniva, infatti,

reiscritto il 7 aprile 1984. A distanza di meno di un anno dalla

suddetta reiscrizione, e precisamente il 28 marzo 1985, veniva

pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il

rinnovo del Consiglio comunale di Bolzano, ed il Leonardi non veniva

iscritto nelle liste elettorali - e, di conseguenza, non poté

partecipare alla votazione -, perché mancante del requisito

dell'ininterrotto biennio di residenza, previsto dalla disposizione

contenuta nell'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n.

50 e, prima ancora, nell'art.16, secondo comma, della legge regionale

6 aprile 1956, n.5, come modificato dall'art. 6 legge regionale 10

agosto 1974, n. 6, nonché nell'articolo 15, secondo comma, del testo

unico approvato con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo

1980, n. 445. La corte d'appello di Trento, investita in secondo

grado del giudizio promosso dall'interessato, sollevava dinanzi a

questa Corte, con ordinanza emessa l'11 aprile 1985 (r.o. 327/1985),

questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni,

denunciandone il contrasto con gli artt. 25, terzo comma, e 63 del

"testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige", approvato con d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670.

2. - L'art. 5 d.P.R. n.50 del 1973, su cui risulta poggiato il

diniego al Leonardi dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune

di Bolzano - gli altri dati normativi, fatti anch'essi oggetto di

impugnazione, ne sono la riproduzione pressoché letterale -, dopo

avere enunciato nel primo comma che "sono elettori dei Consigli

comunali della provincia di Bolzano i cittadini che..... risiedono,

ininterrottamente, nel territorio della regione T.A.A. da almeno

quattro anni", precisa nell'impugnato secondo comma che essi "sono

iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale risiedono alla

data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi

elettorali, sempreché nel quadriennio di cui al comma precedente

abbiano compiuto nella provincia di Bolzano almeno due anni di

ininterrotta residenza". Ma a sensi dello Statuto speciale - osserva

la Corte di Trento, richiamandosi all'art. 25, quarto ed ultimo comma

(erroneamente indicato come terzo comma) - l'elettore che abbia il

requisito della ininterrotta residenza quadriennale nella regione

viene iscritto nelle liste elettorali del Comune, ove abbia maturato

"il maggior periodo di residenza nel quadriennio"; e tale norma così

lascia intendere l'ordinanza di rimessione -, benché esplicitamente

dettata "ai fini delle elezioni regionali", varrebbe anche per le

"elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano", in vista

delle quali l'art. 63 dello Statuto speciale fa espresso rinvio alle

"disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25". Di conseguenza

- conclude il giudice a quo -, la "sostituzione del requisito

costituzionale della prevalenza" con "il non coincidente, anzi

contrastante requisito dell'ininterrotto biennio" costituirebbe

violazione dei menzionati articoli dello Statuto speciale.

In aggiunta al suddetto argomento, già esposto dinanzi alla Corte

trentina, e da questa fatto proprio, la parte privata, costituitasi

nel presente giudizio, segnala la violazione anche del princìpio

d'eguaglianza: ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo nelle

elezioni comunali - si fa rilevare - il requisito del biennio di

residenza, per di più ininterrotto, non è per principio generale

richiesto ai cittadini italiani; neppure a quelli residenti

nell'altra provincia della medesima regione e, a sensi dell'art. 9

dello stesso decreto presidenziale n. 50 del 1973, addirittura

neppure a quelli emigrati all'estero, bastando ai primi la residenza

quadriennale in provincia di Trento, ed ai secondi il pregresso

periodo quadriennale di residenza in provincia di Bolzano.

A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei Ministri e della Giunta regionale,

conclude per l'infondatezza, obiettando che alla potestà di

attuazione dello Statuto non è precluso, come sembrerebbe ritenere

il giudice a quo, l'adeguamento delle norme statutarie alle esigenze

dell'autonomia e che la norma sul biennio di ininterrotta residenza

avrebbe lo scopo di agevolare l'applicazione graduale dello Statuto.

3. - Lo stesso testo normativo, il quale prescrive il contestato

requisito dell'ininterrotto periodo biennale di residenza nella

provincia di Bolzano (d.P.R. n. 50 del 1973), prevede altresì

l'istituzione di una "lista elettorale aggiunta" - nei Comuni della

Repubblica, per i cittadini che si trasferiscano nella regione T.A.A.

(artt. 3 e 4) e - nei Comuni della provincia di Trento, per gli

elettori che da questa si trasferiscano nella provincia di Bolzano

(art. 8, primo e secondo comma), precisando che gli elettori ivi

iscritti "hanno diritto di esercitare il voto nel relativo Comune

quando, durante la maturazione dei periodi residenziali...., vi si

dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale".

Dal combinato disposto di tali statuizioni con la norma impugnata si

deduce con chiarezza il pensiero del legislatore ordinario, secondo

cui al cittadino italiano residente in provincia di Bolzano, e

tuttavia privo del requisito del biennio ininterrotto di residenza,

non è già precluso il diritto di voto, ma è prescritto di votare

nel Comune di provenienza, anziché in quello di residenza. Se così

è, allora si deve riconoscere che il dubbio di legittimità

concerne, non già l'elettorato attivo, cioè il diritto politico per

eccellenza, bensì il suo esercizio, limitatamente, beninteso, alla

provincia di Bolzano e, nell'ambito di questa, limitatamente alle

elezioni comunali; più esattamente, non concerne neppure il biennio

- dato che questo non si aggiunge, ma è compreso nel quadriennio, e

che, a ben vedere, ha pur sempre una durata inferiore al "maggior

periodo... nel quadriennio -", ma la non interruzione di esso.

Lo Statuto speciale, dettando per un verso la regola generale

(art. 25, quarto comma) che la residenza ininterrotta quadriennale è

prescritta "ai fini delle elezioni regionali" - e perciò, solo a

tali fini -, e riservando per altro verso alle elezioni comunali in

provincia di Bolzano - e perciò soltanto ad esse, non anche a quelle

in provincia di Trento - un apposito articolo ed un'apposita

disposizione, cioè l'art. 63 e la proposizione finale dell'art. 25,

sembrerebbe fa- coltizzare il legislatore ordinario ad adattare alla

peculiare autonomia della provincia di Bolzano la disciplina delle

elezioni di quei Consigli comunali, ma pur sempre nel rispetto del

principio dell'illimitabilità dell'elettorato attivo e del termine

quadriennale di residenza nella regione.

Tuttavia, per quanto nella specie il diritto di voto sia fuori

discussione, perché fatto salvo dalla possibilità di esercitarlo

medio-tempore nel Comune di provenienza, ed il requisito della durata

della residenza nella regione rimanga inalterato, l'espresso,

inequivoco rinvio che l'art. 63 dello Statuto speciale fa al quarto

comma dell'art. 25 ed il richiamo che a sua volta la proposizione

finale di tale comma fa al menzionato art. 63 fugano ogni

perplessità interpretativa,

inducendo a concludere che, anche ai fini dell'esercizio

dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in provincia di

Bolzano, si applica il criterio del "maggior periodo di residenza nel

quadriennio". E poiché tale criterio è stabilito in una legge di

rango costituzionale, devesi ritenere illegittimo il difforme

requisito del biennio di ininterrotta residenza in provincia di

Bolzano, introdotto dal legislatore statale e da quello regionale ai

fini delle elezioni comunali nella suddetta provincia autonoma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, secondo

comma, d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto

per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per

quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano), 16, secondo

comma, legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla

legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli

organi delle amministrazioni comunali), e 15, secondo comma, del

testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445 sulla

composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui

prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio

della provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di

voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta

provincia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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