Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/09/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Consiglio Superiore della

Magistratura notificato il 2 giugno 1995, depositato in cancelleria

l'8 giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito:

a) dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, I sezione, n. 2915 del

7 dicembre 1994, con la quale, su ricorso del dott. Benito Vergari,

è stato ordinato "all'Amministrazione ( id est al C.S.M.) di porre

in essere, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione

della presente ordinanza, tutti gli adempimenti necessari per dare

compiuta esecuzione all'ordinanza 1644 del 22 giugno 1994,

riservando, in caso di ulteriore inottemperanza, di provvedere alla

nomina di un Commissario ad acta ai fini dell'esecuzione medesima";

b) dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, I sezione, n. 209 del 25

gennaio 1995, con la quale, sempre su ricorso del dott. Benito

Vergari, è stato nominato Commissario ad acta il Ministro di grazia

e giustizia "il quale, direttamente, o attraverso persona da lui

specificamente delegata, che operi sotto la sua vigilanza,

provvederà, in sede di attuazione delle ordinanze sopra richiamate

(1644/94 e 6873/94) e senza la necessità dell'intervento di alcun

altro organo, a sollevare il dott. Francesco Cortegiani dall'ufficio

di presidenza del Tribunale di Catania e ad immettere nelle medesime

funzioni, interinalmente e fino alla data della definizione del

ricorso nel merito, il dott. Vergari, già rivestente le funzioni di

Presidente reggente il medesimo Tribunale alla data di adozione del

provvedimento sospeso";

c) del provvedimento 3 marzo 1995 - prot. 1637g/CS/1537 - con

cui, in esecuzione dell'ordinanza di cui sub b), il Ministro ha

delegato le funzioni di Commissario ad acta al Presidente Carlo

Adriano Testi, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e

degli Affari generali;

d) del provvedimento 3 marzo 1995 - prot. 1637g/CS/1538 - con

cui il predetto direttore generale ha sollevato, interinalmente e

fino alla data di decisione del ricorso, il dott. Francesco

Cortegiani dall'ufficio di Presidente del Tribunale di Catania ed ha

contestualmente immesso il dott. Benito Vergari nelle funzioni di

Presidente reggente del medesimo Tribunale;

Ricorso iscritto al n. 16 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del T.A.R. del Lazio e l'atto di

intervento del dott. Benito Vergari;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato Federico Sorrentino per il Consiglio superiore

della magistratura, l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il T.A.R.

del Lazio, e l'avvocato Enzo Silvestri per Benito Vergari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 7 maggio 1994, il dott. Benito

Vergari impugnava dinanzi al T.A.R. del Lazio, chiedendone in via

incidentale la sospensione, il d.P.R. 18 aprile 1994 che, su conforme

delibera 16 marzo 1994 del C.S.M., aveva conferito al dott. Francesco

Cortegiani l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di

Catania.

Con ordinanza 22 giugno 1994, n. 1644, la I Sezione del T.A.R. del

Lazio sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato.

L'ordinanza, appellata sia dal controinteressato che dal C.S.M.,

veniva confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato.

2. - A seguito del ricorso, notificato il 9 novembre 1994, con il

quale il dott. Vergari chiedeva l'esecuzione della predetta decisione

cautelare, la I Sezione del T.A.R. del Lazio, con ordinanza 7

dicembre 1994, n. 2915 (sub a), "ordina(va) all'Amministrazione di

porre in essere, entro il termine di 30 giorni ( ..), tutti gli

adempimenti necessari per dare compiuta esecuzione all'ordinanza n.

1644 del 22/6/1994, riservando, in caso di ulteriore inottemperanza,

di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta ai fini

dell'esecuzione medesima".

Con ordinanza 25 gennaio 1995, n. 209 (sub b) della I Sezione, il

T.A.R., nuovamente adito dal dott. Vergari, nominava Commissario ad

acta "Il Ministro di grazia e giustizia, il quale direttamente o

attraverso persona da lui specificamente delegata, che operi sotto la

sua vigilanza, provvederà, in sede di attuazione delle ordinanze

sopra richiamate e senza la necessità dell'intervento di alcun altro

organo, a sollevare il dott. Francesco Cortegiani dall'ufficio di

Presidenza del Tribunale di Catania e ad immettere nelle medesime

funzioni, interinalmente e fino alla data della definizione del

ricorso nel merito, il dott. Vergari, già rivestente le funzioni di

Presidente reggente il medesimo Tribunale alla data di adozione del

provvedimento sospeso".

A seguito di quest'ordinanza, il cui termine di adempimento

veniva, su richiesta del Ministro, prorogato di quindici giorni con

ordinanza n. 362 del 15 febbraio 1995 della I Sezione del T.A.R. del

Lazio, il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli

affari generali a ciò delegato dal Ministro di grazia e giustizia

(sub c), sollevava, con provvedimento 3 marzo 1995 (sub d), sia pure

interinalmente e fino alla decisione del ricorso, il dott. Cortegiani

dall'ufficio di Presidenza del Tribunale di Catania, immettendo il

dott. Vergari "nelle funzioni, già rivestite, di Presidente reggente

del medesimo Tribunale".

3. - Avverso tali provvedimenti, del T.A.R. del Lazio e del

Ministro di grazia e giustizia, il Consiglio superiore della

Magistratura ha sollevato conflitto per la difesa delle proprie

attribuzioni, deducendo la violazione dell'art. 105 della

Costituzione, in relazione agli artt. 11 e 17 della legge n. 195 del

1958.

Premesso che la nomina dei magistrati agli uffici direttivi è di

competenza del C.S.M. in base all'art. 105 della Costituzione, e che

i decreti presidenziali di nomina attraverso i quali viene espressa

la volontà del C.S.M. sono impugnabili dinanzi al giudice

amministrativo in base all'art. 17 della legge n. 195 del 1958, il

ricorrente contesta che, nell'ambito della giurisdizione di

legittimità, affidata al giudice amministrativo, nei confronti dei

suoi atti, possa inserirsi una fase subprocedimentale diretta

all'esecuzione delle ordinanze di sospensione che, a sua volta,

implichi l'esercizio di una giurisdizione di merito analoga a quella

di cui all'art. 27 n. 4 del T.U. sul Consiglio di Stato.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul

punto del giudizio di esecuzione delle ordinanze cautelari, il C.S.M.

osserva che, se è vero che tale giudizio è, come quello dell'art.

27 n. 4 del T.U. sul Consiglio di Stato, un giudizio di merito, in

quanto consente al giudice valutazioni ampiamente discrezionali sui

modi e sui limiti dell'esecuzione delle proprie decisioni, nonché di

esercitare poteri sostitutivi dell'amministrazione, esso non potrà

esercitarsi che con riferimento ad attività, non solo

sostanzialmente (come quelle di competenza del C.S.M.), ma anche

formalmente amministrative.

Ciò in quanto la riflessione dottrinale sull'esecuzione delle

ordinanze cautelari avrebbe individuato, insieme con l'estensione al

merito dei poteri del giudice, la ratio di tale estensione nella

posizione di appartenenza istituzionale del giudice amministrativo

all'amministrazione.

Ma, ove a quest'appartenenza non si possa far riferimento, per

l'esistenza di una sfera di attribuzioni costituzionalmente protetta

(art. 105) e per l'esistenza, tra le delibere del C.S.M. e il

giudizio amministrativo, del filtro rappresentato dal decreto

presidenziale o ministeriale di cui quelle delibere sono vestite, non

sarebbe consentito al giudice amministrativo, nell'esercizio di

poteri di merito che non gli competono, superare quel filtro, né

emanare ordini nei confronti dell'organo di autogoverno, né disporne

la sua sostituzione.

5. - Nemmeno potrebbe dirsi, prosegue il C.S.M., che in tal modo

viene eliminata la tutela giurisdizionale che lo stesso art. 17 della

legge n. 195 assicura ai magistrati, e di cui l'esecuzione sarebbe lo

sbocco necessario.

In primo luogo, ad avviso del ricorrente, una siffatta obiezione

proverebbe troppo, in quanto tende a ridurre alla sola fase esecutiva

la tutela giurisdizionale, mentre esistono molti altri settori in cui

alla fase di cognizione non segue né può seguire quella di

esecuzione (basterebbe pensare, osserva il ricorrente, alle sentenze

di mero accertamento o alle decisioni della Corte nei conflitti di

attribuzione).

In secondo luogo non appare pensabile né giustificabile che

proprio il C.S.M. voglia sottrarsi all'esecuzione delle decisioni del

giudice amministrativo, frustrando i diritti e gli interessi

legittimi dei magistrati di cui esso è rappresentativo.

Infine, il C.S.M. sottolinea che, essendo la tutela

giurisdizionale nei confronti degli atti del C.S.M. configurata come

giudizio di annullamento, la realizzazione delle pretese dei

magistrati interessati già avviene con l'eliminazione, eventualmente

previa sospensione, dell'atto lesivo e la restituzione all'organo

deliberante del potere discrezionale di eseguire la pronuncia del

giudice amministrativo.

6. - Le considerazioni sviluppate nel precedente motivo inducono

il ricorrente a censurare anche la statuizione con la quale il

giudice amministrativo ha nominato il Ministro di grazia e giustizia

commissario ad acta, disponendo che il dott. Vergari debba essere

immesso nelle funzioni di Presidente del Tribunale di Catania "senza

necessità d'intervento di alcun altro organo".

Le garanzie sull'indipendenza del C.S.M., come impediscono che

esso possa essere soggetto al potere discrezionale di un altro potere

dello Stato, così, a maggior ragione, escluderebbero che la

necessità del suo intervento possa, per ordine del giudice, essere

esclusa con provvedimento dell'autorità amministrativa.

D'altra parte, poiché, nella specie, dalla sospensione della

nomina del dott. Cortegiani a Presidente del Tribunale di Catania non

discenderebbe automaticamente la nomina del dott. Vergari (altrimenti

non sarebbe stata necessaria l'ulteriore fase di esecuzione), ma

l'individuazione ad opera del C.S.M. del soggetto cui, sulla base

dell'art. 104 dell'Ordinamento giudiziario spetta la supplenza del

titolare, l'ordinanza del T.A.R. avrebbe esercitato un potere ad esso

non spettante, impingendo sull'esercizio di quelli attribuiti al

C.S.M.

Per le stesse ragioni vengono censurati gli atti del Ministro e

del Dirigente che, in ottemperanza agli illegittimi ordini del

giudice amministrativo, hanno rimosso il titolare dell'ufficio di

Presidente del Tribunale di Catania nominando al suo posto il dott.

Vergari.

Con tali provvedimenti l'Amministrazione avrebbe invaso la

competenza del C.S.M. in ordine alla nomina dei magistrati agli

uffici direttivi, quale definita dall'art. 11 della legge n. 195 in

relazione all'art. 105 della Costituzione.

In conclusione il C.S.M. ricorrente chiede che la Corte voglia

dichiarare che:

non spetta al T.A.R. del Lazio alcun potere di emettere ordini

nei confronti del C.S.M., né di disporne la sostituzione attraverso

la nomina di commissari ad acta;

non spetta al Ministro di grazia e giustizia, né al suo

delegato, di sostituirsi al C.S.M. nelle sue attribuzioni in ordine

alla nomina dei magistrati agli uffici direttivi; e per conseguenza

annulli tutti gli atti in epigrafe indicati.

7. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.

214 del 31 maggio 1995, di questa Corte, ed il relativo ricorso è

stato notificato in data 2 giugno 1995 al Presidente del T.A.R. del

Lazio.

Costituendosi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura

generale dello Stato, il resistente sottolinea, in primo luogo, che

il provvedimento n. 2915 del 7 dicembre 1994 della I sezione del

T.A.R. del Lazio con il quale si ordinava "di porre in essere tutti

gli adempimenti necessari, riservandosi il Tribunale in caso di

inottemperanza di provvedere alla nomina di un commissario ad acta ai

fini dell'esecuzione medesima" faceva seguito al precedente n. 1644

del 22 giugno 1994, che aveva accolto la richiesta di sospensione del

provvedimento impugnato, all'esito del rigetto da parte del Consiglio

di Stato del ricorso in appello del C.S.M. e della declaratoria di

inammissibilità dell'identico gravame proposto dal

controinteressato.

Il Consiglio Superiore nelle more, pur avendo avuto tutto il tempo

per adeguare il suo comportamento all'ordine di giustizia, era

rimasto inerte.

In relazione a tale inerzia e comunque non avendo il C.S.M.

esposto ragioni per la inesecuzione, il T.A.R., confortato dalla

giurisprudenza costante e consolidata, costituente diritto vivente,

non avrebbe potuto quindi non emanare l'ordinanza ora contestata.

Il T.A.R., prosegue il resistente, solo con ordinanza del 25

gennaio 1995 n. 209 aveva disposto la nomina del Ministro di grazia e

giustizia come commissario ad acta, sempre nell'inerzia del C.S.M.,

e, per evitare nei limiti del possibile un conflitto, ma senza venire

meno ai suoi doveri, aveva anche acceduto ad una breve richiesta di

proroga avanzata dal Ministro di grazia e giustizia.

8. - Nel merito, il resistente osserva che la tesi del Consiglio

Superiore della Magistratura si basa sostanzialmente su tre

argomenti, tutti, a suo avviso, non fondati.

Il primo sembra postulare che gli atti del C.S.M., attesa la sua

posizione costituzionale, sia pure attraverso l'impugnazione degli

atti di ricezione da parte dell'Esecutivo, non sarebbero sottoposti

in sostanza a tutela cautelare.

Il secondo mira a contestare la legittimità della esecuzione,

cioè dell'attuazione della misura cautelare, in quanto non

espressamente prevista dalla legge. Ma è facile replicare al

riguardo, osserva il resistente, anche in relazione a sentenze della

Corte costituzionale in ordine alla effettività della tutela

cautelare, che a partire dalla decisione dell'Adunanza plenaria del

Consiglio di Stato del 30 aprile 1982, n. 12, si è stabilito che nel

caso l'Amministrazione rifiuti o eluda l'esecuzione dell'ordinanza

cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, l'interessato

ben può adire nuovamente il giudice che ha emanato l'ordinanza, per

chiedere l'emanazione di provvedimenti idonei ad assicurare

l'esecuzione della sospensione, nelle forme stabilite per l'ordinario

giudizio cautelare "di cui la domanda stessa rappresenta niente più

che una fase integrativa" come appunto è avvenuto nel caso.

Il terzo argomento, quale sintesi dei primi due, andrebbe ben al

di là della esecuzione o della attuazione della tutela cautelare

incentrandosi direttamente sul giudizio di ottemperanza a seguito di

sentenza passata in giudicato e non eseguita. Esso consiste

nell'affermazione che nei confronti degli atti del C.S.M. e di quelli

dell'Amministrazione conseguenti (decreto presidenziale o decreto

ministeriale) non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art.

27 n. 4 del T.U. del Consiglio di Stato, poiché l'esercizio di tale

potere impinge nel merito, laddove gli atti del C.S.M., attraverso

l'impugnazione dei decreti di ricezione dell'Esecutivo, sono soggetti

solo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Ma il rilievo, ad avviso del T.A.R. del Lazio è addirittura

sconvolgente rispetto ai poteri del giudice amministrativo, quali si

sarebbero venuti configurando nell'arco di quasi un secolo e che

vengono confermati, occorrendo, dal disposto dell'articolo 4 della

legge 12 aprile 1990, n. 74, atteso che coessenziale al giudizio di

legittimità del giudice amministrativo su qualsiasi atto soggetto a

tale sindacato è la fase (eventuale ma culminante) della

ottemperanza.

Ogni limitazione del giudizio suddetto effettuato nei confronti

degli atti del C.S.M. si porrebbe in contrasto, rileva il T.A.R. del

Lazio, con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Una volta che venisse eliminata la fase esecutiva, le ordinanze

cautelari (e le stesse sentenze del giudice amministrativo)

verrebbero a perdere il connotato della effettività, riducendosi a

nulla di più di una manifestazione di opinione.

Proprio per questo, ad avviso del resistente, stupisce

l'affermazione contenuta nel ricorso del C.S.M., smentita proprio

dalla vicenda in esame, secondo cui "non appare pensabile né

giustificabile che proprio il C.S.M. voglia sottrarsi all'esecuzione

delle decisioni del giudice amministrativo, frustrando i diritti e

gli interessi legittimi dei magistrati di cui esso è

rappresentativo".

Infine, quanto all'ultimo motivo del ricorso, il resistente rileva

che si è ritenuto di nominare commissario ad acta il Ministro di

grazia e giustizia "senza necessità di intervento di alcun altro

organo ", proprio per le ragioni ordinamentali esposte nello stesso

ricorso, essendo il Ministro di grazia e giustizia l'organo di

vertice dell'amministrazione giudiziaria, cui solo poteva essere

affidata la funzione di alter ego del giudice. Peraltro, l'ordinanza

suddetta non escludeva affatto un previo fattivo intervento del

C.S.M., sol che lo avesse voluto.

9. - Con ordinanza pronunciata nella pubblica udienza dell'11

luglio 1995 questa Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento in

giudizio del dott. Benito Vergari. Considerato in diritto

1. - Su ricorso di uno tra i candidati al conferimento

dell'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Catania, il

T.A.R. del Lazio ha sospeso, con ordinanza del 22 giugno 1994,

l'esecuzione della nomina del magistrato prescelto dal Consiglio

superiore della magistratura.

Successivamente, ritenuta l'inottemperanza del detto organo, già

sollecitato con ordinanza del 7 dicembre 1994 a dare compiuta

esecuzione al provvedimento di sospensione, il giudice amministrativo

ha nominato, con ordinanza n. 209 del 25 gennaio 1995, commissario ad

acta il Ministro di grazia e giustizia disponendo che il Presidente

del Tribunale fosse sollevato dall'incarico, con la contestuale

nomina di un supplente, individuato dal T.A.R. nella persona dello

stesso magistrato che già esercitava tale funzione alla data di

adozione del provvedimento sospeso.

Le disposizioni sono state eseguite con provvedimento

commissariale del 3 marzo 1995.

2. - Nei confronti del T.A.R. del Lazio, nonché del Ministro di

grazia e giustizia, e in relazione a tutti gli atti di esecuzione

della indicata ordinanza di sospensione del 22 giugno 1994, il

Consiglio superiore della magistratura ha sollevato conflitto di

attribuzione lamentando, sulla base di due distinti motivi,

l'invasione delle proprie competenze in materia di nomina dei

magistrati agli uffici direttivi previste dall'art. 105 della

Costituzione.

Con il primo, e principale, motivo, il ricorrente, posto che in

sede di esecuzione delle ordinanze cautelari il giudice

amministrativo esercita una giurisdizione di merito analoga a quella

di cui all'art. 27, n. 4, del T.U. sul Consiglio di Stato, sostiene

che le proprie deliberazioni siano sottoponibili soltanto, ed

esclusivamente, alla generale giurisdizione di legittimità, e quindi

sottratte alla fase esecutiva imposta dal T.A.R. del Lazio; con il

secondo, e subordinato, motivo, il C.S.M. rivendica la competenza

anche in ordine all'individuazione del soggetto cui, sulla base

dell'art. 104 dell'Ordinamento giudiziario, spetta la supplenza del

Presidente del Tribunale.

3. - Occorre innanzitutto esaminare in via definitiva

l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sulla quale questa

Corte si è già pronunciata, in linea di prima e sommaria

delibazione, con l'ordinanza n. 214 del 29 maggio 1995.

Sotto il profilo oggettivo ricorrono certamente i requisiti

previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo

cui i conflitti tra poteri dello Stato devono avere ad oggetto "la

delimitazione della sfera di attribuzioni determinata fra i vari

poteri da norme costituzionali"; il ricorrente lamenta infatti la

lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al

Consiglio superiore della magistratura sullo status dei magistrati

(art. 105 della Costituzione) ad opera di un atto del potere

giudiziario.

Per quanto invece concerne il profilo soggettivo del ricorso, va

evidentemente confermata la legittimazione del Consiglio superiore

della magistratura a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto,

come già detto, organo direttamente investito delle funzioni

previste dall'articolo 105 della Costituzione.

Del pari, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte,

il T.A.R. del Lazio, quale organo della giurisdizione amministrativa,

cui spettano le attribuzioni previste dall'art. 103 della

Costituzione, deve essere ritenuto legittimato a resistere, mentre

deve riconfermarsi l'inammissibilità del conflitto sollevato nei

confronti del Ministro di grazia e giustizia.

Nella vicenda in esame, infatti, non viene in questione

l'esercizio delle competenze attribuite al Ministro guardasigilli

dall'art. 110 della Costituzione, in ordine all'organizzazione ed al

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, bensì l'adozione

di alcuni provvedimenti nella qualità di commissario ad acta

nominato dal giudice amministrativo, e da questi specificamente

predeterminati nel contenuto; in quanto tali, detti provvedimenti

risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili, per quanto

qui rileva, al citato organo giurisdizionale; rimane esclusa,

pertanto, ogni possibilità di imputare tale attività al Ministro di

grazia e giustizia.

4. - Nel merito, con il motivo principale del ricorso il C.S.M.

sottopone all'esame di questa Corte una tesi radicale ed assoluta.

Il ricorrente non lamenta (se non genericamente con il secondo

motivo) che il T.A.R. del Lazio, in sede di esecuzione, abbia

travalicato il limite posto dal contenuto della pronuncia

giurisdizionale, male esercitando i suoi poteri ed invadendo così,

nel caso specifico, le competenze discrezionali dell'organo di

autogoverno della magistratura, bensì contesta l'esistenza stessa

del potere, in capo al giudice amministrativo, di dare esecuzione

coattiva alle decisioni giurisdizionali nei suoi confronti, anche in

caso di rifiuto o di attività elusiva della decisione stessa:

poiché detta fase esecutiva comporta l'esercizio di una

giurisdizione di merito, questa non sarebbe mai attuabile, risultando

il sindacato di merito precluso dall'art. 105 della Costituzione.

5. - La censura non è fondata.

Occorre subito premettere che l'allegata non sottoponibilità

degli atti del C.S.M. alla giurisdizione estesa al merito che il

giudice amministrativo esercita in sede di ottemperanza non ha, di

per sé, alcun esplicito fondamento costituzionale, né la

titolarità delle specifiche competenze conferite dall'art. 105 della

Costituzione può comportare, quale conseguenza automatica,

franchigie dell'attività di detto organo dal sindacato

giurisdizionale, in quanto funzioni svolgentesi su piani diversi.

La posizione e le attribuzioni del Consiglio superiore della

magistratura, sotto il profilo dei rapporti generali tra

giurisdizione ed amministrazione, vanno invece esaminate alla luce

dei seguenti, fondamentali, principi espressi nella Carta

costituzionale.

È evidente, in primo luogo, che tutti i soggetti di diritto, ivi

compresi gli organi di rilevanza costituzionale, sono egualmente

tenuti al rispetto della legge.

Coerentemente, per quanto qui rileva, il principio di legalità

dell'azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.), unitamente al

principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24,

101, 103 e 113 Cost.), se da un lato affermano l'indipendenza

dell'amministrazione dall'altro comportano esplicitamente

l'assoggettamento dell'amministrazione medesima a tutti i vincoli

posti dagli organi legittimati a creare diritto, fra i quali,

evidentemente, gli organi giurisdizionali.

In breve, la Costituzione accoglie il principio in base al quale

il potere dell'amministrazione merita tutela solo sul presupposto

della legittimità del suo esercizio, demandando agli organi di

giustizia il potere di sindacato - pieno, ai sensi del secondo comma

dell'art. 113 della Costituzione - sull'esistenza di tale

presupposto.

A ciò si aggiunga che il contenuto tipico della pronuncia

giurisdizionale è proprio quello di esprimere la volontà concreta

della legge o, più esattamente, la "normativa per il caso concreto"

(come si è felicemente precisato in dottrina) che deve essere

attuata nella vicenda sottoposta a giudizio.

6. - Tutto ciò comporta innegabilmente (e nemmeno il ricorrente

ne dubita) che, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale

la quale riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del

cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, o che

detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali

all'effettività della tutela giurisdizionale, incombe

sull'amministrazione l'obbligo di conformarsi ad essa; ed il

contenuto di tale obbligo consiste appunto nell'attuazione di quel

risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario

dal giudice.

Ma proprio in base al già ricordato principio di effettività

della tutela giurisdizionale deve ritenersi connotato intrinseco

della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell'imprescindibile

esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di

imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della

statuizione contenuta nella pronuncia e, quindi, in definitiva, il

rispetto della legge stessa. Una decisione di giustizia che non possa

essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di

impossibilità dell'esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe

che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione

degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il

soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in

giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto; e quindi anche nei

confronti di qualsiasi atto della pubblica autorità, senza

distinzioni di sorta, pur se adottato da un organo avente rilievo

costituzionale qual è il C.S.M .

In questi termini la previsione di una fase di esecuzione coattiva

delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed

essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi

costituzionalmente necessaria.

7. - Se quindi l'esercizio di poteri autoritativi al fine della

effettiva realizzazione della tutela garantita dalla Costituzione è

una fase (pur se eventuale) intrinsecamente complementare e

necessaria all'esercizio della giurisdizione, ne deriva, quale logico

corollario, l'impossibilità di operare distinzioni di sorta tra

funzioni giurisdizionali di natura diversa (ordinaria,

amministrativa, di legittimità, di merito, esclusiva) per inferirne

(come sostiene il ricorrente) che solo in alcune, e non in altre,

detti poteri sarebbero legittimamente esercitabili.

La tesi non può essere condivisa: in linea di principio non sono

configurabili giurisdizioni passibili di esecuzione ed altre in cui

il dovere di attuare la decisione si arresti di fronte alle

particolari competenze attribuite al soggetto il cui operato è

sottoposto a sindacato. Al contrario, la garanzia della competenza

cede a fronte della contrapposta garanzia di ogni cittadino alla

tutela giurisdizionale, la quale rappresenta e dà contenuto

concreto, in definitiva, alla garanzia della pari osservanza della

legge: da parte di tutti ed in egual misura.

Che, infine, una fase esecutiva possa risultare in determinati

casi indispensabile, anche quando la sentenza del giudice dovrebbe

essere in grado di assicurare ex se la tutela giurisdizionale (come,

in genere, avviene nella giurisdizione di legittimità) è reso

evidente proprio dalla vicenda in esame.

Infatti, nonostante il provvedimento di sospensione adottato dal

T.A.R. del Lazio sia autoesecutivo ed immediatamente efficace ex

lege, risulta che il magistrato la cui nomina è stata sospesa ha

continuato ad esercitare le relative funzioni, indiscutibilmente sine

titulo, fino a che un esplicito provvedimento, adottato dal

commissario ad acta, non lo ha sollevato dall'incarico.

8. - Con la seconda e subordinata censura il C.S.M. lamenta, sotto

un diverso profilo, l'invasione delle proprie competenze da parte del

T.A.R. del Lazio il quale, individuando autonomamente il soggetto cui

conferire la supplenza del titolare dell'ufficio direttivo, avrebbe

esercitato un potere non spettantegli, ed inciso sull'esercizio di

quelli attribuiti al ricorrente.

Anche tale censura non è fondata.

In realtà, la decisione di sospensione del provvedimento

impugnato implica necessariamente il riemergere degli atti e delle

situazioni travolti dall'atto sospeso, e cioè l'adeguamento dello

stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronuncia

giurisdizionale, e venuto in vita sulla base dell'atto impugnato,

alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa.

Nominando come supplente il magistrato che già svolgeva le

medesime funzioni al momento dell'adozione, da parte del C.S.M.,

dell'atto impugnato, il T.A.R. del Lazio, quindi, ha semplicemente

ripristinato lo stato di fatto e di diritto preesistente, e non

sovrapposto una sua scelta discrezionale alle competenze del

ricorrente.

D'altronde non viene esplicitato come altrimenti avrebbe

legittimamente potuto effettuarsi la scelta del supplente. Proprio

sulla base del citato art. 104 dell'Ordinamento giudiziario può

invece ritenersi che tale attività sia formalmente vincolata, e

quindi il magistrato indicato come supplente dal T.A.R. del Lazio,

essendo il Presidente di sezione più anziano del Tribunale, risulta,

anche per questo motivo, colui al quale la supplenza andava per legge

conferita. Le stesse delibere adottate in materia dal C.S.M.

confermano costantemente tale principio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto sollevato con il ricorso in

epigrafe nei confronti del Ministro di grazia e giustizia;

Dichiara che spetta al T.A.R. del Lazio, in sede di esecuzione di

provvedimenti cautelari, il potere di emettere ordini nei confronti

del Consiglio superiore della magistratura con gli atti in epigrafe

indicati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione

attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 settembre 1995.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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