Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/11/1993 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della

legge regionale della Sicilia 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per

la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in

Sicilia), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 15 dicembre 1992 dal

Tribunale di Nicosia nei procedimenti civili vertenti tra la SO.GE.SI

S.p.A. e Anello Rosaria e Maria, iscritte ai nn. 161 e 162 del

registro ordinanze del 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Anello Rosaria e Anello Maria

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe il

15 dicembre 1992 nel corso delle controversie di lavoro, in grado di

appello, vertenti rispettivamente tra la SO.GE.SI S.p.A. e Anello

Maria e sempre tra la SO.GE.SI. S.p.a. e Anello Rosaria, il Tribunale

di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge

regionale della Sicilia 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la

gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in

Sicilia), in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

Il Tribunale rimettente rileva che ai sensi del citato art. 5

della legge regionale n. 55 del 1984 i titolari di esattorie in

carica alla data del 31 dicembre 1984 sono stati assunti, su loro

richiesta, dalla SO.GE.SI. S.p.A., società costituita ai sensi

dell'art. 1 della stessa legge ed avente come oggetto sociale la

gestione delle esattorie delle imposte dirette in Sicilia; e che in

virtù del successivo art. 6 la SO.GE.SI. medesima ha provveduto alla

conferma del personale già in servizio presso le esattorie rilevate

purché risultasse iscritto alla data del 31 dicembre 1983 al fondo

di previdenza degli impiegati esattoriali.

Ad avviso del Tribunale di Nicosia le norme sopracitate - volte a

garantire, tanto ai titolari delle esattorie rilevate quanto ai

dipendenti delle stesse, la possibilità di proseguire nella propria

attività lavorativa - determinerebbero una ingiustificata disparità

di trattamento ai danni dei compartecipi di esattorie costituite in

forma di impresa familiare, ai sensi dell'art. 230- bis del codice

civile, che resterebbero privi della disposta tutela, non potendo

essere equiparati né ai titolari di esattorie (dal momento che il

rapporto associativo del gruppo familiare ha rilevanza esclusivamente

interna e solo il familiare-imprenditore risulta gestore dell'impresa

con rilevanza esterna) né ai lavoratori subordinati delle esattorie

stesse (dato che tra i partecipanti all'impresa familiare non

sussiste alcun vincolo di subordinazione). Pertanto, con la legge

sospettata di incostituzionalità si sarebbe determinata una

discriminazione tra i lavoratori che, non avvalendosi dell'istituto

dell'impresa familiare, sono stati confermati a svolgere la loro

attività presso le esattorie SO.GE.SI. e quelli che, facendo ricorso

all'impresa familiare, si sono visti respingere le relative richieste

di assunzione.

Per questo il giudice a quo ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,

per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, prospettata

dalle resistenti, che si sono viste respingere dalla SO.GE.SI. le

proprie richieste di assunzione, in virtù della soprarichiamata

normativa regionale, pur avendo svolto attività lavorativa dal 1

gennaio 1977 al 30 settembre 1980 presso le esattorie comunali di

Agira e Nicosia come dipendenti e dal 26 dicembre 1980 fino al

conferimento delle esattorie alla SO.GE.SI. quali partecipanti

all'impresa familiare costituita con il genitore-esattore.

2. - Con distinti atti di intervento di identico contenuto,

depositati fuori termine, sono intervenute nei giudizi Anello Rosaria

e Anello Maria, appellante nei procedimenti a quo, per aderire alle

tesi formulate dal Tribunale rimettente.

3. - Si è costituita nei due giudizi, con atti di identico

contenuto, la Regione Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

generale dello Stato, eccependo l'infondatezza della questione.

A giudizio della Regione non potrebbe essere sindacata sotto il

profilo della legittimità costituzionale la scelta discrezionale

operata dal legislatore regionale di non estendere la tutela di cui

alle norme impugnate anche alla diversa e peculiare fattispecie dei

compartecipi dell'impresa familiare.

La Regione condivide l'assunto del Tribunale rimettente secondo il

quale i suddetti compartecipi non sarebbero assimilabili né alla

figura del titolare-esattore, che è il componente-imprenditore

dell'impresa familiare, né a quella dei lavoratori dipendenti, data

l'assenza di un rapporto di subordinazione all'interno della stessa

impresa familiare. Ma proprio tali considerazioni, unitamente a

quella che i partecipanti all'impresa familiare percepiscono una

quota di utili, varrebbero a contrastare - a giudizio della stessa

Regione - la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Né sarebbe fondata l'asserita violazione dell'art. 4 della

Costituzione, in quanto la normativa regionale impugnata non avrebbe

interferito in alcun modo sulla libera scelta della forma di

svolgimento dell'attività lavorativa da parte di quanti avevano a

suo tempo deciso di fare ricorso all'istituto dell'impresa familiare. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro,

con due ordinanze di identico contenuto ha sollevato, con riferimento

agli artt. 3 e 4 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale nei confronti degli artt. 5 e 6 della legge regionale

siciliana 21 agosto 1984, n. 55, in quanto in tali disposizioni non

si prevede - ai fini della possibilità di assunzione, su domanda,

presso la SO.GE.SI S.p.a., succeduta alle precedenti gestioni

esattoriali delle imposte dirette - l'equiparazione tra i

compartecipi di impresa familiare di esattoria ed i titolari o i

dipendenti delle imprese esattoriali costituite in altre forme

giuridiche.

2. - I due giudizi, stante l'identità di contenuto delle

ordinanze di rimessione, possono essere riuniti e definiti con unica

sentenza.

3. - La questione non è fondata.

Nella fase di passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in

concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione

delle imposte dirette è stato affidato ad una società di diritto

privato, la SO.GE.SI S.p.A., il legislatore regionale, con la legge

21 agosto 1984, n. 55, ha ritenuto di assicurare la possibilità di

assunzione, a domanda, presso tale società per due categorie di

soggetti: gli imprenditori già titolari delle esattorie

concessionarie in carica alla data del 31 dicembre 1984 (art. 5) ed i

lavoratori dipendenti delle medesime esattorie, iscritti al fondo di

previdenza degli impiegati esattoriali alla data del 31 dicembre 1983

(art. 6). La stessa possibilità di assunzione non è stata, invece,

prevista dalla disciplina in contestazione per i partecipanti alle

imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi

dell'art. 230- bis del codice civile.

Questa scelta legislativa trova, peraltro, la sua giustificazione

nel fatto che l'impresa familiare, così come configurata nell'art.

230- bis del codice civile, si caratterizza come istituto associativo

del tutto peculiare: un istituto cioè che è tale da escludere, da

un lato, nei rapporti esterni, la presenza di un vincolo societario

suscettibile di estendere la responsabilità gestionale al di là

della figura del familiare-imprenditore; dall'altro, nei rapporti

interni, la possibilità di ricondurre allo schema proprio del

rapporto di lavoro subordinato l'apporto collaborativo prestato dal

singolo familiare nell'ambito dell'impresa. Tale particolare

configurazione dell'impresa familiare viene, del resto, posta in luce

dallo stesso giudice a quo, che, nelle ordinanze di rinvio, rileva

come i compartecipi dell'impresa familiare diversi dal familiare-imprenditore non possano essere equiparati né ai titolari di

esattorie (poiché il rapporto associativo del gruppo familiare ha

rilevanza esclusivamente interna e solo il familiare-imprenditore

risulta gestore dell'impresa con rilevanza esterna), né ai

lavoratori dipendenti delle stesse esattorie (dato che nell'impresa

familiare non sussiste il vincolo di subordinazione proprio del

rapporto di lavoro subordinato).

Queste considerazioni conducono, pertanto, a escludere -

contrariamente a quanto asserito dal giudice a quo - che il

legislatore regionale, per il fatto di non avere esteso ai

compartecipi di impresa familiare la tutela prevista per le categorie

dei titolari di impresa e dei lavoratori dipendenti, possa avere

violato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, in quanto la diversa disciplina adottata nelle due

ipotesi corrisponde a situazioni obbiettivamente differenziate il cui

apprezzamento, in sede di individuazione dell'ambito di operatività

della disciplina adottata, non può non risultare riservato alla

sfera propria della discrezionalità del legislatore.

Né va trascurato il fatto che nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43,

istitutivo del servizio di riscossione dei tributi dello Stato, in

attuazione della delega disposta con la legge 4 ottobre 1986, n. 657

- i cui principi sono stati espressamente riferiti anche alla Regione

siciliana, che in materia ha competenza legislativa di tipo

concorrente - è stata prevista una salvaguardia dei preesistenti

rapporti di lavoro che, in analogia a quella stabilita dalla

normazione regionale impugnata, non si estende ai soggetti che hanno

prestato la loro attività nell'ambito dell'impresa familiare (v.

artt. 122 e 123).

4. - Infine, non può essere accolta la censura formulata con

riferimento all'art. 4 della Costituzione, dal momento che questa

norma non offre una garanzia costituzionale in ordine alla

conservazione del posto di lavoro, ove siano intervenuti mutamenti

nelle situazioni, giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di

lavoro risulti fondato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale

siciliana 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del

servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), in

riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, sollevata dal

Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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