Corte costituzionale

Sentenza n. 417/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 485/1985
  • art. 4legge 485/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e

quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (Modificazione

del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei

capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione

sulla vita), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 13 dicembre 1991

dalla Corte di cassazione - Sezioni Unite Civili - sui ricorsi

proposti dall'Inadel contro Raffaella Panareo ed Evelina Maccarini,

iscritte ai nn. 266 e 267 del registro ordinanze 1992 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie

speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Evelina Maccarini;

Udito nell'udienza publica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Franco Agostini per Evelina Maccarini;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, a sezioni riunite - nel corso di due

giudizi aventi ad oggetto la misura della trattenuta Irpef effettuata

su indennità premio di fine servizio erogate dall'Inadel - con due

ordinanze in data 13 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge

26 settembre 1985, n. 485, nella parte in cui non prevedono, per tale

indennità, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada

detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità stessa

corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a

riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota

complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato

all'Inadel.

Nelle ordinanze di rimessione si osserva quanto segue.

A seguito della riforma tributaria, la tassazione delle indennità

di fine rapporto è stata regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, modificato (con effetto dal 1° gennaio 1976)

dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, poi sostituito

dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

L'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come

modificato dall'art. 4, comma terzo ter del decreto-legge 14 marzo

1988, n. 70 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio

1988, n. 154), innovando rispetto a tale disciplina, ha poi stabilito

che, ai fini dell'assoggettamento all'Irpef, l'ammontare netto delle

indennità di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione

concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori

dipendenti, è computato previa detrazione di una somma pari alla

percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data

del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto

alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a

carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso

versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Con l'art. 6, comma primo bis del decreto-legge 30 maggio 1988, n.

173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n.

291, è stata, infine, disposta la decorrenza di detta nuova

disciplina con effetto dal 17 luglio 1986.

La Corte di cassazione deduce che l'indennità premio di servizio

erogata dall'Inadel è costituita anche da contributi corrisposti

dagli eventi diritto e, pertanto, a tale indennità, ai fini della

tassazione Irpef, è da applicare il principio, più volte enunciato

dalla Corte costituzionale, secondo il quale il legislatore, nel

disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto,

deve provvedere, per quelle indennità che siano costituite anche dai

contributi degli aventi diritto, a disporre una detrazione che tenga

adeguato conto di ciò.

Quanto alla rilevanza della questione sollevata, nell'ordinanza si

osserva che, mentre il suddetto principio trova applicazione, per le

indennità erogate dall'Inadel a decorrere dal 17 luglio 1986 - in

base agli artt. 6, comma 1 bis del decreto-legge n. 173 del 1988 e 2

bis del decreto-legge n. 69 del 1989 - esso non si applica ai casi in

esame, poiché il rapporto d'impiego era cessato prima di tale data.

In uno dei due giudizi così proposti, si è costituita la parte

privata, chiedendo anch'essa la declaratoria d'illegittimità delle

norme impugnate, per le stesse ragioni e negli stessi sensi indicati

dal giudice a quo. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre

1985, n. 485, sotto il profilo della mancata previsione, da parte

della normativa ivi dettata, che per l'indennità premio di fine

servizio erogata dall'Inadel, dall'imponibile da assoggettare ad

imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità

stessa corrispondente al rapporto esistente, alla data del

collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto

e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio

versato all'Inadel.

Secondo il giudice a quo, la rilevanza della questione deriverebbe

dall'essere le norme impugnate applicabili alle fattispecie in esame,

anche se successivamente l'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 - nel testo di cui al comma terzo ter dell'art.

4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, così come modificato dalla

legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154 - ha statuito che

l'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di

fine rapporto, alla cui formazione concorrono contributi

previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati,

è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di

tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del

collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla

percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a

carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso

versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Tale disposizione, infatti, è stata resa retroattiva alla data

del 17 luglio 1986 dall'art. 6 del decreto-legge 30 maggio 1988, n.

173, così come modificato dalla legge di conversione 26 luglio 1988,

n. 291, ma non sarebbe applicabile nei giudizi a quibus, i quali -

secondo quanto esposto nelle ordinanze di rimessione - riguardano

indennità maturatesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del

1985, ma prima del 17 luglio 1986.

In proposito, peraltro, va considerato che, già prima delle

ordinanze di rimessione, l'art. 2 bis del decreto-legge 2 marzo 1989,

n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, ha statuito che

"le disposizioni di cui al comma terzo ter dell'articolo 4 del

decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi

indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore

della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità

per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e

5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorché non sia stata

presentata l'istanza ivi prevista".

Come le stesse sezioni unite della Corte di cassazione hanno

affermato (in una decisione posteriore all'ordinanza di rimessione),

tale disciplina ha esteso retroattivamente a tutte le indennità

corrisposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 (e

quindi a far tempo dall'1 ottobre 1985 e non più dal 17 luglio 1986)

il sistema di liquidazione che il legislatore ordinario aveva già

stabilito con il richiamato comma terzo- ter dell'art. 4 del decreto-legge n. 70 del 1988. Ne deriva l'inammissibilità della questione

proposta, essendo irrilevante in relazione ai giudizi a quibus, ai

quali è applicabile la disciplina dettata dal comma ter dell'art. 4

del decreto-legge n. 70 del 1988 nel testo di cui alla legge di

conversione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 4, commi prino e quarto, della legge

26 settembre 1985, n. 485 (Modificazione del trattamento tributario

delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in

dipendente di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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