Corte costituzionale

Sentenza n. 410/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 413/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6,

7, 8 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 aprile 1994 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere sul ricorso

proposto da Francesco Ventrone in proprio e n. q. ed altro, iscritta

al n. 576 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1994;

2) ordinanza emessa il 1° febbraio 1994 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da

Giorgio Beretta ed altro contro l'Intendenza di finanza di Firenze,

iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 21 aprile 1994 (r.o. n. 576 del

1994), nel giudizio sul ricorso proposto da Francesco Ventrone, in

proprio e quale procuratore generale di Raffaela Cappabianca, nonché

Antonio Ventrone, avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di

finanza di Caserta in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta

operata sulle somme da essi percepite nell'anno 1992 a titolo di

indennità di esproprio, indennità di occupazione ed interessi, la

Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7,

8, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Rilevato che, nella legge delega della riforma tributaria (art. 2

della legge 9 ottobre 1971, n. 825), era prevista "l'inclusione nel

computo del reddito complessivo delle plusvalenze realizzate dalle

persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con fini

speculativi su beni non relativi alla impresa commerciale", il

giudice a quo osserva che tale scelta, tenuta presente sia dall'art.

76 del d.P.R. n. 597 del 1973, sia dall'art. 81 del d.P.R. n. 917 del

1986, verrebbe ora disattesa nel caso di tassazione di indennità

percepita a seguito di esproprio, dove non sembra legittimo

ipotizzare l'insorgenza del fine speculativo.

Secondo il remittente, "la tassazione dell'indennità di

occupazione e la tassazione degli interessi sulle plusvalenze

derivanti dalla percezione di indennità di esproprio di somme

percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti

espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di

acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute

illegittime" (commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991)

violerebbero l'art. 53, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

in quanto verrebbero a colpire somme che "non rappresentano ricchezza

nuova, né plusvalore, ma un semplice ristoro a fronte dello

spossessamento effettuato dalla p.a. su un bene privato".

L'art. 53, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sarebbe

altresì violato sotto il profilo della non attualità della

capacità contributiva presa in considerazione, riferendosi il

prelievo a situazioni già esaurite: l'obbligato "potrebbe non essere

più nella disponibilità dell'indennità, data anche la possibilità

che l'acquisizione della stessa sia avvenuta in un tempo notevolmente

remoto, in cui non era neppure prevedibile la istituzione

dell'imposta".

2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

In primo luogo, l'Avvocatura sostiene che l'eccezione relativa ai

comma 5 e 6 sarebbe infondata in quanto oggetto dell'imposizione è

una plusvalenza ex art. 81, comma 1, lettera b) del testo unico delle

imposte sui redditi, cioè non la intera indennità, ma la differenza

tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto in un tempo

anteriore (art. 82 del t.u. n. 917 del 1986).

L'Avvocatura evidenzia, inoltre, come l'indicazione contenuta

nella legge delega della riforma non sia un principio costituzionale

e come, già con l'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986, il

legislatore abbia regolato l'imposizione delle plusvalenze a

presupposti che non implicano un intento di speculazione.

La seconda eccezione, sul comma 9, (già decisa con sentenza n.

315 del 20 luglio 1994) sarebbe irrilevante, tenuto conto che il

pagamento dell'imposta, con la relativa ritenuta, è avvenuto il 25

agosto 1992, dopo l'entrata in vigore della legge.

3. - Con ordinanza emessa il 1° febbraio 1994 (r.o. n. 92 del

1995) la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, nel

giudizio instaurato su separati ricorsi dei sigg. Giorgio Beretta e

Mario Beretta avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza

di Firenze in ordine alla istanza di rimborso dell'imposta

sull'indennità percepita in seguito a procedure espropriative e di

occupazione di urgenza su vari appezzamenti di terreni, ha del pari

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in

riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione.

4. - Il remittente, premesso che la normativa in questione "ha

introdotto con efficacia retroattiva al 31 dicembre 1988 un prelievo

di carattere fiscale di importo non indifferente (20%) non

prevedibile dal contribuente al momento in cui accettò l'importo

dell'indennità di esproprio in sede bonaria, determinandosi alla

stipula del contratto di cessione", ritiene che la retroattività

dell'imposizione fiscale (art. 11, comma 9) appare censurabile per

violazione dell'art. 3 della Costituzione:

a) per il deteriore "regime giuridico cui sono sottoposti i

cittadini che hanno percepito somme in conseguenza di atti anche

volontari o provvedimenti emessi nel periodo anzidetto, a causa di un

non prevedibile prelievo fiscale di importo non indifferente del

quale non hanno potuto perciò tener conto nel determinarsi alla

cessione rispetto a tutti gli altri cittadini che siano stati

interessati da procedure espropriative prima della data del 31

dicembre 1988 o che lo siano stati dopo l'entrata in vigore della

legge n. 413 del 1991";

b) per il diverso importo concretamente percepito da parte dei

diversi espropriandi, a seconda del periodo in cui è venuto a

maturazione il relativo diritto;

c) per la previsione di un'imposizione retroattiva solo a

carico del soggetto che "si è visto espropriare suo malgrado jussu

principis" un cespite e non del soggetto che detto cespite

volontariamente aliena.

Sussisterebbe, poi, violazione oltre che dell'art. 3, dell'art.

42, terzo comma, della Costituzione in quanto, da un lato, la norma,

riducendo con efficacia retroattiva un indennizzo già fissato, non

rispetterebbe il principio della "effettività" ed "adeguatezza"

della riparazione.

La norma sarebbe, ulteriormente, censurabile per violazione

dell'art. 53 della Costituzione in quanto:

a) "l'espropriato potrebbe non avere più disponibile la

indennità percetta in passato, con la conseguenza che la capacità

contributiva attuale potrebbe essere notevolmente ridotta o

attualmente inesistente";

b) l'indennizzo ricevuto a seguito di cessione bonaria del bene

nel corso e/o a causa di una procedura espropriativa non sarebbe indice effettivo di capacità contributiva, "giacché, come noto, nel

patrimonio dell'espropriando non entra una somma di danaro

corrispondente al valore dell'immobile bensì un semplice ristoro per

la privazione del bene".

"Difficilmente comprensibile" sarebbe inoltre "l'alternativa tra

tale imposizione e quella INVIM, prevista dall'art. 11, comma 9,

della legge n. 413 del 1991": l'INVIM non trova applicazione nel caso

di espropriazione o di cessione allo espropriante, in caso di

espropriazione per pubblica utilità.

Quanto poi alla tassazione dell'indennizzo per occupazione

temporanea si verificherebbe "duplicazione di imposta con violazione

dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione nonché di

ogni canone di ragionevolezza", in quanto il titolare del fondo

occupato, mantenendo la proprietà dello stesso durante l'occupazione

e per tale titolo continuando a pagare IRPEF ed ILOR sui redditi

dominicali ed agrari, verrebbe, dopo l'entrata in vigore dell'art.

11, comma 6, della legge n. 413 del 1991, colpito con efficacia

retroattiva da nuova imposizione per l'indennità di occupazione.

5. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura osserva preliminarmente che la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della

legge n. 413 del 1991 verte, per come proposta, in realtà sul solo

comma 9 e fugacemente sul 6, senza affatto menzionare, salvo che nel

dispositivo dell'ordinanza, i commi 5 e 7 i quali sono estranei alla

controversia principale.

Sottolinea inoltre che la questione relativa al comma 9 è stata

già decisa con sentenza n. 315 del 1994 e con ordinanza n. 473 del

1994 e che le argomentazioni nuove contenute nell'ordinanza sono

infondate.

Secondo l'Avvocatura, non sarebbe sostenibile una disparità di

trattamento tra il soggetto che ha convenuto la misura

dell'indennità senza poter tener conto della imposta successivamente

istituita con effetto retroattivo e il soggetto che dopo l'entrata in

vigore delle norme può comportarsi tenendo in considerazione nelle

proprie determinazioni l'imposta, in quanto le due situazioni non

sono identiche e in genere il principio di uguaglianza non può

operare fra due situazioni diverse perché l'una anteriore e l'altra

posteriore all'emanazione di una norma. Inoltre "l'imposta diretta,

quale quella in questione, non può essere trasferita, sicché è da

escludere che nel determinare l'indennità la somma corrispondente al

valore del bene possa essere aumentata dell'ammontare dell'imposta".

"L'alternativa tra imposta sulla plusvalenza e imposta INVIM che

si verifica per l'INVIM decennale sulle persone giuridiche" non

riguarderebbe la situazione in discussione.

"La modifica dell'art. 81 lettera b) del testo unico delle imposte

sui redditi trova applicazione, secondo le regole generali, in forza

del principio di cassa; evidentemente diversa è la materia della

espropriazione che ha suggerito una disciplina sua propria".

Infine, secondo la memoria, non sarebbe vero che "la tassazione

della indennità di occupazione temporanea (comma 6), dà luogo ad

una duplicazione con i redditi fondiari di cui il titolare rimane

soggetto passivo". L'imposta sui redditi fondiari, presupponendo il

"possesso" del reddito stesso (artt. 1, 23 e arg. 28 del t.u. n. 917

del 1986), non sarebbe dovuta durante lo spossessamento.

6. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha presentato una

unica memoria illustrativa, ribadendo sostanzialmente quanto già

sottolineato negli atti di intervento.

In particolare si evidenzia che la questione relativa alla

retroattività della norma impositiva è stata già affrontata dalla

Corte; che sarebbe errato il rilievo secondo cui l'indennizzo colpito

dall'imposta sarebbe non un reddito ma una riparazione dell'ablazione

del diritto di proprietà "perché l'imposta grava non sull'intero

indennizzo ma solo sulla plusvalenza". Quanto all'ordinanza della

Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere

(r.o. n. 576 del 1994) si osserva che essa "è pronunciata su un

ricorso concernente la percezione di un indennizzo avvenuto dopo

l'entrata in vigore della legge rispetto alla quale la questione di

illegittimità del nono comma è irrilevante". Ribadito, inoltre, che

la presunta disparità di trattamento evidenziata nell'ordinanza

dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze (r.o. n. 92

del 1995) non sussiste, si deduce l'irrilevanza della questione della

alternativa tra l'imposta sulla plusvalenza e INVIM che

"ipoteticamente si porrebbe solo per le persone giuridiche (INVIM

decennale) in quanto le espropriazioni sono esenti dall'INVIM sui

trasferimenti (art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643)". Tornando poi

ai rilievi della Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria

Capua Vetere, si osserva che "gli indirizzi della legge delega non

hanno rilevanza costituzionale sicché una legge ordinaria ben può

essere derogata da altra legge ordinaria". Infine, si assume che la

questione sollevata dalla Commissione tributaria di Firenze sui commi

5, 6, 7, 8 e 9, verterebbe in realtà solo sui commi 5 e 6 e che,

peraltro, il rilievo sul comma 6 sarebbe inconsistente non

verificandosi duplicazione tra tassazione dell'indennità di

occupazione temporanea e imposizione sul reddito fondiario in quanto

"l'imposta sul reddito presuppone il possesso del reddito (art. 1, 23

e arg. 28 del testo unico n. 917/1986) e di conseguenza non è dovuta

durante lo spossessamento del bene produttivo del reddito". Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe, emesse dalle Commissioni tributarie

di primo grado di Santa Maria Capua Vetere e di Firenze, denunciano

l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni contenute

nell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n.

413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale).

2. - Poiché le questioni sollevate sono in parte analoghe e in

parte connesse, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi

con una unica sentenza.

3. - Va esaminata, anche in ragione della sua portata di

principio, anzitutto la questione che entrambe le ordinanze sollevano

nel porre in dubbio l'idoneità delle somme conseguite a vario

titolo, in occasione dei procedimenti occupativi ed ablatori, a porsi

quali situazioni espressive di capacità contributiva e quindi quali

indici rappresentativi di quella ricchezza che costituisce il

presupposto dell'imposizione fiscale.

Secondo l'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria di Santa

Maria Capua Vetere le disposizioni censurate - nel sottoporre a

tassazione l'indennità di occupazione, gli interessi sulle

plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio

nonché le somme percepite a seguito di cessione volontaria nel corso

di procedimenti espropriativi e le somme comunque dovute per effetto

di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza

divenute illegittime - contrasterebbero con l'art. 53, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbero a colpire somme

che rappresentano un semplice ristoro a fronte dello spossessamento

effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene privato.

Analogamente, la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,

dubita che le disposizioni stesse violino l'art. 53 in quanto

l'indennizzo ricevuto a seguito di cessione bonaria del bene nel

corso e/o a causa di una procedura espropriativa non sarebbe indice

effettivo di capacità contributiva, entrando nel patrimonio

dell'espropriando un semplice ristoro per la privazione del bene.

4. - Le questioni non sono fondate.

In proposito, la Corte ritiene di prendere le mosse dalle

argomentazioni svolte nella prima delle ordinanze menzionate che

evoca, da un canto, il criterio direttivo contenuto nella legge

delega della riforma tributaria del 1971, della tassazione delle sole

plusvalenze conseguite per fini speculativi e rileva, dall'altro, la

mancanza nelle somme qui in esame del carattere di "novella

ricchezza".

Con detti rilievi, l'ordinanza stessa sembra implicitamente

supporre che, dal sistema fiscale, sia desumibile una nozione di

reddito che, in quanto espressiva in sé del principio di capacità

contributiva, possa costituire una sorta di archetipo al quale

raffrontare le varie ipotesi di tassazione che il legislatore viene

mano a mano introducendo, qualificandole come fattispecie di

imposizione sul reddito. A tale prospettazione che richiama un

risalente e mai sopito dibattito, del quale v'è talora traccia anche

nella giurisprudenza della Corte (sentenza n. 200 del 1987), circa la

possibilità o meno di costruire una nozione generale di reddito a

fini fiscali, in corrispondenza delle due antitetiche prospettazioni

del reddito-prodotto e del reddito-entrata, può obiettarsi,

anzitutto, che il criterio del fine speculativo delle plusvalenze,

ancorché recepito in un primo momento nel d.P.R. n. 597 del 1973

(art. 76), è stato successivamente abbandonato con l'art. 81 del

d.P.R. n. 917 del 1986. In via ancor più generale può, altresì,

opporsi che l'esame della normativa sulle imposte sui redditi non

offre elementi significativi di una univoca opzione, da parte del

legislatore, nell'uno ovvero nell'altro dei sensi sopra indicati. Il

Testo unico del 1986 - seguendo un criterio che appare piuttosto

quello descrittivo e classificatorio delle fattispecie - dopo aver

stabilito (artt. 1 e 86) che presupposto dell'imposta è il possesso

di redditi rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6,

specifica, in quest'ultima norma, le categorie stesse, non senza

prevedere nella disposizione dell'art. 81, dedicata ai redditi

diversi, la delimitazione dei residuali casi d'imposizione

tributaria. È lecito perciò affermare che, attualmente, ai fini

della nozione giuridica di reddito occorre far capo a ciò che viene,

nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal

legislatore. Ciò significa, pertanto, che per dichiarare tassabile

un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative

tipiche esso rientri. Peraltro, poiché la prospettazione delle

ordinanze di rimessione può ben essere intesa come espressione di

una esigenza di coerenza fra le nuove ipotesi di tributo e quelle

già disciplinate nel d.P.R. n. 917 del 1986 - verifica questa che

parrebbe del resto suggerita dal fatto stesso che il legislatore

riconduce le varie somme conseguite in occasione dei procedimenti

ablatori nelle categorie dell'art. 81 del Testo unico - la Corte

osserva, quanto all'indennità corrisposta per l'espropriazione del

bene, che oggetto dell'imposizione fiscale è in questo caso non

l'indennità in sé, bensì la plusvalenza vale a dire la differenza

tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto in un tempo

anteriore (art. 82 del predetto Testo unico) e cioè quel vantaggio

economico che, con riferimento anche ad altre ipotesi di cessione è

considerato reddito tassabile dallo stesso art. 81. Né implausibile,

nell'ambito del generale quadro normativo sopra delineato, si

appalesa anche la tassazione della indennità di occupazione, in

quanto riconducibile ad una funzione di ristoro per il mancato

godimento del bene (arg., altresì, ex art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917

del 1986) come pure quella degli interessi, anch'essi corrispondenti

ad una categoria economica già nota al sistema dell'imposizione

tributaria.

5. - Ambedue le ordinanze sollevano, poi, sempre in riferimento

agli artt. 53 e 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale sotto il profilo della non attualità della capacità

contributiva presupposta dal legislatore, anche in ragione della non

prevedibilità dell'imposizione e del fatto che l'interessato

potrebbe non avere più la disponibilità della somma percepita.

Peraltro, mentre la Commissione tributaria di primo grado di Firenze

riferisce espressamente la questione al comma 9 dell'art. 11 della

legge n. 413 del 1991, nessuna puntuale indicazione sulla

disposizione che si intende denunciare risulta dall'ordinanza della

Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere.

Eccepisce, d'altro canto, l'Avvocatura dello Stato, sul

presupposto che la disposizione denunciata sia il menzionato comma 9,

che la questione sarebbe irrilevante in quanto, nella specie, le

somme risultano percepite dai contribuenti nel 1992 e cioè dopo

l'entrata in vigore della legge.

A dire il vero, l'ordinanza da ultimo menzionata, pur non

specificando la disposizione che intende censurare, ricomprende tra

le disposizioni che, in via generale, denunzia anche detto comma 9.

Nonostante la non puntuale formulazione della questione si può,

quindi, ritenere che la censura avanzata dal giudice a quo sia da

riferire a detta ultima disposizione; disposizione che, altrimenti,

il remittente non avrebbe avuto nessun motivo di menzionare fra

quelle sottoposte al vaglio della Corte.

Ciò premesso, occorre considerare che, in effetti, la norma

conferisce retroattività all'imposizione fiscale, relativamente alle

somme che, nel periodo che va dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre

1991, siano state percepite per effetto di provvedimenti o atti

intervenuti nello stesso periodo. La fattispecie all'esame della

Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere,

riguardando somme percepite nel 1992, è da ritenere estranea a

quella disciplinata dal comma 9. Di ciò dà conferma, del resto, la

medesima ordinanza di rimessione, dalla quale risulta che le

modalità seguite, nel caso di specie, per la tassazione, sono state

quelle previste dal comma 7 dell'art. 11. La questione sollevata sul

comma 9 dell'art. 11 è pertanto manifestamente inammissibile.

Per il resto, e quanto alla questione proposta dall'ordinanza

della Commissione tributaria di primo grado di Firenze su

quest'ultima disposizione, va osservato che essa ha già formato

oggetto di esame da parte di questa Corte che l'ha ritenuta non

fondata, in ragione della sussistenza di un elemento di

prevedibilità dell'imposta, non privo di significato quanto alla

verifica della permanenza della capacità contributiva, unitamente

all'altro elemento, di non minor peso, del breve lasso di tempo entro

il quale il legislatore ha stabilito che tale retroattività è

destinata ad operare (sentenza n. 315 del 1994 e ordinanza n. 14 del

1995).

La questione viene ora riproposta, senza che siano introdotti

nuovi profili ed argomentazioni, tali da indurre a diverso avviso.

6. - La Commissione tributaria di primo grado di Firenze solleva,

poi, sempre in ragione della retroattività conferita alla

tassazione, questione di legittimità del predetto comma 9 dell'art.

11 sotto ulteriori profili e cioè per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione:

a) risultando deteriore il regime giuridico cui sono sottoposti

i cittadini che hanno percepito somme in conseguenza di atti anche

volontari o provvedimenti emessi nel periodo considerato dalla

disposizione denunciata, a causa di un non prevedibile prelievo

fiscale di importo non indifferente del quale non hanno potuto

perciò tener conto nel determinarsi alla cessione, rispetto ai

cittadini che siano stati interessati da procedure espropriative

prima della data del 31 dicembre 1988 o dopo l'entrata in vigore

della legge n. 413 del 1991;

b) per il diverso importo concretamente percepito da parte dei

diversi espropriandi, a seconda del periodo in cui è venuto a

maturazione il relativo diritto;

c) per essere prevista un'imposizione retroattiva solo a carico

del soggetto che "si è visto espropriare suo malgrado jussu

principis" un cespite e non del soggetto che detto cespite

volontariamente aliena.

La norma sarebbe ancora in contrasto con:

l'art. 42, terzo comma, della Costituzione in quanto, riducendo

con efficacia retroattiva un indennizzo già fissato, non

rispetterebbe i principi della "effettività" e dell'"adeguatezza"

della riparazione;

gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto il titolare del

fondo occupato, mantenendo la proprietà dello stesso durante

l'occupazione e per tale titolo continuando a pagare IRPEF ed ILOR

sui redditi dominicali ed agrari, verrebbe, dopo l'entrata in vigore

dell'art. 11, comma 6, della legge n. 413 del 1991, colpito con

efficacia retroattiva da nuova imposizione per l'indennità di

occupazione.

7. - Anche dette questioni non sono fondate.

Fermo quanto già detto in punto di prevedibilità dell'imposta,

si rileva, circa la lamentata disparità di trattamento, a seconda

dell'epoca in cui si è avuta l'espropriazione, che trattasi di

effetti connaturati alla successione delle leggi nel tempo, che non

per questo concretano violazione dell'art. 3 della Costituzione

(sentenze nn. 618 del 1987 e 38 del 1984).

In ordine poi al diverso trattamento fiscale riservato al soggetto

espropriato rispetto a colui che aliena volontariamente il bene, si

rammenta che anche detta questione ha già formato oggetto di esame

da parte della Corte (sentenza n. 14 del 1995), che ha rinvenuto la

spiegazione di tale diverso trattamento nella circostanza che, alla

data dell'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, le

plusvalenze derivanti da cessione negoziale privatistica erano (come,

del resto, sono tuttora sia pure nei limiti di cui all'art. 17 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) soggette all'imposta

sull'incremento di valore degli immobili, mentre quelle realizzate a

seguito di procedimenti espropriativi erano e sono escluse da tale

imposizione (art. 2, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643). La retroattività della norma trova, quindi, la sua

giustificazione nella assenza dell'altra imposta sul plusvalore

immobiliare in capo al dante causa, come è testimoniato dallo stesso

tenore della norma impugnata: infatti il comma 9 dell'art. 11,

dispone sì retroattivamente, in ordine alle somme percepite in

conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi

successivamente al 31 dicembre 1988, ma soltanto "se l'incremento di

valore non è stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento

di valore degli immobili".

Non diversa sorte merita la questione relativa alla dedotta

violazione dell'art. 42, per la incidenza negativa che la tassazione

retroattiva spiegherebbe sull'entità dell'indennizzo conseguito a

seguito dell'espropriazione. Stabilita la legittimità

dell'imposizione retroattiva della plusvalenza in quanto reddito,

nessun rilievo, dal punto di vista dell'indennizzo garantito

dall'art. 42 della Costituzione, può avere il fatto che, da un punto

di vista meramente economico, l'imposizione stessa possa comportare

una decurtazione di quanto conseguito a titolo di indennità di

esproprio.

8. - Neppure fondata è, infine, la questione della duplicazione

di imposta alla quale verrebbe assoggettato il titolare del fondo il

quale avendo già pagato l'imposta personale sul reddito dominicale e

sul reddito agrario, si vedrebbe di nuovo fiscalmente colpito, dopo

l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 6, con effetto retroattivo

sull'indennità di occupazione.

L'ipotesi prospettata di una duplicazione di imposta non sussiste,

in quanto differenti sono i presupposti della tassazione del reddito

fondiario di cui agli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 917 del 1986

rispetto a quelli della tassazione dell'indennità di occupazione che

la stessa legge n. 413 del 1991 riconduce ai redditi diversi di cui

all'art. 81.

A ben vedere, la questione che, in realtà, si può porre è

quella dei limiti in cui, a fronte dell'avvenuta occupazione in sé,

sia dato ugualmente imputare al proprietario il reddito fondiario

medesimo. Ma non è problema che interessi il presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9 della legge 30

dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,

per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di

accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni

immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Santa

Maria Capua Vetere con l'ordinanza di epigrafe;

dichiara non fondate le altre questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della predetta

legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Santa

Maria Capua Vetere e, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e

53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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