Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8

luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti

tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a

richiesta dell'autorità giudiziaria), promossi:

1) con ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dal tribunale di

Bergamo nel procedimento di opposizione proposto dal pubblico

ministero presso la Procura circondariale di Bergamo contro Roberto

Breda, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

2) con ordinanza emessa il 5 giugno 1995 dal tribunale di Bergamo

nel procedimento di opposizione proposto dal pubblico ministero

presso la Procura circondariale di Bergamo contro Crippa, iscritta al

n. 506 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento in camera di consiglio

conseguente all'impugnazione, da parte del pubblico ministero presso

la Procura circondariale di Bergamo, di un decreto emesso dal pretore

di Treviglio col quale venivano liquidate ad un perito centottanta

vacazioni, il tribunale di Bergamo, investito del reclamo, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della

legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai

consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni

eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

A parere del giudice a quo, infatti, i periti ed i consulenti

tecnici, liquidati col sistema delle vacazioni (com'è avvenuto nel

caso di specie), verrebbero a subire un trattamento

ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per i periti

e i consulenti tecnici liquidati secondo le tabelle di cui al d.P.R.

27 luglio 1988, n. 352.

Tale trattamento, in considerazione, tra l'altro,

dell'impossibilità per il giudice di liquidare più di quattro

vacazioni al giorno, oltre a determinare un'ingiusta disparità di

trattamento tra le due categorie di ausiliari del giudice, violerebbe

anche l'art. 36 della Costituzione, costringendo il giudice a

liquidare compensi irrisori o, comunque, non proporzionali alla

quantità e qualità del lavoro svolto e non conformi ai criteri di

sufficienza della retribuzione.

Con successiva ordinanza, emessa nel corso di altro procedimento in

camera di consiglio conseguente all'impugnazione, da parte del

pubblico ministero presso la Procura circondariale di Bergamo, di un

decreto emesso dal Pretore di Treviglio, col quale venivano liquidate

ad un perito duecentottanta vacazioni, una diversa sezione del

medesimo tribunale di Bergamo ha sollevato identica questione di

legittimità costituzionale.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente

l'inammissibilità della questione proposta per imprecisa

formulazione del petitum.

Nel merito, la difesa erariale ha fatto osservare che non sussiste

violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché il diverso sistema

retributivo previsto dalla legge in esame per i consulenti tecnici

compensati con onorari fissi, variabili o commisurati al tempo,

corrisponde a diversità di prestazioni, il che giustifica il

differente trattamento.

E non potrebbe chiedersi alla Corte costituzionale, d'altra parte,

di andare ad aggiornare l'attuale compenso stabilito per ogni

vacazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una sentenza additiva su

materia riservata alla competenza del legislatore.

Parimenti, la difesa erariale ha osservato che non sussiste la

lamentata violazione dell'art. 36 della Costituzione, poiché la

Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970 n. 88, ha già

stabilito che il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non

si presta ad essere inquadrato in uno schema che involga

necessariamente un'esatta corrispondenza tra prestazioni compiute e

retribuzione erogata. Considerato in diritto

1. - La questione che il tribunale di Bergamo sottopone all'esame

di questa Corte è se l'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319

(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e

traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria), nella parte in cui stabilisce che, in assenza di

prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione

fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice col

sistema delle vacazioni e col divieto per il giudice stesso di

liquidare più di quattro vacazioni al giorno, sia in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata

disparità di trattamento tra i consulenti tecnici retribuiti a

vacazioni e quelli retribuiti secondo tabella (ossia con onorari

fissi o variabili), data la sostanziale equiparabilità delle

situazioni personali;

b) con l'art. 36 della Costituzione, in quanto i compensi

liquidabili ai consulenti tecnici in base alla norma impugnata

sarebbero irrisori a fronte del lavoro svolto, con conseguente

contrasto con i principi di sufficienza e proporzionalità della

retribuzione.

2. - Data l'identità delle questioni sollevate, deve essere

disposta la riunione dei giudizi per essere decisi congiuntamente.

3. - Preliminarmente deve esser disattesa l'eccezione

d'inammissibilità avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, in

quanto dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione emerge che il

petitum perseguito dal giudice a quo è volto ad estendere ai

consulenti tecnici retribuiti a vacazioni, l'applicazione di un

sistema di liquidazione dei compensi analogo a quello di cui alla

tabella approvata con il d.P.R. n. 820 del 1983 come sostituito dal

d.P.R. 24 luglio 1988, n. 352.

4. - Nel merito la questione è infondata in riferimento ad

entrambi i parametri costituzionali invocati.

Il tribunale constata che gli onorari di cui alla legge n. 319 del

1980 liquidabili sulla base del criterio delle vacazioni fissate

dall'art. 4 nella misura di #. 18.000 per la prima (composta di due

ore) e di #. 10.000 per le successive tre vacazioni consentite per

ogni giorno di attività - già esigui all'atto dell'aumento del 1988

e non adeguati ogni tre anni come prescritto dall'art. 10 della

citata legge - sono divenuti ancor più irrisori per effetto della

sopravvenuta svalutazione monetaria. E lo stesso art. 4, ultimo

comma, vincola il magistrato "sotto la sua personale responsabilità

a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso

riferimento al numero delle ore che siano state strettamente

necessarie".

D'altra parte, non può negarsi che ai predetti effetti inflattivi

si sottraggono invece quei compensi che, secondo le tabelle previste

dal d.P.R. n. 352 del 1988, sono calcolati a percentuale rispetto al

valore del bene o delle altre utilità oggetto dell'accertamento

peritale.

Senonché tale disparità di trattamento riguarda pur sempre

situazioni obiettivamente disomogenee, tant'è che la stessa legge,

mentre consente (art. 3) l'applicazione analogica degli onorari fissi

e variabili (art. 2) anche per le prestazioni simili a quelle

espressamente previste nelle tabelle, impone nel contempo di adottare

(art. 4) il diverso sistema delle "vacazioni" (commisurazione al

tempo impiegato) per le indeterminate prestazioni non riconducibili a

quelle previste dalle tabelle o a quelle ad esse analoghe.

Quest'ultimo sistema di liquidazione ha, pertanto, carattere

meramente residuale e di chiusura rispetto a quello della tabella

degli onorari fissi e variabili, il quale dovrebbe, nell'intento

legislativo, coprire quasi tutta l'area delle materie, sempre se

accompagnato da un periodico aggiornamento delle stesse e delle

relative tariffe.

Né può argomentarsi diversamente in base alla precedente

pronuncia di questa Corte (n. 230 del 1989) invocata dal tribunale

rimettente, dal momento che essa riguardava il diverso caso della

mancata estensione all'attività del custode in materia penale

dell'indennità spettante al custode in materia amministrativa,

ritenuto dalla Corte meritevole di essere legalmente disciplinato

trattandosi di "attività ontologicamente identica in entrambe le

ipotesi".

5. - Al divario della misura degli onorari derivante dai due

sistemi di liquidazione, previsti per la differente natura delle

rispettive prestazioni, può ovviarsi con meccanismi di adeguamento

degli onorari stessi all'andamento dei valori monetari. Per tale

motivo la citata legge n. 319 del 1980 ha stabilito (art. 10) che

l'adeguamento degli onorari avvenga, non in modo automatico, ma ogni

tre anni, in base alle variazioni accertate dall'ISTAT, con decreto

del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e

giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Pertanto l'attuale inadeguatezza degli onorari commisurati alla

durata ed il loro divario rispetto agli onorari a percentuale si è

andato notevolmente aggravando col passare del tempo non per difetto

legislativo, ma bensì per il deplorevole inadempimento delle

autorità indicate. A tale inerzia è possibile ovviare con altri

rimedi, ma non invocando l'intervento del giudice delle leggi.

È pur vero che non sono mancate pronunce di illegittimità

costituzionale (così le sentenze nn. 288 del 1994 e 497 del 1988) di

norme nella parte in cui non prevedevano meccanismi di adeguamento

automatico al valore monetario, ma quei casi avevano ad oggetto i

trattamenti speciali per la disoccupazione involontaria, volti,

quindi, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze dei lavoratori

meritevoli di tutela sociale.

6. - In ordine al secondo parametro invocato (art. 36 della

Costituzione), secondo il tribunale rimettente "la considerazione che

si tratti di un ufficio legalmente dovuto, non assimilabile ad

un'attività lavorativa in senso proprio, non elimina il problema, e

quindi (gli onorari) devono effettivamente rappresentare un serio

ristoro per i professionisti che prestano la loro opera per la

giustizia, e che, tra l'altro, non possono rifiutarsi di adempiere

all'incarico (cfr. art. 366 cod. pen.)".

In proposito questa Corte ha già avuto occasione (sentenza n. 88

del 1970) di osservare che l'art. 36 della Costituzione "è male

addotto, innanzitutto perché il lavoro svolto dai consulenti tecnici

d'ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un

necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi

un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima.

Ed in secondo luogo, perché non c'è modo di valutare in che misura

quel lavoro giochi nella complessiva attività di coloro che in

concreto lo svolgono e come i compensi per le relative operazioni (a

parte l'impossibilità o difficoltà di coglierne la totale entità)

concorrano alla formazione dell'intero reddito professionale del

singolo prestatore".

Nella richiamata decisione la Corte conclude affermando che: "La

situazione in cui si trovano i consulenti d'ufficio, e che non è

dissimile da quella delle categorie dei periti, degli interpreti e

dei traduttori, potrebbe anche apparire tale da suggerire iniziative

o modifiche sul terreno legislativo nel rispetto delle esigenze di

carattere pubblico e privato concorrenti nello svolgimento del

processo civile. Ma essa non conduce, a proposito delle norme che la

comportano, ad alcuna violazione dell'art. 36, comma primo".

7. - Può solo aggiungersi che il riferimento fatto dall'art. 2

della legge n. 319 del 1980 alle tariffe professionali non può

qualificarsi come rinvio recettizio, ma rappresenta solo

l'indicazione di un possibile, non tassativo, parametro di

liquidazione, limitatamente comunque agli onorari fissi e variabili e

sempre con il contemperamento dovuto alla "natura pubblicistica

dell'incarico".

Conclusivamente, questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che

- in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge

impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di

adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate

dall'ISTAT.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n.

319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti

e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal tribunale di Bergamo con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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