Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1973 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1r.d. 1038/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (approvazione del regolamento

di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con

ordinanza emessa il 24 settembre 1969 dalla Corte dei conti - sezione

IV pensioni militari - sul ricorso di Avigo Angelo contro il Ministero

della difesa, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21

aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso proposto nel 1962 alla Corte dei conti, Angelo Avigo,

quale genitore di Giovanni Avigo, maggiorenne, ma infermo di mente,

chiedeva che a detto figlio venisse concessa una pensione privilegiata,

avendo egli contratta l'infermità mentale durante ed a causa del

servizio militare.

Con ordinanza 24 settembre 1969 (pervenuta a questa Corte il 16

febbraio 1971) la IV Sezione giurisdizionale della Corte dei conti

(pensioni militari), rilevato:

che l'Avigo padre aveva proposto il ricorso in rappresentanza del

figlio Giovanni, maggiorenne, ma infermo di mente, senza che gliene

fosse stata conferita la tutela nelle forme di legge;

che, pertanto, a norma dell'art. 1 del regolamento di procedura

approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e dell'art. 81 del codice

di procedura civile, non era legittimato a proporre tale ricorso che,

in conseguenza, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;

che, peraltro, l'art. 86 del t.u. approvato con r.d. 12 luglio

1934, n. 1214, e l'art. 109, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968,

n. 313, limitatamente alla pensionistica di guerra, dispongono che per

l'infermo di mente il ricorso alla Corte dei conti può essere

validamente sottoscritto, fra le altre persone, da uno dei genitori;

che questa diversa disciplina della legittimazione ad agire davanti

allo stesso giudice in materie strettamente connesse e che dovrebbero

essere regolate dalle stesse norme processuali - che può spiegarsi

soltanto col mancato coordinamento delle varie norme succedutesi nel

tempo (art. 1 r.d. n. 1038 del 1933; art. 86 r.d. n. 1214 del 1934;

art. 1 r.d. n. 50 del 1942; art. 114 legge n. 648 del 1950 e art. 109

legge n. 313 del 1968) - determina una irrazionale disparità di

trattamento, con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Tanto rilevato disponeva il rinvio degli atti a questa Corte per il

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del

r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 109, ultimo comma,

della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, come sopra promosso,

viene ora alla cognizione della Corte, in camera di consiglio, non

essendovi stata costituzione o intervento di parti. Considerato in diritto :

Come è stato posto in rilievo con l'ordinanza di rinvio, l'art. 1,

comma secondo, del regolamento di procedura per i giudizi davanti alla

Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in

esecuzione della legge 3 aprile 1933, n. 255, e l'art. 109, ultimo

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, pongono in essere una

disciplina gravemente differenziata per i giudizi, pur regolati, nel

resto, dallo stesso regolamento di procedura, riguardanti le pensioni

dei militari per invalidità derivante da causa di servizio, a seconda

che si tratti di pensioni privilegiate ordinarie o pensioni di guerra.

Infatti i ricorsi per le pensioni privilegiate ordinarie debbono

essere sottoscritti dalla parte o da un suo procuratore speciale, anche

se proposti nell'interesse di un maggiorenne incapace per vizio di

mente, secondo la regola generale posta dall'art. 1, comma secondo, del

sopra richiamato regolamento di procedura, mentre per le pensioni di

guerra, in base all'articolo 109, ultimo comma, della legge n. 313 del

1968, per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il

legale rappresentante od il tutore provvisorio, il ricorso può essere

validamente sottoscritto, tra l'altro, da uno dei genitori.

Questa differenziata disciplina che, secondo l'ordinanza sopra

richiamata, non troverebbe alcuna razionale giustificazione, sarebbe in

contrasto con i principi di eguaglianza e di diritto di difesa sanciti

dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione così proposta è sicuramente fondata sotto il profilo

della violazione dell'art. 3, cosicché non occorre esaminarla anche

sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Infatti, come la fattispecie oggetto del giudizio a quo pone in

chiara evidenza, nessuna razionale spiegazione può ravvisarsi per la

diversa disciplina processuale della tutela, davanti alla Corte dei

conti, accordata a quei cittadini, invalidi per una medesima infermità

mentale che si assume contratta nell'adempimento dello stesso dovere -

prestazione del servizio militare, che l'art. 52 della Costituzione non

distingue a seconda che sia reso in tempo di pace o di guerra - quando

quella infermità sia posta a base della richiesta di concessione di

pensione ordinaria e quando sia posta a base della richiesta di

concessione di pensione di guerra.

Tanto vero che, come esattamente rileva il giudice a quo, questa

differenziata disciplina può spiegarsi soltanto con un difetto di

coordinamento delle varie disposizioni in materia, coordinamento che

pur era preveduto dall'art. 44, comma secondo, n. 1, della legge 20

dicembre 1961, n. 1345, contenente delega al Governo di raccogliere e

coordinare in testo unico: "una strutturazione che, nel rispetto dei

principi del contraddittorio e della motivazione e di ogni altra regola

fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri

un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 "Approvazione del regolamento

di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", in quanto non

prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie per

l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale

rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è

validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in

loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia

o, comunque, l'assista.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari