Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1965 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultima

parte, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

4 giugno 1964 dal Tribunale di Locri nel procedimento penale a carico

di Crapanzano Michele, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25

luglio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del

Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Tribunale di Locri (ordinanza 4 giugno 1964) ha contestato la

legittimità costituzionale dell'art. 522, ultima parte, del Codice di

procedura penale, nel punto cioè in cui prescrive che il giudice di

appello decide in merito inappellabilmente quando riconosce erronea la

pronuncia di quello di primo grado che abbia dichiarato estinto il

reato o che abbia dichiarato che l'azione penale non poteva essere

iniziata o proseguita.

L'ordinanza osserva che la norma suddetta viola l'art. 24 della

Costituzione perché priva l'imputato di un grado del giudizio, in

difformità dal sistema generale che risulta dall'art. 36 del Codice di

procedura penale, nel testo modificato dalla legge 18 giugno 1955, n.

517; perciò è lesiva del diritto di difesa.

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 24 giugno 1964 (l'imputato era presente all'udienza) e

comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica rispettivamente il 22 ed il 24 giugno 1964. È stata poi

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25

luglio 1964.

Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte. Considerato in diritto .

1. - La questione deve reputarsi limitata all'ultima parte

dell'art. 522 del Codice di procedura penale, a quella cioè che

attribuisce al giudice di appello la potestà di decidere sul merito

quando riconosca erronea la sentenza del primo giudice con la quale sia

stato dichiarato estinto il reato o sia stato dichiarato che l'azione

penale non poteva essere iniziata o proseguita.

Rimane esclusa cioè dall'oggetto dell'odierno giudizio la parte

della norma denunciata che non ammette l'appello avverso la sentenza di

merito pronunziata nella nuova fase: questa esclusione non è

espressamente fatta nella ordinanza del giudice a quo, ma risulta dal

modo come è stata posta la questione di legittimità (sentenza 21

giugno 1960, n. 44).

Il tema di tale inappellabilità riguarda soltanto la fase

successiva alla pronunzia di merito; e non è supponibile che il

Tribunale ne abbia ritenuto rilevante l'esame ai fini di tale

pronunzia. È da credere perciò che esso abbia inteso che fosse più

conforme al precetto costituzionale invocato, anziché il suo obbligo

di pronunziare sul merito, come prescrive l'art. 522, ultima parte, del

Codice di procedura penale, quello di rinviare la causa al giudice di

primo grado dopo avere accertato la erroneità della sentenza appellata

per ciò che concerne le questioni pregiudiziali in essa decise. Il

richiamo che nell'ordinanza si fa all'art. 36 del Codice di procedura

penale conferma tale giudizio.

2. - La questione prospettata non ha però fondamento.

Altra volta questa Corte ha deciso (sentenza 8 marzo 1957, n. 46)

che il diritto di difesa si configura come possibilità effettiva

dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi

processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga

rimosso ogni ostacolo a far valere le istanze e le ragioni delle

stesse.

Nel quadro di sviluppo di questa valutazione, non si può

sistemare, fra gli impedimenti ad una ampia esplicazione del

contraddittorio e della difesa, l'attribuzione al giudice di appello

della potestà di pronunciare sul merito in una fattispecie nella quale

quello di primo grado ha esaurito la sua funzione unicamente con la

decisione di questioni preliminari: il giudice al quale si è data

quella potestà è quello stesso che sarebbe stato chiamato al riesame

del merito ove il merito fosse stato trattato nella sentenza di primo

grado, ed è per una esigenza di economia processuale che è imposto al

magistrato di appello di trattenere il processo, in ipotesi in cui in

primo grado non si siano consumate nullità. Il diritto di difesa, in

tali casi, è stato assicurato innanzi al primo giudice perché la

parte non ha avuto, in quella fase, alcun limite alla discussione del

merito; e viene inoltre assicurato innanzi al secondo giudice, perché

quest'ultimo ha un potere di piena cognizione del merito, sia pure

entro l'ambito dei motivi di appello dedotti dal Pubblico Ministero, ed

ha anche il potere di rinnovare il dibattimento, così da escutere le

ulteriori prove che fossero pertinenti e rilevanti ai fini del migliore

risultato di giustizia.

Non è tanto la doppia istanza che garantisce la completa difesa,

ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed

ogni ragione che non siano legittimamente precluse; e la norma

denunciata non toglie questa possibilità quando, nell'ipotesi da essa

prevista, affida l'esame del merito al giudice di appello, anziché

rimetterlo a quello di primo grado in applicazione di quanto in via

generale è prescritto nell'art. 36 del Codice di procedura penale. A

prescindere dal discutere se il principio del doppio grado di

giurisdizione trovi una garanzia costituzionale, non è, del resto,

vano ricordare che esso non suole essere inteso nel senso che tutte le

questioni di un processo debbano essere decise da due giudici di

diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di

sottoporre tali questioni a due giudici di istanza diversa, anche se il

primo non le abbia tutte decise; e per giunta quel principio non trova

una formulazione recisa ed assoluta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 522, ultima parte, del Codice di procedura penale, proposta

dal Tribunale di Locri con ordinanza del 4 giugno 1964, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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