Corte costituzionale

Sentenza n. 407/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/12/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di

magistratura), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994 dal

tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sui ricorsi

proposti da Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta ed altre nei

confronti della Direzione provinciale del Tesoro di Cagliari ed

altri, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Buttiglione Fiorentina Maria

Antonietta ed altre e di Salis Lucia, nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Buttiglione Fiorentina

Maria Antonietta ed altre, tutte magistrato ordinario, nonché da

Salis Lucia, avvocato dello Stato, nei confronti della Direzione

provinciale del Tesoro di Cagliari, avente ad oggetto il

riconoscimento del loro diritto all'indennità di cui all'art. 3

della legge 19 febbraio 1981, n. 27, durante il periodo di congedo

per maternità, il tribunale amministrativo regionale per la regione

Sardegna, con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994, ma pervenuta alla

Corte costituzionale il 6 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio

1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella

parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennità ivi

prevista durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa di

cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Osserva il rimettente, che l'indennità in questione ha ormai

assunto la natura di contributo forfettario alle spese ed agli oneri

che tutti i magistrati incontrano nello svolgimento della loro

attività, indipendentemente dall'effettiva presenza in servizio.

Pertanto, la mancata corresponsione dell'indennità speciale nel

periodo in questione, oltre che irragionevole, determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento fra i magistrati in

servizio e quelli obbligatoriamente allontanati o comunque

legittimamente assenti.

La disposizione censurata sarebbe anche in contrasto con l'art. 37

della Costituzione che impone al legislatore di approntare

un'adeguata protezione per la madre lavoratrice, non apparendo

ragionevole l'equiparazione delle assenze dal lavoro per aspettativa

o per altre cause alla obbligatoria astensione dall'attività

lavorativa per maternità.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituite le ricorrenti insistendo per l'accoglimento della

questione.

3. - È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della

questione.

Ha osservato la difesa erariale che, non essendo equiparabile la

situazione dei magistrati in servizio a quella degli assenti per

causa legittima, rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore,

nel caso non irragionevolmente esercitata, prevedere che alla

presenza in servizio sia collegata la corresponsione di una

determinata indennità.

Né, ha infine osservato l'Avvocatura dello Stato, potrebbe

ritenersi irragionevole la mancata corresponsione dell'indennità

durante le assenze dal servizio per maternità, posto che

l'indennità in oggetto ha natura ed entità complementare rispetto

al complessivo trattamento economico che viene conservato nella sua

interezza proprio a protezione della maternità.

Per le suesposte considerazioni sarebbe insussistente anche la

prospettata violazione dell'art. 37 della Costituzione.

4. - In prossimità dell'udienza ha presentato memoria il difensore

delle ricorrenti, ribadendo le già formulate conclusioni. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita,

in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19

febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura),

nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale

indennità ivi prevista durante i periodi di assenza obbligatoria o

facoltativa di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n.

1204.

Tale esclusione sarebbe, ad avviso del giudice rimettente,

irragionevole, sia perché l'indennità in questione ha assunto la

natura di voce fissa e ricorrente della retribuzione, sia in quanto

le assenze durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità

presentano il carattere della obbligatorietà.

Oltre che irragionevole, la mancata corresponsione determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra i magistrati in

servizio e quelli obbligatoriamente assenti, nonché una violazione

dell'art. 37 della Costituzione che impone al legislatore di

approntare un'adeguata protezione per la madre lavoratrice.

2. - La questione deve ritenersi non fondata.

Questa Corte con la sentenza n. 238 del 1990 ha già esaminato

analoga questione sollevata dallo stesso tribunale amministrativo

regionale; in quell'occasione, tuttavia, il giudice rimettente aveva

lamentato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla

generalità delle dipendenti statali, che durante il periodo di

astensione dal lavoro per maternità, non subiscono alcuna

decurtazione dello stipendio.

Nel ritenere infondata la questione, questa Corte ebbe ad osservare

che l'indennità in esame è espressamente collegata ai particolari

"oneri" che i magistrati "incontrano nello svolgimento della loro

attività", la quale comporta peraltro un impegno senza prestabiliti

limiti temporali, e che la corresponsione della stessa è

strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio.

La rilevata necessaria correlazione che sussiste tra la

corresponsione dell'indennità e il concreto esercizio delle

funzioni, consente di superare i dedotti profili di irragionevolezza;

tant'è che anche durante il periodo di aspettativa per infermità

derivante da riconosciuta causa di servizio, l'emolumento in esame

non viene corrisposto, e ciò in quanto l'insieme degli oneri, in

relazione ai quali tale indennità è stata istituita, viene meno

quando il servizio, per qualsiasi causa, non è concretamente

prestato.

In ordine alla denunciata violazione dell'art. 37 della

Costituzione sotto il profilo che la norma impugnata non

assicurerebbe adeguata protezione alla lavoratrice madre, può

osservarsi, come in più occasioni affermato da questa Corte

(sentenze nn. 423 del 1995, 181 del 1993 e 132 del 1991), che

indubbiamente il rilievo costituzionale del valore rappresentato dal

ruolo di madre della lavoratrice «comporta che, nel rapporto di

lavoro, non possono frapporsi né ostacoli, né remore alla

gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio, dovendo

essere assicurata una "speciale adeguata protezione" al bambino e

alla madre, la quale deve essere posta in condizioni (di lavoro) tali

da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare» .

In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non conformi

al citato parametro costituzionale alcune disposizioni che

penalizzavano fortemente il trattamento economico delle lavoratrici

madri, tanto da indurle ad evitare la gravidanza.

Nel caso in esame, al contrario, alla donna magistrato assente per

maternità vengono conservati - oltre che il posto e la sede - anche

lo stipendio nella sua interezza. Del resto, il meccanismo di

corresponsione della indennità di maternità di cui all'art. 15

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, comporta anch'esso un

sacrificio economico per la donna lavoratrice, atteso che la misura

dell'indennità di maternità è pari all'ottanta per cento della

retribuzione goduta durante l'espletamento dell'attività lavorativa.

Ciò nonostante, questa Corte ha affermato (sentenza n. 132 del 1991)

che questa disciplina non viola il principio posto dalla Costituzione

a tutela delle lavoratrici madri, essendo diretta a tenere indenne la

donna, sia pure in maniera non completa, dalla perdita del reddito

conseguente all'astensione dal lavoro per gravidanza.

Non risultano pertanto ragioni decisive per ritenere contrastante

con l'art. 37 della Costituzione la scelta legislativa di escludere

la corresponsione della speciale indennità istituita in favore dei

magistrati durante i periodi di assenza obbligatoria o facoltativa

dal lavoro per maternità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27

(Provvidenze per il personale di magistratura), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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