Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal pretore di Monza nel

procedimento penale a carico di Martinelli Luca, iscritta al n. 168

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Monza, prima di dichiarare chiuso il

dibattimento a carico di un imputato del delitto di evasione dagli

arresti domiciliari, ha denunciato d'ufficio, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 60 della legge 24 novembre

1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle

sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 385, terzo comma,

del codice penale.

La violazione del principio di eguaglianza conseguirebbe alla

equiparazione, ai fini dell'ammissione al regime delle sanzioni

sostitutive, del reato di allontanamento dagli arresti domiciliari al

reato di evasione: un'equiparazione da ritenere arbitraria giacché,

mentre l'effetto preclusivo si giustifica, nel secondo caso, in

quanto, nonostante la condotta volontariamente diretta a sottrarsi

alla custodia in carcere, si consentirebbe all'imputato di

beneficiare di una condizione diversa da quella della detenzione, una

tale esigenza non è riscontrabile ove l'evasione consista

nell'allontanamento della persona in stato di arresto dalla propria

abitazione. E ciò anche considerando che le due fattispecie non sono

assimilabili, non costituendo gli arresti domiciliari una modalità

esecutiva della detenzione.

Il giudice a quo ravvisa, poi, nel divieto stabilito dall'art. 60

della legge n. 689 del 1981 un'ulteriore violazione del principio di

eguaglianza rispetto ad alcuni reati, di sicura maggiore gravità,

come l'omicidio colposo ed altre fattispecie criminose ricomprese

nella categoria dei delitti contro l'amministrazione della giustizia,

come la frode processuale e la subornazione, per i quali il detto

divieto è inoperante.

Sarebbe, in più, violato l'art. 27 (terzo comma) della

Costituzione, in quanto l'irrogazione della pena detentiva per reati,

come quello di specie, "di minima rilevanza sociale" risulta

inutilmente vessatoria e non rispondente alla necessità di stabilire

un'adeguata proporzione tra reato e pena inflitta.

Il giudice a quo conclude puntualizzando come non sia individuabile

una giurisprudenza consolidata quanto all'applicabilità dell'art.

60 della legge n. 689 del 1991 anche al reato di cui all'art. 385,

terzo comma, del codice penale, e che "non si può dire che lo stato

del diritto "vivente" sulla applicazione della norma in questione

sia nel senso auspicato con la presente ordinanza".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui

esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene

detentive brevi previste dall'art. 53 e seguenti della stessa legge

all'"abusivo" allontanamento dell'imputato in stato di arresto nella

propria abitazione.

Più in particolare, il rimettente, prima di dichiarare chiuso il

dibattimento, rilevato essere "fuor di dubbio che nel comportamento

dell'imputato si potrebbe ravvisare l'ipotesi di reato" di cui

all'art. 385, terzo comma, del codice penale e che la pena da

irrogare "può sicuramente essere ricompresa nei limiti di

sostituibilità", senza che, peraltro, operi alcuna delle preclusioni

di ordine soggettivo descritte dall'art. 59 della legge n. 689 del

1981, ravvisa l'umco ostacolo alla sostituzione della pena detentiva

nel disposto della norma denunciata dove include fra i reati

relativamente ai quali non si applicano le sanzioni sostitutive

quello previsto dall'"art. 385 (evasione)".

Con conseguente violazione del principio di eguaglianza sia sotto

il profilo della identità di trattamento in ordine a fattispecie

assimilabili soltanto quoad poenam, considerata la diversa natura e

le diverse modalità esecutive delle due misure, sia sotto l'opposto

profilo della diversità di trattamento rispetto a più gravi ipotesi

di reato ammesse al regime delle sanzioni sostitutive, pure a

séguito della elevazione dei limiti della sostituibilità delle pene

in conseguenza del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla

legge 12 agosto 1993, n. 296, pene, oltre tutto, ulteriormente

riducibili ove l'imputato acceda ai riti alternativi di deflazione

del dibattimento (giudizio abbreviato, applicazione di pena su

richiesta delle parti).

Sarebbe, ancora, compromessa la funzione rieducativa della pena, in

quanto l'irrogazione di una pena detentiva in ipotesi di reati di

minima rilevanza sociale, risulterebbe inutilmente vessatoria, così

dando luogo ad una sproporzione tra reato e pena.

2. - Pure se il giudice a quo accenna anche ad un contrasto nella

giurisprudenza della Corte di cassazione circa l'applicabilità delle

sanzioni sostitutive al reato di allontanamento abusivo dagli arresti

domiciliari, così da sembrare di voler investire questa Corte della

risoluzione di un mero dubbio interpretativo che potrebbe essere da

lui stesso dissolto, in effetti una simile perplessità ermeneutica,

oltre a rivelarsi, quanto meno, ambigua, non foss'altro che per

l'insistito richiamo alla fattispecie di cui all'art. 385, terzo

comma, del codice penale rispetto alla previsione di cui al primo

comma dello stesso articolo, risulta comunque oggettivamente smentita

dalla stessa giurisprudenza della Corte di cassazione (oltre che

dalla pressoché unanime dottrina) ormai indirizzata, dopo talune

esitazioni, nel senso della inapplicabilità del regime delle

sanzioni sostitutive al reato di abusivo allontanamento dagli arresti

domiciliari. Tendenza confermata dalle Sezioni unite della stessa

Corte che, sia pure risolvendo una questione concernente

l'applicazione di una norma di favore (quella, cioè, relativa alla

compatibilità della circostanza attenuante della costituzione in

carcere prima della condanna al delitto di cui all'art. 385, terzo

comma, del codice penale), hanno puntualizzato come l'inserirsi

dell'allontanamento abusivo dagli arresti domiciliari nel corpo dello

stesso articolo rende evidente che tale fattispecie criminosa non

può considerarsi isolata rispetto al contenuto dell'art. 385 e che,

quindi, colui che si allontana dagli arresti domiciliari è anch'egli

un evaso. Non mancando di utilizzare proprio talune delle

argomentazioni addotte dalla giurisprudenza attestata sulla posizione

preclusiva dell'accesso al regime delle sanzioni sostitutive, prima

fra tutte quella secondo cui l'imputato agli arresti domiciliari si

considera in stato di custodia cautelare, tanto che il tempo

trascorso in tale condizione viene computato nella durata della

custodia cautelare e conseguentemente detratto dalla pena inflitta.

3. - Del resto, l'analisi della genesi e delle successive

sovrapposizioni normative concernenti l'art. 385, terzo comma, del

codice penale, comprova l'assoluta assimilazione tra tale fattispecie

e quella contemplata nel primo comma dello stesso articolo.

La norma prima ricordata venne introdotta dall 'art. 15 della legge

12 gennaio 1977, n. 1, che rese applicabili nei confronti del

condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale le

stesse sanzioni previste per l'evasione, così da coordinarsi con

all'art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, assoggettando alla

stessa sanzione prevista dall'art. 385, primo comma, del codice

penale il condannato ammesso alla semilibertà rimasto assente senza

giustificato motivo dall'istituto per oltre dodici ore. L'aggiunta

dell'ultima parte all'art. 385, terzo comma, del codice penale,

significativamente collegata ai contenuti della legge 12 agosto 1982,

n. 532, veniva ad inserirsi (art. 29 di detta legge) in un più ampio

contesto, direttamente collegato alla rinnovata espansione della

misura degli arresti domiciliari. Tale misura, già contemplata dal

testo originario del codice del 1930 esclusivamente in relazione alle

condizioni fisio-psichiche dell'imputato, diveniva, infatti,

modalità di esecuzione della custodia in carcere sulla base della

concreta verifica dei pericula libertatis.

Gli arresti domiciliari assumevano, attestandosi poi nell'ambito

ditale schema pure a séguito delle successive "novellazioni", il

ruolo di misura "alternativa" al carcere: nel senso cioè che la

misura, pur non acquistando una propria autonomia, veniva a

configurarsi come ipotesi generalizzata di modalità di esecuzione

della custodia preventiva (divenuta "custodia cautelare" con la legge

28 luglio 1984, n. 398).

L'integrazione dell'art. 385, terzo comma, del codice penale

voluta, in tale complessivo quadro normativo, dal legislatore del

1982, parrebbe, dunque, non tanto la risultante di una medita scelta

di punibilità della evasione dagli arresti domiciliari, quanto

l'espressione di un'esigenza di tipizzazione della condotta, di

fronte a un presupposto configurato come "alternativo". In un assetto

della custodia cautelare nel quale il locus custodiae diveniva un

momento di secondario rilievo, il lessico originariamente utilizzato

dal legislatore si rivelava inadeguato a designare ogni comportamento

di evasione: donde la necessità di introdurre la più pertinente

locuzione "se ne allontani", per conferire maggiore capacità

descrittiva alla fattispecie di evasione del sottoposto alla detta

misura.

Il tutto perseguendo una finalità repressiva a fondamento della

quale è da ravvisare l'esigenza di contemperare la prognosi di

affidabilità nei confronti dell'imputato agli arresti domiciliari,

andata delusa proprio per effetto di quel comportamento che, per

porsi in contrasto con le regole essenziali di un regime custodiale

privilegiato rispetto alla detenzione in carcere, costituiva l'indice

di una ancor più grave insofferenza alle prescrizioni, tanto da

porre in luce un atteggiamento agli antipodi con quello assunto a

base dal legislatore per la concessione delle sanzioni sostitutive

della semidetenzione e della libertà controllata.

Sia la dottrina sia la giurisprudenza più recenti sono, del resto,

concordi nell'argomentare che, in presenza di un assetto normativo

così strutturato, ove il legislatore del 1982 avesse voluto davvero

escludere l'evasione dagli arresti domiciliari dal regime preclusivo

dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive avrebbe dovuto

predisporre un'esplicita riserva in grado di prevenire l'automatica

operatività dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981. Il che avrebbe

determinato la necessità di apprestare o un emendamento alla norma

ricordata ovvero l'introduzione di una nuova fattispecie al di fliori

dell'area coperta dall'art. 385 del codice penale, così da impedire

l'incidenza della regola ostativa derivante dalla legge n. 689 del

1981.

La riferibilità, poi, al sottoposto agli arresti domiciliari del

divieto di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981 appare ancor

più agevolmente argomentabile alla luce del vigente codice di rito.

Il nuovo codice ha, infatti, sancito espressamente la piena

assimilazione della posizione dell'imputato agli arresti domiciliari

alla posizione dell'imputato in custodia cautelare in carcere (v.

art. 284, comma 5), in tal modo rendendo testuale la complessiva

operatività nei confronti del sottoposto alla misura di cui all'art.

284 anche del regime connesso alle due misure. Con il che la stessa

distinzione tra evasione "propria" ed "impropria" sembra dissiparsi

in un ambito puramente descrittivo.

4. - Così precisato il contenuto della norma vivente nel sistema,

nel senso, cioè, che all'imputato di allontanamento abusivo dagli

arresti domiciliari non sono applicabili le sanzioni sostitutive di

cui all'art. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la

questione di legittimità costituzionale deve dirsi non fondata.

Relativamente alla legittimità dell'equiparazione

dell'allontanamento dagli arresti domiciliari alla evasione prevista

dall'art. 385, primo comma, del codice penale, questa Corte ha già

avuto occasione di pronunciarsi - con inevitabili riverberi anche in

ordine alla disciplina qui denunciata - dichiarando manifestamente

infondata, proprio in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,

della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 385, terzo

comma, del codice penale, nella parte in cui - richiamando la

sanzione relativa all'evasione dal carcere anche per chi essendo in

stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo se ne

allontani - prevede una pena minima edittale di sei mesi di

reclusione (vedi ordinanza n. 332 del 1995). E ciò perché la detta

equiparazione ha la sua base nella "valutazione di condotte

egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti

restrittivi della libertà personale, tanto più che l'osservanza del

dovere di non allontanarsi, nel caso degli arresti domiciliari, è in

maggior misura affidata al responsabile comportamento di chi vi è

sottoposto".

Di conseguenza, anche il profilo concernente l'addotta violazione

del principio di "adeguata proporzione tra reato commesso e pena"

risulta direttamente ricompreso nella statuizione sopra ricordata,

stante, oltre tutto, la corrispondenza dei parametri ora invocati.

5. - Resta da prendere in esame l'ulteriore censura prospettata dal

rimettente, il quale addebita alla norma denunciata di istituire un

irragionevole regime discriminatorio, ai fini dell'applicazione delle

sanzioni sostitutive tra reato di cui all'art. 385, terzo comma, del

codice penale, ed altri reati, ammessi al detto regime e da

considerare, sul piano del trattamento sanzionatorio, di maggiore

gravità, taluni dei quali appartenenti alla medesima classe dei

delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Anche tale profilo risulta privo di fondamento.

A parte il rilievo che il termine di comparazione dovrebbe comunque

essere rappresentato dal precetto dell'art. 385, primo comma, del

codice penale, rispetto al quale la fattispecie evocata dal giudice a

quo non può considerarsi, sul piano del trattamento, dotata di

autonomia, l'esclusione prevista dall'art. 60 della legge n. 689 del

1981 viene a risultare non arbitraria non potendosi ritenere,

considerata la particolare natura del reato e la finalità del regime

sanzionatorio, irragionevolmente discriminatoria rispetto a

fattispecie che, pur appartenendo al medesimo genus, sono ammesse al

regime della sostituzione; senza contare l'assenza di ogni rigore

nell'additare quali tertia comparationis ipotesi di reato

contrassegnate esclusivamente dalla entità della sanzione (v.

sentenza n. 78 del 1997).

Cosicché il richiamo a termini di riferimento o del tutto

disomogenei (si pensi all'omicidio colposo) ovvero svincolati dalla

ragionevolezza autonomamente connaturata al divieto (si allude alla

frode processuale ed alla subornazione), rende priva di pregio tale

censura.

Il tutto pur dovendosi rimarcare l'esigenza, anche e recentemente

evidenziata, di un'indifferibile revisione del sistema delle sanzioni

sostitutive, col ribadire che soltanto la necessità "di non colpire

un regime di divieti la cui permanenza avrebbe potuto ancora, in

ipotesi, rappresentare" - e proprio la fattispecie a base della

questione di legittimità ora proposta lo sta a dimostrare - uno

strumento sicuramente valido "di prevenzione generale", ha

determinato questa Corte "ad affermare, coerentemente alla sua

giurisprudenza in tema di osservanza dell'art. 3 della Costituzione,

la non fondatezza di questioni incentrate sull'art. 60 della legge n.

689, del 1981, ma nelle quali le situazioni poste a confronto non

compromettessero la coerenza del microsistema" (v., da ultimo,

sentenza n. 145 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, dal pretore di Monza con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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