Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/11/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 33d.P.R. 642/1972

applicata al caso

  • art. 33d.P.R. 648/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (rectius 642) (Disciplina

dell'imposta di bollo), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre

1992 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la

S.p.A. Superbox e l'Amministrazione delle Finanze, iscritta al n. 149

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Bologna - nel corso di un giudizio avente ad

oggetto rimborsi d'imposte di bollo corrisposte mediante "visto per

bollo", nel corso del quale era stata eccepita l'inammissibilità

delle domande, per non essere state previamente e tempestivamente

impugnate le decisioni negative dell'intendenza di finanza - con

ordinanza 24 novembre 1992, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 648 (rectius 642), nella parte in cui subordina l'esperimento

dell'azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta di bollo, al

previo ricorso al ministero delle finanze.

Nell'ordinanza si osserva che, a norma dell'art. 33, primo comma,

le controversie riguardanti le imposte di bollo e relative

soprattasse sono decise in via amministrativa dalle intendenze di

finanza, con provvedimento avverso il quale è dato ricorso al

ministero delle finanze se l'ammontare controverso delle imposte e

sovrattasse supera le centomila lire. Avverso la decisione definitiva

del ricorso è promovibile l'azione giudiziaria e, solo qualora entro

centottanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia

intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere

l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione

stessa.

Secondo il giudice remittente, in base al citato art. 33, anche

ove la controversia riguardi un rimborso d'imposta, nel caso in cui

la richiesta non sia accolta dall'intendenza di finanza, il

contribuente ha l'onere di proporre ricorso al ministero delle

finanze entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del

provvedimento reiettivo e solo dopo la notifica della decisione

ministeriale, ovvero dopo il decorso di centottanta giorni dalla data

di presentazione del ricorso senza che intervenga tale notifica, può

accedere alla tutela giurisdizionale.

Ciò contrasterebbe con gli artt. 24 e 113 della Costituzione,

essendo impedito all'interessato di avvalersi del diritto di difesa

garantito dall'art. 24, nonché della tutela giurisdizionale contro

gli atti della P.A. garantita dall'art. 113, senza avere prima

percorso la via amministrativa. Inoltre, tale disciplina

concreterebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto

il contribuente, sussistendo i requisiti per la restituzione,

verrebbe a trovarsi inserito in un rapporto paritario nei confronti

dell'amministrazione, nell'ambito del quale sarebbe irragionevolmente

compresso il suo diritto alla tutela giurisdizionale.

Dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né

intervento del Presidente del consiglio dei ministri, per cui la

causa è stata fissata per l'esame in camera di consiglio, ai sensi

dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 33, ultimo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - nella parte in cui subordina

l'esperimento dell'azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta di

bollo, al previo ricorso gerarchico al ministero delle finanze -

violi: a) gli artt. 24 e 113 della Costituzione, impedendo

l'esperimento dell'azione giudiziaria sino alla notificazione del

provvedimento ministeriale ovvero, in mancanza, per centottanta

giorni dalla proposizione del ricorso; b) l'art. 3 della

Costituzione, perché la posizione paritaria del privato e

dell'Amministrazione nel rapporto attinente al rimborso d'imposta,

non giustifica la necessità del previo esperimento del ricorso

gerarchico.

2. - La questione è fondata.

Va premesso che l'art. 37 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce

che la restituzione delle imposte corrisposte in modo virtuale e

delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di

decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato

effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle

imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale, né è

ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o

straordinario, salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta assolta

con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per

sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; b) di imposta

corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. In tali

casi la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di

decadenza, all'intendenza di finanza, entro un anno dalla data di

entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o

regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a), e dalla data del

pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per

l'ipotesi di cui alla lettera b).

A norma dell'art. 33, comma primo, dello stesso d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642, le controversie riguardanti l'applicazione delle

imposte di bollo e delle relative soprattasse sono decise in via

amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento

motivato, avverso il quale è dato ricorso al ministero delle finanze

nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento

stesso se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera

centomila lire. Avverso il provvedimento ministeriale, che decide il

ricorso, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta

giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. L'azione

è del pari esperibile qualora, entro centottanta giorni dalla data

di presentazione, il ricorso non sia stato deciso (art. 33, ultimo

comma).

Il giudice a quo ritiene che tale normativa si applica anche in

materia di rimborsi d'imposta, con la conseguenza che, in caso di

diniego del rimborso, ove sia trascorso il termine per ricorrere in

via amministrativa senza proporre il ricorso, è preclusa la

possibilità di esperire l'azione giudiziaria.

Questa Corte ha costantemente affermato (cfr. da ultimo le

sentenze n. 154 del 1992; n. 15 del 1991; n. 470 del 1990; n. 530 del

1989) che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non impongono una

correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua

azionabilità, la quale può essere differita ad un momento

successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori

finalità di giustizia. Tuttavia, anche nel concorso di queste

circostanze, il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite

imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale

eccessivamente difficoltosa, in conformità al principio della piena

attuazione della garanzia stabilita dalle suddette norme

costituzionali.

In coerenza con tali premesse sono state dichiarate illegittime

disposizioni che comportavano compressioni del diritto di azione,

ostacolandone l'esercizio, in particolare comminando la sanzione

della decadenza in relazione al mancato esperimento di ricorsi

amministrativi (cfr., specificamente, le sentenze n. 15 del 1991 e n.

530 del 1989).

Circa la fattispecie, oggetto di esame, deve affermarsi, quindi,

che la previsione, in materia di rimborsi dell'imposta di bollo,

della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza della mancata

proposizione del ricorso amministrativo, si pone in contrasto con

l'art. 24 della Costituzione. Inoltre, vertendosi in materia di

rimborsi su accertamenti documentali, una volta che questi siano

stati compiuti con esito negativo, non si profilano esigenze che

possano giustificare il differimento dell'esperibilità dell'azione

giudiziaria.

Ne discende che l'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642 va dichiarato illegittimo, per il contrasto con l'art.

24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in materia di

rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria, anche in

mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Restano assorbiti gli

ulteriori motivi di censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di

bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi

d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza

del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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